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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1484/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Nominativo_1 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 /o Studio -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Autorita' Di Sistema Portuale Del Mare Di Sicilia Occidental - 00117040824
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD00450/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.8.2025 srl adiva questa Corte proponendo opposizione avverso avviso di Accertamento n. TYS03MD00450/2025 del 29.04.2025 emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2019,con cui l'Agenzia delle Entrate di Catania ha contestato alla società intestata: un maggior debito IRES di Euro 7.200,00; u maggior debito IRAP di Euro 1.170,00; un maggior debito IVA di Euro 247.498,00; oltre sanzioni e interessi, rispettivamente liquidati nella misura di Euro
494.638,91 e di Euro 54.076,69.
La ricorrente – prestando espressa acquiescenza alle maggiore imposte irap e ires – ha contestato il solo recupero iva richiamando le norme del D.P.R. n. 633/1972 in tema di regime di non imponibilità IVA previsto con riguardo a talune prestazioni rese in ambito “portuale”, articolo 9, comma 1 – n. 6) ed il regime temporaneo della c.d. “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, art. 17-ter, comma 1.
Si costituiva AdE opponendosi.
Si costituiva anche il terzo chiamato Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale aderendo sostanzialmente alle difese della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte con sentenza 7942/25 (ancora non definitiva, per come dichiarato dalle parti in udienza) ha già annullato altro accertamento relativo all'annualità 2018, con motivazioni assolutamente sovrapponibili alla fattispecie in esame.
In particolare nella motivazione – che il Collegio condivide – si legge “La questione fondamentale che interessa la vicenda è quella riguardante la supposta inapplicabilità del regime IVA di “non imponibilità” ex art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972. Come ampiamente sopra rilevato, la Società ricorrente ha fatto applicazione, per la regolamentazione dei propri rapporti fiscali relativi alle operazioni che la Ricorrente_1
ha fatturato all'AdSP., del regime di “non imponibilità”, mentre l'Ufficio ne sostiene la inapplicabilità. Ritiene il Collegio che sia opportuno prendere le mosse dalla norma, sopra citata, che disciplina la fattispecie. L'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972 dispone che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.» Tale norma è stata interpretata dall'articolo 3, comma 13, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui «Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente.» Il quadro normativo che interessa viene completato dall'art. 1, comma 992, della legge n. 296/2006, nel quale si prevede che «La realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel Piano Regolatore Portuale e nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi». Dopo avere richiamato il contesto prescrittivo, occorre ora considerare gli elementi di fatto del caso in esame. Come ampiamente rilevato, la Società ricorrente ha concluso un contratto con la AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DELLA SICILIA OCCIDENTALE – “ADSP” – per la esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione di una limitata porzione del Porto Commerciale di
Palermo nota con il nome di “PORTO S. ERASMO”, sulla base della approvazione dell'esecuzione di un articolato Progetto di Recupero strutturale ed infrastrutturale. Precisamente, in data 28/11/2018 è stato concluso tra le dette parti un Contratto di Appalto per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei “lavori di riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo”, come chiaramente specificato nel
Capitolato Speciale di Appalto allegato all'atto. La natura dei lavori previsti dal Contratto di Appalto e dall'allegato Capitolato nonché il luogo della esecuzione degli stessi sono alla base della ripresa tributaria operata dall'Ufficio, come evidenziato nelle controdeduzioni della stessa Agenzia delle Entrate. Invero, per detto Ufficio sono “non imponibili” le prestazioni di servizi che siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e che siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto;
nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non è stata riscontrata alcuna delle caratteristiche previste per l'esenzione
I.V.A. Osserva questa Corte che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle prestazioni, individuato nel
Porto di Sant'Erasmo, non può aderirsi a quanto prospettato dall'Ufficio Finanziario. Dall'esame degli atti è ampiamente emerso che l'Amministrazione Finanziaria è più volte intervenuta con Circolari, Risposte,
Risoluzioni, Direttive (Circolare Min. Finanze n. 66/1988, Risoluzione n. 82/E dell'11 marzo 2002 dell'Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 118/E del 31 marzo 2008, Risposta n. 379 fornita dall'Agenzia delle Entrate in data
31 maggio 2021, Risposta a interpello n. 467 del 7 luglio 2021). Nell'avviso di accertamento impugnato nonché nella documentazione di prassi l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il concetto di “area portuale” ed ha sempre ribadito la necessaria differenziazione tra porti commerciali e porti turistici, concludendo che dalla “non imponibilità” restano esclusi i c.d. “porti turistici”, dedicati all'attività da diporto, stante che la nozione fiscale di porto richiama «il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto» (Circolare
Agenzia delle Entrate n. 66/E del 23 novembre 1988). In sostanza l'Ufficio afferma che i “porti turistico-pescherecci”, classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe , presentano i caratteri di veri e propri parcheggi nautici (c.d. “marina”) e quindi non rientrano nella nozione di “porto” nell'accezione che tale termine assume nella disposizione fiscale in questione, che prevede la “non imponibilità” IVA. Tuttavia, valga la semplice considerazione che dalle norme (art. 9, comma 1, n. 6) D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 13,
DL 27/04/1990, n. 90, convertito in legge 26/06/1990, n. 165 e art. 1, comma 992, della legge 296/2006) che regolano la applicabilità del regime di “non imponibilità” non risulta una particolare distinzione nell'ambito della categoria “porti”, tanto da potersi affermare che il Legislatore abbia inteso riferire il regime di “non imponibilità “ al solo tipo “porto commerciale” e non anche al tipo “porto turistico”, come invece enucleato dall'Ufficio, sulla base dei richiamati documenti di prassi, per escludere il regime di “non imponibilità”. Deve, quindi, ritenersi che il regime di “non imponibilità” vada applicato a tutte le tipologie di porto, in considerazione, invece, della tipologia di servizi prestati, nei quali devono intendersi compresi quelli indicati con la norma di interpretazione autentica sopra citata. Sul punto dei “servizi prestati” si rileva che l'appalto in questione ha ad oggetto “lavori di riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo” e nel Capitolato son ben indicati i lavori da realizzare nel Porto di Sant'Erasmo. Quindi la fattispecie inerente a detti servizi rientra nelle norme sopra richiamate, dalla cui lettura emerge, infatti, che tra i servizi che beneficiano del regime di “non imponibilità” risultano ricompresi quelli di riqualificazione. Deve essere evidenziato che l'area interessata dal
“Progetto per la riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo” ricade all'interno del Piano Regolatore Portuale redatto a cura dell'Autorità Portuale di Palermo, come risulta confermato nell'Autorizzazione del 13/03/2018 della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, allegata agli atti. Pertanto, sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma 992, citato, tali opere sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi, quindi tali da beneficiare del regime di “non imponibilità”. A fronte dei superiori riscontri normativi, fattuali e documentali, l'Agenzia delle Entrate non ha adeguatamente dimostrato la fondatezza del proprio assunto e, quindi, della pretesa tributaria, limitandosi ai citati richiami della documentazione di prassi con cui l'Amministrazione Finanziaria ha, nel tempo, prospettato interpretazioni tendenti a restringere le previsioni delle norme primarie sul regime di “non imponibilità” di cui all'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972. In conclusione, essendosi rivelato fondato, il ricorso della Società contribuente deve essere accolto;
e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Nella decisione risultano assorbite le ulteriori censure.”
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di AdE nei rapporti con la ricorrente.
