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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 8011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8011 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NS DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO VERGINE, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8011 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 27 febbraio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato UL TO;
tra i beni vi erano anche un immobile ed una imbarcazione di proprietà esclusiva di NS SA, moglie di UL;
con sentenza del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Milano condannava UL TO, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro;
con istanza del 13 luglio 2023, il difensore di NS presentava istanza di restituzione;
con ordinanza del 25 luglio 2023 adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni;
a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano quale giudice del riesame, con ordinanza del 18 settembre 2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di NS SA, in qualità di terza interessata, accoglieva l'istanza di dissequestro di alcuni oggetti sottoposti a sequestro nei confronti del marito UL TO, rigettando nel resto l'appello relativo, in particolare, alla richiesta di dissequestro di un immobile e di un'imbarcazione. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NS SA, rilevando che la stessa era rimasta estranea al giudizio di cognizione perché mai citata, per cui non poteva ricorrere al giudice competente per il grado di appello;
il provvedimento portato all'attenzione del Tribunale del riesame era stato emesso in palese violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e se anche si ritenesse che l'apertura della partecipazione al giudizio del terzo interessato sia limitato alle ablazioni per sproporzione (così per Sez. 2, n. 53384/18), allo stato attuale della normativa vigente, la lettura della norma sarebbe incostituzionale;
né poteva essere valorizzato un risalente indirizzo ermeneutico secondo cui le ragioni del terzo avrebbero potuto essere fatte valere in sede esecutiva. Il difensore chiede dunque di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis comma 1-quinquies disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con con gli artt. 3 e 24 Cost. Il difensore rileva inoltre che la ritenuta incapacità reddituale della ricorrente, mai indagata, era un dato sganciato da copertuca probatoria 1.2 Il difensore eccepisce l'erroneità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: l'ordinanza di rigetto faceva riferimento all'esito della sentenza, nella quale non veniva affrontato alcun profilo relativo alla riconducibilità al patrimonio di UL dei beni intestati alla NS;
inoltre, essendo stato UL prosciolto da alcuni reati che avrebbero generato un corposissimo profitto, si sarebbe dovuta effettuare una cernita tra i beni in sequestro, con conseguente restituzione di tutto ciò che risultava 2 ultroneo rispetto al provento dei reati per i quali era intervenuta condanna;
nelle oltre 100 pagine di motivazione della sentenza, relativamente ai beni di cui si era chiesta la restituzione non vi era alcun elemento che potesse consentire di affermare che i beni fossero riconducibili a UL, che la NS fosse priva di reddito, che i beni fossero stati acquistati con risorse di UL e che le stesse fossero di provenienza illecita. 1.3 Il difensore rileva che l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. è esclusa quanto l'emendamento si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, come avvenuto nel caso in esame, in cui la sentenza si era arricchita di una disposizione sanzionatoria ablatoria di beni rispetto ai quali non vi era alcun riscontro nella motivazione. 1.4 II difensore eccepisce violazione di legge sotto il profilo della mancata contestazione dell'intestazione fittizia dei beni in capo alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Come precisato dal Sez.3 n. 24658 del 21/04/2023, e da Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196 - 01, "In tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse abnorme il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la costituzione per la prima volta nel giudizio di appello del terzo interessato, precisando che lo stesso, non è, comunque, privo di tutela, potendo adire il giudice dell'esecuzione, anche richiedendo la revoca della misura, ovvero agire nel giudizio di merito cautelare, quando la confisca sia preceduta dal sequestro;
vedi anche Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, Rv. 276382; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Rv. 247072; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Rv. 214780 - 01). In particolare, nella più recente pronuncià er —t—Veriiita dopo l'entrata in vigore dell'art.104-bis disp. att. cod. proc. pen., avvenuta nel 2018, è stato altresì affrontato il tema del rispetto dei principi sovranazionali, in accordo ai quali questa Corte, nella sua composizione più autorevole ha chiarito, in una pronuncia emessa in tema di lottizzazione abusiva, che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera 3 della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia, possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04, conformi: Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, Rv. 275459); i terzi possono altresì agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 6 4 2, n. 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242- 01; Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 - 01). A tale proposito, si deve rilevare che la ricorrente avesse già proposto la questione nel giudizio cautelare, come si evince dall'ordinanza impugnata che, alle pagine 4 e 5 rileva che con ordinanza del 13.04.2016 era stato rigettato il ricorso afferente ai medesimi beni oggetto della presente procedura, in quanto, relativamente all'immobile, non era "stato documentato chi abbia corrisposto le somme impiegate per l'acquisto del bene chi ne abbia l'effettivo utilizzo, chi provveda al pagamento delle spese condominiali e degli altri oneri gravanti sulla proprietà, chi sia l'intestatario delle relative utenze ovvero chi percepisca eventuali utili prodotti dal bene. Lo stesso dicasi per l'imbarcazione. Nemmeno è stato prodotto atto di acquisto, anche al fine di collocare la compravendita né eventuale contratto di mutuo, né il prospetto delle rate pagate né i redditi prodotti dalla NS, che non risulta svolgere o aver svolto alcuna attività anche al fine di valutarne la capienza rispetto alla compravendita dell'immobile e della barca". Su tutti tali aspetti i motivi di ricorso non si confrontano, limitandosi a proporre censure relativi a vizi procedurali, privi di rilevanza, senza introdurre alcun elemento di novità rispetto a quanto già osservato dal Tribunale nel 2016 L'inammissibilità del ricorso del terzo interessato per manifesta infondatezza non consente peraltro il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa (vedi Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Rv. 240513 - 01), peraltro in relazione ad una possibile interpretazione della norma. Il ricorso deve essere pertanto rigettato in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. A T 4 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO VERGINE, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8011 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 27 febbraio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato UL TO;
