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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PI LU AN e dall'avv. Chiara AN e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8650/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 08/08/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto dal 03/11/2010 attività lavorativa Parte_1 senza soluzione di continuità in favore della d'ora in Controparte_1 poi per brevità anche soltanto , con mansioni di addetto alla accoglienza e CP_2 Cont alla portineria e al garage presso il c.d. complesso Ludovisi, seppur formalmente assunto alle dipendenze di società intermediarie, ha agito in giudizio contro CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e Controparte_3 sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 03.11.2010 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto Cont CCNL Credito applicato da a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso). Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta il CP_2 ricorso;
spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, legge n. 183/2010 sollevata dalla società convenuta alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) il ricorrente, secondo quanto dallo stesso sostenuto, avrebbe Cont lavorato presso l'appalto con “sino alla fine del mese di giugno 2017, quando egli è Cont stato illegittimamente estromesso dalla : nel periodo successivo, ossia dal giugno 2017 all'instaurazione del presente giudizio, non vi sono atti compiuti d'iniziativa del ricorrente;
b) quindi, dalle stesse allegazioni attoree si ricava che al 30/06/2017 il Cont dipendente è stato estromesso dall'appalto da con conseguente cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale;
c) se il dies a quo della decadenza, secondo i criteri dettati dalla Corte di cassazione, viene a coincidere con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro che vi abbia posto fine, ovvero col “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto stesso, non vi sono ragioni per le quali il giudice non debba ritenere che questa data, nel caso di specie, sia proprio quella indicata, quale fatto storico riferito ed allegato dal ricorrente stesso;
e ciò in quanto l'estromissione del lavoratore dall'appalto, avvenuta in una precisa data, costituisce infatti, inequivocabilmente, un fatto negatorio della titolarità del rapporto Cont da parte di d) nel caso di specie, non si pongono criticità in termini di mancanza di consapevolezza da parte del dipendente circa la cessazione della dissociazione, atteso che egli stesso riconosce di essere stato da tale data estromesso Cont illegittimamente dall'appalto da parte di ragion per cui è del tutto ragionevole concludere che, da tale acquisita coscienza, iniziava a decorrere il termine decadenziale, volto ad assicurare rapida certezza e sicurezza giuridica nei rapporti giuridici;
e) peraltro, la riconosciuta cessazione dell'appalto, rendeva il lavoratore libero di esercitare i propri diritti senza metus; f) considerato che il termine decadenziale è iniziato a decorrere nella data indicata, lo stesso risulta decorso senza il compimento degli atti impeditivi da parte del lavoratore. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nonché per aver omesso di valutare l'eccezione preliminare relativa all'assenza dei contratti di appalto, l'argomento della fungibilità delle mansioni di addetto alla portineria svolte dal Cont lavoratore ricorrente e dai portieri dipendenti di nonché la sussistenza di tutti gli elementi dell'appalto illecito nel caso di specie.
2.1. Si è costituita in giudizio esistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della statuizione di accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183/2020, sostenendo, in sintesi, che: i) come dedotto con il ricorso di primo Cont grado, “il ricorrente non ha mai ricevuto una lettera da che negasse la titolarità del Cont rapporto di lavoro con e/o equipollente ad atto di recesso” e tale circostanza non è stata contestata dalla ii) l'orientamento consolidato della giurisprudenza di CP_2 legittimità è nel senso che il dies a quo di decorrenza della decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d) L. 183/2010 risulta essere la ricezione da parte del lavoratore di un provvedimento in forma scritta da parte del reale datore di lavoro che neghi la titolarità del rapporto o, in ogni caso, di un provvedimento datoriale equipollente ad un atto di recesso: nel caso di specie, pacificamente nessun atto scritto risulta essere Cont stato inviato da al lavoratore;
iii) il Tribunale richiama diffusamente la sentenza della Cassazione n. 11901/2024, che tuttavia si riferisce al ben diverso istituto del distacco e ribadisce la “impossibilità di interpretazioni esterne o applicazioni analogiche di norma sulla decadenza come l'art. 39 D. Lgs. 81 cit. in quanto eccezionali (art. 14 disp. prel. cc)”; inoltre e in ogni caso, nello specifico caso di appalto illecito, manca ogni atto Cont scritto equipollente di che neghi la titolarità del rapporto di lavoro con il ricorrente;
iv) pertanto, l'appellante non è incorso in alcuna decadenza, posto che non Cont è neppure sorto a suo carico l'onere di attivarsi nei termini di legge, dato che la non ha dedotto, e tantomeno provato, di aver comunicato al lavoratore un atto con cui delegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Non appare condivisibile, difatti, l'affermazione del primo giudice secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nella data di estromissione del lavoratore dall'appalto, trattandosi di argomentazione che non fa buon governo dei principi di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.
4.3. La Suprema Corte, con le pronunce emesse in epoca più recente, e disattendendo gli arresti più datati, ha riaffermato il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
4.4. In epoca successiva, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha, inoltre, precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
4.5. Nel caso che occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato - dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova CP_2 applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024).
4.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi fondato, non avendo CP_2 dimostrato l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato Cont orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale: non ha provato di aver comunicato al lavoratore un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, ragion per cui non è insorto a carico dell'appellante l'onere di attivarsi negli stretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei suoi rapporti negoziali con la società appellata.
5. Ciò posto, occorre a questo punto esaminare il merito della causa, nell'ambito del vaglio del secondo e del terzo motivo di impugnazione.
5.1. Con il secondo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di valutare l'eccezione preliminare attinente l'assenza dei
Cont contratti di appalto, e sostiene, in sintesi, che: i) non ha contestato in modo specifico il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa, anzi ha confermato
Cont l'utilizzo della prestazione lavorativa dell'appellante; in modo del tutto generico si è limitata a negare la data iniziale della prestazione lavorativa senza contestare che
Cont il abbia lavorato in e, soprattutto, senza offrire una data alternativa Parte_1 di inizio dello svolgimento della prestazione;
ii) l'appellante aveva puntualmente
Cont eccepito “la inesistenza dei contratti di appalto tra la e le società di cui è stato
Cont formalmente dipendente il ricorrente per l'intero periodo lavorativo presso in ogni caso la mancata riferibilità delle mansioni espletate dal ricorrente rispetto a quelle eventualmente previste nei contratti di appalto, ove esistenti”; iii) a fronte di tale Cont eccezione, non valutata dal primo giudice, ha documentalmente dimostrato di aver utilizzato la prestazione al di fuori di leciti contratti di appalto, producendo contratti estranei alla prestazione dell'appellante, nonché contratti che non coprono l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa resa dal in Parte_1
Cont favore di iv) i contratti prodotti, inoltre, sono stati stipulati con efficacia
Cont retroattiva, non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, e tra e società
Cont appaltatrici terze rispetto al formale datore di lavoro del nè ha Parte_1 dedotto l'esistenza di contratti conclusi oralmente ovvero ha dato prova dell'esistenza di alcun subappalto con le società di cui gli appellati sono stati negli anni formalmente dipendenti.
5.2. Posto che dall'estratto contributivo prodotto in atti si evince che Parte_1
dal 03/11/2010 al giugno 2017 è stato dipendente (quantomeno
[...] formalmente) della e della Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop., si osserva, CP_4 in primo luogo, che la contestazione posta dalla società appellata in primo grado in ordine alla data di inizio del rapporto lavorativo rivendicato dal lavoratore è del tutto generica, ma soprattutto contrastante con quanto affermato dalla medesima società nella stessa memoria di costituzione nel giudizio di primo grado. Cont
5.2.1. Difatti, da un lato, ha contestato che “il sig. abbia iniziato a Parte_1 rendere la propria prestazione lavorativa, …, a far data dal 3 novembre 2010”, all'altro ha dedotto che “quel che consta è solo che il ricorrente ha collaborato con la CP_1 nell'ambito dei contratti di appalto per la fornitura dei servizi di controllo e di gestione Cont degli accessi presso le sedi di Direzione Generale di Roma, tra cui quelle ubicate nel quartiere Ludovisi (Via San Basilio, Via del Basilico e Via Lombardia)”, ossia proprio le sedi indicate nel ricorso di primo grado come luoghi ove il aveva reso la Parte_1 propria prestazione lavorativa (principalmente via S. Basilio e via del Basilico). Ancora, Cont come evidenziato dall'appellante, (cfr. ad es. capitoli 44 e 45 della memoria di primo grado) ha argomentato in ordine sia alle modalità con cui si svolgeva l'attività lavorativa del escludendo che la impartisse direttive Parte_1 CP_1 direttamente nei confronti dei lavoratori, ed affermando che “Per lo svolgimento delle mansioni il ricorrente si atteneva semplicemente alle disposizioni operative dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico, disposizioni che il personale inviato in esecuzione dell'appalto stipulato era tenuto a conoscere …”.
5.3. Invero, nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, e se la contestazione non soddisfa, come nel caso che occupa, il requisito della specificità quei fatti devono ritenersi pacifici (ex multiis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 e successive).
5.4. Il motivo di gravame in disamina è da ritenere fondato anche con riguardo alla inesistenza di validi contratti di appalto tra e le società formali datrici di CP_2 lavoro dell'appellante.
5.5. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipotesi dell'appalto genuino in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico- giuridico successivo.
5.6. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'appellante, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore Parte_1 sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. 5.7. Difatti, con riguardo al periodo 2008/2011, epoca in cui il era alle Parte_1 formali dipendenze della ha prodotto un contratto di appalto CP_4 CP_2 stipulato con tuttavia, tale contratto risulta stipulato il Parte_2
24/07/2008 con efficacia retroattiva, il che già conduce a dubitare della sua validità ed efficacia, e soprattutto all'art. 13 esso prevedeva la possibilità di concedere i servizi in Cont sub-appalto ma sempre dietro espressa autorizzazione scritta di E se la società appellata potrebbe sostenere di non essere nelle condizioni di produrre il contratto di sub-appalto perché stipulato tra soggetti terzi, certamente altrettanto non può dirsi Cont per l'ipotetica autorizzazione, che non ha documentato né chiesto altrimenti di provare.
5.7.1. Le medesime considerazioni valgono per i periodi successivi, ed in particolare: Cont a) per l'anno 2011, a seguito del recesso di ha prodotto un contratto Parte_2 di appalto stipulato con Codice Centro s.r.l., ma anche in tal caso, pur essendo prevista la possibilità di sub-appalto all'art. 16 - con divieto in ogni caso di sub-appalto totale - Cont era comunque richiesta l'autorizzazione scritta di e non risultano prodotti né l'autorizzazione né il contratto di subappalto;
b) il contratto con Codice Centro s.r.l. si è rinnovato tacitamente ai sensi dell'art. 6 per il 2012, poi è stato prorogato dal 01/01/2013 al 28/02/2013, quindi dal 01/03/2013 al 31/03/2013; c) per il periodo 01/04/2013-31/03/2014 (periodo in cui l'appellante è passato alle formali Cont dipendenze di Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop.) ha prodotto un contratto di appalto stipulato con tacitamente rinnovato Parte_3 fino al 31/07/2014 data la lettera di disdetta con efficacia dal 01/08/2014, tuttavia, pur essendo prevista la possibilità di sub-appalto all'art. 16 - con divieto in ogni caso Cont di sub-appalto totale - era comunque richiesta l'autorizzazione scritta di e non risultano prodotti né l'autorizzazione né il contratto di subappalto;
d) per il periodo Cont dal 01/08/2014 al 31/07/2016, ha, infine, prodotto il contratto di appalto con poi prorogato fino al 31/10/2016, e successivamente Parte_4 fino al 31/10/2019, nonché una autorizzazione a subappaltare a Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. (datrice di lavoro formale dell'appellante), tuttavia il contratto è stato stipulato il 12/12/2014 (lo confermano le lettere di rinnovo) con efficacia retroattiva al 01/08/2014, mentre l'istanza di autorizzazione al subappalto di Sicuritalia Servizi è anteriore alla stipula del contratto di appalto e nessun ulteriore documento è stato prodotto che dimostri una connessione tra le due operazioni;
ancora, non è stato prodotto il contratto di subappalto, né tantomeno l'autorizzazione, poiché il documento prodotto come doc. n. 15 non è un'autorizzazione “a subappaltare Cont il servizio alla , come dedotto da in primo grado, Parte_5 bensì una mera comunicazione a di rinnovo del Parte_4 contratto di appalto del 12/12/2014 per il periodo 01/11/2016-31/10/2019 .
5.8. In definitiva, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un CP_2 genuino contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e le CP_2 società sopra indicate, che hanno proceduto all'assunzione formale del lavoratore, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'
“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
5.9. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellante è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che l'Istituto CP_2 bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
5.10. Con la conseguenza che resta assorbito l'esame delle ulteriori argomentazioni articolate dall'appellante con il terzo e con il quarto motivo di appello, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio , è superfluo verificare se vi sia stato o meno Parte_6 anche difetto funzionale di causa di detto negozio. 6. Parte appellante, reiterando sul punto le deduzioni di cui al ricorso di primo grado, afferma il proprio diritto all'inquadramento nell'Area 2 Livello retributivo 3, al pari dei portieri dipendenti di CP_2
6.1. Con il ricorso di primo grado aveva dedotto come le Parte_1 mansioni di addetto alla accoglienza - portineria – garage, svolte alle dipendenze della Cont società appellata, e consistite nello specifico nella gestione della portineria ossia registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, dapprima tramite apposita Cont modulistica cartacea fornita dalla resistente e successivamente tramite i sistemi Cont Cont operativi di proprietà di c.d. “EBI WEB”, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, fossero del tutto Cont assimilabili a quelle dei portieri dipendenti – che normalmente venivano sostituiti anche dall'odierno appellante in caso di malattia o ferie – e che, pertanto, al pari dei Cont portieri dipendenti tali mansioni fossero riconducibili alla 2°area – 3° livello retributivo del CCNL.
6.2. Lo svolgimento delle descritte mansioni può ritenersi pacifico in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte di che nel giudizio di primo grado CP_2 ha negato unicamente che l'originario ricorrente provvedesse anche a sostituire i Cont portieri in caso di assenza.
6.3. Dunque, in applicazione del CCNL delle aziende di credito, appare congruo l'inquadramento nella 2^ area-3° livello retributivo richiesto dall'appellante, in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” (sul punto cfr. precedenti conformi della Corte di appello di Roma ex multiis sentenza n. 1996/2024).
6.3.1. Tra i profili esemplificativi sono previsti i lavoratori addetti in via continuativa e prevalente : “– ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale”
o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
• – alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
• – ai centralini telefonici in qualità di operatore;
• – alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
• – ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
… • – i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettri- che, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza”.
6.4. Pertanto, da un lato, può dirsi integrato il profilo contrattuale, avendo utilizzato il Cont lavoratore i sistemi operativi di denominati “EBI web”, ossia sistemi informatici che consentivano il controllo dell'identità delle persone connesso all'attività di Cont gestione della portineria, circostanza non contestata anzi ammessa da che in primo grado ha confermato che “Per svolgere le prestazioni oggetto di appalto il ricorrente si avvaleva – per evidenti motivi di sicurezza informatica – di apparecchiature di proprietà della , beninteso con accesso limitato ai sistemi operativi inerenti al CP_1 servizio da svolgere;
per l'accesso ai mezzi informatici venivano fornite le abilitazioni (password e account) …” (cfr. memoria di costituzione pag. 16). Il CCNL, difatti, come evidenziato dall'appellante, individua tra i profili esemplificativi, tra l'altro, gli addetti ad apparecchiature con compiti comportanti la registrazione ed impostazione di dati già prefissati e/o già predisposti.
