Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5236 del 2025, proposto da
SA IG PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 17 novembre 2025 prot. INPS.4901.17/11/2025.045985, recante il rigetto dell’istanza di accesso;
- di ogni altro atto allo stesso presupposto e, in particolare, ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento INPS del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti, con la determinazione n. 366 del 5 agosto 2011 del Presidente dell’Istituto;
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 8.11.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AB TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con nota depositata in giudizio il 13 02.2026 la parte ricorrente ha dichiarato che a seguito di interlocuzioni con l’amministrazione ha acquisito le “informazioni allo stesso necessarie per tutelare la propria posizione”, sicché ha chiesto che venga “accertata la sopravvenuta carenza di interesse” e che il giudizio venga dichiarato “estinto o improcedibile”, con compensazione delle spese di lite;
- considerato che il contenuto della dichiarazione evidenzia che il ricorrente non ha più interesse alla decisione di merito, con conseguente improcedibilità del ricorso, nulla avendo eccepito sul punto la parte resistente;
- le spese possono essere compensate stante l’accordo delle parti sul punto, come da nota depositata in giudizio dalla parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
AB TA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB TA | RI GO |
IL SEGRETARIO