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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2714/2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Esecuzioni Immobiliari e Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Dragotto Antonella Presidente dott.ssa Brera Roberta Giudice Relatore dott. Delli Paoli Michele Giudice all'esito dell'udienza del 11/02/2025
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2714/2024 avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa in data 01.12.2024 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 128/2022 , promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO MARIA ASSUNTA
RECLAMANTE/I Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIANCO ENZO MAIOR (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI ROBERTO CP_2 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. FERRARI MARCO DINO OPALO PAOLO(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCAGNETTI C.F._3
ANTONELLA
RECLAMATI
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art 617 c.2 c.p.c. depositato il 31.10.2024 la debitrice esecutata Parte_1 opponeva il decreto di trasferimento rep. n. 842/2024 emesso nella procedura esecutiva
[...]
n. 128/2022 in data 27-30.09.2024 avente ad oggetto il lotto UNO, aggiudicato a OP AO al prezzo di euro 81.542,12., sia per vizi propri dell'atto, sia per vizi afferenti la precedente fase liquidatoria, chiedendo di sospendere immediatamente la procedura esecutiva e l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento del lotto UNO emesso in data 27/09/2023 e di dichiarare nullo il predetto decreto di trasferimento e la relativa aggiudicazione;
In particolare, l'opponente deduceva:
- la nullità del decreto di trasferimento per: mancanza del riferimento al provvedimento di delega;
indicazioni di solo due confini anziché tre;
mancata indicazione del regime fiscale dell'atto ovvero delle agevolazioni fiscali richieste;
omessa indicazione nell'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli del fondo patrimoniale;
mancata specificazione per cui in presenza di opere abusive la sanabilità è perseguibile ai sensi della legge 47 del 1985 e della legge 326 del 2003; mancanza del numero cronologico di repertorio.
Pagina 1 - l'omessa notifica dell'ordinanza e degli avvisi di vendita all'esecutata con conseguente nullità del decreto di trasferimento dell'immobile in ragione del fatto che detta omissione avrebbe impedito all'esecutata di richiedere la conversione del pignoramento, con violazione del diritto al contraddittorio. Allegava, inoltre, che il decreto di trasferimento non era stato notificato all'esecutata ma al precedente difensore avvocato Davide Fantin che la rappresentava solo ai fini dell'opposizione precedentemente svolta e che solo con la comunicazione informale del decreto di trasferimento del 14 ottobre 2024 era venuta a conoscenza del decreto di trasferimento e del prezzo di vendita di 81.542,12 € di gran lunga inferiore al valore di stima di 193.284,75 € , con conseguente danno sia per l'esecutata sia per il creditore procedente.
Si costituiva il creditore procedente , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza cautelare, in quanto: - non sussiste un obbligo di notifica dell'ordinanza di vendita , come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dall'opponente (Cass. n. 26930/2014) , secondo cui ogni eventuale irregolarità sul punto può essere dedotta solo se l'omessa notifica impedisca all'esecutato di richiedere la conversione o violi in qualche modo il contraddittorio;
che nel caso di specie il contraddittorio non è stato violato, come si evince dagli atti del processo e dalle opposizioni proposta dall'esecutata in cui si dava atto dell'emissione dell'ordinanza di vendita e delle date fissate per vendita;
che l'ordinanza di vendita del Lotto uno datata 15.02.2023 disponeva che creditore che ha chiesto la vendita dovesse provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a notificare l' ordinanza ai creditori di cui all'articolo 498 c.p.c. non intervenuti e al debitore costituito o che abbia eletto domicilio: nel caso di specie, come lo stesso opponente ricorda , la domiciliazione presso l'avvocato Fantin era circoscritta alla sola “originaria” fase di opposizione all'esecuzione come da procura allegata, per cui la debitrice non era costituita nell'esecuzione nè aveva eletto domicilio;
che, comunque, l'ordinanza di vendita era stata depositata nel fascicolo telematico e comunicata dalla Cancelleria al difensore che risultava nel fascicolo (avv. Fantin).
Si costituiva anche il creditore intervenuto chiedendo a sua volta il rigetto CP_3 dell'istanza cautelare, sostanzialmente aderendo e facendo proprie tutte le eccezioni già svolte dal creditore procedente, in relazione alla notifica dell'ordinanza di vendita e dei successivi avvisi di vendita Ha inoltre chiesto il rigetto dell'istanza anche in relazione ai vizi dedotti del decreto di trasferimento trattandosi di doglianze assolutamente generiche e infondate, sollevate con intento esclusivamente dilatorio.
Si costituiva infine l'aggiudicatario OP AO, deducendo:
- inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per decorso del termine di 20 giorni, considerato che il decreto di trasferimento era stato comunicato al legale della debitrice il 30 settembre 2024, dovendosi ritenere che l'avvocato rappresentasse la debitrice nella procedura esecutiva e non solo per gli atti di opposizione depositati;
l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse, non avendo l'esecutato subito alcun pregiudizio, essendo a conoscenza dell'ordinanza di vendita e degli esperimenti fissati, come risulta dalle istanze di sospensione depositate in data 18 ottobre 2023 e 2 Febbraio 2024; - inammissibilità dell'opposizione, considerato che accertata la conoscenza dell'esecutata dell'emissione dell'ordinanza di vendita, la stessa avrebbe dovuto opporsi all'ordinanza di vendita o al verbale di aggiudicazione, non potendosi dedurre come motivi di opposizione al decreto di trasferimento vizi che si erano verificati anteriormente all'aggiudicazione. Ha ritenuto, inoltre, non opponibili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 2929 codice civile, i vizi dedotti in quanto vizi precedenti alla vendita.