6.5. D'altro canto, risulta prodotta in atti (doc. n. 4 allegato al ricorso di primo grado) Cont una busta paga di un portiere dipendente da cui risulta, appunto, l'inquadramento nella 2° Area 3° Livello retributivo.
6.6. Accertato il diritto dell'appellante all'inquadramento nella 2° area 3° livello CCNL per il settore del credito, va tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di condanna di l pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL. CP_2
6.6.1. Ciò in quanto difettano nell'originario ricorso allegazioni specifiche in merito ad un'eventuale differenza fra il trattamento retributivo percepito alle dipendenze dei datori di lavoro formali e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda. 8. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Parte_1
e a decorrere dal 03/11/2010, così
[...] Controparte_1 correggendosi il dispositivo ove, per mero errore materiale, è indicato “03/11/2020” in luogo di 03/11/2010”; va dichiarato, altresì, il diritto di Parte_1 all'inquadramento nella 2° area 3° livello CCNL per il settore del credito, mentre la domanda di condanna di al pagamento delle retribuzioni previste CP_2 dall'indicato CCNL deve essere dichiarata inammissibile, per i motivi sopra illustrati. 9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza dell'originario ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza della domanda dell'originario ricorrente volta ad ottenere la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e a decorrere dal Parte_1 Controparte_1
03/11/2010; dichiara il diritto di all'inquadramento nella 2° Parte_1 area 3° livello CCNL per il settore del credito;
dichiara inammissibile la domanda di condanna di al pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL. CP_2
Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.500,00 e per il secondo in € 3.900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico della società appellata.
Roma, 29/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PI LU AN e dall'avv. Chiara AN e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8650/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 08/08/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto dal 03/11/2010 attività lavorativa Parte_1 senza soluzione di continuità in favore della d'ora in Controparte_1 poi per brevità anche soltanto , con mansioni di addetto alla accoglienza e CP_2 Cont alla portineria e al garage presso il c.d. complesso Ludovisi, seppur formalmente assunto alle dipendenze di società intermediarie, ha agito in giudizio contro CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e Controparte_3 sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 03.11.2010 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto Cont CCNL Credito applicato da a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso). Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta il CP_2 ricorso;
spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, legge n. 183/2010 sollevata dalla società convenuta alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) il ricorrente, secondo quanto dallo stesso sostenuto, avrebbe Cont lavorato presso l'appalto con “sino alla fine del mese di giugno 2017, quando egli è Cont stato illegittimamente estromesso dalla : nel periodo successivo, ossia dal giugno 2017 all'instaurazione del presente giudizio, non vi sono atti compiuti d'iniziativa del ricorrente;
b) quindi, dalle stesse allegazioni attoree si ricava che al 30/06/2017 il Cont dipendente è stato estromesso dall'appalto da con conseguente cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale;
c) se il dies a quo della decadenza, secondo i criteri dettati dalla Corte di cassazione, viene a coincidere con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro che vi abbia posto fine, ovvero col “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto stesso, non vi sono ragioni per le quali il giudice non debba ritenere che questa data, nel caso di specie, sia proprio quella indicata, quale fatto storico riferito ed allegato dal ricorrente stesso;
e ciò in quanto l'estromissione del lavoratore dall'appalto, avvenuta in una precisa data, costituisce infatti, inequivocabilmente, un fatto negatorio della titolarità del rapporto Cont da parte di d) nel caso di specie, non si pongono criticità in termini di mancanza di consapevolezza da parte del dipendente circa la cessazione della dissociazione, atteso che egli stesso riconosce di essere stato da tale data estromesso Cont illegittimamente dall'appalto da parte di ragion per cui è del tutto ragionevole concludere che, da tale acquisita coscienza, iniziava a decorrere il termine decadenziale, volto ad assicurare rapida certezza e sicurezza giuridica nei rapporti giuridici;
e) peraltro, la riconosciuta cessazione dell'appalto, rendeva il lavoratore libero di esercitare i propri diritti senza metus; f) considerato che il termine decadenziale è iniziato a decorrere nella data indicata, lo stesso risulta decorso senza il compimento degli atti impeditivi da parte del lavoratore. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nonché per aver omesso di valutare l'eccezione preliminare relativa all'assenza dei contratti di appalto, l'argomento della fungibilità delle mansioni di addetto alla portineria svolte dal Cont lavoratore ricorrente e dai portieri dipendenti di nonché la sussistenza di tutti gli elementi dell'appalto illecito nel caso di specie.
2.1. Si è costituita in giudizio esistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della statuizione di accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183/2020, sostenendo, in sintesi, che: i) come dedotto con il ricorso di primo Cont grado, “il ricorrente non ha mai ricevuto una lettera da che negasse la titolarità del Cont rapporto di lavoro con e/o equipollente ad atto di recesso” e tale circostanza non è stata contestata dalla ii) l'orientamento consolidato della giurisprudenza di CP_2 legittimità è nel senso che il dies a quo di decorrenza della decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d) L. 183/2010 risulta essere la ricezione da parte del lavoratore di un provvedimento in forma scritta da parte del reale datore di lavoro che neghi la titolarità del rapporto o, in ogni caso, di un provvedimento datoriale equipollente ad un atto di recesso: nel caso di specie, pacificamente nessun atto scritto risulta essere Cont stato inviato da al lavoratore;
iii) il Tribunale richiama diffusamente la sentenza della Cassazione n. 11901/2024, che tuttavia si riferisce al ben diverso istituto del distacco e ribadisce la “impossibilità di interpretazioni esterne o applicazioni analogiche di norma sulla decadenza come l'art. 39 D. Lgs. 81 cit. in quanto eccezionali (art. 14 disp. prel. cc)”; inoltre e in ogni caso, nello specifico caso di appalto illecito, manca ogni atto Cont scritto equipollente di che neghi la titolarità del rapporto di lavoro con il ricorrente;
iv) pertanto, l'appellante non è incorso in alcuna decadenza, posto che non Cont è neppure sorto a suo carico l'onere di attivarsi nei termini di legge, dato che la non ha dedotto, e tantomeno provato, di aver comunicato al lavoratore un atto con cui delegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Non appare condivisibile, difatti, l'affermazione del primo giudice secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nella data di estromissione del lavoratore dall'appalto, trattandosi di argomentazione che non fa buon governo dei principi di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.
4.3. La Suprema Corte, con le pronunce emesse in epoca più recente, e disattendendo gli arresti più datati, ha riaffermato il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
4.4. In epoca successiva, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha, inoltre, precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
4.5. Nel caso che occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato - dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova CP_2 applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024).
4.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi fondato, non avendo CP_2 dimostrato l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato Cont orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale: non ha provato di aver comunicato al lavoratore un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, ragion per cui non è insorto a carico dell'appellante l'onere di attivarsi negli stretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei suoi rapporti negoziali con la società appellata.
5. Ciò posto, occorre a questo punto esaminare il merito della causa, nell'ambito del vaglio del secondo e del terzo motivo di impugnazione.
