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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1349/2020
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 09/06/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi, alle ore 10.30 avv. Felice Imbesi per delega dell'avv. Angela
Martelli per il convenuto che insiste in atti e verbali di causa con CP_1
distrazione delle spese.
Avv. Lucia Caccamo per delega dell'avv. Paolo Marra che si riporta ai precedenti scritti difensivi già depositati.
Entrambi discutono la causa e chiedono la decisione.
Il Giudice
Letto quanto sopra, discussa la causa si ritira in Camera di Consiglio,
conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 1 a 7 R. G. n. 1349/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Un. On. Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza, con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1349/2020 R. G. promossa da in persona del legale rappresentate Parte_1
pro tempore, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, c.f. ,P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, Corso Italia, n. 13, elegge domicilio, giusta procura in atti. -attrice-
CONTRO
in persona del Sindaco e legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Ghibellina, n. 91, presso lo studio dell'avv. Angela Martelli che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. -convenuto-
Oggetto del procedimento: Somministrazione.
Pag. 2 a 7 R. G. n. 1349/2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza e discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Va premesso che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 30.9.2020, la
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
premettendo di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti del
[...]
, da vari fornitori quali Edison Energia S.p.A., Eni S.p.A. ed Hera CP_3
Comm S.r.l., chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande “... In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa,
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_2
a. € 8.010,69 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 360,00
Pag. 3 a 7 R. G. n. 1349/2020
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 5.536,62 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;”. Ed ancora, e “... In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle Controparte_2
diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2,
D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di ...
–quindi- ... In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al paga-mento in Controparte_2
favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal Controparte_2
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;”.
[...]
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva il il quale Controparte_3
contestando ogni avversa deduzione, chiedeva “1) In via preliminarmente ritenere
e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, 2) Sempre in via preliminarmente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, giusta premessa;
3) Ritenere e dichiarare legittimo ed ammissibile il contenuto del presente atto, e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie perché carenti, infondate, inammissibili, prescritte, e per i motivi meglio esposti nel corpo dell'atto; 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal per i titoli e per le ragioni reclamate dalla Controparte_2
Banca attrice;
5) In via assolutamente subordinata, ridurre le pretese attoree nella
Pag. 4 a 7 R. G. n. 1349/2020
misura del giusto e del provato.”
Ed infatti oltre ad eccepire il “mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, - improcedibilita' della domanda giudiziale”, deduceva la “carenza di legittimazione attiva dell'attore – inopponibilità della cessione – mancata accettazione da parte del comune – prescrizione della richiesta”, oltre che la “inammissibilita' della richiesta – carenza probatoria del credito oggetto di cessione..-oltre che- ... infondatezza importi richiesti – insussistenza del credito ... illegittimita' della cessione del credito – insussitenza dei presupposti di legge. ... ed ... illegittimita' ed inammisibilita' degli interessi e delle spese”.
La causa era così chiamata alla prima udienza fissata per il 16.4.2021 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Con successivo provvedimento del 15.12.2023 il Giudice “Rilevato che non vi sono richieste istruttorie formulate dalle parti” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.06.2024 e, quindi, la rimetteva a quella del
3.12.2024 all'esito della quale era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza odierna.
Ciò premesso, in via preliminare va esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per mancato esperimento della negoziazione assistita, che appare fondata.
Al riguardo va richiamato il disposto dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito con la legge n. 162 del 10 Novembre 2014. Esso recita, testualmente: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
Pag. 5 a 7 R. G. n. 1349/2020
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
Nel caso di specie, senza alcun dubbio, le questioni poste nel presente giudizio rientrano fra quelle per le quali deve essere necessariamente esperito il procedimento di negoziazione assistita. Ciò in quanto, le pretese azionate da hanno ad oggetto il pagamento da parte del Parte_1
di un importo non superiore a € 50.000,00 e tale Controparte_3
ammontare è preteso dall'attrice in qualità di cessionaria dei crediti vantati da vari fornitori quali Edison Energia S.p.A., Eni S.p.A ed Hera Comm S.r.l. nei confronti dell'Ente locale convenuto.
Peraltro la circostanza che la materia in esame rientri fra quelle oggetto di preventiva negoziazione, non è stata contestata da parte attrice che, con il primo atto difensivo, successivo alla sollevata eccezione, si è limitata a rimettersi “... alla valutazione del Giudice circa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preventivo invito alla negoziazione assistita...” (cfr note scritte datate
9.04.2021 di parte attrice) senza che, nonostante la suddetta eccezione ritualmente formulata, chiedesse, in occasione della prima udienza cui le citate note scritte si riferiscono, la concessione di un termine per l'avvio della negoziazione obbligatoria ovvero avvesse provato di averla avviata nel periodo fra la data di costituzione del convenuto e la prima udienza.
Quindi, , stante quanto sopra e la ritualità della sollevata eccezione avvenuta non oltre la prima udienza, consegue che le domande di parte attrice vadano, in questa sede, dichiarate improcedibili.
Le spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 26000, sulla base della dichiarazione di valore della parte attrice e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta per
Pag. 6 a 7 R. G. n. 1349/2020
mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
1349/2020:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta da
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto e, per esso, all'avv. Angela Martelli procuratore distrattario per la dichiarazione resa nel corso della udienza odierna,
che si liquidano, secondo i criteri indicati, nell'importo di € 1700,00,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo Gotto all'esito della Camera di Consiglio
del 9/06/2025.
