Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2250/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott. ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2250/2024
promosso da:
, C.F. n. a MONTEGRANARO (FM) il Parte_1 C.F._1
31/10/1980; rappresentata e difesa dall'avv. MARZOLI ALESSIA, elett.te dom.to in Viale Regina
Margherita, 133/C 62018 POTENZA PICENA, presso il difensore;
contro
C.F. , n. a SENEGAL il Controparte_1 C.F._2
02/06/1980 rappresentato e difeso dall'avv. BALDASSINI MASSIMILIANO e dall'avv. FRANCA FUSARI, elett.te dom.to in VIA LORENZONI, 10 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.04.2025
sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
rilevato che, a fronte degli intervenuti accordi, è stato disposto il mutamento del rito da contenzioso a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CP_
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
il dovrà trasferirsi dalla casa coniugale e stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) affidare i figli minori e in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2
I figli staranno con i genitori:
- finché il padre lavorerà a Fano (PU), i figli minori staranno con Controparte_1
a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica fino alle ore 20,00
[...] compreso il pernotto, nonché tutte le altre domeniche dalle ore 10,00 sino alle ore
20,00
- il resto della settimana staranno con la madre
- se troverà un lavoro più vicino alla residenza dei minori, Controparte_1 come dallo stesso auspicato, i figli staranno con il padre a fine settimana alternati da sabato alle ore 10,00 alla domenica fino alle ore 21,30 compreso il pernotto, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30
- il padre potrà chiamare al telefono i figli nei giorni in cui sono con la madre una volta al giorno rispettando le esigenze scolastiche e sportive dei minori. Natale: I figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, il 26 con un genitore e il 31 con l'altro, il primo gennaio con uno e il 6 gennaio con l'altro dalle ore 10 alle ore 20 (in modalità alternata anno dopo anno).
Pasqua: I figli trascorreranno Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo col padre ad annialterni dalla mattina alle ore 10 alle ore 20.
In modalità alternata verranno anche trascorse le festività intrannuali (1° maggio, 2giugno, altre festività).
Ferie estive: Nel corso delle ferie estive i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi o non consecutivi con ciascun genitore.
I genitori di comune accordo stabiliranno i giorni e gli orari in cui i figli trascorreranno le vacanze con l'uno o con l'altro genitore, in base ai rispettivi periodi di ferie dal lavoro e in base agli impegni dei figli. 3) tenuto conto dell'assegno unico per i figli che continuerà ad essere interamente percepito da come da accordo intercorso tra i genitori, disporre che il resistente versi Parte_1
a , quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00 Parte_1 (€ 225,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese;
4) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri previsti a tal riguardo dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
5) i coniugi, dotati di autonome fonti di reddito, rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
6) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio; con spese e compensi professionali interamente compensate tra le parti.”
Mutato il rito da contenzioso a congiunto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse dei figli minori.
Rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'esito concordato del giudizio e conformemente all'istanza delle parti;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
, C.F. n. a MONTEGRANARO (FM) il Parte_1 C.F._1
31/10/1980;
E
C.F. , n. a SENEGAL il Controparte_1 C.F._2
02/06/1980
alle condizioni da loro concordate e come sopra trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza Picena di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 23/08/2017 trascritto all'anno 2017
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Macerata, 10/04/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà