Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2024 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. BOSCHETTI MANUELA con ricorso depositato in data 27/09/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata a [...] il 28 dicembre Persona_1
2007 e nato a [...] il [...]. Parte_2
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
- AFFIDAMENTO L'affidamento dei figli minori e sarà condiviso tra i genitori i Per_1 Pt_2 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
- CONTATTI E PERMANENZA DEI FIGLI MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE I figli e vivranno con la madre conservando l'attuale residenza Per_1 Pt_2 presso la casa familiare. Il padre potrà vederli e tenerli con sé nei tempi e con le modalità di seguito indicati: relativamente alla frequentazione della figlia ormai diciassettenne, Per_1 concorderà con la stessa i periodi di visita e permanenza presso di sé, adattandoli anche alle esigenze di quest'ultima, compatibilmente con gli impegni di studio ed extrascolastici della stessa;
quanto al figlio il padre potrà tenerlo con sé, previ accordi con la madre e Pt_2 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso,
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i fine settimana mensili con ciascun genitore saranno due alternati;
-- nel periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive;
tali settimane saranno individuate di comune accordo tra i genitori entro il mese di giugno;
-- relativamente alle feste natalizie, i coniugi si accorderanno entro la prima settimana di dicembre e, per quelle pasquali, almeno con venti giorni di anticipo. In ogni caso, e fatti salvi diversi comuni accordi, varrà la regola dell'alternanza e della permanenza con ciascun genitore per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio e per tre giorni in quello pasquale. A titolo di esempio, se il figlio trascorrerà il Natale con la madre, l'ultimo giorno dell'anno lo trascorrerà con il padre, e l'anno successivo viceversa;
per il periodo di Pasqua trascorrerà con il padre tre giorni, con il giorno di Pasqua alternato ogni anno;
- ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La casa familiare sita in Cesena, Via Cervese n. 4681 int. 2, di proprietà di con tutti gli arredi ivi contenuti, sarà assegnata a Parte_1 CP_1
che continuerà ad abitarla con i figli minori;
il padre
[...] Parte_1 trasferirà la propria residenza, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, in altra abitazione con caratteristiche idonee ad ospitare i figli nei periodi che trascorreranno con lui, asportando dalla casa familiare ogni suo effetto personale.
- CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, verserà a Parte_1
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo complessivo Controparte_1 di euro 1.100,00 (millecento/00), euro 550,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
L'assegno unico erogato dall' a sostegno della genitorialità e qualsiasi altra CP_2 misura di sostegno in favore dei figli verranno trattenuti da;
Controparte_1
- le spese straordinarie, debitamente documentate, e previamente concordate se superiori ad euro 100,00, sostenute dai genitori per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Forlì, saranno a carico di e Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inoltrata mensilmente.
Gli importi stabiliti per il concorso al mantenimento dei figli e il rimborso delle spese straordinarie verranno corrisposti dal prossimo mese di novembre, con bonifico bancario. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e Persona_1 Parte_2
I compensi e le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambi i ricorrenti in parti uguali. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto.
2 Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 27/09/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 01/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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