Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 959
Articolo 2
Versione
12 novembre 1967
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119 , e' elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119 .
Entrata in vigore il 12 novembre 1967