tra i beni vi erano anche un immobile ed una imbarcazione di proprietà esclusiva di NS SA, moglie di UL;
con sentenza del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Milano condannava UL TO, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro;
con istanza del 13 luglio 2023, il difensore di NS presentava istanza di restituzione;
con ordinanza del 25 luglio 2023 adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni;
a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano quale giudice del riesame, con ordinanza del 18 settembre 2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di NS SA, in qualità di terza interessata, accoglieva l'istanza di dissequestro di alcuni oggetti sottoposti a sequestro nei confronti del marito UL TO, rigettando nel resto l'appello relativo, in particolare, alla richiesta di dissequestro di un immobile e di un'imbarcazione. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NS SA, rilevando che la stessa era rimasta estranea al giudizio di cognizione perché mai citata, per cui non poteva ricorrere al giudice competente per il grado di appello;
il provvedimento portato all'attenzione del Tribunale del riesame era stato emesso in palese violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e se anche si ritenesse che l'apertura della partecipazione al giudizio del terzo interessato sia limitato alle ablazioni per sproporzione (così per Sez. 2, n. 53384/18), allo stato attuale della normativa vigente, la lettura della norma sarebbe incostituzionale;
né poteva essere valorizzato un risalente indirizzo ermeneutico secondo cui le ragioni del terzo avrebbero potuto essere fatte valere in sede esecutiva. Il difensore chiede dunque di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis comma 1-quinquies disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con con gli artt. 3 e 24 Cost. Il difensore rileva inoltre che la ritenuta incapacità reddituale della ricorrente, mai indagata, era un dato sganciato da copertuca probatoria 1.2 Il difensore eccepisce l'erroneità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: l'ordinanza di rigetto faceva riferimento all'esito della sentenza, nella quale non veniva affrontato alcun profilo relativo alla riconducibilità al patrimonio di UL dei beni intestati alla NS;
inoltre, essendo stato UL prosciolto da alcuni reati che avrebbero generato un corposissimo profitto, si sarebbe dovuta effettuare una cernita tra i beni in sequestro, con conseguente restituzione di tutto ciò che risultava 2 ultroneo rispetto al provento dei reati per i quali era intervenuta condanna;
nelle oltre 100 pagine di motivazione della sentenza, relativamente ai beni di cui si era chiesta la restituzione non vi era alcun elemento che potesse consentire di affermare che i beni fossero riconducibili a UL, che la NS fosse priva di reddito, che i beni fossero stati acquistati con risorse di UL e che le stesse fossero di provenienza illecita. 1.3 Il difensore rileva che l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. è esclusa quanto l'emendamento si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, come avvenuto nel caso in esame, in cui la sentenza si era arricchita di una disposizione sanzionatoria ablatoria di beni rispetto ai quali non vi era alcun riscontro nella motivazione. 1.4 II difensore eccepisce violazione di legge sotto il profilo della mancata contestazione dell'intestazione fittizia dei beni in capo alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Come precisato dal Sez.3 n. 24658 del 21/04/2023, e da Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196 - 01, "In tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse abnorme il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la costituzione per la prima volta nel giudizio di appello del terzo interessato, precisando che lo stesso, non è, comunque, privo di tutela, potendo adire il giudice dell'esecuzione, anche richiedendo la revoca della misura, ovvero agire nel giudizio di merito cautelare, quando la confisca sia preceduta dal sequestro;
vedi anche Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, Rv. 276382; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Rv. 247072; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Rv. 214780 - 01). In particolare, nella più recente pronuncià er —t—Veriiita dopo l'entrata in vigore dell'art.104-bis disp. att. cod. proc. pen., avvenuta nel 2018, è stato altresì affrontato il tema del rispetto dei principi sovranazionali, in accordo ai quali questa Corte, nella sua composizione più autorevole ha chiarito, in una pronuncia emessa in tema di lottizzazione abusiva, che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera 3 della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia, possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04, conformi: Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, Rv. 275459); i terzi possono altresì agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 6 4 2, n. 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242- 01; Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 - 01). A tale proposito, si deve rilevare che la ricorrente avesse già proposto la questione nel giudizio cautelare, come si evince dall'ordinanza impugnata che, alle pagine 4 e 5 rileva che con ordinanza del 13.04.2016 era stato rigettato il ricorso afferente ai medesimi beni oggetto della presente procedura, in quanto, relativamente all'immobile, non era "stato documentato chi abbia corrisposto le somme impiegate per l'acquisto del bene chi ne abbia l'effettivo utilizzo, chi provveda al pagamento delle spese condominiali e degli altri oneri gravanti sulla proprietà, chi sia l'intestatario delle relative utenze ovvero chi percepisca eventuali utili prodotti dal bene. Lo stesso dicasi per l'imbarcazione. Nemmeno è stato prodotto atto di acquisto, anche al fine di collocare la compravendita né eventuale contratto di mutuo, né il prospetto delle rate pagate né i redditi prodotti dalla NS, che non risulta svolgere o aver svolto alcuna attività anche al fine di valutarne la capienza rispetto alla compravendita dell'immobile e della barca". Su tutti tali aspetti i motivi di ricorso non si confrontano, limitandosi a proporre censure relativi a vizi procedurali, privi di rilevanza, senza introdurre alcun elemento di novità rispetto a quanto già osservato dal Tribunale nel 2016 L'inammissibilità del ricorso del terzo interessato per manifesta infondatezza non consente peraltro il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa (vedi Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Rv. 240513 - 01), peraltro in relazione ad una possibile interpretazione della norma. Il ricorso deve essere pertanto rigettato in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. A T 4 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2024