Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1208/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
4.5.1980 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CLAUDIA PETTA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
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CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento dei figli minori ed esercizio della responsabilità genitoriale:
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, presso la casa coniugale sita in Rogeno (LC), Via Giuseppe
Mazzini n. 8, che verrà come di seguito assegnata alla sig.ra . Parte_1
I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggiore interesse riguardo alla vita dei figli, tenendo sempre in considerazione anche le attitudini e le inclinazioni degli stessi, compiendo in ogni caso in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione nel periodo di collocamento presso di sé dei figli minori.
3. Modalità di visita ordinario e collocamento presso il padre:
Salvo diversi accordi che le parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e compatibilmente con gli impegni scolastici Per_1 Per_2
ed extrascolastici degli stessi:
a) nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 sino alle ore 18.00, allorquando la madre sarà occupata nel primo turno lavorativo, mentre dalle ore 16.00 alle ore 21.00, allorquando la madre sarà occupata nel secondo turno lavorativo, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e la volontà dei figli stessi, come pure compatibilmente con gli impegni lavorativi e non dei genitori. Sarà cura del padre prelevare i figli presso la casa coniugale e ad ivi ricondurli agli orari sopra indicati, occupandosi nel frattempo di accompagnarli anche alle loro attività ludico - sportive;
b) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, gli interessi e le volontà dei figli minori, a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, dopo la scuola, alle ore 21.00 della domenica, allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna per il pernottamento.
Le parti si impegnano a garantire e favorire la continuità dei rapporti con le rispettive famiglie di origine.
4. Sul collocamento dei minori durante i periodi di vacanza e le festività:
Salvo diversi accordi che le parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità:
- per quanto concerne il periodo delle vacanze estive, i figli e trascorreranno non meno Per_1 Per_2
di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore previo accordo tra gli stessi da raggiungersi entro il 31 Maggio di ogni anno.
pagina 2 di 5 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, permettendo agli stessi di essere raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore;
- festività natalizie, pasquali, ponti civili, religiosi e giornata del compleanno dei figli minori seguiranno il principio dell'alternanza. In particolare e per quanto attiene il periodo natalizio, la prima settimana – dal 24 al 31 – sarà di competenza di un coniuge, mentre la seconda – dal 01 al 07 – di competenza dell'altro.
5. Sui rapporti economici inerenti i figli minori:
Il mantenimento ordinario dei figli minori e è da intendersi in forma diretta da parte di Per_1 Per_2
ciascun genitore, nei periodi di rispettiva competenza in punto di collocamento.
Il sig. si impegna, poi, a versare, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario dei figli minori, l'importo di Euro 400,00 mensili (da intendersi Euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi a favore della sig.ra entro il giorno 16 Parte_1
di ogni mese.
I coniugi si faranno, poi, carico, ciascuno per la quota del 50% delle spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Lecco, che le parti dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare.
Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli e spetti alla sig.ra Per_1 Per_2 [...]
per l'intero. Parte_1
6. Assegno di mantenimento tra i coniugi:
I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a richiedere l'un l'altro un assegno di mantenimento (cfr. docc. 4, 5 e 6).
7. Sui rapporti economici tra i coniugi e la casa coniugale:
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, i coniugi convengono quanto segue:
a) la casa coniugale sita in Rogeno (LC), Via Giuseppe Mazzini n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra , che la abiterà, con tutto quanto Parte_1
l'arreda, anche unitamente ai figli nei periodi di relativa competenza, e ne sosterrà le relative spese ordinarie, fatta eccezione per il mutuo acceso ai fini del relativo acquisto, che rimarrà a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno (doc. 7). Sul punto, il sig. si impegna e dichiara Parte_2 sin d'ora che provvederà ad asportare i propri effetti personali, oltre quanto di sua spettanza, nonché
a trasferirsi in altra abitazione, entro la data dell'udienza presidenziale;
b) le detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie sostenute in relazione all'immobile adibito a casa coniugale, resteranno ad esclusivo favore della SI.ra ; Parte_1
pagina 3 di 5 c) il finanziamento personale stipulato in data 30.09.2022 dal SI. con BNL S.p.A., Parte_2
per le opere straordinarie afferenti la casa coniugale, rimarrà a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno (doc. 8).
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti consentendo anche il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli e Per_1 Per_2
9. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'accettazione delle condizioni ivi previste, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver così definito tutti i rapporti di carattere economico-patrimoniale pregressi intercorsi tra le stesse e qui completamente regolamentati.
10. Previo decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 3 Legge 01.12.1970 n. 898, dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, le parti spiegano sin d'ora domanda volta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
11. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma II, c.p.c., le parti dichiarano di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, sin d'ora, di non volersi riconciliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile il 21.11.2009 a Oggiono, nel corso del quale sono nati i figli
(a Merate, il 6.2.2010) e (a Merate, il Persona_3 Persona_4
18.3.2012).
Con ricorso depositato il 24.9.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni concordate da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Oggiono il 21.11.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del predetto Comune, al n. 8, parte I, anno 2009), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE, come da separata ordinanza, che la presente causa venga rimessa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio, davanti a questo Giudice Relatore, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
IL GIUDICE rel IL PRESIDENTE Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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