Quanto ai lamentati vizi del decreto di trasferimento ha evidenziato come nessuno dei vizi dedotti comportasse la nullità del decreto di trasferimento: nessuna norma prescrive il riferimento nel
Pagina 2 decreto al provvedimento di delega né al regime fiscale dell'atto anche considerato che nel caso di specie nessuna agevolazione è stata richiesta;
che erano stati correttamente indicati i quattro confini del bene trasferito;
l'impossibilità ex articolo 586 cpc di ordinare la cancellazione del fondo patrimoniale;
l'avviso sull'eventuale sanabilità non era necessario essendo indicati nel decreto di trasferimento i regimi della conformità catastale, edilizia e urbanistica con richiamo alla perizia e che il decreto , contrariamente a quanto affermato dall'opponente, riportava numero di cronologico e di repertorio. Infine. ha evidenziato l'assenza di un interesse concreto all'opposizione anche con riferimento alla doglianza relativa al prezzo, trattandosi di ribasso fisiologico in considerazione dell'infruttuosità delle precedenti vendite.
All'esito della prima udienza, con ordinanza pronunciata in data 01.12.2024 e comunicata il giorno successivo, il G.E., non ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris dell'opposizione e rilevando che la parte non aveva neppure dedotto la sussistenza di un periculum, rigettava l'istanza cautelare e condannava parte opponente a rifondere le spese della fase cautelare in favore di tutti i resistenti
( , e OP AO), in ragione di euro 2.613 ,00 ciascuno, oltre Controparte_1 CP_4
a spese generali al 15% iva e cpa;
assegnando termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
2. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 14.12.2025 Parte_1 ha impugnato l'ordinanza di rigetto, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'ordinanza reclamata e nel merito, in riforma della reclamata ordinanza, per i motivi formulati, accogliere il ricorso originario in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto e conseguentemente- sospendere immediatamente la procedura esecutiva e l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento del lotto UNO emesso in data 27/09/2024; dichiarare nullo il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione nella procedura recante n. di R.G.E. 128/2022 in data
27/09/2024 e della relativa aggiudicazione, per le ragioni addotte nel ricorso. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: l'errore in cui sarebbe incorso il G.E. nel dichiarare che trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, la stessa è inammissibile , non avendo l'esecutato lamentato un pregiudizio concreto subito in conseguenza dei vizi dedotti;
sostenendo che, invece, il debitore ha interesse a contestare, mediante opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, “a prescindere dalla dimostrazione della possibilità o addirittura della probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio”(cfr. Cass. Civ. Sez III n.35867/2023) in quanto “in ogni caso, l'annullamento dell'aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere) “il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annullamento” ( cfrCass. Civ. sez. III n.14542/2022)
- che, nel caso di specie, vi è stata violazioni delle disposizioni di legge: infatti proprio l'ordinanza di vendita prevedeva espressamente la notifica della stessa ordinanza, nonchè degli avvisi di vendita alla debitrice ove costituita, come nella fattispecie;
che la nullità della notifica dell'avviso di vendita trasmette l'invalidità anche al decreto di trasferimento dell'immobile (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26930), anche dopo la riforma operata ex lege, in quanto l'omessa notifica viola non solo la (ormai superata possibilità di esperire la
Pagina 3 conversione del pignoramento), ma viola anche il diritto al contraddittorio, desumibile dall'art. 111 cost. anche se la debitrice, medio tempore, ha promosso delle opposizioni.;
- che il Giudice non ha tenuto conto che nell'opposizione il ricorrente aveva evidenziato il pregiudizio subito, consistente nella "perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere) “il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annullamento” (cfr Cass. Civ. sez. III n. 14542/2022);
- che nella fattispecie l'esistenza di un grave pregiudizio sarebbe evidente , in quanto la signora
, “paradossalmente, si è vista incardinare, in suo sfavore, una procedura esecutiva azionata Pt_2 dal sig . per un debito, in linea capitale, piuttosto contenuto, procedura che ha visto CP_1
l'intervento di istituti di credito vantanti crediti ingenti cui andrà devoluto il ricavato della vendita;
il tutto da un lato senza che nemmeno il creditore ne tragga beneficio, e dall'altro con il grave pregiudizio, per l'esponente, di vedersi sottrarre l'immobile costituente la propria abitazione che avrebbe potuto "salvare" con la procedura di cosiddetto "sovraindebitamento" in itinere”.;
- che, quanto all'inopponibilità all'aggiudicatario della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita ex art, 2929 c.c., secondo Cass. n. 13824/2010: ”La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici”.
- che tanto il creditore procedente quanto quello intervenuto non colgono nel segno quando sostengono la non obbligatorietà dell'ordinanza di vendita, giacché nell'ordinanza di vendita era espressamente prevista la notifica al debitore domiciliato o, per quanto di interesse, a quello costituito, come nella fattispecie
- ribadisce, poi, la doglianza relativa al prezzo di vendita inferiore di oltre la metà del prezzo periziato con grave pregiudizio per l'esponente e, a ben vedere, anche per il creditore procedente.
l'errore nella liquidazione delle spese di lite poste a carico del ricorrente soccombente, dovendosi applicare la riduzione fino al 30% posto che l'adempimento del mandato difensivo avversario non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”. (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014), con esclusione delle spese in favore dell'aggiudicatario OP AO, perché non è parte della procedura e non ha un interesse legittimo, tant'è che l'opposizione non gli fu nemmeno notificata proprio per la sua estraneità;
Si sono costituiti il creditore procedente , con memoria del Controparte_1
17.01.2025, il creditore intervenuto e l'aggiudicatario , con memorie CP_4 CP_5 del 20.01.2025
ha richiamando tutte le difese rassegnate in primo grado e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del reclamo.
