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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2357/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Buonanno, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9010412085 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691 000; Controparte_2 b) che tale avviso di addebito non gli è stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è inammissibile ed infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691 000.
Egli incentra le sue doglianze esclusivamente sulla mancata o nulla notifica dell'avviso di addebito oggetto del giudizio, con la conseguenza che ritiene di poter eccepire la prescrizione originaria del credito, avendo impugnato il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
Il motivo è inammissibile alla luce della prova della notifica dell'avviso di addebito depositata dall'ente creditore . CP_4
L'ente previdenziale, infatti, ha depositato la notifica dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta a mezzo messo comunale e perfezionata per il tramite di consegna al sig. , qualificato come figlio del ricorrente. Controparte_6
La notifica, dunque, appare regolarmente perfezionata mediante consegna a persona abilitata alla ricezione. Rispetto a tale forma di comunicazione, infatti, deve darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è essenziale per il perfezionamento del procedimento notificatorio l'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
L'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Testualmente, quindi, la disposizione prevede l'invio della comunicazione di avvenuta consegna come adempimento esterno al procedimento di notificazione (si parla, infatti, di notizia della notificazione già avvenuta), con la conseguenza che la sua mancanza non può inficiare la validità del procedimento notificatorio, costituendo una mera irregolarità. Tale impostazione, peraltro, appare perfettamente conforme con i principi in materia e risulta ancor più ragionevole ove la si confronti, per differenza, con l'ipotesi della notificazione a soggetto irreperibile: in quest'ultimo caso, infatti, è previsto che venga spedita raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito della notifica.
La differenza tra le due situazioni appare giustificata dalla circostanza che nell'ipotesi di consegna ad una delle persone indicate dalla legge, peraltro presso l'indirizzo di residenza del destinatario, opera evidentemente una ragionevole presunzione che l'atto sia poi stato consegnato allo stesso.
Nel presente giudizio, peraltro, il ricorrente non supera in alcun modo la presunzione di conoscenza, non smentendo che il soggetto a cui è stato consegnato l'atto sia un suo familiare o un suo convivente.
Ne deriva che a fronte della valida notifica dell'avviso di addebito, la sua mancata impugnazione nel termine di 40 giorni previsto dalla legge implica l'impossibilità per il ricorrente di eccepire la prescrizione originaria del credito in questa sede.
Per questa ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
e
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
028 2023 9010412085 000 con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691
000;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e di CP_4
, liquidandole in complessivi € 2.697,00, in favore di Controparte_2 ciascuna delle resistenti, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2357/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Buonanno, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9010412085 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691 000; Controparte_2 b) che tale avviso di addebito non gli è stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è inammissibile ed infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691 000.
Egli incentra le sue doglianze esclusivamente sulla mancata o nulla notifica dell'avviso di addebito oggetto del giudizio, con la conseguenza che ritiene di poter eccepire la prescrizione originaria del credito, avendo impugnato il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
Il motivo è inammissibile alla luce della prova della notifica dell'avviso di addebito depositata dall'ente creditore . CP_4
L'ente previdenziale, infatti, ha depositato la notifica dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta a mezzo messo comunale e perfezionata per il tramite di consegna al sig. , qualificato come figlio del ricorrente. Controparte_6
La notifica, dunque, appare regolarmente perfezionata mediante consegna a persona abilitata alla ricezione. Rispetto a tale forma di comunicazione, infatti, deve darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è essenziale per il perfezionamento del procedimento notificatorio l'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
L'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Testualmente, quindi, la disposizione prevede l'invio della comunicazione di avvenuta consegna come adempimento esterno al procedimento di notificazione (si parla, infatti, di notizia della notificazione già avvenuta), con la conseguenza che la sua mancanza non può inficiare la validità del procedimento notificatorio, costituendo una mera irregolarità. Tale impostazione, peraltro, appare perfettamente conforme con i principi in materia e risulta ancor più ragionevole ove la si confronti, per differenza, con l'ipotesi della notificazione a soggetto irreperibile: in quest'ultimo caso, infatti, è previsto che venga spedita raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito della notifica.
La differenza tra le due situazioni appare giustificata dalla circostanza che nell'ipotesi di consegna ad una delle persone indicate dalla legge, peraltro presso l'indirizzo di residenza del destinatario, opera evidentemente una ragionevole presunzione che l'atto sia poi stato consegnato allo stesso.
Nel presente giudizio, peraltro, il ricorrente non supera in alcun modo la presunzione di conoscenza, non smentendo che il soggetto a cui è stato consegnato l'atto sia un suo familiare o un suo convivente.
Ne deriva che a fronte della valida notifica dell'avviso di addebito, la sua mancata impugnazione nel termine di 40 giorni previsto dalla legge implica l'impossibilità per il ricorrente di eccepire la prescrizione originaria del credito in questa sede.
Per questa ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
e
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
028 2023 9010412085 000 con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2016 0004095691
000;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e di CP_4
, liquidandole in complessivi € 2.697,00, in favore di Controparte_2 ciascuna delle resistenti, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo