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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5828 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antonio Parte_1
Stasio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi
Guercio n. 84;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3 , in persona dei rispettivi dirigenti p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari dott.ri e CP_4 Controparte_5
coi quali sono elettivamente domiciliati in Salerno presso l'Ufficio X - Ambito
Territoriale di Salerno - Ufficio legale e del contenzioso alla via Monticelli-
località Fuorni;
- RESISTENTI -
OGGETTO: riconoscimento del servizio e del punteggio non conseguito come assistente tecnico per mancata accettazione della proposta di supplenza a causa di convocazione da parte dell'istituto scolastico difettante dei preavvisi di legge necessari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 , collaboratrice Parte_1
scolastica alle dipendenze del in servizio Controparte_1
presso l'istituto Moscati di Pontecagnano, rappresentava che - interpellata il
12.10.2022 dal liceo artistico “ ” di Salerno per una supplenza CP_3
come assistente tecnico AR15 con decorrenza dal 14.10.2022 e cessazione al
30.6.2023 per 6 ore settimanali senza, tuttavia, la precisazione della distribuzione di dette ore, se concentrate in un solo giorno o spalmate su più
giorni, e tentato invano di acquisire detta (per lei da poco mamma fondamentale) informazione provando a contattare più volte per email e per telefono il predetto liceo ma senza ricevere mai risposta - non avrebbe alla fine accettato la proposta di supplenza per questo solo motivo, perché, cioè,
lasciata a una scelta al buio, e detta supplenza sarebbe stata conferita, poi, ad altra aspirante, tale , posizionata, però, nell'ordine di Persona_1
convocazione a un posto inferiore al suo. Chiedeva, quindi, che l'Amministrazione scolastica fosse condannata a riconoscerle comunque il periodo di servizio e il punteggio relativi a detta supplenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Parte resistente contesta, anzitutto, la sussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se effettivamente sussiste un tale interesse. Appare evidente, infatti, che laddove assente ogni indagine sulla fondatezza della domanda attorea sarebbe superflua.
Orbene, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza,
dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti,
essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata;
invero, il candidato,
che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere,
quale 'defensor legitimitatis', un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto.
Ed effettivamente nel caso di specie la ha provato con la Parte_1
convocazione allegata al ricorso d'essere in graduatoria al terzo posto laddove poi l'assegnataria era dopo di lei, soltanto al quarto. Ha provato, Per_1
quindi, che avrebbe potuto effettivamente ottenere quell'incarico di assistente tecnico se avesse accettato. Sussiste il suo interesse ad agire. Irrilevante -
almeno a questi fini - è la circostanza sottolineata da parte resistente dell'assegnazione alla ricorrente per quell'anno scolastico di ben tre supplenze come collaboratore scolastico. La ricorrente ambisce al riconoscimento del servizio e del punteggio piuttosto come assistente tecnico.
Tanto acclarato in via preliminare, è possibile addentrarsi nel merito della controversia.
La ricorrente lamenta fondamentalmente la mancata specificazione della distribuzione delle sei ore settimanali della supplenza per le quali era stata convocata contrariamente alle prescrizioni di legge (segnatamente dell'art. 10
del D.M. n. 50/2021 secondo cui “La comunicazione relativa alla proposta di
assunzione deve contenere: i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la
data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli
giorni di impegno”).
Ed effettivamente, leggendo la convocazione agli atti, manca tale preavviso,
tale dato.
Va però ricordato che per regola generale i vizi formali di un procedimento rilevano solo se hanno causato un pregiudizio effettivo. La doglianza di carattere formale non comporta l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale ma è onere del ricorrente, se non dimostrare, quantomeno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella violazione lo ha pregiudicato.
La , per l'invero, sostiene che - essendo diventata da appena un Parte_1
mese mamma - avrebbe accettato la proposta di supplenza soltanto se concentrata in un solo giorno come poi in effetti occorso con l'assegnataria
[...]
la cui supplenza è stata concentrata al solo sabato e che, quindi, se Per_1
avesse avuto contezza in anticipo della predetta concentrazione, avrebbe sicuramente accettato la proposta e non rifiutato come poi, invece, ha fatto.