ha chiesto il rigetto del reclamo, richiamando il principio espresso dalla Corte di CP_4
Cassazione nella recente ordinanza n. 903 del 2024, sulla necessità che venga allegato dal debitore il pregiudizio concreto subito in conseguenza dei vizi asseriti, mentre la reclamante ha allegato quale pregiudizio la perdita della proprietà dell'immobile pignorato, che è conseguenza fisiologica e naturale di qualsiasi espropriazione mobiliare, con conseguente inammissibilità dell'opposizione;
Pagina 4 nel merito l'infondatezza dell'asserita nullità del decreto di trasferimento, in ragione della mancata notifica dell'ordinanza di vendita del 15.02.2023 e dei successivi avvisi di vendita, per i motivi già dedotti nel giudizio cautelare L'aggiudicatario, , ha chiesto in via preliminare dichiarare inammissibile il CP_5 reclamo e respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza reclamata;
nel merito respingere il reclamo e confermare in toto l'ordinanza impugnata, deducendo:
- l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse, in forza del principio per cui, “ se un provvedimento giudiziario è sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (ex plurimis Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18119/20; depositata il 31 agosto)”, avendo la reclamante limitato le proprie censure alle motivazioni a sostegno dei vizi relativi alle notifiche dell'ordinanza di vendita, degli avvisi di vendita e al prezzo, e non anche alle ragioni poste dal G.E. a fondamento del rigetto delle doglianze relative agli asseriti vizi propri del decreto di trasferimento;
- l'infondatezza del reclamo tanto in relazione alla sussistenza del pregiudizio subito dall'esecutato, che il Giudice non avrebbe considerato;
, quanto in relazione agli asseriti vizi della fase procedimentale e al prezzo di aggiudicazione;
- infine, infondatezza anche del motivo di reclamo relativo alle spese, sia perché non corrisponde al vero che non siano state trattate singole questioni di fatto e diritto, specie da parte dell'aggiudicatario, sia perché l'intervento dell'aggiudicatario era assolutamente ammissibile nell'opposizione spiegata, dal momento che il decreto di trasferimento emesso a suo favore lo rendeva parte necessaria dell' opposizione;
- Rinviata l'udienza del 21.1.2025, per consentire alla reclamante di esaminare le comparse avversarie, non visibili sino all'inizio della mattinata, alla successiva udienza dell'11.02.2025 le parti hanno insistito come in atti e il Collegio si è riservato.
************************ 3. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del reclamo, in quanto da un lato, sebbene il ricorso non contenga in maniera analitica l'esposizione di tutti i motivi, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, si può ritenere implicitamente riproposti i motivi del ricorso cautelare;
dall'altro è evidente che focalizzare il reclamo sui vizi degli atti che hanno preceduto il decreto di trasferimento avrebbe in ogni caso l'effetto di travolgere tale provvedimento “a valle”. Nel merito il reclamo deve essere respinto e per l'effetto l'ordinanza emessa dal G.E. in data 01.12.2024 confermata integralmente. In primo luogo, si osserva che in sede di reclamo l'esecutata, al fine di sostenere l'omessa notifica dell'ordinanza di vendita, ha affermato che era costituita nell'esecuzione (pag. 2, riga 13 del reclamo), contrariamente a quanto allegato nel ricorso ex art. 617, c.2 cpc in cui si doleva del fatto che tutte le notifiche fosserotate eseguite all'avvocato Fantin che non la rappresentava nell'esecuzione, ma solo nell'opposizione ex art. 615 cpc. La circostanza renderebbe inammissibile l'opposizione proposta per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617, co. 2 c.p.c., dal momento che il decreto di trasferimento è stato comunicato alle parti, e per la debitrice al legale - avv. Fantin - in data 30.09.2024, mentre l'opposizione è stata proposta in data 31.10.2024. Anche a volere ritenere l'opposizione tempestiva per avere avuto la parte conoscenza effettiva del decreto di trasferimento in data 14 ottobre 2024. in occasione del sopralluogo presso il bene staggito, va riaffermato quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, che nel ritenere di decidere applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente avrebbe dovuto allegare in modo compiuto e specifico quale pregiudizio avrebbe subito per effetto dei vizi dedotti.
Il debitore esecutato, infatti, è legittimato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi nei soli casi in cui la denunciata deviazione dal suo modello dell'atto di cui trattasi si traduca in un
Pagina 5 potenziale pregiudizio per il suo specifico interesse e non per il solo fatto della sussistenza della detta carenza formale (cfr. Cass. 5721/1994); Sul punto , come visto, è intervenuta ancora recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 903/2024; che ha espressamente statuito come: “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo”. Prosegue la Corte, facendo specifico riferimento alla procedura esecutiva:
“l'enunciato principio ha trovato terreno di coltura proprio con riguardo all'esecuzione forzata, in relazione alla quale rappresenta il criterio per apprezzare la sussistenza dell'interesse alla proposizione del rimedio apprestato dall'ordinamento per far valere i vizi formali del procedimento, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, infatti, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto alle inosservanze della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata”.
Nel caso di specie, l'esecutata, tanto nell'opposizione quanto nel reclamo, non ha dedotto alcun concreto pregiudizio in conseguenza delle asserite nullità del decreto di trasferimento, tanto per vizi propri, quanto per vizi derivati dalla fase precedente.
Non può infatti ritenersi un pregiudizio concreto la "perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere); né la circostanza che “ la signora , paradossalmente, si è vista incardinare, in suo sfavore, una Pt_2 procedura esecutiva azionata dal sig . per un debito, in linea capitale, piuttosto contenuto, CP_1 procedura che ha visto l'intervento di istituti di credito vantanti crediti ingenti cui andrà devoluto il ricavato della vendita;
il tutto da un lato senza che nemmeno il creditore ne tragga beneficio, e dall'altro con il grave pregiudizio, per l'esponente, di vedersi sottrarre l'immobile costituente la propria abitazione che avrebbe potuto "salvare" con la procedura di cosiddetto "sovraindebitamento" in itinere”.