Il G. I. on. in funzione di giudice unico
Francesco Montera
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 09/06/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi, alle ore 10.30 avv. Felice Imbesi per delega dell'avv. Angela
Martelli per il convenuto che insiste in atti e verbali di causa con CP_1
distrazione delle spese.
Avv. Lucia Caccamo per delega dell'avv. Paolo Marra che si riporta ai precedenti scritti difensivi già depositati.
Entrambi discutono la causa e chiedono la decisione.
Il Giudice
Letto quanto sopra, discussa la causa si ritira in Camera di Consiglio,
conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 1 a 7 R. G. n. 1349/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Un. On. Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza, con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1349/2020 R. G. promossa da in persona del legale rappresentate Parte_1
pro tempore, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, c.f. ,P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, Corso Italia, n. 13, elegge domicilio, giusta procura in atti. -attrice-
CONTRO
in persona del Sindaco e legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Ghibellina, n. 91, presso lo studio dell'avv. Angela Martelli che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. -convenuto-
Oggetto del procedimento: Somministrazione.
Pag. 2 a 7 R. G. n. 1349/2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza e discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Va premesso che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 30.9.2020, la
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
premettendo di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti del
[...]
, da vari fornitori quali Edison Energia S.p.A., Eni S.p.A. ed Hera CP_3
Comm S.r.l., chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande “... In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa,
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_2
a. € 8.010,69 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 360,00
Pag. 3 a 7 R. G. n. 1349/2020
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 5.536,62 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;”. Ed ancora, e “... In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle Controparte_2
diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2,
D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di ...
–quindi- ... In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al paga-mento in Controparte_2
favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal Controparte_2
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;”.
[...]
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva il il quale Controparte_3
contestando ogni avversa deduzione, chiedeva “1) In via preliminarmente ritenere
e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, 2) Sempre in via preliminarmente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, giusta premessa;
3) Ritenere e dichiarare legittimo ed ammissibile il contenuto del presente atto, e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie perché carenti, infondate, inammissibili, prescritte, e per i motivi meglio esposti nel corpo dell'atto; 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal per i titoli e per le ragioni reclamate dalla Controparte_2
Banca attrice;
5) In via assolutamente subordinata, ridurre le pretese attoree nella
Pag. 4 a 7 R. G. n. 1349/2020
misura del giusto e del provato.”
Ed infatti oltre ad eccepire il “mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, - improcedibilita' della domanda giudiziale”, deduceva la “carenza di legittimazione attiva dell'attore – inopponibilità della cessione – mancata accettazione da parte del comune – prescrizione della richiesta”, oltre che la “inammissibilita' della richiesta – carenza probatoria del credito oggetto di cessione..-oltre che- ... infondatezza importi richiesti – insussistenza del credito ... illegittimita' della cessione del credito – insussitenza dei presupposti di legge. ... ed ... illegittimita' ed inammisibilita' degli interessi e delle spese”.
La causa era così chiamata alla prima udienza fissata per il 16.4.2021 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Con successivo provvedimento del 15.12.2023 il Giudice “Rilevato che non vi sono richieste istruttorie formulate dalle parti” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.06.2024 e, quindi, la rimetteva a quella del
3.12.2024 all'esito della quale era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza odierna.
Ciò premesso, in via preliminare va esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per mancato esperimento della negoziazione assistita, che appare fondata.
Al riguardo va richiamato il disposto dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito con la legge n. 162 del 10 Novembre 2014. Esso recita, testualmente: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
Pag. 5 a 7 R. G. n. 1349/2020
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
Nel caso di specie, senza alcun dubbio, le questioni poste nel presente giudizio rientrano fra quelle per le quali deve essere necessariamente esperito il procedimento di negoziazione assistita. Ciò in quanto, le pretese azionate da hanno ad oggetto il pagamento da parte del Parte_1
di un importo non superiore a € 50.000,00 e tale Controparte_3
ammontare è preteso dall'attrice in qualità di cessionaria dei crediti vantati da vari fornitori quali Edison Energia S.p.A., Eni S.p.A ed Hera Comm S.r.l. nei confronti dell'Ente locale convenuto.
Peraltro la circostanza che la materia in esame rientri fra quelle oggetto di preventiva negoziazione, non è stata contestata da parte attrice che, con il primo atto difensivo, successivo alla sollevata eccezione, si è limitata a rimettersi “... alla valutazione del Giudice circa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preventivo invito alla negoziazione assistita...” (cfr note scritte datate
9.04.2021 di parte attrice) senza che, nonostante la suddetta eccezione ritualmente formulata, chiedesse, in occasione della prima udienza cui le citate note scritte si riferiscono, la concessione di un termine per l'avvio della negoziazione obbligatoria ovvero avvesse provato di averla avviata nel periodo fra la data di costituzione del convenuto e la prima udienza.
Quindi, , stante quanto sopra e la ritualità della sollevata eccezione avvenuta non oltre la prima udienza, consegue che le domande di parte attrice vadano, in questa sede, dichiarate improcedibili.
Le spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 26000, sulla base della dichiarazione di valore della parte attrice e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta per
Pag. 6 a 7 R. G. n. 1349/2020
mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
1349/2020:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta da
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto e, per esso, all'avv. Angela Martelli procuratore distrattario per la dichiarazione resa nel corso della udienza odierna,
che si liquidano, secondo i criteri indicati, nell'importo di € 1700,00,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo Gotto all'esito della Camera di Consiglio
del 9/06/2025.
Il G. I. on. in funzione di giudice unico
Francesco Montera
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