Vanno – invece – integralmente compensate nei rapporti tra ricorrenrte e terzo chiamato, nonché nei rapporti tra quest'ultimo ed AdE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate, nonché nei confronti di Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla sola maggiore IVA accertata, ed interessi e sanzioni accessorie;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente liquidate in complessivi €
2500.00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
3. compensa integralmente tra ricorrente e terzo chiamato le spese del giudizio e tra quest'ultimo ed
AdE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Nominativo_1 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 /o Studio -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Autorita' Di Sistema Portuale Del Mare Di Sicilia Occidental - 00117040824
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD00450/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.8.2025 srl adiva questa Corte proponendo opposizione avverso avviso di Accertamento n. TYS03MD00450/2025 del 29.04.2025 emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2019,con cui l'Agenzia delle Entrate di Catania ha contestato alla società intestata: un maggior debito IRES di Euro 7.200,00; u maggior debito IRAP di Euro 1.170,00; un maggior debito IVA di Euro 247.498,00; oltre sanzioni e interessi, rispettivamente liquidati nella misura di Euro
494.638,91 e di Euro 54.076,69.
La ricorrente – prestando espressa acquiescenza alle maggiore imposte irap e ires – ha contestato il solo recupero iva richiamando le norme del D.P.R. n. 633/1972 in tema di regime di non imponibilità IVA previsto con riguardo a talune prestazioni rese in ambito “portuale”, articolo 9, comma 1 – n. 6) ed il regime temporaneo della c.d. “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, art. 17-ter, comma 1.
Si costituiva AdE opponendosi.
Si costituiva anche il terzo chiamato Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale aderendo sostanzialmente alle difese della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte con sentenza 7942/25 (ancora non definitiva, per come dichiarato dalle parti in udienza) ha già annullato altro accertamento relativo all'annualità 2018, con motivazioni assolutamente sovrapponibili alla fattispecie in esame.
In particolare nella motivazione – che il Collegio condivide – si legge “La questione fondamentale che interessa la vicenda è quella riguardante la supposta inapplicabilità del regime IVA di “non imponibilità” ex art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972. Come ampiamente sopra rilevato, la Società ricorrente ha fatto applicazione, per la regolamentazione dei propri rapporti fiscali relativi alle operazioni che la Ricorrente_1
ha fatturato all'AdSP., del regime di “non imponibilità”, mentre l'Ufficio ne sostiene la inapplicabilità. Ritiene il Collegio che sia opportuno prendere le mosse dalla norma, sopra citata, che disciplina la fattispecie. L'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972 dispone che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.» Tale norma è stata interpretata dall'articolo 3, comma 13, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui «Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente.» Il quadro normativo che interessa viene completato dall'art. 1, comma 992, della legge n. 296/2006, nel quale si prevede che «La realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel Piano Regolatore Portuale e nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi». Dopo avere richiamato il contesto prescrittivo, occorre ora considerare gli elementi di fatto del caso in esame. Come ampiamente rilevato, la Società ricorrente ha concluso un contratto con la AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DELLA SICILIA OCCIDENTALE – “ADSP” – per la esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione di una limitata porzione del Porto Commerciale di
Palermo nota con il nome di “PORTO S. ERASMO”, sulla base della approvazione dell'esecuzione di un articolato Progetto di Recupero strutturale ed infrastrutturale. Precisamente, in data 28/11/2018 è stato concluso tra le dette parti un Contratto di Appalto per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei “lavori di riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo”, come chiaramente specificato nel
Capitolato Speciale di Appalto allegato all'atto. La natura dei lavori previsti dal Contratto di Appalto e dall'allegato Capitolato nonché il luogo della esecuzione degli stessi sono alla base della ripresa tributaria operata dall'Ufficio, come evidenziato nelle controdeduzioni della stessa Agenzia delle Entrate. Invero, per detto Ufficio sono “non imponibili” le prestazioni di servizi che siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e che siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto;
nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non è stata riscontrata alcuna delle caratteristiche previste per l'esenzione