Non v'è chi non veda come il pregiudizio dedotto dalla reclamante altro non sia che l'effetto di ogni esecuzione immobiliare, e non l'effetto degli asseriti vizi della procedura e del decreto di trasferimento, e nel caso di specie, anche con l'eventuale procedura da sovrindebitamento l'immobile sarebbe stato oggetto di liquidazione e , comunque, la somma ricavata nell'esecuzione immobiliare sarebbe messa a disposizione della procedura
Inoltre, come già rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata:
1. sono infondati i vizi riferiti direttamente al decreto di trasferimento, in quanto il decreto di trasferimento è conforme al dettato dell'art. 586 c.p.c. ( essendo corretti i confini ivi indicati, irrilevante l'indicazione del provvedimento di delega, irrilevante l'indicazione del regime fiscale, considerato che nessuna agevolazione fiscale è stata richiesta, corretta l'omessa indicazione del fondo patrimoniale tra le formalità da cancellare e presenti il numero cronologico e di repertorio nel decreto depositato);
2. stesso discorso vale per i vizi derivanti dall'omessa notifica dell'ordinanza di vendita del 15.02.2023, avendo il legislatore previsto un obbligo di notifica dell'ordinanza di vendita al
Pagina 6 debitore esclusivamente in riferimento alla vendita immobiliare esattoriale di cui all'art. 78 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Fuori da tale ipotesi speciale, e nel silenzio della norma generale, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'ordinanza al debitore a pena di nullità. Nel caso de quo, la nullità non può derivare nemmeno dalla previsione dell'ordinanza di vendita (quale lex specialis), dato che nell'ordinanza di vendita era espressamente prevista la notifica al debitore domiciliato o costituito e, come allegato dall'opponente nella fase cautelare, alla data di emissione dell'ordinanza (15.02.2023,) la costituzione e la domiciliazione della sig.ra Pt_1
“presso l'avv. Davide Fantin era circoscritta alla sola «originaria» fase di opposizione alla esecuzione”. Quindi a tale data la debitrice non aveva eletto domicilio né era costituita. In ogni caso l'ordinanza di vendita è stata comunque comunicata dalla competente Cancelleria all'Avv. Davide Fantin.
Quanto ai vizi relativi all'omessa notifica degli avvisi di vendita, va detto che la loro funzione è quella di rendere edotti i possibili acquirenti della vendita e delle condizione di vendita, pertanto non sono concepiti come rivolti al debitore o in genere alle parti della procedura esecutiva: nessuna norma ne prevede la comunicazione o la notificazione al debitore, che , dunque, non può dolersene in caso di omissione.
Peraltro, nel caso di specie, risulta dagli atti che la sig.ra fosse a conoscenza delle date degli Pt_1 esperimenti di vendita, dal momento che nelle due istanze di sospensione presentate in data 18.10. 2023 e in data 02.02.2024, l'esecutata dava atto della fissazione della “vendita del compendio immobiliare pignorato”, rispettivamente, “per il 24.10.2023 ore 14.00” e “per il 6.2.2024” pertanto, la stessa era a conoscenza.
Da quanto sopra esposto deriva che nessuna violazione del diritto al contraddittorio vi è stata, e quindi, anche applicando i principi della sentenza della Corte di Cassazione n. 26930 del 19.12.2014, richiamata dall'esecutata (pag. 2 del reclamo) non può ritenersi l'invalidità
“derivata”del decreto di trasferimento.
Quanto alla doglianza, ribadita nel reclamo, relativa al prezzo di vendita inferiore al prezzo di perizia, come già giustamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, la stessa, oltre ad essere priva di ogni ulteriore motivazione, è infondata dal momento che il ribasso fisiologico subito dal prezzo di vendita a seguito di successivi esperimenti andati deserti non può viziare l'aggiudicazione nè il decreto di trasferimento. Secondo la previsione dell'art. 586, co. 1 c.p.c “il Giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto” e secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, richiamato anche dal G.E., il concetto di giusto prezzo formulato dalla norma è da intendersi in senso giuridico e non economico, in quanto rispecchia la correttezza della procedura di vendita.
“Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo
Pagina 7 esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione” (Cass. civ.Sez. III, 10/06/2020 n. 11116 ,e nello stesso senso Cass., sez. III , 06/07/2022 , n. 21408;: Cass.civ. sez. III, 12/02/2024, n.3887):
Quindi, anche nel caso di prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello di perizia lo stesso può integrare un prezzo giusto laddove l'iter procedurale della vendita sia stato correttamente eseguito e il ribasso sia frutto esclusivamente dell'andamento del mercato immobiliare.
Nel caso di specie non ricorrono, e neppure sono stati allegati, i presupposti per ritenere che il prezzo fosse ingiusto, tanto più che il prezzo a cui è stato venduto l'immobile non è nemmeno
“notevolmente inferiore” al prezzo di perizia
Quanto, infine, al motivo di reclamo relativo alle spese di lite, va confermata la statuizione del G.E., in quanto:
- non ricorre l'ipotesi di riduzione invocata dal reclamante dell'art. 4, co. 4 D.M. 55/2014;
- correttamente sono state liquidate le spese anche in favore dell'aggiudicatario del bene oggetto del decreto di trasferimento opposto, in quanto, l'aggiudicatario, oltre ad essere soggetto direttamente interessato e, quindi legittimato all'intervento, è anche parte necessaria dell'opposizione,
4. Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, ferma restando la statuizione sulle spese del primo giudice, al rigetto segue la condanna del reclamante in favore dei reclamati alle spese liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in prossimità dei valori minimi (in considerazione della riproposizione delle stesse questioni affrontate) sulla base della Tabella 10 allegata al predetto Regolamento (per i giudizi cautelari) nello scaglione di riferimento individuato con riguardo al prezzo di aggiudicazione di cui al decreto di trasferimento opposto e secondo l'attività espletata, esclusa la fase di trattazione che non vi è stata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)” e quindi del raddoppio del contributo unificato a carico della parte reclamante soccombente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria:
- Rigetta il reclamo- Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2613,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e cpa come per legge a favore di ciascuno dei reclamati,
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”. Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio dell'11/02/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Roberta Brera
Il Presidente dott.ssa Antonella Dragotto
Pagina 8
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Esecuzioni Immobiliari e Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Dragotto Antonella Presidente dott.ssa Brera Roberta Giudice Relatore dott. Delli Paoli Michele Giudice all'esito dell'udienza del 11/02/2025
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2714/2024 avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa in data 01.12.2024 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 128/2022 , promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO MARIA ASSUNTA
RECLAMANTE/I Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIANCO ENZO MAIOR (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI ROBERTO CP_2 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. FERRARI MARCO DINO OPALO PAOLO(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCAGNETTI C.F._3
ANTONELLA
RECLAMATI
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art 617 c.2 c.p.c. depositato il 31.10.2024 la debitrice esecutata Parte_1 opponeva il decreto di trasferimento rep. n. 842/2024 emesso nella procedura esecutiva
[...]
