Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
10.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 3664/2024, avente ad oggetto: maggiorazione lavoro straordinario festivo infrasettimanale ex art. 9 del CCNL 20 settembre 2001;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Fiorentini n. 61, presso lo studio degli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento del diritto alla percezione delle maggiorazioni previste Parte_1 per il lavoro straordinario festivo svolto nel periodo indicato in ricorso, condannare l' CP_1
al pagamento della complessiva somma di € 3.214,40, oltre interessi legali dalla maturazione
[...] al soddisfo, come da conteggi in atti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER L'ASL NA 1 CENTRO: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, deduceva di essere dipendente, con Parte_1 profilo di collaboratori prof. sanit. “infermiere professionale” (cat. D6), rientrante tra il personale turnista dell' , con profilo ed inquadramento come da buste paga in atti. Controparte_1
Lamentava che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018), né aveva goduto dei giorni di riposo compensativo.
Rappresentava di aver diffidato invano la convenuta, come da missiva trasmessa a mezzo PEC del 29.3.2023 ed allegata in atti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previo accertamento del suo diritto alla Controparte_2 percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo svolto nei giorni analiticamente indicati in ricorso, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
3.214,40, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi in atti.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente Controparte_2 in giudizio eccependo, preliminarmente, la decadenza del diritto azionato, nonché la parziale prescrizione della domanda in ordine ai crediti richiesti per il periodo antecedente il 28.03.2019.
Evidenziava la correttezza della retribuzione corrisposta per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, sostenendo la non cumulabilità del compenso richiesto (ex art. 9 CCNL 2001) con la indennità di turno regolarmente corrisposte ai dipendenti turnisti, come da previsione dell'art. 44 co. 12, CCNL 1.9.1995 (così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.4.2004).
Aggiungeva che il ricorrente aveva goduto dei riposi compensativi oggetto dell'odierno giudizio, atteso che l'articolazione dell'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo (smonto e riposo).
In ogni caso, contestava i conteggi prodotti.
Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 10.4.2025, veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Considerata la forte oscillazione giurisprudenziale registratesi sulla questione, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
1505/2021 (condiviso nelle recenti sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle sentenze emesse dalla Corte di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2 Come detto, il ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del
CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e 31 co.7-8, del CCNL 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea, essendo infondate le difese della resistente.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di decadenza.
Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta gironi” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
3. Sulla questione di diritto centrale le doglianze dell'azienda ospedaliera resistente sono parimenti infondate.
Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni
3 dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma
12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86,
4 comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi sostenuta dall'azienda resistente (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 403/2021 in atti, pronunciata precedentemente alla ordinanza Cass. n. 1505/2021 citata), secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, a parere di questo giudicante non è rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
“particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016 -2018 (già Cont art. 9) e l' non ha, a sua volta, provato che abbia avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è Cont ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma
(già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e sola in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
5 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs.
n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà. Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
Alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' va Controparte_1 condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016-2018.
4. L'eccezione di parziale prescrizione della domanda va rigettata.
La documentazione in atti, infatti, dimostra che il ricorrente ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione in data 29.3.2023, come da missiva inviata a mezzo PEC con cui si richiedeva il pagamento delle somme a titolo di straordinario ex art. 9 CCNL 1999-2001 (cfr. all. n.
4, prod. parte ricorrente).
Per cui ha correttamente richiesto il pagamento delle differenze retributive a partire dall'agosto
2018, ossia per il periodo non coperto da prescrizione.
In ordine alla quantificazione dei crediti, vanno condivisi i conteggi prodotti in ricorso, ciò in quanto risultano congruamente calcolati per i periodi indicati. Ragion per cui, sono pienamente
6 utilizzabili ai fini dell'individuazione del quantum debeatur anche considerando la generica contestazione fatta dalla resistente.
In effetti, l'eccezione di pagamento è infondata in quanto, come emerge dalle buste paga, lo straordinario pagato dalla non è riconducibile a quello reso nel giorno festivo Controparte_1 infrasettimanale, bensì genericamente al lavoro straordinario reso nel mese. Le somme erogate, dunque, hanno una diversa giustificazione casuale.
Risulta, altresì, infondato quanto dedotto in ordine alla non debenza della maggiorazione per la giornata del 1° gennaio 2019 (“[…] Si eccepisce, altresì, il pagamento dello ore rivendicate da parte ricorrente in riferimento al giorno 01-01-2019 visto che lo stesso in detta giornata era assente”), atteso che dai cartellini delle presenze in atti il lavoratore risulta essere stato presente dalle ore 00.00 alle ore 09.00.
Alla stregua di quanto detto, in accoglimento del ricorso, l' va condannata al Controparte_2 pagamento di € 3.214,40 in favore di per il periodo dall'agosto 2018 al dicembre 2022. Parte_1
Il tutto oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/2022.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 al pagamento di € 3.214,40 in favore di , oltre interessi legali dalla data di maturazione Parte_1 delle singole scadenze al saldo;
condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, che liquida in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025 Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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