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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Roggero ed Isabella
Passeri, del Foro di Trieste;
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Natale De Meco;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
380/2023 del 7.8.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare a la Controparte_1 somma di € 71.760,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte di lavori extra capitolato eseguiti in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. A sostengo dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Crotone, in favore del Tribunale di Trieste;
nel merito, ha dedotto la mancanza del requisito di liquidità del credito azionato e in ogni caso l'infondatezza della pretesa.
1 L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Procedendo all'esame dell'eccezione preliminare di competenza, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Trieste, ex artt. 19 e 20 c.p.c., evidenziando che la propria sede è in Trieste e che ivi è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione. Soprattutto, l'opponente ha evidenziato che ai sensi dell'art. 21 del contratto, rubricato “foro competente”, le parti hanno così stabilito “le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Trieste, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro concorrente o alternativo, per il caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e comunque in dipendenza del presente contratto”.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, rilevando che viene in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro la quale ai sensi dell'art. 1182 c.c. deve essere eseguita al domicilio del creditore al momento della scadenza;
ne conseguirebbe, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Crotone.
L'eccezione di incompetenza è fondata.
Il tenore della clausola contenuta nell'art. 21 del contratto vale ad attribuire al giudice designato una competenza esclusiva alla cognizione della presente controversia, atteso che la stessa è stata inequivocabilmente prevista dalle parti in termini di esclusività, come richiesto dall'art. 29, comma 2, c.p.c..
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività in caso di pattuizione espressa (come nel caso di specie), la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. n. 18707/2014).
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. n. 5030/2000).
2 Occorre inoltre rilevare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda eccepire l'incompetenza per territorio in virtù del mancato rispetto dell'accordo che prevedeva una competenza convenzionale esclusiva, non è tenuta a contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni (Cass. n. 34215/2022), poiché, da un lato, spetterà al giudice ex officio il compito di individuare correttamente la competenza, qualora ritenga di escludere l'operatività esclusiva del foro convenzionale (Cass. n. 8030/2004) e, dall'altro, poiché la scelta di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di escludere il concorso degli altri fori previsti dalla legge e che non operano nella specie (Cass. n. 10499/2001; Cass. n. 3407/1998).
Applicando i citati principi al caso di specie – considerata l'inequivoca volontà delle parti di escludere la competenza di altri fori, concorrenti o alternativi, per il caso di controversie insorte “in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e comunque in dipendenza del presente contratto” – in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Trieste.
Alla declaratoria di incompetenza consegue la nullità del decreto ingiuntivo, che deve essere, pertanto, revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ridotti della metà, considerata la natura della decisione e la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Crotone, essendo competente il Tribunale di
Trieste;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 380/2023 del 7.8.2023, che revoca;
- condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, il 03.06.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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