n. 128/2022 in data 27-30.09.2024 avente ad oggetto il lotto UNO, aggiudicato a OP AO al prezzo di euro 81.542,12., sia per vizi propri dell'atto, sia per vizi afferenti la precedente fase liquidatoria, chiedendo di sospendere immediatamente la procedura esecutiva e l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento del lotto UNO emesso in data 27/09/2023 e di dichiarare nullo il predetto decreto di trasferimento e la relativa aggiudicazione;
In particolare, l'opponente deduceva:
- la nullità del decreto di trasferimento per: mancanza del riferimento al provvedimento di delega;
indicazioni di solo due confini anziché tre;
mancata indicazione del regime fiscale dell'atto ovvero delle agevolazioni fiscali richieste;
omessa indicazione nell'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli del fondo patrimoniale;
mancata specificazione per cui in presenza di opere abusive la sanabilità è perseguibile ai sensi della legge 47 del 1985 e della legge 326 del 2003; mancanza del numero cronologico di repertorio.
Pagina 1 - l'omessa notifica dell'ordinanza e degli avvisi di vendita all'esecutata con conseguente nullità del decreto di trasferimento dell'immobile in ragione del fatto che detta omissione avrebbe impedito all'esecutata di richiedere la conversione del pignoramento, con violazione del diritto al contraddittorio. Allegava, inoltre, che il decreto di trasferimento non era stato notificato all'esecutata ma al precedente difensore avvocato Davide Fantin che la rappresentava solo ai fini dell'opposizione precedentemente svolta e che solo con la comunicazione informale del decreto di trasferimento del 14 ottobre 2024 era venuta a conoscenza del decreto di trasferimento e del prezzo di vendita di 81.542,12 € di gran lunga inferiore al valore di stima di 193.284,75 € , con conseguente danno sia per l'esecutata sia per il creditore procedente.
Si costituiva il creditore procedente , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza cautelare, in quanto: - non sussiste un obbligo di notifica dell'ordinanza di vendita , come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dall'opponente (Cass. n. 26930/2014) , secondo cui ogni eventuale irregolarità sul punto può essere dedotta solo se l'omessa notifica impedisca all'esecutato di richiedere la conversione o violi in qualche modo il contraddittorio;
che nel caso di specie il contraddittorio non è stato violato, come si evince dagli atti del processo e dalle opposizioni proposta dall'esecutata in cui si dava atto dell'emissione dell'ordinanza di vendita e delle date fissate per vendita;
che l'ordinanza di vendita del Lotto uno datata 15.02.2023 disponeva che creditore che ha chiesto la vendita dovesse provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a notificare l' ordinanza ai creditori di cui all'articolo 498 c.p.c. non intervenuti e al debitore costituito o che abbia eletto domicilio: nel caso di specie, come lo stesso opponente ricorda , la domiciliazione presso l'avvocato Fantin era circoscritta alla sola “originaria” fase di opposizione all'esecuzione come da procura allegata, per cui la debitrice non era costituita nell'esecuzione nè aveva eletto domicilio;
che, comunque, l'ordinanza di vendita era stata depositata nel fascicolo telematico e comunicata dalla Cancelleria al difensore che risultava nel fascicolo (avv. Fantin).
Si costituiva anche il creditore intervenuto chiedendo a sua volta il rigetto CP_3 dell'istanza cautelare, sostanzialmente aderendo e facendo proprie tutte le eccezioni già svolte dal creditore procedente, in relazione alla notifica dell'ordinanza di vendita e dei successivi avvisi di vendita Ha inoltre chiesto il rigetto dell'istanza anche in relazione ai vizi dedotti del decreto di trasferimento trattandosi di doglianze assolutamente generiche e infondate, sollevate con intento esclusivamente dilatorio.
Si costituiva infine l'aggiudicatario OP AO, deducendo:
- inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per decorso del termine di 20 giorni, considerato che il decreto di trasferimento era stato comunicato al legale della debitrice il 30 settembre 2024, dovendosi ritenere che l'avvocato rappresentasse la debitrice nella procedura esecutiva e non solo per gli atti di opposizione depositati;
l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse, non avendo l'esecutato subito alcun pregiudizio, essendo a conoscenza dell'ordinanza di vendita e degli esperimenti fissati, come risulta dalle istanze di sospensione depositate in data 18 ottobre 2023 e 2 Febbraio 2024; - inammissibilità dell'opposizione, considerato che accertata la conoscenza dell'esecutata dell'emissione dell'ordinanza di vendita, la stessa avrebbe dovuto opporsi all'ordinanza di vendita o al verbale di aggiudicazione, non potendosi dedurre come motivi di opposizione al decreto di trasferimento vizi che si erano verificati anteriormente all'aggiudicazione. Ha ritenuto, inoltre, non opponibili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 2929 codice civile, i vizi dedotti in quanto vizi precedenti alla vendita.
Quanto ai lamentati vizi del decreto di trasferimento ha evidenziato come nessuno dei vizi dedotti comportasse la nullità del decreto di trasferimento: nessuna norma prescrive il riferimento nel
Pagina 2 decreto al provvedimento di delega né al regime fiscale dell'atto anche considerato che nel caso di specie nessuna agevolazione è stata richiesta;
che erano stati correttamente indicati i quattro confini del bene trasferito;
l'impossibilità ex articolo 586 cpc di ordinare la cancellazione del fondo patrimoniale;
l'avviso sull'eventuale sanabilità non era necessario essendo indicati nel decreto di trasferimento i regimi della conformità catastale, edilizia e urbanistica con richiamo alla perizia e che il decreto , contrariamente a quanto affermato dall'opponente, riportava numero di cronologico e di repertorio. Infine. ha evidenziato l'assenza di un interesse concreto all'opposizione anche con riferimento alla doglianza relativa al prezzo, trattandosi di ribasso fisiologico in considerazione dell'infruttuosità delle precedenti vendite.
All'esito della prima udienza, con ordinanza pronunciata in data 01.12.2024 e comunicata il giorno successivo, il G.E., non ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris dell'opposizione e rilevando che la parte non aveva neppure dedotto la sussistenza di un periculum, rigettava l'istanza cautelare e condannava parte opponente a rifondere le spese della fase cautelare in favore di tutti i resistenti
( , e OP AO), in ragione di euro 2.613 ,00 ciascuno, oltre Controparte_1 CP_4
a spese generali al 15% iva e cpa;
assegnando termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
2. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 14.12.2025 Parte_1 ha impugnato l'ordinanza di rigetto, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'ordinanza reclamata e nel merito, in riforma della reclamata ordinanza, per i motivi formulati, accogliere il ricorso originario in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto e conseguentemente- sospendere immediatamente la procedura esecutiva e l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento del lotto UNO emesso in data 27/09/2024; dichiarare nullo il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione nella procedura recante n. di R.G.E. 128/2022 in data
27/09/2024 e della relativa aggiudicazione, per le ragioni addotte nel ricorso. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: l'errore in cui sarebbe incorso il G.E. nel dichiarare che trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, la stessa è inammissibile , non avendo l'esecutato lamentato un pregiudizio concreto subito in conseguenza dei vizi dedotti;
sostenendo che, invece, il debitore ha interesse a contestare, mediante opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, “a prescindere dalla dimostrazione della possibilità o addirittura della probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio”(cfr. Cass. Civ. Sez III n.35867/2023) in quanto “in ogni caso, l'annullamento dell'aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere) “il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annullamento” ( cfrCass. Civ. sez. III n.14542/2022)
- che, nel caso di specie, vi è stata violazioni delle disposizioni di legge: infatti proprio l'ordinanza di vendita prevedeva espressamente la notifica della stessa ordinanza, nonchè degli avvisi di vendita alla debitrice ove costituita, come nella fattispecie;
che la nullità della notifica dell'avviso di vendita trasmette l'invalidità anche al decreto di trasferimento dell'immobile (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26930), anche dopo la riforma operata ex lege, in quanto l'omessa notifica viola non solo la (ormai superata possibilità di esperire la
Pagina 3 conversione del pignoramento), ma viola anche il diritto al contraddittorio, desumibile dall'art. 111 cost. anche se la debitrice, medio tempore, ha promosso delle opposizioni.;
- che il Giudice non ha tenuto conto che nell'opposizione il ricorrente aveva evidenziato il pregiudizio subito, consistente nella "perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere) “il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annullamento” (cfr Cass. Civ. sez. III n. 14542/2022);
- che nella fattispecie l'esistenza di un grave pregiudizio sarebbe evidente , in quanto la signora
, “paradossalmente, si è vista incardinare, in suo sfavore, una procedura esecutiva azionata Pt_2 dal sig . per un debito, in linea capitale, piuttosto contenuto, procedura che ha visto CP_1
l'intervento di istituti di credito vantanti crediti ingenti cui andrà devoluto il ricavato della vendita;
il tutto da un lato senza che nemmeno il creditore ne tragga beneficio, e dall'altro con il grave pregiudizio, per l'esponente, di vedersi sottrarre l'immobile costituente la propria abitazione che avrebbe potuto "salvare" con la procedura di cosiddetto "sovraindebitamento" in itinere”.;
- che, quanto all'inopponibilità all'aggiudicatario della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita ex art, 2929 c.c., secondo Cass. n. 13824/2010: ”La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici”.
- che tanto il creditore procedente quanto quello intervenuto non colgono nel segno quando sostengono la non obbligatorietà dell'ordinanza di vendita, giacché nell'ordinanza di vendita era espressamente prevista la notifica al debitore domiciliato o, per quanto di interesse, a quello costituito, come nella fattispecie
- ribadisce, poi, la doglianza relativa al prezzo di vendita inferiore di oltre la metà del prezzo periziato con grave pregiudizio per l'esponente e, a ben vedere, anche per il creditore procedente.
l'errore nella liquidazione delle spese di lite poste a carico del ricorrente soccombente, dovendosi applicare la riduzione fino al 30% posto che l'adempimento del mandato difensivo avversario non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”. (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014), con esclusione delle spese in favore dell'aggiudicatario OP AO, perché non è parte della procedura e non ha un interesse legittimo, tant'è che l'opposizione non gli fu nemmeno notificata proprio per la sua estraneità;
Si sono costituiti il creditore procedente , con memoria del Controparte_1
17.01.2025, il creditore intervenuto e l'aggiudicatario , con memorie CP_4 CP_5 del 20.01.2025
ha richiamando tutte le difese rassegnate in primo grado e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del reclamo.
ha chiesto il rigetto del reclamo, richiamando il principio espresso dalla Corte di CP_4
Cassazione nella recente ordinanza n. 903 del 2024, sulla necessità che venga allegato dal debitore il pregiudizio concreto subito in conseguenza dei vizi asseriti, mentre la reclamante ha allegato quale pregiudizio la perdita della proprietà dell'immobile pignorato, che è conseguenza fisiologica e naturale di qualsiasi espropriazione mobiliare, con conseguente inammissibilità dell'opposizione;
Pagina 4 nel merito l'infondatezza dell'asserita nullità del decreto di trasferimento, in ragione della mancata notifica dell'ordinanza di vendita del 15.02.2023 e dei successivi avvisi di vendita, per i motivi già dedotti nel giudizio cautelare L'aggiudicatario, , ha chiesto in via preliminare dichiarare inammissibile il CP_5 reclamo e respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza reclamata;
nel merito respingere il reclamo e confermare in toto l'ordinanza impugnata, deducendo:
- l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse, in forza del principio per cui, “ se un provvedimento giudiziario è sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (ex plurimis Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18119/20; depositata il 31 agosto)”, avendo la reclamante limitato le proprie censure alle motivazioni a sostegno dei vizi relativi alle notifiche dell'ordinanza di vendita, degli avvisi di vendita e al prezzo, e non anche alle ragioni poste dal G.E. a fondamento del rigetto delle doglianze relative agli asseriti vizi propri del decreto di trasferimento;
- l'infondatezza del reclamo tanto in relazione alla sussistenza del pregiudizio subito dall'esecutato, che il Giudice non avrebbe considerato;
, quanto in relazione agli asseriti vizi della fase procedimentale e al prezzo di aggiudicazione;
- infine, infondatezza anche del motivo di reclamo relativo alle spese, sia perché non corrisponde al vero che non siano state trattate singole questioni di fatto e diritto, specie da parte dell'aggiudicatario, sia perché l'intervento dell'aggiudicatario era assolutamente ammissibile nell'opposizione spiegata, dal momento che il decreto di trasferimento emesso a suo favore lo rendeva parte necessaria dell' opposizione;
- Rinviata l'udienza del 21.1.2025, per consentire alla reclamante di esaminare le comparse avversarie, non visibili sino all'inizio della mattinata, alla successiva udienza dell'11.02.2025 le parti hanno insistito come in atti e il Collegio si è riservato.
************************ 3. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del reclamo, in quanto da un lato, sebbene il ricorso non contenga in maniera analitica l'esposizione di tutti i motivi, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, si può ritenere implicitamente riproposti i motivi del ricorso cautelare;
dall'altro è evidente che focalizzare il reclamo sui vizi degli atti che hanno preceduto il decreto di trasferimento avrebbe in ogni caso l'effetto di travolgere tale provvedimento “a valle”. Nel merito il reclamo deve essere respinto e per l'effetto l'ordinanza emessa dal G.E. in data 01.12.2024 confermata integralmente. In primo luogo, si osserva che in sede di reclamo l'esecutata, al fine di sostenere l'omessa notifica dell'ordinanza di vendita, ha affermato che era costituita nell'esecuzione (pag. 2, riga 13 del reclamo), contrariamente a quanto allegato nel ricorso ex art. 617, c.2 cpc in cui si doleva del fatto che tutte le notifiche fosserotate eseguite all'avvocato Fantin che non la rappresentava nell'esecuzione, ma solo nell'opposizione ex art. 615 cpc. La circostanza renderebbe inammissibile l'opposizione proposta per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617, co. 2 c.p.c., dal momento che il decreto di trasferimento è stato comunicato alle parti, e per la debitrice al legale - avv. Fantin - in data 30.09.2024, mentre l'opposizione è stata proposta in data 31.10.2024. Anche a volere ritenere l'opposizione tempestiva per avere avuto la parte conoscenza effettiva del decreto di trasferimento in data 14 ottobre 2024. in occasione del sopralluogo presso il bene staggito, va riaffermato quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, che nel ritenere di decidere applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente avrebbe dovuto allegare in modo compiuto e specifico quale pregiudizio avrebbe subito per effetto dei vizi dedotti.
Il debitore esecutato, infatti, è legittimato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi nei soli casi in cui la denunciata deviazione dal suo modello dell'atto di cui trattasi si traduca in un
Pagina 5 potenziale pregiudizio per il suo specifico interesse e non per il solo fatto della sussistenza della detta carenza formale (cfr. Cass. 5721/1994); Sul punto , come visto, è intervenuta ancora recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 903/2024; che ha espressamente statuito come: “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo”. Prosegue la Corte, facendo specifico riferimento alla procedura esecutiva:
“l'enunciato principio ha trovato terreno di coltura proprio con riguardo all'esecuzione forzata, in relazione alla quale rappresenta il criterio per apprezzare la sussistenza dell'interesse alla proposizione del rimedio apprestato dall'ordinamento per far valere i vizi formali del procedimento, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, infatti, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto alle inosservanze della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata”.
Nel caso di specie, l'esecutata, tanto nell'opposizione quanto nel reclamo, non ha dedotto alcun concreto pregiudizio in conseguenza delle asserite nullità del decreto di trasferimento, tanto per vizi propri, quanto per vizi derivati dalla fase precedente.
Non può infatti ritenersi un pregiudizio concreto la "perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni,” (come per la procedura di cd “sovraindebitamento” in itinere); né la circostanza che “ la signora , paradossalmente, si è vista incardinare, in suo sfavore, una Pt_2 procedura esecutiva azionata dal sig . per un debito, in linea capitale, piuttosto contenuto, CP_1 procedura che ha visto l'intervento di istituti di credito vantanti crediti ingenti cui andrà devoluto il ricavato della vendita;
il tutto da un lato senza che nemmeno il creditore ne tragga beneficio, e dall'altro con il grave pregiudizio, per l'esponente, di vedersi sottrarre l'immobile costituente la propria abitazione che avrebbe potuto "salvare" con la procedura di cosiddetto "sovraindebitamento" in itinere”.
Non v'è chi non veda come il pregiudizio dedotto dalla reclamante altro non sia che l'effetto di ogni esecuzione immobiliare, e non l'effetto degli asseriti vizi della procedura e del decreto di trasferimento, e nel caso di specie, anche con l'eventuale procedura da sovrindebitamento l'immobile sarebbe stato oggetto di liquidazione e , comunque, la somma ricavata nell'esecuzione immobiliare sarebbe messa a disposizione della procedura
Inoltre, come già rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata:
1. sono infondati i vizi riferiti direttamente al decreto di trasferimento, in quanto il decreto di trasferimento è conforme al dettato dell'art. 586 c.p.c. ( essendo corretti i confini ivi indicati, irrilevante l'indicazione del provvedimento di delega, irrilevante l'indicazione del regime fiscale, considerato che nessuna agevolazione fiscale è stata richiesta, corretta l'omessa indicazione del fondo patrimoniale tra le formalità da cancellare e presenti il numero cronologico e di repertorio nel decreto depositato);
2. stesso discorso vale per i vizi derivanti dall'omessa notifica dell'ordinanza di vendita del 15.02.2023, avendo il legislatore previsto un obbligo di notifica dell'ordinanza di vendita al
Pagina 6 debitore esclusivamente in riferimento alla vendita immobiliare esattoriale di cui all'art. 78 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Fuori da tale ipotesi speciale, e nel silenzio della norma generale, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'ordinanza al debitore a pena di nullità. Nel caso de quo, la nullità non può derivare nemmeno dalla previsione dell'ordinanza di vendita (quale lex specialis), dato che nell'ordinanza di vendita era espressamente prevista la notifica al debitore domiciliato o costituito e, come allegato dall'opponente nella fase cautelare, alla data di emissione dell'ordinanza (15.02.2023,) la costituzione e la domiciliazione della sig.ra Pt_1
“presso l'avv. Davide Fantin era circoscritta alla sola «originaria» fase di opposizione alla esecuzione”. Quindi a tale data la debitrice non aveva eletto domicilio né era costituita. In ogni caso l'ordinanza di vendita è stata comunque comunicata dalla competente Cancelleria all'Avv. Davide Fantin.
Quanto ai vizi relativi all'omessa notifica degli avvisi di vendita, va detto che la loro funzione è quella di rendere edotti i possibili acquirenti della vendita e delle condizione di vendita, pertanto non sono concepiti come rivolti al debitore o in genere alle parti della procedura esecutiva: nessuna norma ne prevede la comunicazione o la notificazione al debitore, che , dunque, non può dolersene in caso di omissione.
Peraltro, nel caso di specie, risulta dagli atti che la sig.ra fosse a conoscenza delle date degli Pt_1 esperimenti di vendita, dal momento che nelle due istanze di sospensione presentate in data 18.10. 2023 e in data 02.02.2024, l'esecutata dava atto della fissazione della “vendita del compendio immobiliare pignorato”, rispettivamente, “per il 24.10.2023 ore 14.00” e “per il 6.2.2024” pertanto, la stessa era a conoscenza.
Da quanto sopra esposto deriva che nessuna violazione del diritto al contraddittorio vi è stata, e quindi, anche applicando i principi della sentenza della Corte di Cassazione n. 26930 del 19.12.2014, richiamata dall'esecutata (pag. 2 del reclamo) non può ritenersi l'invalidità
“derivata”del decreto di trasferimento.
Quanto alla doglianza, ribadita nel reclamo, relativa al prezzo di vendita inferiore al prezzo di perizia, come già giustamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, la stessa, oltre ad essere priva di ogni ulteriore motivazione, è infondata dal momento che il ribasso fisiologico subito dal prezzo di vendita a seguito di successivi esperimenti andati deserti non può viziare l'aggiudicazione nè il decreto di trasferimento. Secondo la previsione dell'art. 586, co. 1 c.p.c “il Giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto” e secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, richiamato anche dal G.E., il concetto di giusto prezzo formulato dalla norma è da intendersi in senso giuridico e non economico, in quanto rispecchia la correttezza della procedura di vendita.
“Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo
Pagina 7 esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione” (Cass. civ.Sez. III, 10/06/2020 n. 11116 ,e nello stesso senso Cass., sez. III , 06/07/2022 , n. 21408;: Cass.civ. sez. III, 12/02/2024, n.3887):
Quindi, anche nel caso di prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello di perizia lo stesso può integrare un prezzo giusto laddove l'iter procedurale della vendita sia stato correttamente eseguito e il ribasso sia frutto esclusivamente dell'andamento del mercato immobiliare.
Nel caso di specie non ricorrono, e neppure sono stati allegati, i presupposti per ritenere che il prezzo fosse ingiusto, tanto più che il prezzo a cui è stato venduto l'immobile non è nemmeno
“notevolmente inferiore” al prezzo di perizia
Quanto, infine, al motivo di reclamo relativo alle spese di lite, va confermata la statuizione del G.E., in quanto:
- non ricorre l'ipotesi di riduzione invocata dal reclamante dell'art. 4, co. 4 D.M. 55/2014;
- correttamente sono state liquidate le spese anche in favore dell'aggiudicatario del bene oggetto del decreto di trasferimento opposto, in quanto, l'aggiudicatario, oltre ad essere soggetto direttamente interessato e, quindi legittimato all'intervento, è anche parte necessaria dell'opposizione,
4. Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, ferma restando la statuizione sulle spese del primo giudice, al rigetto segue la condanna del reclamante in favore dei reclamati alle spese liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in prossimità dei valori minimi (in considerazione della riproposizione delle stesse questioni affrontate) sulla base della Tabella 10 allegata al predetto Regolamento (per i giudizi cautelari) nello scaglione di riferimento individuato con riguardo al prezzo di aggiudicazione di cui al decreto di trasferimento opposto e secondo l'attività espletata, esclusa la fase di trattazione che non vi è stata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)” e quindi del raddoppio del contributo unificato a carico della parte reclamante soccombente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria:
- Rigetta il reclamo- Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2613,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e cpa come per legge a favore di ciascuno dei reclamati,
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”. Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio dell'11/02/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Roberta Brera
Il Presidente dott.ssa Antonella Dragotto
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