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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6869 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA NO presidente dott. NL RO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Roma e Carlo F. Galantini
Attrice in riassunzione
E
- già Controparte_1 Controparte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto in riassunzione
E
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Simoni e Jacopo Gherardini
Convenuta in riassunzione
1 NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_4 P.IVA_4
Convenuta in riassunzione contumace
OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4717/2019, la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza della
Corte di appello di Roma n. 4439/2015 che, respingendo l'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14218/2009:
1) ha dichiarato “inconferente” la censura relativa alla qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie prestate dalla R.A.S. – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (oggi Pt_1
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla beneficiaria di un
[...] Controparte_4 finanziamento concesso ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei confronti del
Ministero delle Attività TI (oggi ); Controparte_1
2) ha ritenuto infondata la domanda di annullamento per dolo della polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 (rilasciata per un importo di 20.270.000 di lire a garanzia della volontà della di realizzare il programma agevolato) e della polizza Controparte_4 fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 (rilasciata per un importo di 10.613.220,26 € a garanzia dell'eventuale restituzione del contributo versato dal quale anticipazione CP_1 della prima tranche del finanziamento concesso), formulata dalla garante nei confronti della
(quale contraente delle polizze fideiussorie), del Ministero delle Attività Controparte_4
TI (quale soggetto che ha concesso il finanziamento e che ha beneficiato della garanzia fideiussoria) e della Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. (quale concessionaria incaricata di accertare se la richiedente avesse i requisiti per accedere al Controparte_4 finanziamento richiesto).
La Corte Suprema ha accolto i primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dall' deducendo al riguardo che: Parte_1
a) la questione del corretto inquadramento giuridico delle polizze per cui è causa rileva
2 ai fini degli effetti che derivano dalla loro qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia ovvero di contratti aventi natura causale ed accessoria;
b) benché sia vero, come affermato dalla Corte di appello, che la sussunzione dei contratti per cui è causa nell'una o nell'altra categoria non è ostativo all'esame della domanda di annullamento ex art. 1439 c.c., nondimeno “dalla differente qualificazione delle polizze discende una differente regolamentazione della rivalsa del fideiussore in caso di declaratoria di invalidità del contratto, potendosi configurare una situazione di incertezza sull'esatta portata dei diritti di rivalsa in capo al fideiussore nelle ipotesi di invalidità del contratto”;
c) l' ha interesse a contestare l'affermazione del giudice di primo grado Parte_1 secondo cui le polizze per cui è causa costituiscono un contratto autonomo di garanzia, perché tale qualificazione giuridica, ove coperta dal giudicato, è suscettibile di ledere i diritti di rivalsa della compagnia in caso di accoglimento della domanda di annullamento dalla stessa proposta;
d) secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cass., Sez.,
3947/2010, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
e) il giudice di primo grado (e di riflesso la Corte di appello) non ha applicato in modo corretto tali princìpi, perché “ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
- senza leggerla in relazione alla formulazione dell'intero art. 2 delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola è contenuta), anche in relazione all'art. 1 (in base al quale la richiesta a restituire deve essere corredata dall'indicazione dell'inadempienza riscontrata);
- e senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante;
l'art. 2, in tema di causali e modalità di escussione delle somme garantite;
l'art.
3, in tema di data di svincolo della garanzia;
e l'art. 6, in tema di surrogazione della società all'ente garantito).”.
La Corte Suprema ha quindi accolto i primi due motivi del ricorso principale e – dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso, attinenti al rigetto della domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo e al rigetto delle richieste istruttorie formulate dall' – ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di appello Pt_1 affinché proceda ad un nuovo esame della causa. ha riassunto il giudizio, deducendo che: Parte_1
1) dalla valutazione complessiva del testo delle polizze fideiussorie (in particolare dalla lettura della premessa e degli artt. 1, 2, 3, 4, 6) emerge chiaramente la volontà dei contraenti di ricollegare il contenuto della garanzia alle vicende del rapporto sottostante intercorrente tra
3 la e il , circostanza “che avrebbe dovuto portare il giudice di merito Controparte_4 CP_1 ad escludere l'inquadramento delle polizze nel paradigma del contratto autonomo di garanzia”, qualificandole come semplice fideiussione causale (pag. 28 dell'atto di appello);
2) i giudici di merito hanno erroneamente rigettato la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie proposta dall'attrice, in quanto:
a) sussiste il dolo commissivo della consistente nell'avere predisposto Controparte_4 documentazione falsa al fine di ottenere il finanziamento pubblico e la prestazione della cauzione da parte della compagnia assicuratrice che, a seguito della istruttoria favorevole compiuta dalla banca concessionaria e dell'ammissione del progetto al finanziamento richiesto, rilasciava la cauzione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
(pagg. 46 ss. dell'atto di appello);
b) sussiste il dolo omissivo della consistente nell'aver taciuto in sede Controparte_4 di stipula delle polizze la circostanza di avere allegato documentazione falsa alla domanda di ammissione al progetto di finanziamento (pagg. 50 ss. dell'atto di appello);
c) sussiste il dolo della Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. (oggi Controparte_3
- sia quale banca concessionaria del Ministero beneficiario della fideiussione, sia quale
[...] terzo - poiché ha scientemente taciuto alla compagnia assicuratrice il fatto che la CP_4 non avesse mai posseduto i requisiti per accedere al finanziamento, circostanza “la cui
[...] conoscenza avrebbe indotto a rifiutare la richiesta di rilascio della fideiussione Pt_1 cauzione” (pagg. 65 ss. dell'atto di appello).
L ha concluso domandando – previo accertamento della natura causale Parte_1 delle polizze fideiussorie de quibus - l'annullamento per dolo della contraente e/o di terzi delle polizze fideiussorie n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 e n. 52437060 del 30 luglio 2003
e, per l'effetto, l'accertamento dell'insussistenza del diritto in capo al
[...]
di escutere le garanzie de quibus (con riserva di spiegare in separata sede Controparte_2
l'azione di ripetizione contro il Ministero convenuto delle somme che in corso di causa l' ha pagato in favore dell'Amministrazione). Parte_1
L ha inoltre domandato la condanna della (quale Parte_1 Controparte_5 avente causa dalla Cassa di risparmio in Bologna s.p.a.) a restituire le somme corrisposte dall' per spese di lite liquidate in primo e in secondo grado. Parte_1
In via istruttoria, l' ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate Parte_1 nella memoria ex art. 184 c.p.c., rigettate dal tribunale con ordinanza del 19 giugno 2007.
Si sono costituiti in giudizio il (oggi Controparte_2 [...]
) e la domandando il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello perché infondato.
L' non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_4 contumacia.
La vicenda per cui è causa può essere riassunta come segue.
Il 29 giugno 2001 la ha presentato al Ministero delle attività produttive Controparte_4
4 una "domanda-progetto" per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del
1992 al fine di costruire un impianto per la produzione di laminati in alluminio, allegando alla domanda la polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 per garantire fino all'importo di 20.270.000 di lire la propria volontà di realizzare lo stabilimento industriale.
La Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. – banca “concessionaria” a cui il Ministero delle attività produttive aveva affidato l'istruttoria diretta ad accertare se la richiedente CP_4 avesse i requisiti patrimoniali, dimensionali e organizzativi indispensabili per
[...]
l'attuazione dell'iniziativa imprenditoriale per la quale era stato richiesto il finanziamento – ha comunicato al l'esito positivo dell'istruttoria, sulla base della nota del 16 CP_1 novembre 2001 con cui l'istituto di credito S. AO ST attestava che la Controparte_4 disponeva dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del progetto imprenditoriale e di altra attestazione dell'11 luglio 2001 con cui il Banco di Sicilia ha comunicato al CP_1 che la società aveva i requisiti necessari per usufruire del finanziamento. CP_4
Il Ministero - con decreti n. 112758 del 12 febbraio 2002 e n. 120642 del 18 novembre
2002 – ha concesso alla il finanziamento richiesto, per un ammontare totale Controparte_4 di 31.839.660,79 €.
Il 19 agosto 2003 la ha ottenuto l'anticipazione della prima quota del Controparte_4 finanziamento (per un ammontare di 10.612.220,26 €) dietro presentazione della polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 (sottoscritta l'8 agosto 2003) emessa dalla R.A.S.
s.p.a. in favore del Ministero delle attività produttive a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione qualora fosse stata revocata la concessione del finanziamento agevolato.
Con decreto n. 132852 del 29 settembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha revocato le agevolazioni concesse (indicando quale motivo principale della revoca la falsità dei documenti presentati dalla nel corso dell'istruttoria curata dalla Cassa di Controparte_4 risparmio in Bologna s.p.a.) e ha quindi escusso le polizze fideiussorie emesse dalla R.A.S.
s.p.a.
La prima questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda la qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate dalla RAS s.p.a. (oggi a garanzia Parte_1 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
La Corte Suprema ha accolto i primi due motivi di ricorso formulati dall' Parte_1 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4439/2015, affermando che il tribunale
(e di riflesso la Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo
“inconferente” il motivo di appello contenente la censura della qualificazione giuridica del contratto di garanzia operata dal tribunale) non ha applicato in modo corretto i princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 3947/2010 in tema di contratto autonomo di garanzia, perché “ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
- senza leggerla in relazione alla formulazione dell'intero art. 2 delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola è contenuta), anche in relazione all'art. 1 (in base al quale la richiesta a restituire deve essere corredata dall'indicazione
5 dell'inadempienza riscontrata);
- e senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante;
l'art. 2, in tema di causali e modalità di escussione delle somme garantite;
l'art.
3, in tema di data di svincolo della garanzia;
e l'art. 6, in tema di surrogazione della società all'ente garantito).”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cass., Sez. Un.,
3947/2010 (che ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass.
3552/1998, in motivazione;
Cass. 6757/2001; Cass. 3257/2007; Cass. 14853/2007; Cass.
11890/2008, in motivazione) il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag) è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta una prestazione in luogo di quella dovuta dal debitore principale, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base e senza sollevare eccezioni (fatta salva l'exceptio doli).
Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - che può riguardare anche un fare infungibile, qual è l'obbligazione dell'appaltatore - contrariamente all'obbligazione del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal garante.
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione (nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà) è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa rispetto a quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 33860/2023; Cass. 31313/2021; Cass. 8874/2021; Cass.
30181/2018).
Proprio per la sua autonomia rispetto all'obbligazione principale, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione, perché il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale (è un «vicario» del debitore) e si obbliga direttamente ad adempiere la prestazione dovuta da quest'ultimo, mentre il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dalla mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
L'elisione del vincolo di accessorietà e la scissione della garanzia dal rapporto di valuta caratterizzano sul piano funzionale il Garantievertrag, la cui causa concreta viene individuata
6 in quella di assicurare il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario (ovvero di sottrarre il creditore al rischio dell'inadempimento), consentendogli di fare affidamento su una rapida e sollecita escussione di una controparte affidabile, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è dunque la carenza dell'elemento dell'accessorietà, perché il garante si impegna a pagare al beneficiario quanto dovuto senza avere alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative al rapporto di valuta (in deroga agli artt. 1936,
1941 e 1945 c.c. che caratterizzano invece la garanzia fideiussoria) e il debitore non può quindi chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (ex multis Cass. 12152/2016; Cass. 16213/2015): laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore ai sensi dell'art. 1952, secondo comma,
c.c. allo scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass. 15108/2013).
Normalmente l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass., Sez. Un., 3947/2010; Cass. 30181/2018; Cass.
4717/2019; Cass. 15091/2021; Cass. 14945/2025).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
La polizza fideiussoria emessa dalla RAS s.p.a. a garanzia degli obblighi assunti dalla in occasione della concessione dell'anticipazione della prima quota delle Controparte_4 agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992 (documento n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna appellante) è stata redatta in conformità allo “schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa” di cui all'allegato n. 14 alla circolare del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, con cui è stato predisposto il contenuto delle fideiussioni bancarie e delle polizze assicurative che devono essere presentate - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 – per poter ottenere la prima quota del finanziamento concesso (“che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata”: così l'art. 7, comma 2, del d.m. cit.).
La polizza fideiussoria de qua richiama in premessa il rapporto sottostante garantito, ricostruendo l'iter amministrativo che ha portato il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a concedere all' un contributo in conto impianti di Controparte_4
7 31.839.660,79 € e richiamando la disposizione normativa che consente l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo previa presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa aventi le caratteristiche previste dall'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995.
La polizza contiene l'impegno della RAS s.p.a. a costituirsi “fideiussore” nell'interesse dell' e a favore del “per la restituzione dell'anticipazione di cui in Controparte_4 CP_1 premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € 10.613.220,26”, corrispondente alla prima quota di contributo anticipata all' Controparte_4
Nel regolare i rapporti tra la compagnia assicuratrice e il creditore garantito, l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione prevede l'obbligo della compagnia assicuratrice di
“rimborsare” al l'importo garantito nel caso in cui l' si fosse resa CP_1 Controparte_4 inadempiente - in caso di revoca del finanziamento - all'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa.
L'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevede l'obbligo della compagnia assicuratrice di effettuare il “rimborso” a prima e semplice richiesta scritta, “cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione”.
L'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione prevede un termine massimo di efficacia della garanzia (36 mesi).
L'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione prevede la rinuncia della compagnia assicuratrice al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e la previsione del vincolo di solidarietà con l' Controparte_4
L'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevede infine la surrogazione della compagnia assicuratrice nei diritti spettanti al soggetto garantito (il ) verso la CP_1 contraente (l' . Controparte_4
Una lettura complessiva della polizza fideiussoria che tenga conto del richiamo al rapporto sottostante contenuto nella premessa, del contenuto delle singole clausole contrattuali e del fatto che il testo della polizza riproduce pedissequamente lo schema predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995 (v. supra), consente di affermare che la garanzia prestata dalla RAS s.p.a. per le obbligazioni restitutorie gravanti sull' nei confronti del Ministero è una garanzia fideiussoria. Controparte_4
Significativo al riguardo il fatto che la garante si sia impegnata ad eseguire la stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale (la restituzione dell'anticipazione della prima quota del finanziamento) e nei limiti in cui tale prestazione fosse dovuta (“fino alla concorrenza dell'importo di € 10.613.220,26”), potendo il Ministero escutere la garanzia nei limiti dell'effettivo inadempimento imputabile all' e solo dopo il decorso di Controparte_4
15 giorni dall'infruttuoso invio di una richiesta scritta di restituzione rivolta alla debitrice principale (così l'art. 1 delle condizioni generali di polizza).
Ciò significa che la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
8 c.c. (previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza) non vale a privare la garanzia del suo carattere di accessorietà, avendo le parti espressamente riconosciuto alla garante un beneficio d'ordine.
Significativo al riguardo il fatto che la RAS s.p.a. abbia dichiarato di volersi obbligare in solido con l' essendo pacifico in giurisprudenza che il vincolo di Controparte_4 solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante sia incompatibile con il contratto autonomo di garanzia, in cui la causa concreta consiste nel trasferimento del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale e il garante si impegna ad eseguire una prestazione autonoma rispetto a quella cui
è tenuto il debitore garantito (Cass. 26508/2024; Cass. 9987/2021; Cass. 32402/2019).
Significativo infine il fatto che le parti abbiano previsto la surrogazione della RAS s.p.a. nei diritti spettanti al Ministero nei confronti dell' secondo lo schema tipico Controparte_4 dei rapporti tra fideiussore e debitore principale regolato dall'art. 1949 c.c.
Tenuto conto della complessiva volontà delle parti quale emerge dal contenuto della polizza fideiussoria e delle sue clausole – e come chiarito da Cass., Sez. Un., 3947/2010 e dalla giurisprudenza ad essa successiva (v. supra) - il carattere autonomo della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice non può ricavarsi ex se dalla previsione contenuta nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza, che impegna la RAS s.p.a. “ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati”.
Tale clausola va infatti interpretata in conformità alla fonte normativa che regola il contenuto della polizza assicurativa che deve essere presentata per ottenere l'anticipazione della prima quota del finanziamento (l'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995 prevede infatti l'obbligo di presentare una polizza “a prima richiesta”) e la sua formulazione consente di ritenere che si tratti di una clausola conforme allo schema della clausola “solve et repete”, che impedisce all'obbligato di paralizzare la richiesta di esecuzione della prestazione dovuta
(non potrà essere sollevata alcuna eccezione per evitare il pagamento “a prima e semplice richiesta scritta”), consentendogli tuttavia di agire successivamente per il recupero di quanto eventualmente pagato sine titulo.
Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 emessa dalla RAS s.p.a. per garantire l'adempimento degli obblighi assunti dalla con la presentazione della richiesta di finanziamento Controparte_4
(documento n. 1 allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna appellante), perché anche in questo caso la garante si è impegnata ad eseguire la stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale e nei limiti in cui tale prestazione fosse dovuta e ha dichiarato di volersi obbligare in solido con l Controparte_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di appello dev'essere accolto, dovendosi ritenere che le garanzie prestate dalla RAS s.p.a. con la polizza fideiussoria n.
9 44504634-3 del 29 giugno 2001 e con la polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 abbiano natura di fideiussione.
Con il secondo motivo di appello l' si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 rigettato la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo ai sensi dell'art. 1439
c.c., prospettato dall'appellante sotto diversi profili (dolo dell' dolo del Controparte_4
; dolo della banca che ha curato l'istruttoria su incarico del ). CP_1 CP_1
Va escluso al riguardo che si sia formato un giudicato sul capo della sentenza che ha escluso l'annullabilità delle polizze fideiussorie.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cass. 10798/2024; Cass. 5548/2024; Cass.
35764/2023; Cass. 28751/2017; Cass. 18677/2011; Cass. 19015/2010; Cass. 11767/1990).
Va dunque riesaminata in questa sede la domanda relativa all'annullamento per dolo delle polizze fideiussorie de quibus, sotto tutti i profili prospettati dalla compagnia assicuratrice (puntualmente riproposti nell'atto di citazione in riassunzione, che per larghi tratti si limita a riprodurre testualmente il contenuto dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che il tribunale ha rigettato la domanda di annullamento per dolo dell' sul presupposto che il dolo omissivo non possa essere integrato Controparte_4 semplicemente dal silenzio o dalla reticenza, richiedendosi piuttosto che il comportamento passivo si inserisca in una condotta complessiva adeguatamente preordinata all'inganno.
Poiché non risulta che la abbia prodotto, in occasione della stipula delle Controparte_4 polizze fideiussorie con la RAS s.p.a., la documentazione falsa che era stata a suo tempo allegata alla domanda di ammissione al progetto di finanziamento, secondo il tribunale “è escluso che il tacere sulle effettive possibilità di far fronte agli obblighi derivanti dalla realizzazione del progetto finanziato possa assumere rilievo sotto il profilo del dolo contrattuale imputabile alla contraente (così a pag. 10 della sentenza di Controparte_4 primo grado).
L'appellante censura tale decisione deducendo che “la condotta di si presta CP_4
a divenire fonte di annullamento anche delle polizze de quibus, non solo e non semplicemente per aver l'impresa taciuto sulle effettive possibilità economico-finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto, ma per aver la medesima impresa chiesto ed ottenuto illecitamente la prestazione della cauzione nella consapevolezza di non aver mai posseduto i requisiti per accedere al finanziamento e dunque nella consapevolezza della certezza della revoca dello stesso (sol che venisse scoperto l'artifizio) e della conseguente certezza della ricorrenza di elementi che avrebbero provocato l'escussione della relativa garanzia” (pagg. 37 e 38 dell'atto di appello;
pag. 49 dell'atto di citazione in riassunzione).
Con riguardo al dolo commissivo, l'appellante ritiene che la condotta dell' CP_4 sia rilevante in quanto “il fatto in sé della predisposizione della falsa documentazione
[...]
10 costituisce una macchinazione univocamente diretta ad ottenere l'ammissione del progetto al finanziamento e, al contempo, la prestazione della cauzione e conseguentemente la quota di anticipazione. In sostanza, con un'unica condotta, la contraente si prefiggeva l'obiettivo di trarre in inganno il , che per effetto della stessa riteneva il progetto ammissibile, e CP_1 la Compagnia, che per effetto della avvenuta ammissione del progetto, dopo l'“attento scrutinio” della Banca concessionaria, si determinava a rilasciare la cauzione;
cauzione, senza la quale la quota anticipata del contributo da Euro 10.613.220,26 non sarebbe mai stata erogata” (così a pag. 50 dell'atto di citazione in riassunzione;
ma v. anche pag. 38 dell'atto di appello).
Con riguardo al dolo omissivo, l'appellante ritiene che la condotta dell' Controparte_4 sia rilevante in quanto “il fatto di aver taciuto in sede di stipula della polizza la circostanza di aver allegato alla domanda di ammissione del progetto falsa documentazione, anche a prescindere dal contenuto di quest'ultima, ha generato una alterazione nella rappresentazione della realtà, provocando nel meccanismo volitivo della Compagnia un errore essenziale, tanto che, ove conosciuta, non avrebbe prestato la cauzione” (pag. Pt_1
38 dell'atto di appello;
pag. 50 dell'atto di citazione in riassunzione).
Le doglianze dell'appellante non possono essere accolte.
Ai sensi dell'art. 1439, primo comma, c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno (Cass.
13034/2018; Cass. 2104/2003).
Il dolo quale causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive
(dolo omissivo): Cass. 1480/2012.
Il dolo omissivo, tuttavia, è causa di annullamento del contratto solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus.
Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza - non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente - non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (v. ex multis Cass. 11605/2022; Cass. 11009/2018; Cass.
9253/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
La domanda di annullamento ha ad oggetto le due polizze fideiussorie emesse dalla
11 RAS s.p.a. per garantire le obbligazioni assunte dalla nei confronti del Controparte_4
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della configurabilità del dolo commissivo invocato dall'odierna appellante va escluso che possano venire in rilievo i raggiri commessi dalla in occasione Controparte_4 della presentazione della domanda di concessione del finanziamento.
Tali raggiri – consistenti nella presentazione di documentazione falsa apparentemente proveniente dal Banco di Sicilia e dalla Banca San AO, attestante la capacità finanziaria di
(socio di riferimento dell' di far fronte con mezzi Controparte_6 Controparte_4 propri agli impegni di autofinanziamento relativi all'investimento produttivo per il quale era stato richiesto il finanziamento – sono stati posti in essere nel corso dell'istruttoria promossa dalla Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. (banca concessionaria) al fine di ottenere il finanziamento concesso dal Ministero con decreto dirigenziale n. 112578 del 12 febbraio
2002 e sono stati all'uopo determinanti (il finanziamento è stato infatti concesso proprio sulla base delle positive risultanze istruttorie trasmesse dalla banca concessionaria).
Non vi è tuttavia alcuna prova del fatto che i raggiri posti in essere dalla CP_4 per ottenere il finanziamento fossero anche preordinati ad ottenere il rilascio della
[...] polizza fideiussoria necessaria per ottenere l'anticipazione della prima quota del finanziamento concesso.
All'epoca in cui fu presentata la richiesta di finanziamento (29 giugno 2001) la era sotto il controllo di , che deteneva il 99% delle Controparte_4 Controparte_6 quote della società (v. pagg. 3 e 4 della comparsa di risposa della nel giudizio Controparte_4 di primo grado;
v. anche la relazione del 24 settembre 2003 inviata dalla Cassa di Risparmio in Bologna al Ministero delle Attività TI in cui viene ricostruita la storia dei passaggi di proprietà delle quote della documento n. 14 allegato al fascicolo di Controparte_4
. Parte_1
All'epoca in cui fu emessa la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'anticipazione della prima quota del finanziamento (30 luglio 2003) le quote della erano già state cedute con atto pubblico del 6 marzo 2003 a due società (la Controparte_4
Ildocat s.r.l. e la Aerimpianti s.p.a.) che non avevano alcun rapporto con CP_6
(v. la relazione della Cassa di Risparmio in Bologna del 24 settembre 2003 cit.).
[...]
Appare quindi evidente che i raggiri posti in essere da (che ha Controparte_6 creato documenti falsi attestanti il possesso di notevoli disponibilità finanziarie) fossero finalizzati esclusivamente ad ottenere una relazione favorevole da parte della banca concessionaria e – conseguentemente - la concessione del finanziamento a favore della aumentando il valore della società e rendendola appetibile sul mercato. Controparte_4
Lo scopo del (che aveva il controllo pressoché totalitario delle quote della CP_6
non era cioè quello di realizzare l'impianto per il quale era stato concesso il Controparte_4 finanziamento (e quindi di beneficiare di eventuali anticipazioni del finanziamento), ma semplicemente quello di lucrare sull'aumento di valore della società, come dimostra il fatto
12 che nel mese di marzo 2003 - diversi mesi prima del rilascio della polizza fideiussoria – le quote sociali sono state trasferite a terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che i raggiri a suo tempo posti in essere dalla (e per essa dal suo socio di maggioranza Controparte_4 [...]
) per ottenere la concessione del finanziamento integrino gli estremi del dolo CP_6 commissivo su cui si fonda la domanda di annullamento della polizza fideiussoria n.
52437060 del 30 luglio 2003, mancando la prova di un collegamento finalistico tra quei raggiri e il rilascio della polizza fideiussoria.
Va escluso al riguardo che un ulteriore elemento a sostegno della configurabilità del dolo commissivo possa essere ravvisato nel fatto che “all'atto della stipula della polizza fideiussoria rassicurava la Compagnia circa il possesso dei requisiti di legge per CP_4
l'ottenimento dei finanziamenti mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella premessa della polizza” (come invece sostiene l' a pag. 52 dell'atto di appello), Parte_1 dal momento che la premessa contenuta nella polizza fideiussoria è stata redatta sulla base dello “schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa” di cui all'allegato n. 14 alla circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e l'unica informazione che contiene riguarda l'indicazione del provvedimento ministeriale di concessione del finanziamento (che era stato effettivamente adottato).
Quanto al dolo omissivo, secondo la prospettazione della stessa appellante esso si fonda sul fatto che la avrebbe “taciuto in sede di stipula della polizza la circostanza Controparte_4 di aver allegato alla domanda di ammissione del progetto falsa documentazione” (pag. 50 dell'atto di appello).
La reticenza su un fatto rilevante ai fini della formazione del consenso dell'altro contraente presuppone che il contraente reticente sia a conoscenza della circostanza che dovrebbe rivelare.
Premesso che nel valutare la rilevanza della condotta omissiva posta in essere da una società occorre avere riguardo alla condotta posta in essere da chi ne ha la rappresentanza organica, nel caso di specie va escluso che al momento della conclusione della polizza fideiussoria il legale rappresentante e i soci della fossero a conoscenza dei Controparte_4 raggiri posti in essere a suo tempo per ottenere il finanziamento.
Dalla relazione della Cassa di Risparmio in Bologna del 24 settembre 2003 (documento n. 14 allegato al fascicolo di risulta infatti che non vi è alcun collegamento tra Parte_1 la nuova compagine sociale della e la precedente proprietà (facente capo ad Controparte_4
e che i nuovi soci possedevano senz'altro caratteristiche Controparte_6 professionali e patrimoniali adeguate per portare a termine l'iniziativa economica finanziata dal (una delle società titolari delle quote della aveva già realizzato CP_1 Controparte_4 importanti opere a livello nazionale, quali il Policlinico dell'Università Tor Vergata di Roma,
Malpensa 2000 e l'Auditorium di Roma).
La nuova compagine della aveva realmente interesse a realizzare Controparte_4
13 l'impianto industriale per il quale era stato concesso il finanziamento (una delle società titolari delle quote della operava già in Sardegna, avendo realizzato un programma Controparte_4 di investimenti relativo alla produzione di semilavorati in alluminio), come dimostra il fatto che il 4 giugno 2003 l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale di
58.689.645, 55 € necessario per poter ottenere l'erogazione del finanziamento concesso dal
. CP_1
Tali circostanze consentono di escludere che chi ha sottoscritto la polizza fideiussoria in nome e per conto della fosse a conoscenza dei raggiri a suo tempo posti in Controparte_4 essere per far ottenere alla il finanziamento, non essendo verosimile che un Controparte_4 importante gruppo industriale acquisisca le quote totali di una società al fine di realizzare un programma d'investimenti già finanziato per oltre 30 milioni di €, pur sapendo che il finanziamento verrà revocato perché concesso sulla base di documentazione falsa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che la Controparte_4 abbia taciuto in sede di stipula della polizza il fatto che alla domanda di finanziamento del progetto era stata allegata documentazione falsa, per la semplice ragione che tale circostanza non era a conoscenza di chi ha agito in nome e per conto della in occasione Controparte_4 della stipula della polizza fideiussoria.
Quanto alla polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 (rilasciata per un importo di 20.270.000 di lire a garanzia della volontà della di realizzare il Controparte_4 programma agevolato) ne va a sua volta esclusa l'annullabilità per dolo, dal momento che essa è stata emessa prima che venissero presentate la falsa attestazione del Banco di Sicilia dell'11 luglio 2001 e quella dell'istituto di credito S. AO ST del 16 novembre 2001, presentate dalla nel corso dell'istruttoria per ottenere la concessione del Controparte_4 finanziamento (questa polizza è cioè cronologicamente anteriore rispetto ai raggiri lamentati dall'odierna appellante).
Quanto al dolo contrattuale del , ai fini della sua esclusione è sufficiente CP_1 osservare che la stessa appellante afferma che nella vicenda de qua “figurano due vittime: il
(pag. 52 dell'atto di appello) e che la falsa attestazione prodotta nel corso Controparte_7 dell'istruttoria curata dalla banca concessionaria era “tesa a trarre in inganno sia il CP_1 sia la Compagnia” (pag. 50 dell'atto di appello) e non si vede quindi quali siano gli artifici e i raggiri che il avrebbe posto in essere al fine di indurre la RAS s.p.a. a stipulare le CP_1 polizze fideiussorie.
Quanto al dolo contrattuale della banca concessionaria, secondo l'appellante esso rileverebbe:
a) ai sensi dell'art. 1439, primo comma, c.c. quale dolo imputabile direttamente alla
Cassa di Risparmio in Bologna, quale concessionaria del (beneficiario della CP_1 fideiussione);
b) ai sensi dell'art. 1439, secondo comma, c.c. quale dolo del terzo che avrebbe
“contribuito con la propria condotta alla perpetrazione della ipotizzata truffa e dunque
14 all'ottenimento, mediante artifici e raggiri, di un finanziamento che la ditta mai avrebbe dovuto ottenere nonché all'illegittima prestazione della cauzione” (pagg. 69 e 70 dell'atto di riassunzione).
Quanto al primo profilo, si osserva che la banca concessionaria non è parte contraente delle polizze fideiussorie (laddove l'art. 1439, primo comma, c.c. disciplina gli effetti dei raggiri usati da un contraente per indurre l'altra parte a contrarre).
Quanto al secondo profilo, si osserva che ai sensi dell'art. 1439, secondo comma, c.c. il contratto è annullabile quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, laddove nel caso di specie – anche a volere ritenere, secondo la prospettazione dell'appellante, che la banca concessionaria debba rispondere dell'operato del proprio dipendente infedele che avrebbe concorso a falsificare la documentazione utilizzata per ottenere il finanziamento - va escluso che chi ha stipulato le polizze fideiussorie in nome e per conto dell' fosse a conoscenza dei raggiri a suo tempo posti in essere per Controparte_4 ottenere il finanziamento (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo è infondata e il secondo motivo di appello va respinto (con conseguente rigetto delle richieste istruttorie già respinte dal primo giudice e reiterate in questo giudizio, in quanto finalizzate a provare una circostanza - l'esito delle indagini preliminari a carico delle persone fisiche sospettate di aver partecipato alla truffa in danno del – che si rivela CP_1 irrilevante ai fini della decisione sulla domanda di annullamento delle fideiussioni per dolo).
Al rigetto del secondo motivo di appello segue il rigetto della domanda – formulata dall' per l'ipotesi di annullamento per dolo delle polizze fideiussorie – di Parte_1 accertamento dell'inesistenza del diritto del del di Controparte_1 CP_1 escutere le garanzie fideiussorie.
Alla soccombenza reciproca segue la compensazione tra le parti delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo e la condanna dell' a restituire Controparte_5 all' le somme da questa versate per spese processuali relative al giudizio di Parte_1 primo grado (l' ha invece rinunciato alla domanda di restituzione delle spese del Parte_1 giudizio di appello perché – come chiarito nella memoria conclusionale di replica - non le ha mai pagate), oltre interessi legali dalla domanda.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando in sede di rinvio e in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 14218/2009, così provvede:
1) accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che le garanzie prestate dalla RAS s.p.a. con la polizza fideiussoria n.
44504634-3 del 29 giugno 2001 e con la polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 hanno natura di fideiussione;
15 2) rigetta il motivo di appello avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo;
3) compensa tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi del processo;
4) condanna l' a restituire all' le somme da questa Controparte_5 Parte_1 versate per spese processuali relative al giudizio di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NL RO PELLEGRINI LA NO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA NO presidente dott. NL RO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Roma e Carlo F. Galantini
Attrice in riassunzione
E
- già Controparte_1 Controparte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto in riassunzione
E
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Simoni e Jacopo Gherardini
Convenuta in riassunzione
1 NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_4 P.IVA_4
Convenuta in riassunzione contumace
OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4717/2019, la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza della
Corte di appello di Roma n. 4439/2015 che, respingendo l'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14218/2009:
1) ha dichiarato “inconferente” la censura relativa alla qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie prestate dalla R.A.S. – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (oggi Pt_1
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla beneficiaria di un
[...] Controparte_4 finanziamento concesso ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei confronti del
Ministero delle Attività TI (oggi ); Controparte_1
2) ha ritenuto infondata la domanda di annullamento per dolo della polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 (rilasciata per un importo di 20.270.000 di lire a garanzia della volontà della di realizzare il programma agevolato) e della polizza Controparte_4 fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 (rilasciata per un importo di 10.613.220,26 € a garanzia dell'eventuale restituzione del contributo versato dal quale anticipazione CP_1 della prima tranche del finanziamento concesso), formulata dalla garante nei confronti della
(quale contraente delle polizze fideiussorie), del Ministero delle Attività Controparte_4
TI (quale soggetto che ha concesso il finanziamento e che ha beneficiato della garanzia fideiussoria) e della Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. (quale concessionaria incaricata di accertare se la richiedente avesse i requisiti per accedere al Controparte_4 finanziamento richiesto).
La Corte Suprema ha accolto i primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dall' deducendo al riguardo che: Parte_1
a) la questione del corretto inquadramento giuridico delle polizze per cui è causa rileva
2 ai fini degli effetti che derivano dalla loro qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia ovvero di contratti aventi natura causale ed accessoria;
b) benché sia vero, come affermato dalla Corte di appello, che la sussunzione dei contratti per cui è causa nell'una o nell'altra categoria non è ostativo all'esame della domanda di annullamento ex art. 1439 c.c., nondimeno “dalla differente qualificazione delle polizze discende una differente regolamentazione della rivalsa del fideiussore in caso di declaratoria di invalidità del contratto, potendosi configurare una situazione di incertezza sull'esatta portata dei diritti di rivalsa in capo al fideiussore nelle ipotesi di invalidità del contratto”;
c) l' ha interesse a contestare l'affermazione del giudice di primo grado Parte_1 secondo cui le polizze per cui è causa costituiscono un contratto autonomo di garanzia, perché tale qualificazione giuridica, ove coperta dal giudicato, è suscettibile di ledere i diritti di rivalsa della compagnia in caso di accoglimento della domanda di annullamento dalla stessa proposta;
d) secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cass., Sez.,
3947/2010, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
e) il giudice di primo grado (e di riflesso la Corte di appello) non ha applicato in modo corretto tali princìpi, perché “ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
- senza leggerla in relazione alla formulazione dell'intero art. 2 delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola è contenuta), anche in relazione all'art. 1 (in base al quale la richiesta a restituire deve essere corredata dall'indicazione dell'inadempienza riscontrata);
- e senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante;
l'art. 2, in tema di causali e modalità di escussione delle somme garantite;
l'art.
3, in tema di data di svincolo della garanzia;
e l'art. 6, in tema di surrogazione della società all'ente garantito).”.
La Corte Suprema ha quindi accolto i primi due motivi del ricorso principale e – dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso, attinenti al rigetto della domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo e al rigetto delle richieste istruttorie formulate dall' – ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di appello Pt_1 affinché proceda ad un nuovo esame della causa. ha riassunto il giudizio, deducendo che: Parte_1
1) dalla valutazione complessiva del testo delle polizze fideiussorie (in particolare dalla lettura della premessa e degli artt. 1, 2, 3, 4, 6) emerge chiaramente la volontà dei contraenti di ricollegare il contenuto della garanzia alle vicende del rapporto sottostante intercorrente tra
3 la e il , circostanza “che avrebbe dovuto portare il giudice di merito Controparte_4 CP_1 ad escludere l'inquadramento delle polizze nel paradigma del contratto autonomo di garanzia”, qualificandole come semplice fideiussione causale (pag. 28 dell'atto di appello);
2) i giudici di merito hanno erroneamente rigettato la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie proposta dall'attrice, in quanto:
a) sussiste il dolo commissivo della consistente nell'avere predisposto Controparte_4 documentazione falsa al fine di ottenere il finanziamento pubblico e la prestazione della cauzione da parte della compagnia assicuratrice che, a seguito della istruttoria favorevole compiuta dalla banca concessionaria e dell'ammissione del progetto al finanziamento richiesto, rilasciava la cauzione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
(pagg. 46 ss. dell'atto di appello);
b) sussiste il dolo omissivo della consistente nell'aver taciuto in sede Controparte_4 di stipula delle polizze la circostanza di avere allegato documentazione falsa alla domanda di ammissione al progetto di finanziamento (pagg. 50 ss. dell'atto di appello);
c) sussiste il dolo della Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. (oggi Controparte_3
- sia quale banca concessionaria del Ministero beneficiario della fideiussione, sia quale
[...] terzo - poiché ha scientemente taciuto alla compagnia assicuratrice il fatto che la CP_4 non avesse mai posseduto i requisiti per accedere al finanziamento, circostanza “la cui
[...] conoscenza avrebbe indotto a rifiutare la richiesta di rilascio della fideiussione Pt_1 cauzione” (pagg. 65 ss. dell'atto di appello).
L ha concluso domandando – previo accertamento della natura causale Parte_1 delle polizze fideiussorie de quibus - l'annullamento per dolo della contraente e/o di terzi delle polizze fideiussorie n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 e n. 52437060 del 30 luglio 2003
e, per l'effetto, l'accertamento dell'insussistenza del diritto in capo al
[...]
di escutere le garanzie de quibus (con riserva di spiegare in separata sede Controparte_2
l'azione di ripetizione contro il Ministero convenuto delle somme che in corso di causa l' ha pagato in favore dell'Amministrazione). Parte_1
L ha inoltre domandato la condanna della (quale Parte_1 Controparte_5 avente causa dalla Cassa di risparmio in Bologna s.p.a.) a restituire le somme corrisposte dall' per spese di lite liquidate in primo e in secondo grado. Parte_1
In via istruttoria, l' ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate Parte_1 nella memoria ex art. 184 c.p.c., rigettate dal tribunale con ordinanza del 19 giugno 2007.
Si sono costituiti in giudizio il (oggi Controparte_2 [...]
) e la domandando il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello perché infondato.
L' non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_4 contumacia.
La vicenda per cui è causa può essere riassunta come segue.
Il 29 giugno 2001 la ha presentato al Ministero delle attività produttive Controparte_4
4 una "domanda-progetto" per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del
1992 al fine di costruire un impianto per la produzione di laminati in alluminio, allegando alla domanda la polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 per garantire fino all'importo di 20.270.000 di lire la propria volontà di realizzare lo stabilimento industriale.
La Cassa di risparmio in Bologna s.p.a. – banca “concessionaria” a cui il Ministero delle attività produttive aveva affidato l'istruttoria diretta ad accertare se la richiedente CP_4 avesse i requisiti patrimoniali, dimensionali e organizzativi indispensabili per
[...]
l'attuazione dell'iniziativa imprenditoriale per la quale era stato richiesto il finanziamento – ha comunicato al l'esito positivo dell'istruttoria, sulla base della nota del 16 CP_1 novembre 2001 con cui l'istituto di credito S. AO ST attestava che la Controparte_4 disponeva dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del progetto imprenditoriale e di altra attestazione dell'11 luglio 2001 con cui il Banco di Sicilia ha comunicato al CP_1 che la società aveva i requisiti necessari per usufruire del finanziamento. CP_4
Il Ministero - con decreti n. 112758 del 12 febbraio 2002 e n. 120642 del 18 novembre
2002 – ha concesso alla il finanziamento richiesto, per un ammontare totale Controparte_4 di 31.839.660,79 €.
Il 19 agosto 2003 la ha ottenuto l'anticipazione della prima quota del Controparte_4 finanziamento (per un ammontare di 10.612.220,26 €) dietro presentazione della polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 (sottoscritta l'8 agosto 2003) emessa dalla R.A.S.
s.p.a. in favore del Ministero delle attività produttive a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione qualora fosse stata revocata la concessione del finanziamento agevolato.
