Sentenza 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 28/01/2021, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00027/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Istituto Scolastico Matteo RI Boiardo di Scandiano (RE), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione,
- del giudicato formatosi sull’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5169/2018 del 24 ottobre 2018, emessa nel ricorso avente RG 6979/2018;
- del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5917/2019 del 27 agosto 2019, emessa nel ricorso avente RG 5687/2019.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-e, in tale veste, ha adito questo Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del giudizio di non ammissione del predetto minore alla seconda classe della scuola media inferiore.
Questo Tribunale, in sede cautelare, ha emesso l’ordinanza n. 115/2018 del 30 agosto 2018, con cui ha negato la richiesta tutela cautelare; la predetta ordinanza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5169 del 24 ottobre 2018, ha riformato la stessa, condannando l’Istituto appellato alla rifusione delle spese di giudizio.
Sulla vicenda di che trattasi, poi, questo Tribunale ha emanato la sentenza n. 182/2019 del 1° luglio 2019, con cui ha respinto il ricorso proposto; avverso tale sentenza è stato interposto appello ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019, ha accolto il predetto appello riformando la sentenza n. 182/2019 e condannando l’Istituto intimato alla rifusione delle spese di giudizio.
In data 8 ottobre 2019 il Ministero dell’Istruzione veniva sollecitato, per le vie brevi, dall’avv. Guglielmo Saporito al pagamento delle spese legali dei giudizi in oggetto.
Successivamente, preso atto dei mancati pagamenti, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per ottemperanza presso questo Tribunale, notificato al Ministero dell’Istruzione in data 29 ottobre 2020 e depositato in pari data, con cui ha, pertanto, domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. 5169/2018 e sulla sentenza n. 5917/2019 del Consiglio di Stato di cui in epigrafe, con la condanna del Ministero dell’Istruzione all’ottemperanza dei predetti provvedimenti; inoltre, l’odierno ricorrente ha chiesto la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero resistente, di un Commissario ad acta per dare concreta attuazione ai provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio, in data 9 novembre 2020, il Ministero della Salute, che ha depositato, in data 23 dicembre 2020, copiosa documentazione.
Infine, all’udienza in Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è inammissibile per incompetenza del Tribunale adito.
2. - A norma del primo comma dell’art. 113 c.p.a., in caso di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale del G.A., il ricorso deve essere proposto dinanzi “al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con una motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado” .
Poiché nella presente controversia viene chiesta l’ottemperanza di due decisioni del Consiglio di Stato, ossia l’ordinanza cautelare n. 5169/2018 e la sentenza n. 5917/2019, che hanno riformato, rispettivamente, l’ordinanza di questo Tribunale n. 115/2018 e la sentenza di questo Tribunale n. 182/2019, il relativo ricorso sarebbe dovuto essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato e non dinanzi a questo Tribunale che è, per quanto detto, incompetente ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
3. - Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, sussistendo sulla controversia la competenza “funzionale” del Consiglio di Stato.
4. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile attesa la propria incompetenza, indicando il Consiglio di Stato quale giudice competente innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza a favore del Ministero dell’Istruzione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Marco Poppi, Consigliere
Massimo Baraldi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.