Sennonchè - ed è bene sottolineare tale punto - si tratta d'una prospettazione apoditticamente formulata e contraddetta dalle condotte di poco successive della stessa ricorrente.
Parte ricorrente non specifica, infatti, in che termini e perché un'eventuale distribuzione in più giorni sarebbe stata incompatibile con la necessità di accudire la figlia e l'impossibilità di provvedervi altrimenti.
Con ciò non si vogliono affatto negare il bisogno di cure di un bimbo di appena un mese e la necessità per una donna di combinare l'impegno di lavoro col ruolo di mamma specie se, appunto, di un piccolo appena nato ma soltanto che era onere della ricorrente - e tanto non ha fatto - specificare perché non avrebbe potuto provvedere ad accudire la figlia laddove l'incarico fosse stato distribuito su più giorni. Si tratta, invero, di un dato che - attese le infinite sfaccettature della realtà familiare con possibile sostegno nell'accudire i piccoli da parte di altri componenti del nucleo familiare o anche di soggetti estranei -
non può essere presunto ma andava specificato.
Parte ricorrente, poi, contraddice sé stessa. Da un lato, afferma che solo se le sei ore presso il di Salerno fossero state concentrate in un solo CP_3 giorno avrebbe accettato l'incarico, dall'altro lato, accetta l'incarico di poco successivo (dal 18.10.2022 al 30.6.2023) di supplenza come collaboratore scolastico per 18 ore settimanali presso il Tasso di Salerno all'evidenza,
necessariamente, distribuito su più giorni e a cui, anzi, aggiunge altro incarico sempre come collaboratore scolastico e sempre dal 18.10.2022 al 30.6.2023
per 6 ore settimanali presso il Profagri di Salerno con ciò spalmando ancora su più giorni della settimana l'impegno lavorativo. A questi due incarichi se ne aggiunge poi qualche mese dopo addirittura un terzo, dal 20.3.2023 al
9.6.2023, sempre come collaboratore scolastico e sempre a Salerno, al
[...]
questa volta per 7 ore settimanali. Né la ricorrente illustra cambiamenti Pt_2
nella realtà familiare o un affievolimento nella necessità di cura della figlia nel giro di pochi giorni o mesi che possano far apparire giustificato questo repentino cambio di scelta con l'accettazione dell'impegno lavorativo distribuito su più giorni. Irrilevante è il dato che gli incarichi accettati sono di collaboratore scolastico mentre il posto qui ambìto è di assistente tecnico. L'allontanamento da casa in più giorni della settimana, peraltro, sempre in una città (Salerno)
diversa da quella di residenza (Pontecagnano Faiano) resta identico.
Come se non bastasse tutte queste incongruenze sono poi aggravate dal fatto che - come emerge dall'email datata 14.10.2022 (il giorno dopo la scadenza del termine ultimo - il 13.10.2022 alle ore 10:00 - per gli aspiranti per far pervenire la propria rinuncia o accettazione) allegata dall'Amministrazione
scolastica alla sua memoria difensiva tempestivamente depositata - la stessa ricorrente ammette di aver avuto problemi col portale Istanze OnLine, così
residuando il dubbio sull'effettivo reale accadimento degli eventi. DU
rafforzato da altra email - questa volta allegata dalla stessa ricorrente al suo ricorso - (quella del 13.10.2022 delle ore 10:13) - in cui la ricorrente afferma di aver dato adesione alla convocazione la sera precedente. Resta il dubbio, cioè,
e il dubbio si riverbera in danno della parte onerata della relativa prova, che la semplicemente non sia riuscita a caricare correttamente Parte_1
l'accettazione sul sistema informatico e nel qual caso avrebbe dovuto al più
dimostrare vizi del sistema informatico e/o impossibilità di presentazione dell'adesione per malfunzionamenti ma tanto non ha fatto. Come noto, infatti,
nel caso di insorgenza di difficoltà informatiche in una procedura concorsuale,
spetta al concorrente offrire elementi volti a dimostrare che un impedimento tecnico abbia reso impossibile il completamento dell'invio della domanda e che,
quindi, la mancata trasmissione sia imputabile al sistema informatico e non a propria responsabilità.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5828 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del dell
[...] CP_2 Controparte_3 e del , in persona dei
[...] Controparte_3
rispettivi dirigenti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 23.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5828 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antonio Parte_1
Stasio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi
Guercio n. 84;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3 , in persona dei rispettivi dirigenti p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari dott.ri e CP_4 Controparte_5
coi quali sono elettivamente domiciliati in Salerno presso l'Ufficio X - Ambito
Territoriale di Salerno - Ufficio legale e del contenzioso alla via Monticelli-
località Fuorni;
- RESISTENTI -
OGGETTO: riconoscimento del servizio e del punteggio non conseguito come assistente tecnico per mancata accettazione della proposta di supplenza a causa di convocazione da parte dell'istituto scolastico difettante dei preavvisi di legge necessari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 , collaboratrice Parte_1
scolastica alle dipendenze del in servizio Controparte_1
presso l'istituto Moscati di Pontecagnano, rappresentava che - interpellata il
12.10.2022 dal liceo artistico “ ” di Salerno per una supplenza CP_3
come assistente tecnico AR15 con decorrenza dal 14.10.2022 e cessazione al
30.6.2023 per 6 ore settimanali senza, tuttavia, la precisazione della distribuzione di dette ore, se concentrate in un solo giorno o spalmate su più
giorni, e tentato invano di acquisire detta (per lei da poco mamma fondamentale) informazione provando a contattare più volte per email e per telefono il predetto liceo ma senza ricevere mai risposta - non avrebbe alla fine accettato la proposta di supplenza per questo solo motivo, perché, cioè,
lasciata a una scelta al buio, e detta supplenza sarebbe stata conferita, poi, ad altra aspirante, tale , posizionata, però, nell'ordine di Persona_1
convocazione a un posto inferiore al suo. Chiedeva, quindi, che l'Amministrazione scolastica fosse condannata a riconoscerle comunque il periodo di servizio e il punteggio relativi a detta supplenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Parte resistente contesta, anzitutto, la sussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se effettivamente sussiste un tale interesse. Appare evidente, infatti, che laddove assente ogni indagine sulla fondatezza della domanda attorea sarebbe superflua.
Orbene, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza,
dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti,
essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata;
invero, il candidato,
che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere,
quale 'defensor legitimitatis', un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto.
Ed effettivamente nel caso di specie la ha provato con la Parte_1
convocazione allegata al ricorso d'essere in graduatoria al terzo posto laddove poi l'assegnataria era dopo di lei, soltanto al quarto. Ha provato, Per_1
quindi, che avrebbe potuto effettivamente ottenere quell'incarico di assistente tecnico se avesse accettato. Sussiste il suo interesse ad agire. Irrilevante -
almeno a questi fini - è la circostanza sottolineata da parte resistente dell'assegnazione alla ricorrente per quell'anno scolastico di ben tre supplenze come collaboratore scolastico. La ricorrente ambisce al riconoscimento del servizio e del punteggio piuttosto come assistente tecnico.
Tanto acclarato in via preliminare, è possibile addentrarsi nel merito della controversia.
La ricorrente lamenta fondamentalmente la mancata specificazione della distribuzione delle sei ore settimanali della supplenza per le quali era stata convocata contrariamente alle prescrizioni di legge (segnatamente dell'art. 10
del D.M. n. 50/2021 secondo cui “La comunicazione relativa alla proposta di
assunzione deve contenere: i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la
data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli
giorni di impegno”).
Ed effettivamente, leggendo la convocazione agli atti, manca tale preavviso,
tale dato.
Va però ricordato che per regola generale i vizi formali di un procedimento rilevano solo se hanno causato un pregiudizio effettivo. La doglianza di carattere formale non comporta l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale ma è onere del ricorrente, se non dimostrare, quantomeno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella violazione lo ha pregiudicato.
La , per l'invero, sostiene che - essendo diventata da appena un Parte_1
mese mamma - avrebbe accettato la proposta di supplenza soltanto se concentrata in un solo giorno come poi in effetti occorso con l'assegnataria
[...]
la cui supplenza è stata concentrata al solo sabato e che, quindi, se Per_1
avesse avuto contezza in anticipo della predetta concentrazione, avrebbe sicuramente accettato la proposta e non rifiutato come poi, invece, ha fatto.
