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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 5091/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 5091/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5091 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Fernando Brogna e con questi elettivamente domici- liato presso lo studio del difensore sito in Capua (CE) alla via Villa Vella n.2;
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta pro- Controparte_2 Controparte_3 cura in atti, dall'Avv. Mauro Di Filippo e presso di questi elettivamente do- miciliati in Caserta (CE) alla P.zza Ruggiero n. 3;
APPELLATI nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dife- CP_4 Controparte_5 sa in primo grado dall'Avv Edna Borrata, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castel Volturno (CE), al P.co delle Rose FAB.
8 INT. C;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
27.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e , nonché al fine di CP_2 Controparte_3 Controparte_6 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 275/2022, pronunziata dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese, pubblicata in data 02.03.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza violando nell'applicazione dell'art 112 c.p.c., in quanto, gli attori, odierni appellati, contenevano il valore della causa nella somma di € 5.200/00, pertanto, lo stesso liquidando la somma di € 9.369,21 per e € 10.019,00 per La- CP_2 mattina, emetteva una sentenza ultra petitum;
2. Il Giudice di prime cure er- rava nella valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto, gli attori, odierni appellati, non adempivano all'onere di suffragare la domanda come imposto dall'art 2696 c.c.; 3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la decisione sulla base della dichiarazione testimoniale di la Testimone_1 quale, non aggiungeva elementi idonei a suffragare la domanda attorea;
4. Il
Giudice di prime cure errava nel non pronunciarsi sulla circostanza eviden- ziata da parte appellante secondo cui, per la posizione del non è CP_3 stato dimostrato che il ciclomotore cc 50 su cui viaggiava in qualità di terzo trasportato, era omologato al trasporto di passeggeri come richiesto dalla legge, atteso che, non c'è in atti alcuna carta di circolazione del ciclomotore;
5. Il Giudice di prime cure errava nel porre a fondamento della decisione la
CTU espletata in primo grado, in quanto, anche in palese violazione dell'art
195 c.p.c.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare la nullità della sentenza n. 275/2022 nella parte in cui liquida al sig.
[...] la somma di € 9.369,21 oltre interessi dal sinistro e al sig. CP_2 Controparte_3 la somma di € 10.019,00 oltre interessi dal sinistro per violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c. (per i motivi di cui al punto 1 dei motivi del presente atto) e, qualora le domande degli odierni appellati siano ritenute provate e fondate (per quanto in seguito si dirà), riconoscere ai medesimi un risarcimento danni nei limiti di quanto da essi esplicitamente richiesto nell'atto di citazione, ovvero una somma non supe-
3
riore ad € 5.200,00 e ordinare agli stessi la restituzione di quanto ad essi in eccesso ver- sato in esecuzione dell'impugnata sentenza;
2) Riformare l'impugnata sentenza n.
275/2022 nella parte sopra trascritta ove accoglie le domande attoree, ritenendole provate
e fondate, per le ragioni di cui al punto 2) dei motivi del presente atto, rigettando le dette domande poiché non provate e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale provvedimento, compresa la restituzione di tutto quanto già versato agli appellati in esecuzione della sen- tenza, ovvero dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. e del sig. Controparte_2 [...] per le lesioni subite, ovvero concorso di colpa dei medesimi, ex art. 2054, CP_7 comma 2, c.p.c. e 1227 c.c. (a seconda delle dichiarate qualità), con condanna alla resti- tuzione delle somme versate in esecuzione della impugnata sentenza – in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza, o versate in eccesso in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
3) Riformare integralmente la gravata sentenza per le ragioni di cui al punto
3) dei motivi dell'atto di appello, nella parte in cui riconosce agli appellati quanto stabilito nella impugnata CTU espletata nel giudizio di primo grado, dichiarando che la condan- nata società nulla deve agli appellati ovvero uniformando il provvedimento giudiziario all'effettivo stato dei fatti, con restituzione di quanto versato ad essi in esecuzione della impugnata sentenza – in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza, o versato in eccesso agli appellati in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
4) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione delle operazioni di C.T.U. in ragione di quanto rilevato al motivo 3) del presente atto di appello, ovvero la convocazione del CTU nomi- nato nel giudizio di primo grado, Dott. affinché renda i dovuti chiari- Persona_1 menti alle osservazioni del Dott. 5) In ogni caso, vinte le spese di lite, Persona_2 sia del presente giudizio che di quello di primo grado, con condanna agli appellati al pa- gamento anche delle spese di CTU del giudizio di I grado e di quelle di un eventuale rin- novo della stessa.
Si costituivano in giudizio gli appellati e adducendo: 1) CP_2 CP_3
Inammissibilità appello per violazione dell'art 342 c.p.c; 2) Inammissibili- tà/Infondatezza del motivo inerente la violazione dell'art 112 c.p.c.; 3) In- fondatezza del motivo inerente la valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto, l'onere probatorio è stato pienamente adempiuto;
4) Infondatezza del motivo inerente la violazione dell'art 195 c.p.c.
Ciò posto gli appellati e rassegnavano le seguenti conclu- CP_2 CP_3 sioni: 1) Rigetti l'appello poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per
4
i sopra indicati motivi, confermando la sentenza n. 275/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, in persona del Giudice, dott.ssa Michelina Maciariello, al termine del giudizio recante R.G.N. 666/2020; 2) Il tutto con vittoria di spese del giu- dizio, onorari, maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., in quanto, pienamente rispettoso del dettato normativo aven- do indicato le parti della sentenza oggetto di censura le ragioni a sostegno e la loro rilevanza ai fini del giudizio.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citata, la società non è costituita. Controparte_5
Nel merito l'appello è fondato, con assorbimento di ogni altra doglianza in rito proposta da parte appellante.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 275/2022 emessa dal giudice di Pace di Piedimonte Matese il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda degli attori, odierni appellati.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati, chiedevano in primo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumibilmente av- venuto in data 18.02.2019 intorno alle ore 16:30 circa, nel tenimento del comune di Dragoni, sulla SP, uscita svincolo Telesina, allorquando, il con- ducente dell'autocarro tg DD677Fg, di proprietà della società CP_8
tamponava il ciclomotore CC 50 con a bordo il ,
[...] Controparte_2 conducente e il , in qualità di terzo trasportato, i quali, a se- Controparte_3 guito dell'urto cadevano sul lato destro.
5
Orbene, non vi è prova delle conseguenze dannose patite in conseguenza del sinistro emergendo numerose anomali che denotano una situazione di incertezza circa le lesioni riferite e la lro riconducibilità al sinistro di cui è causa..
Invero, dai certificati di PS, presenti in atti, emerge che gli istanti, entrambi residenti nel casertano ( Capua e Vitulazio) a seguito di un sinistro avvenuto nel comune di Dragoni decidevano, in maniera del tutto ingiustificata e cer- tamente anomala, di recarsi per le prime cure a un nosocomio in altra regio- ne. Specificamente nonostante la prossimità del presidio ospedaliero di Pie- dimonte Matese, gli attori decidevano di recarsi a Cassino. L'arrivo presso tale ospedale è del resto certificato come avvenuto ad un orario non compa- tibile con quella del sinistro per come indicata in citazione. Ed, infatti, men- tre il sinistro si verificava intorno alle ore 16:30 in Dragoni, come riportato in atti, l'orario di ingresso al PS di Cassino per , risulta es- Controparte_3 sere avvenuto alle ore 16:42, , luogo oltre che fuori regione, dista molti km dal luogo indicato come sinistro, e certamente non raggiungibile in circa 10 minuti. Né peraltro trova spiegazione la circostanza che l'altro danneggiato,
, attinto nel medesimo sinistro, sia invece arrivato al mede- Persona_3 simo nosocomio alle ore 18.04, eppoi rifiuti – ingiustificatamente - di sotto- porsi a radiografie. Tale elemento è particolare ambiguità, in quanto, ferma la circostanza che non possono dirsi provate le lesioni conseguenza del sini- stro, mette in luce una condotta certamente incoerente con lo stato di chi necessita di cure. Anche la sua successiva ricostruzione delle lesioni operata dall'ausiliario del magistrato in prime cure mostra segni evidenti di perplessi- tà, se sol si consideri che ne accerta la compatibilità con l'evento di cui è causa sulla base di documentazione sanitaria strumentale formatasi a circa due mesi dall'indicato evento di danno ( eco e tac dell'8 aprile 2019).
Alla luce dei motivi sopra elencati, l'onere di cui all'art 2697 c.c. non risulta adempiuto dagli attori, odierni appellati.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
6
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto delle domande presentate in primo grado da e;
Controparte_2 Controparte_3
Condanna e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3 quanto indebitamente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna e , in solido, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida per il primo grado in € 633,00 per compen- Parte_1 so professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% co- me per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di e , in solido. Controparte_2 Controparte_3
Santa AR Capua Vetere, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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n. 5091/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 5091/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5091 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Fernando Brogna e con questi elettivamente domici- liato presso lo studio del difensore sito in Capua (CE) alla via Villa Vella n.2;
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta pro- Controparte_2 Controparte_3 cura in atti, dall'Avv. Mauro Di Filippo e presso di questi elettivamente do- miciliati in Caserta (CE) alla P.zza Ruggiero n. 3;
APPELLATI nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dife- CP_4 Controparte_5 sa in primo grado dall'Avv Edna Borrata, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castel Volturno (CE), al P.co delle Rose FAB.
8 INT. C;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
27.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e , nonché al fine di CP_2 Controparte_3 Controparte_6 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 275/2022, pronunziata dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese, pubblicata in data 02.03.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza violando nell'applicazione dell'art 112 c.p.c., in quanto, gli attori, odierni appellati, contenevano il valore della causa nella somma di € 5.200/00, pertanto, lo stesso liquidando la somma di € 9.369,21 per e € 10.019,00 per La- CP_2 mattina, emetteva una sentenza ultra petitum;
2. Il Giudice di prime cure er- rava nella valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto, gli attori, odierni appellati, non adempivano all'onere di suffragare la domanda come imposto dall'art 2696 c.c.; 3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la decisione sulla base della dichiarazione testimoniale di la Testimone_1 quale, non aggiungeva elementi idonei a suffragare la domanda attorea;
4. Il
Giudice di prime cure errava nel non pronunciarsi sulla circostanza eviden- ziata da parte appellante secondo cui, per la posizione del non è CP_3 stato dimostrato che il ciclomotore cc 50 su cui viaggiava in qualità di terzo trasportato, era omologato al trasporto di passeggeri come richiesto dalla legge, atteso che, non c'è in atti alcuna carta di circolazione del ciclomotore;
5. Il Giudice di prime cure errava nel porre a fondamento della decisione la
CTU espletata in primo grado, in quanto, anche in palese violazione dell'art
195 c.p.c.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare la nullità della sentenza n. 275/2022 nella parte in cui liquida al sig.
[...] la somma di € 9.369,21 oltre interessi dal sinistro e al sig. CP_2 Controparte_3 la somma di € 10.019,00 oltre interessi dal sinistro per violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c. (per i motivi di cui al punto 1 dei motivi del presente atto) e, qualora le domande degli odierni appellati siano ritenute provate e fondate (per quanto in seguito si dirà), riconoscere ai medesimi un risarcimento danni nei limiti di quanto da essi esplicitamente richiesto nell'atto di citazione, ovvero una somma non supe-
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riore ad € 5.200,00 e ordinare agli stessi la restituzione di quanto ad essi in eccesso ver- sato in esecuzione dell'impugnata sentenza;
2) Riformare l'impugnata sentenza n.
275/2022 nella parte sopra trascritta ove accoglie le domande attoree, ritenendole provate
e fondate, per le ragioni di cui al punto 2) dei motivi del presente atto, rigettando le dette domande poiché non provate e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale provvedimento, compresa la restituzione di tutto quanto già versato agli appellati in esecuzione della sen- tenza, ovvero dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. e del sig. Controparte_2 [...] per le lesioni subite, ovvero concorso di colpa dei medesimi, ex art. 2054, CP_7 comma 2, c.p.c. e 1227 c.c. (a seconda delle dichiarate qualità), con condanna alla resti- tuzione delle somme versate in esecuzione della impugnata sentenza – in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza, o versate in eccesso in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
3) Riformare integralmente la gravata sentenza per le ragioni di cui al punto
3) dei motivi dell'atto di appello, nella parte in cui riconosce agli appellati quanto stabilito nella impugnata CTU espletata nel giudizio di primo grado, dichiarando che la condan- nata società nulla deve agli appellati ovvero uniformando il provvedimento giudiziario all'effettivo stato dei fatti, con restituzione di quanto versato ad essi in esecuzione della impugnata sentenza – in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza, o versato in eccesso agli appellati in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
4) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione delle operazioni di C.T.U. in ragione di quanto rilevato al motivo 3) del presente atto di appello, ovvero la convocazione del CTU nomi- nato nel giudizio di primo grado, Dott. affinché renda i dovuti chiari- Persona_1 menti alle osservazioni del Dott. 5) In ogni caso, vinte le spese di lite, Persona_2 sia del presente giudizio che di quello di primo grado, con condanna agli appellati al pa- gamento anche delle spese di CTU del giudizio di I grado e di quelle di un eventuale rin- novo della stessa.
Si costituivano in giudizio gli appellati e adducendo: 1) CP_2 CP_3
Inammissibilità appello per violazione dell'art 342 c.p.c; 2) Inammissibili- tà/Infondatezza del motivo inerente la violazione dell'art 112 c.p.c.; 3) In- fondatezza del motivo inerente la valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto, l'onere probatorio è stato pienamente adempiuto;
4) Infondatezza del motivo inerente la violazione dell'art 195 c.p.c.
Ciò posto gli appellati e rassegnavano le seguenti conclu- CP_2 CP_3 sioni: 1) Rigetti l'appello poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per
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i sopra indicati motivi, confermando la sentenza n. 275/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, in persona del Giudice, dott.ssa Michelina Maciariello, al termine del giudizio recante R.G.N. 666/2020; 2) Il tutto con vittoria di spese del giu- dizio, onorari, maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., in quanto, pienamente rispettoso del dettato normativo aven- do indicato le parti della sentenza oggetto di censura le ragioni a sostegno e la loro rilevanza ai fini del giudizio.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citata, la società non è costituita. Controparte_5
Nel merito l'appello è fondato, con assorbimento di ogni altra doglianza in rito proposta da parte appellante.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 275/2022 emessa dal giudice di Pace di Piedimonte Matese il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda degli attori, odierni appellati.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati, chiedevano in primo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumibilmente av- venuto in data 18.02.2019 intorno alle ore 16:30 circa, nel tenimento del comune di Dragoni, sulla SP, uscita svincolo Telesina, allorquando, il con- ducente dell'autocarro tg DD677Fg, di proprietà della società CP_8
tamponava il ciclomotore CC 50 con a bordo il ,
[...] Controparte_2 conducente e il , in qualità di terzo trasportato, i quali, a se- Controparte_3 guito dell'urto cadevano sul lato destro.
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Orbene, non vi è prova delle conseguenze dannose patite in conseguenza del sinistro emergendo numerose anomali che denotano una situazione di incertezza circa le lesioni riferite e la lro riconducibilità al sinistro di cui è causa..
Invero, dai certificati di PS, presenti in atti, emerge che gli istanti, entrambi residenti nel casertano ( Capua e Vitulazio) a seguito di un sinistro avvenuto nel comune di Dragoni decidevano, in maniera del tutto ingiustificata e cer- tamente anomala, di recarsi per le prime cure a un nosocomio in altra regio- ne. Specificamente nonostante la prossimità del presidio ospedaliero di Pie- dimonte Matese, gli attori decidevano di recarsi a Cassino. L'arrivo presso tale ospedale è del resto certificato come avvenuto ad un orario non compa- tibile con quella del sinistro per come indicata in citazione. Ed, infatti, men- tre il sinistro si verificava intorno alle ore 16:30 in Dragoni, come riportato in atti, l'orario di ingresso al PS di Cassino per , risulta es- Controparte_3 sere avvenuto alle ore 16:42, , luogo oltre che fuori regione, dista molti km dal luogo indicato come sinistro, e certamente non raggiungibile in circa 10 minuti. Né peraltro trova spiegazione la circostanza che l'altro danneggiato,
, attinto nel medesimo sinistro, sia invece arrivato al mede- Persona_3 simo nosocomio alle ore 18.04, eppoi rifiuti – ingiustificatamente - di sotto- porsi a radiografie. Tale elemento è particolare ambiguità, in quanto, ferma la circostanza che non possono dirsi provate le lesioni conseguenza del sini- stro, mette in luce una condotta certamente incoerente con lo stato di chi necessita di cure. Anche la sua successiva ricostruzione delle lesioni operata dall'ausiliario del magistrato in prime cure mostra segni evidenti di perplessi- tà, se sol si consideri che ne accerta la compatibilità con l'evento di cui è causa sulla base di documentazione sanitaria strumentale formatasi a circa due mesi dall'indicato evento di danno ( eco e tac dell'8 aprile 2019).
Alla luce dei motivi sopra elencati, l'onere di cui all'art 2697 c.c. non risulta adempiuto dagli attori, odierni appellati.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
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55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto delle domande presentate in primo grado da e;
Controparte_2 Controparte_3
Condanna e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3 quanto indebitamente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna e , in solido, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida per il primo grado in € 633,00 per compen- Parte_1 so professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% co- me per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di e , in solido. Controparte_2 Controparte_3
Santa AR Capua Vetere, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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