I.V.A. Osserva questa Corte che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle prestazioni, individuato nel
Porto di Sant'Erasmo, non può aderirsi a quanto prospettato dall'Ufficio Finanziario. Dall'esame degli atti è ampiamente emerso che l'Amministrazione Finanziaria è più volte intervenuta con Circolari, Risposte,
Risoluzioni, Direttive (Circolare Min. Finanze n. 66/1988, Risoluzione n. 82/E dell'11 marzo 2002 dell'Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 118/E del 31 marzo 2008, Risposta n. 379 fornita dall'Agenzia delle Entrate in data
31 maggio 2021, Risposta a interpello n. 467 del 7 luglio 2021). Nell'avviso di accertamento impugnato nonché nella documentazione di prassi l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il concetto di “area portuale” ed ha sempre ribadito la necessaria differenziazione tra porti commerciali e porti turistici, concludendo che dalla “non imponibilità” restano esclusi i c.d. “porti turistici”, dedicati all'attività da diporto, stante che la nozione fiscale di porto richiama «il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto» (Circolare
Agenzia delle Entrate n. 66/E del 23 novembre 1988). In sostanza l'Ufficio afferma che i “porti turistico-pescherecci”, classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe , presentano i caratteri di veri e propri parcheggi nautici (c.d. “marina”) e quindi non rientrano nella nozione di “porto” nell'accezione che tale termine assume nella disposizione fiscale in questione, che prevede la “non imponibilità” IVA. Tuttavia, valga la semplice considerazione che dalle norme (art. 9, comma 1, n. 6) D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 13,
DL 27/04/1990, n. 90, convertito in legge 26/06/1990, n. 165 e art. 1, comma 992, della legge 296/2006) che regolano la applicabilità del regime di “non imponibilità” non risulta una particolare distinzione nell'ambito della categoria “porti”, tanto da potersi affermare che il Legislatore abbia inteso riferire il regime di “non imponibilità “ al solo tipo “porto commerciale” e non anche al tipo “porto turistico”, come invece enucleato dall'Ufficio, sulla base dei richiamati documenti di prassi, per escludere il regime di “non imponibilità”. Deve, quindi, ritenersi che il regime di “non imponibilità” vada applicato a tutte le tipologie di porto, in considerazione, invece, della tipologia di servizi prestati, nei quali devono intendersi compresi quelli indicati con la norma di interpretazione autentica sopra citata. Sul punto dei “servizi prestati” si rileva che l'appalto in questione ha ad oggetto “lavori di riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo” e nel Capitolato son ben indicati i lavori da realizzare nel Porto di Sant'Erasmo. Quindi la fattispecie inerente a detti servizi rientra nelle norme sopra richiamate, dalla cui lettura emerge, infatti, che tra i servizi che beneficiano del regime di “non imponibilità” risultano ricompresi quelli di riqualificazione. Deve essere evidenziato che l'area interessata dal
“Progetto per la riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo” ricade all'interno del Piano Regolatore Portuale redatto a cura dell'Autorità Portuale di Palermo, come risulta confermato nell'Autorizzazione del 13/03/2018 della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, allegata agli atti. Pertanto, sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma 992, citato, tali opere sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi, quindi tali da beneficiare del regime di “non imponibilità”. A fronte dei superiori riscontri normativi, fattuali e documentali, l'Agenzia delle Entrate non ha adeguatamente dimostrato la fondatezza del proprio assunto e, quindi, della pretesa tributaria, limitandosi ai citati richiami della documentazione di prassi con cui l'Amministrazione Finanziaria ha, nel tempo, prospettato interpretazioni tendenti a restringere le previsioni delle norme primarie sul regime di “non imponibilità” di cui all'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972. In conclusione, essendosi rivelato fondato, il ricorso della Società contribuente deve essere accolto;
e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Nella decisione risultano assorbite le ulteriori censure.”
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di AdE nei rapporti con la ricorrente.
Vanno – invece – integralmente compensate nei rapporti tra ricorrenrte e terzo chiamato, nonché nei rapporti tra quest'ultimo ed AdE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate, nonché nei confronti di Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla sola maggiore IVA accertata, ed interessi e sanzioni accessorie;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente liquidate in complessivi €
2500.00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
3. compensa integralmente tra ricorrente e terzo chiamato le spese del giudizio e tra quest'ultimo ed
AdE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)