Sennonchè - ed è bene sottolineare tale punto - si tratta d'una prospettazione apoditticamente formulata e contraddetta dalle condotte di poco successive della stessa ricorrente.
Parte ricorrente non specifica, infatti, in che termini e perché un'eventuale distribuzione in più giorni sarebbe stata incompatibile con la necessità di accudire la figlia e l'impossibilità di provvedervi altrimenti.
Con ciò non si vogliono affatto negare il bisogno di cure di un bimbo di appena un mese e la necessità per una donna di combinare l'impegno di lavoro col ruolo di mamma specie se, appunto, di un piccolo appena nato ma soltanto che era onere della ricorrente - e tanto non ha fatto - specificare perché non avrebbe potuto provvedere ad accudire la figlia laddove l'incarico fosse stato distribuito su più giorni. Si tratta, invero, di un dato che - attese le infinite sfaccettature della realtà familiare con possibile sostegno nell'accudire i piccoli da parte di altri componenti del nucleo familiare o anche di soggetti estranei -
non può essere presunto ma andava specificato.
Parte ricorrente, poi, contraddice sé stessa. Da un lato, afferma che solo se le sei ore presso il di Salerno fossero state concentrate in un solo CP_3 giorno avrebbe accettato l'incarico, dall'altro lato, accetta l'incarico di poco successivo (dal 18.10.2022 al 30.6.2023) di supplenza come collaboratore scolastico per 18 ore settimanali presso il Tasso di Salerno all'evidenza,
necessariamente, distribuito su più giorni e a cui, anzi, aggiunge altro incarico sempre come collaboratore scolastico e sempre dal 18.10.2022 al 30.6.2023
per 6 ore settimanali presso il Profagri di Salerno con ciò spalmando ancora su più giorni della settimana l'impegno lavorativo. A questi due incarichi se ne aggiunge poi qualche mese dopo addirittura un terzo, dal 20.3.2023 al
9.6.2023, sempre come collaboratore scolastico e sempre a Salerno, al
[...]
questa volta per 7 ore settimanali. Né la ricorrente illustra cambiamenti Pt_2
nella realtà familiare o un affievolimento nella necessità di cura della figlia nel giro di pochi giorni o mesi che possano far apparire giustificato questo repentino cambio di scelta con l'accettazione dell'impegno lavorativo distribuito su più giorni. Irrilevante è il dato che gli incarichi accettati sono di collaboratore scolastico mentre il posto qui ambìto è di assistente tecnico. L'allontanamento da casa in più giorni della settimana, peraltro, sempre in una città (Salerno)
diversa da quella di residenza (Pontecagnano Faiano) resta identico.
Come se non bastasse tutte queste incongruenze sono poi aggravate dal fatto che - come emerge dall'email datata 14.10.2022 (il giorno dopo la scadenza del termine ultimo - il 13.10.2022 alle ore 10:00 - per gli aspiranti per far pervenire la propria rinuncia o accettazione) allegata dall'Amministrazione
scolastica alla sua memoria difensiva tempestivamente depositata - la stessa ricorrente ammette di aver avuto problemi col portale Istanze OnLine, così
residuando il dubbio sull'effettivo reale accadimento degli eventi. DU
rafforzato da altra email - questa volta allegata dalla stessa ricorrente al suo ricorso - (quella del 13.10.2022 delle ore 10:13) - in cui la ricorrente afferma di aver dato adesione alla convocazione la sera precedente. Resta il dubbio, cioè,
e il dubbio si riverbera in danno della parte onerata della relativa prova, che la semplicemente non sia riuscita a caricare correttamente Parte_1
l'accettazione sul sistema informatico e nel qual caso avrebbe dovuto al più
dimostrare vizi del sistema informatico e/o impossibilità di presentazione dell'adesione per malfunzionamenti ma tanto non ha fatto. Come noto, infatti,
nel caso di insorgenza di difficoltà informatiche in una procedura concorsuale,
spetta al concorrente offrire elementi volti a dimostrare che un impedimento tecnico abbia reso impossibile il completamento dell'invio della domanda e che,
quindi, la mancata trasmissione sia imputabile al sistema informatico e non a propria responsabilità.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5828 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del dell
[...] CP_2 Controparte_3 e del , in persona dei
[...] Controparte_3
rispettivi dirigenti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 23.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro