Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1143 /2024, promossa da HE DA (c.f. , nt. a ROMANIA il 03/03/1995. C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ARENOSTO FRANCESCA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E DI ED (c.f. ) nt. a BORGOMANERO (NO) il C.F._2
24/09/1996 Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini (conclusioni 31/03/2025):
1. Il figlio minore AN verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. AN verrà collocato pariteticamente presso entrambi i genitori, per due settimane consecutive ciascuno. Per quanto concerne le festività:
Pag. 1
- Il periodo di vacanze pasquali verrà suddiviso tra genitori pariteticamente, comprendendo l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno della Pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza. Per il 2025 AN trascorrerà il primo periodo (compreso il giorno di Pasqua) con la madre e, conseguentemente, il secondo periodo (compreso il giorno di Pasquetta) con il padre.
- Il carnevale, le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente e secondo il principio dell'alternanza.
- Il periodo di vacanze estive (da giugno a settembre) verrà suddiviso pariteticamente tra genitori e dovrà concordarsi entro 30 marzo di ogni anno.
3. In considerazione del collocamento paritetico, ogni genitore provvederà nei tempi di rispettiva competenza al mantenimento diretto del minore.
4. Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Torino, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste secondo la procedura ivi disciplinata.
5. Le parti si prestano il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
6. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra genitori.
7. Spese di lite compensate
Per il P.M. Si rimette. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, HE DA chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore AN, nato dalla relazione more uxorio con DI ED. Durante il procedimento, veniva acquisita la relazione sociale del S.P.S. del comune di Novara 17/07/2024 che concludeva per i buoni rapporti del minore con entrambi i genitori, abitanti in località diverse con le nuove rispettive famiglie, idonei a esercitare la responsabilità genitoriale e intenzionati a collaborare per favorire i rapporti del figlio con l'altro genitore. Con nota congiunta del 31/03/2025, i genitori rassegnavano conclusioni concordi come sopra riportate. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Pag. 2
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3