Con decreto n. 132852 del 29 settembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha revocato le agevolazioni concesse (indicando quale motivo principale della revoca la falsità dei documenti presentati dalla nel corso dell'istruttoria curata dalla Cassa di Controparte_4 risparmio in Bologna s.p.a.) e ha quindi escusso le polizze fideiussorie emesse dalla R.A.S.
s.p.a.
La prima questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda la qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate dalla RAS s.p.a. (oggi a garanzia Parte_1 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
La Corte Suprema ha accolto i primi due motivi di ricorso formulati dall' Parte_1 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4439/2015, affermando che il tribunale
(e di riflesso la Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo
“inconferente” il motivo di appello contenente la censura della qualificazione giuridica del contratto di garanzia operata dal tribunale) non ha applicato in modo corretto i princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 3947/2010 in tema di contratto autonomo di garanzia, perché “ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
- senza leggerla in relazione alla formulazione dell'intero art. 2 delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola è contenuta), anche in relazione all'art. 1 (in base al quale la richiesta a restituire deve essere corredata dall'indicazione
5 dell'inadempienza riscontrata);
- e senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante;
l'art. 2, in tema di causali e modalità di escussione delle somme garantite;
l'art.
3, in tema di data di svincolo della garanzia;
e l'art. 6, in tema di surrogazione della società all'ente garantito).”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cass., Sez. Un.,
3947/2010 (che ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass.
3552/1998, in motivazione;
Cass. 6757/2001; Cass. 3257/2007; Cass. 14853/2007; Cass.
11890/2008, in motivazione) il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag) è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta una prestazione in luogo di quella dovuta dal debitore principale, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base e senza sollevare eccezioni (fatta salva l'exceptio doli).
Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - che può riguardare anche un fare infungibile, qual è l'obbligazione dell'appaltatore - contrariamente all'obbligazione del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal garante.
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione (nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà) è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa rispetto a quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 33860/2023; Cass. 31313/2021; Cass. 8874/2021; Cass.
30181/2018).
Proprio per la sua autonomia rispetto all'obbligazione principale, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione, perché il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale (è un «vicario» del debitore) e si obbliga direttamente ad adempiere la prestazione dovuta da quest'ultimo, mentre il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dalla mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
L'elisione del vincolo di accessorietà e la scissione della garanzia dal rapporto di valuta caratterizzano sul piano funzionale il Garantievertrag, la cui causa concreta viene individuata
6 in quella di assicurare il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario (ovvero di sottrarre il creditore al rischio dell'inadempimento), consentendogli di fare affidamento su una rapida e sollecita escussione di una controparte affidabile, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è dunque la carenza dell'elemento dell'accessorietà, perché il garante si impegna a pagare al beneficiario quanto dovuto senza avere alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative al rapporto di valuta (in deroga agli artt. 1936,
1941 e 1945 c.c. che caratterizzano invece la garanzia fideiussoria) e il debitore non può quindi chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (ex multis Cass. 12152/2016; Cass. 16213/2015): laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore ai sensi dell'art. 1952, secondo comma,
c.c. allo scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass. 15108/2013).
Normalmente l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass., Sez. Un., 3947/2010; Cass. 30181/2018; Cass.
4717/2019; Cass. 15091/2021; Cass. 14945/2025).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
La polizza fideiussoria emessa dalla RAS s.p.a. a garanzia degli obblighi assunti dalla in occasione della concessione dell'anticipazione della prima quota delle Controparte_4 agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992 (documento n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna appellante) è stata redatta in conformità allo “schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa” di cui all'allegato n. 14 alla circolare del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, con cui è stato predisposto il contenuto delle fideiussioni bancarie e delle polizze assicurative che devono essere presentate - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 – per poter ottenere la prima quota del finanziamento concesso (“che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata”: così l'art. 7, comma 2, del d.m. cit.).
La polizza fideiussoria de qua richiama in premessa il rapporto sottostante garantito, ricostruendo l'iter amministrativo che ha portato il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a concedere all' un contributo in conto impianti di Controparte_4
7 31.839.660,79 € e richiamando la disposizione normativa che consente l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo previa presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa aventi le caratteristiche previste dall'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995.
La polizza contiene l'impegno della RAS s.p.a. a costituirsi “fideiussore” nell'interesse dell' e a favore del “per la restituzione dell'anticipazione di cui in Controparte_4 CP_1 premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € 10.613.220,26”, corrispondente alla prima quota di contributo anticipata all' Controparte_4
Nel regolare i rapporti tra la compagnia assicuratrice e il creditore garantito, l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione prevede l'obbligo della compagnia assicuratrice di
“rimborsare” al l'importo garantito nel caso in cui l' si fosse resa CP_1 Controparte_4 inadempiente - in caso di revoca del finanziamento - all'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa.
L'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevede l'obbligo della compagnia assicuratrice di effettuare il “rimborso” a prima e semplice richiesta scritta, “cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione”.
L'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione prevede un termine massimo di efficacia della garanzia (36 mesi).
L'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione prevede la rinuncia della compagnia assicuratrice al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e la previsione del vincolo di solidarietà con l' Controparte_4
L'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevede infine la surrogazione della compagnia assicuratrice nei diritti spettanti al soggetto garantito (il ) verso la CP_1 contraente (l' . Controparte_4
Una lettura complessiva della polizza fideiussoria che tenga conto del richiamo al rapporto sottostante contenuto nella premessa, del contenuto delle singole clausole contrattuali e del fatto che il testo della polizza riproduce pedissequamente lo schema predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995 (v. supra), consente di affermare che la garanzia prestata dalla RAS s.p.a. per le obbligazioni restitutorie gravanti sull' nei confronti del Ministero è una garanzia fideiussoria. Controparte_4
Significativo al riguardo il fatto che la garante si sia impegnata ad eseguire la stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale (la restituzione dell'anticipazione della prima quota del finanziamento) e nei limiti in cui tale prestazione fosse dovuta (“fino alla concorrenza dell'importo di € 10.613.220,26”), potendo il Ministero escutere la garanzia nei limiti dell'effettivo inadempimento imputabile all' e solo dopo il decorso di Controparte_4
15 giorni dall'infruttuoso invio di una richiesta scritta di restituzione rivolta alla debitrice principale (così l'art. 1 delle condizioni generali di polizza).
Ciò significa che la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
8 c.c. (previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza) non vale a privare la garanzia del suo carattere di accessorietà, avendo le parti espressamente riconosciuto alla garante un beneficio d'ordine.
Significativo al riguardo il fatto che la RAS s.p.a. abbia dichiarato di volersi obbligare in solido con l' essendo pacifico in giurisprudenza che il vincolo di Controparte_4 solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante sia incompatibile con il contratto autonomo di garanzia, in cui la causa concreta consiste nel trasferimento del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale e il garante si impegna ad eseguire una prestazione autonoma rispetto a quella cui
è tenuto il debitore garantito (Cass. 26508/2024; Cass. 9987/2021; Cass. 32402/2019).
Significativo infine il fatto che le parti abbiano previsto la surrogazione della RAS s.p.a. nei diritti spettanti al Ministero nei confronti dell' secondo lo schema tipico Controparte_4 dei rapporti tra fideiussore e debitore principale regolato dall'art. 1949 c.c.
Tenuto conto della complessiva volontà delle parti quale emerge dal contenuto della polizza fideiussoria e delle sue clausole – e come chiarito da Cass., Sez. Un., 3947/2010 e dalla giurisprudenza ad essa successiva (v. supra) - il carattere autonomo della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice non può ricavarsi ex se dalla previsione contenuta nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza, che impegna la RAS s.p.a. “ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati”.
Tale clausola va infatti interpretata in conformità alla fonte normativa che regola il contenuto della polizza assicurativa che deve essere presentata per ottenere l'anticipazione della prima quota del finanziamento (l'art. 7, comma 2, del d.m. n. 527 del 1995 prevede infatti l'obbligo di presentare una polizza “a prima richiesta”) e la sua formulazione consente di ritenere che si tratti di una clausola conforme allo schema della clausola “solve et repete”, che impedisce all'obbligato di paralizzare la richiesta di esecuzione della prestazione dovuta
(non potrà essere sollevata alcuna eccezione per evitare il pagamento “a prima e semplice richiesta scritta”), consentendogli tuttavia di agire successivamente per il recupero di quanto eventualmente pagato sine titulo.
Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 emessa dalla RAS s.p.a. per garantire l'adempimento degli obblighi assunti dalla con la presentazione della richiesta di finanziamento Controparte_4
(documento n. 1 allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna appellante), perché anche in questo caso la garante si è impegnata ad eseguire la stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale e nei limiti in cui tale prestazione fosse dovuta e ha dichiarato di volersi obbligare in solido con l Controparte_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di appello dev'essere accolto, dovendosi ritenere che le garanzie prestate dalla RAS s.p.a. con la polizza fideiussoria n.
9 44504634-3 del 29 giugno 2001 e con la polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 abbiano natura di fideiussione.
Con il secondo motivo di appello l' si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 rigettato la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo ai sensi dell'art. 1439
c.c., prospettato dall'appellante sotto diversi profili (dolo dell' dolo del Controparte_4
; dolo della banca che ha curato l'istruttoria su incarico del ). CP_1 CP_1
Va escluso al riguardo che si sia formato un giudicato sul capo della sentenza che ha escluso l'annullabilità delle polizze fideiussorie.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cass. 10798/2024; Cass. 5548/2024; Cass.
35764/2023; Cass. 28751/2017; Cass. 18677/2011; Cass. 19015/2010; Cass. 11767/1990).
Va dunque riesaminata in questa sede la domanda relativa all'annullamento per dolo delle polizze fideiussorie de quibus, sotto tutti i profili prospettati dalla compagnia assicuratrice (puntualmente riproposti nell'atto di citazione in riassunzione, che per larghi tratti si limita a riprodurre testualmente il contenuto dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che il tribunale ha rigettato la domanda di annullamento per dolo dell' sul presupposto che il dolo omissivo non possa essere integrato Controparte_4 semplicemente dal silenzio o dalla reticenza, richiedendosi piuttosto che il comportamento passivo si inserisca in una condotta complessiva adeguatamente preordinata all'inganno.
Poiché non risulta che la abbia prodotto, in occasione della stipula delle Controparte_4 polizze fideiussorie con la RAS s.p.a., la documentazione falsa che era stata a suo tempo allegata alla domanda di ammissione al progetto di finanziamento, secondo il tribunale “è escluso che il tacere sulle effettive possibilità di far fronte agli obblighi derivanti dalla realizzazione del progetto finanziato possa assumere rilievo sotto il profilo del dolo contrattuale imputabile alla contraente (così a pag. 10 della sentenza di Controparte_4 primo grado).
L'appellante censura tale decisione deducendo che “la condotta di si presta CP_4
a divenire fonte di annullamento anche delle polizze de quibus, non solo e non semplicemente per aver l'impresa taciuto sulle effettive possibilità economico-finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto, ma per aver la medesima impresa chiesto ed ottenuto illecitamente la prestazione della cauzione nella consapevolezza di non aver mai posseduto i requisiti per accedere al finanziamento e dunque nella consapevolezza della certezza della revoca dello stesso (sol che venisse scoperto l'artifizio) e della conseguente certezza della ricorrenza di elementi che avrebbero provocato l'escussione della relativa garanzia” (pagg. 37 e 38 dell'atto di appello;
pag. 49 dell'atto di citazione in riassunzione).
Con riguardo al dolo commissivo, l'appellante ritiene che la condotta dell' CP_4 sia rilevante in quanto “il fatto in sé della predisposizione della falsa documentazione
[...]
10 costituisce una macchinazione univocamente diretta ad ottenere l'ammissione del progetto al finanziamento e, al contempo, la prestazione della cauzione e conseguentemente la quota di anticipazione. In sostanza, con un'unica condotta, la contraente si prefiggeva l'obiettivo di trarre in inganno il , che per effetto della stessa riteneva il progetto ammissibile, e CP_1 la Compagnia, che per effetto della avvenuta ammissione del progetto, dopo l'“attento scrutinio” della Banca concessionaria, si determinava a rilasciare la cauzione;
cauzione, senza la quale la quota anticipata del contributo da Euro 10.613.220,26 non sarebbe mai stata erogata” (così a pag. 50 dell'atto di citazione in riassunzione;
ma v. anche pag. 38 dell'atto di appello).
Con riguardo al dolo omissivo, l'appellante ritiene che la condotta dell' Controparte_4 sia rilevante in quanto “il fatto di aver taciuto in sede di stipula della polizza la circostanza di aver allegato alla domanda di ammissione del progetto falsa documentazione, anche a prescindere dal contenuto di quest'ultima, ha generato una alterazione nella rappresentazione della realtà, provocando nel meccanismo volitivo della Compagnia un errore essenziale, tanto che, ove conosciuta, non avrebbe prestato la cauzione” (pag. Pt_1
38 dell'atto di appello;
pag. 50 dell'atto di citazione in riassunzione).
Le doglianze dell'appellante non possono essere accolte.
Ai sensi dell'art. 1439, primo comma, c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno (Cass.
13034/2018; Cass. 2104/2003).
Il dolo quale causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive
(dolo omissivo): Cass. 1480/2012.
Il dolo omissivo, tuttavia, è causa di annullamento del contratto solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus.
Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza - non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente - non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (v. ex multis Cass. 11605/2022; Cass. 11009/2018; Cass.
9253/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
La domanda di annullamento ha ad oggetto le due polizze fideiussorie emesse dalla
11 RAS s.p.a. per garantire le obbligazioni assunte dalla nei confronti del Controparte_4
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della configurabilità del dolo commissivo invocato dall'odierna appellante va escluso che possano venire in rilievo i raggiri commessi dalla in occasione Controparte_4 della presentazione della domanda di concessione del finanziamento.
Tali raggiri – consistenti nella presentazione di documentazione falsa apparentemente proveniente dal Banco di Sicilia e dalla Banca San AO, attestante la capacità finanziaria di
(socio di riferimento dell' di far fronte con mezzi Controparte_6 Controparte_4 propri agli impegni di autofinanziamento relativi all'investimento produttivo per il quale era stato richiesto il finanziamento – sono stati posti in essere nel corso dell'istruttoria promossa dalla Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. (banca concessionaria) al fine di ottenere il finanziamento concesso dal Ministero con decreto dirigenziale n. 112578 del 12 febbraio
2002 e sono stati all'uopo determinanti (il finanziamento è stato infatti concesso proprio sulla base delle positive risultanze istruttorie trasmesse dalla banca concessionaria).
Non vi è tuttavia alcuna prova del fatto che i raggiri posti in essere dalla CP_4 per ottenere il finanziamento fossero anche preordinati ad ottenere il rilascio della
[...] polizza fideiussoria necessaria per ottenere l'anticipazione della prima quota del finanziamento concesso.
All'epoca in cui fu presentata la richiesta di finanziamento (29 giugno 2001) la era sotto il controllo di , che deteneva il 99% delle Controparte_4 Controparte_6 quote della società (v. pagg. 3 e 4 della comparsa di risposa della nel giudizio Controparte_4 di primo grado;
v. anche la relazione del 24 settembre 2003 inviata dalla Cassa di Risparmio in Bologna al Ministero delle Attività TI in cui viene ricostruita la storia dei passaggi di proprietà delle quote della documento n. 14 allegato al fascicolo di Controparte_4
. Parte_1
All'epoca in cui fu emessa la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'anticipazione della prima quota del finanziamento (30 luglio 2003) le quote della erano già state cedute con atto pubblico del 6 marzo 2003 a due società (la Controparte_4
Ildocat s.r.l. e la Aerimpianti s.p.a.) che non avevano alcun rapporto con CP_6
(v. la relazione della Cassa di Risparmio in Bologna del 24 settembre 2003 cit.).
[...]
Appare quindi evidente che i raggiri posti in essere da (che ha Controparte_6 creato documenti falsi attestanti il possesso di notevoli disponibilità finanziarie) fossero finalizzati esclusivamente ad ottenere una relazione favorevole da parte della banca concessionaria e – conseguentemente - la concessione del finanziamento a favore della aumentando il valore della società e rendendola appetibile sul mercato. Controparte_4
Lo scopo del (che aveva il controllo pressoché totalitario delle quote della CP_6
non era cioè quello di realizzare l'impianto per il quale era stato concesso il Controparte_4 finanziamento (e quindi di beneficiare di eventuali anticipazioni del finanziamento), ma semplicemente quello di lucrare sull'aumento di valore della società, come dimostra il fatto
12 che nel mese di marzo 2003 - diversi mesi prima del rilascio della polizza fideiussoria – le quote sociali sono state trasferite a terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che i raggiri a suo tempo posti in essere dalla (e per essa dal suo socio di maggioranza Controparte_4 [...]
) per ottenere la concessione del finanziamento integrino gli estremi del dolo CP_6 commissivo su cui si fonda la domanda di annullamento della polizza fideiussoria n.
52437060 del 30 luglio 2003, mancando la prova di un collegamento finalistico tra quei raggiri e il rilascio della polizza fideiussoria.
Va escluso al riguardo che un ulteriore elemento a sostegno della configurabilità del dolo commissivo possa essere ravvisato nel fatto che “all'atto della stipula della polizza fideiussoria rassicurava la Compagnia circa il possesso dei requisiti di legge per CP_4
l'ottenimento dei finanziamenti mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella premessa della polizza” (come invece sostiene l' a pag. 52 dell'atto di appello), Parte_1 dal momento che la premessa contenuta nella polizza fideiussoria è stata redatta sulla base dello “schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa” di cui all'allegato n. 14 alla circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e l'unica informazione che contiene riguarda l'indicazione del provvedimento ministeriale di concessione del finanziamento (che era stato effettivamente adottato).
Quanto al dolo omissivo, secondo la prospettazione della stessa appellante esso si fonda sul fatto che la avrebbe “taciuto in sede di stipula della polizza la circostanza Controparte_4 di aver allegato alla domanda di ammissione del progetto falsa documentazione” (pag. 50 dell'atto di appello).
La reticenza su un fatto rilevante ai fini della formazione del consenso dell'altro contraente presuppone che il contraente reticente sia a conoscenza della circostanza che dovrebbe rivelare.
Premesso che nel valutare la rilevanza della condotta omissiva posta in essere da una società occorre avere riguardo alla condotta posta in essere da chi ne ha la rappresentanza organica, nel caso di specie va escluso che al momento della conclusione della polizza fideiussoria il legale rappresentante e i soci della fossero a conoscenza dei Controparte_4 raggiri posti in essere a suo tempo per ottenere il finanziamento.
Dalla relazione della Cassa di Risparmio in Bologna del 24 settembre 2003 (documento n. 14 allegato al fascicolo di risulta infatti che non vi è alcun collegamento tra Parte_1 la nuova compagine sociale della e la precedente proprietà (facente capo ad Controparte_4
e che i nuovi soci possedevano senz'altro caratteristiche Controparte_6 professionali e patrimoniali adeguate per portare a termine l'iniziativa economica finanziata dal (una delle società titolari delle quote della aveva già realizzato CP_1 Controparte_4 importanti opere a livello nazionale, quali il Policlinico dell'Università Tor Vergata di Roma,
Malpensa 2000 e l'Auditorium di Roma).
La nuova compagine della aveva realmente interesse a realizzare Controparte_4
13 l'impianto industriale per il quale era stato concesso il finanziamento (una delle società titolari delle quote della operava già in Sardegna, avendo realizzato un programma Controparte_4 di investimenti relativo alla produzione di semilavorati in alluminio), come dimostra il fatto che il 4 giugno 2003 l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale di
58.689.645, 55 € necessario per poter ottenere l'erogazione del finanziamento concesso dal
. CP_1
Tali circostanze consentono di escludere che chi ha sottoscritto la polizza fideiussoria in nome e per conto della fosse a conoscenza dei raggiri a suo tempo posti in Controparte_4 essere per far ottenere alla il finanziamento, non essendo verosimile che un Controparte_4 importante gruppo industriale acquisisca le quote totali di una società al fine di realizzare un programma d'investimenti già finanziato per oltre 30 milioni di €, pur sapendo che il finanziamento verrà revocato perché concesso sulla base di documentazione falsa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che la Controparte_4 abbia taciuto in sede di stipula della polizza il fatto che alla domanda di finanziamento del progetto era stata allegata documentazione falsa, per la semplice ragione che tale circostanza non era a conoscenza di chi ha agito in nome e per conto della in occasione Controparte_4 della stipula della polizza fideiussoria.
Quanto alla polizza fideiussoria n. 44504634-3 del 29 giugno 2001 (rilasciata per un importo di 20.270.000 di lire a garanzia della volontà della di realizzare il Controparte_4 programma agevolato) ne va a sua volta esclusa l'annullabilità per dolo, dal momento che essa è stata emessa prima che venissero presentate la falsa attestazione del Banco di Sicilia dell'11 luglio 2001 e quella dell'istituto di credito S. AO ST del 16 novembre 2001, presentate dalla nel corso dell'istruttoria per ottenere la concessione del Controparte_4 finanziamento (questa polizza è cioè cronologicamente anteriore rispetto ai raggiri lamentati dall'odierna appellante).
Quanto al dolo contrattuale del , ai fini della sua esclusione è sufficiente CP_1 osservare che la stessa appellante afferma che nella vicenda de qua “figurano due vittime: il
(pag. 52 dell'atto di appello) e che la falsa attestazione prodotta nel corso Controparte_7 dell'istruttoria curata dalla banca concessionaria era “tesa a trarre in inganno sia il CP_1 sia la Compagnia” (pag. 50 dell'atto di appello) e non si vede quindi quali siano gli artifici e i raggiri che il avrebbe posto in essere al fine di indurre la RAS s.p.a. a stipulare le CP_1 polizze fideiussorie.
Quanto al dolo contrattuale della banca concessionaria, secondo l'appellante esso rileverebbe:
a) ai sensi dell'art. 1439, primo comma, c.c. quale dolo imputabile direttamente alla
Cassa di Risparmio in Bologna, quale concessionaria del (beneficiario della CP_1 fideiussione);
b) ai sensi dell'art. 1439, secondo comma, c.c. quale dolo del terzo che avrebbe
“contribuito con la propria condotta alla perpetrazione della ipotizzata truffa e dunque
14 all'ottenimento, mediante artifici e raggiri, di un finanziamento che la ditta mai avrebbe dovuto ottenere nonché all'illegittima prestazione della cauzione” (pagg. 69 e 70 dell'atto di riassunzione).
Quanto al primo profilo, si osserva che la banca concessionaria non è parte contraente delle polizze fideiussorie (laddove l'art. 1439, primo comma, c.c. disciplina gli effetti dei raggiri usati da un contraente per indurre l'altra parte a contrarre).
Quanto al secondo profilo, si osserva che ai sensi dell'art. 1439, secondo comma, c.c. il contratto è annullabile quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, laddove nel caso di specie – anche a volere ritenere, secondo la prospettazione dell'appellante, che la banca concessionaria debba rispondere dell'operato del proprio dipendente infedele che avrebbe concorso a falsificare la documentazione utilizzata per ottenere il finanziamento - va escluso che chi ha stipulato le polizze fideiussorie in nome e per conto dell' fosse a conoscenza dei raggiri a suo tempo posti in essere per Controparte_4 ottenere il finanziamento (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo è infondata e il secondo motivo di appello va respinto (con conseguente rigetto delle richieste istruttorie già respinte dal primo giudice e reiterate in questo giudizio, in quanto finalizzate a provare una circostanza - l'esito delle indagini preliminari a carico delle persone fisiche sospettate di aver partecipato alla truffa in danno del – che si rivela CP_1 irrilevante ai fini della decisione sulla domanda di annullamento delle fideiussioni per dolo).
Al rigetto del secondo motivo di appello segue il rigetto della domanda – formulata dall' per l'ipotesi di annullamento per dolo delle polizze fideiussorie – di Parte_1 accertamento dell'inesistenza del diritto del del di Controparte_1 CP_1 escutere le garanzie fideiussorie.
Alla soccombenza reciproca segue la compensazione tra le parti delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo e la condanna dell' a restituire Controparte_5 all' le somme da questa versate per spese processuali relative al giudizio di Parte_1 primo grado (l' ha invece rinunciato alla domanda di restituzione delle spese del Parte_1 giudizio di appello perché – come chiarito nella memoria conclusionale di replica - non le ha mai pagate), oltre interessi legali dalla domanda.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando in sede di rinvio e in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 14218/2009, così provvede:
1) accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che le garanzie prestate dalla RAS s.p.a. con la polizza fideiussoria n.
44504634-3 del 29 giugno 2001 e con la polizza fideiussoria n. 52437060 del 30 luglio 2003 hanno natura di fideiussione;
15 2) rigetta il motivo di appello avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda di annullamento delle polizze fideiussorie per dolo;
3) compensa tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi del processo;
4) condanna l' a restituire all' le somme da questa Controparte_5 Parte_1 versate per spese processuali relative al giudizio di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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