5.1. Con il secondo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di valutare l'eccezione preliminare attinente l'assenza dei
Cont contratti di appalto, e sostiene, in sintesi, che: i) non ha contestato in modo specifico il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa, anzi ha confermato
Cont l'utilizzo della prestazione lavorativa dell'appellante; in modo del tutto generico si è limitata a negare la data iniziale della prestazione lavorativa senza contestare che
Cont il abbia lavorato in e, soprattutto, senza offrire una data alternativa Parte_1 di inizio dello svolgimento della prestazione;
ii) l'appellante aveva puntualmente
Cont eccepito “la inesistenza dei contratti di appalto tra la e le società di cui è stato
Cont formalmente dipendente il ricorrente per l'intero periodo lavorativo presso in ogni caso la mancata riferibilità delle mansioni espletate dal ricorrente rispetto a quelle eventualmente previste nei contratti di appalto, ove esistenti”; iii) a fronte di tale Cont eccezione, non valutata dal primo giudice, ha documentalmente dimostrato di aver utilizzato la prestazione al di fuori di leciti contratti di appalto, producendo contratti estranei alla prestazione dell'appellante, nonché contratti che non coprono l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa resa dal in Parte_1
Cont favore di iv) i contratti prodotti, inoltre, sono stati stipulati con efficacia
Cont retroattiva, non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, e tra e società
Cont appaltatrici terze rispetto al formale datore di lavoro del nè ha Parte_1 dedotto l'esistenza di contratti conclusi oralmente ovvero ha dato prova dell'esistenza di alcun subappalto con le società di cui gli appellati sono stati negli anni formalmente dipendenti.
5.2. Posto che dall'estratto contributivo prodotto in atti si evince che Parte_1
dal 03/11/2010 al giugno 2017 è stato dipendente (quantomeno
[...] formalmente) della e della Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop., si osserva, CP_4 in primo luogo, che la contestazione posta dalla società appellata in primo grado in ordine alla data di inizio del rapporto lavorativo rivendicato dal lavoratore è del tutto generica, ma soprattutto contrastante con quanto affermato dalla medesima società nella stessa memoria di costituzione nel giudizio di primo grado. Cont
5.2.1. Difatti, da un lato, ha contestato che “il sig. abbia iniziato a Parte_1 rendere la propria prestazione lavorativa, …, a far data dal 3 novembre 2010”, all'altro ha dedotto che “quel che consta è solo che il ricorrente ha collaborato con la CP_1 nell'ambito dei contratti di appalto per la fornitura dei servizi di controllo e di gestione Cont degli accessi presso le sedi di Direzione Generale di Roma, tra cui quelle ubicate nel quartiere Ludovisi (Via San Basilio, Via del Basilico e Via Lombardia)”, ossia proprio le sedi indicate nel ricorso di primo grado come luoghi ove il aveva reso la Parte_1 propria prestazione lavorativa (principalmente via S. Basilio e via del Basilico). Ancora, Cont come evidenziato dall'appellante, (cfr. ad es. capitoli 44 e 45 della memoria di primo grado) ha argomentato in ordine sia alle modalità con cui si svolgeva l'attività lavorativa del escludendo che la impartisse direttive Parte_1 CP_1 direttamente nei confronti dei lavoratori, ed affermando che “Per lo svolgimento delle mansioni il ricorrente si atteneva semplicemente alle disposizioni operative dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico, disposizioni che il personale inviato in esecuzione dell'appalto stipulato era tenuto a conoscere …”.
5.3. Invero, nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, e se la contestazione non soddisfa, come nel caso che occupa, il requisito della specificità quei fatti devono ritenersi pacifici (ex multiis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 e successive).
5.4. Il motivo di gravame in disamina è da ritenere fondato anche con riguardo alla inesistenza di validi contratti di appalto tra e le società formali datrici di CP_2 lavoro dell'appellante.
5.5. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipotesi dell'appalto genuino in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico- giuridico successivo.
5.6. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'appellante, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore Parte_1 sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. 5.7. Difatti, con riguardo al periodo 2008/2011, epoca in cui il era alle Parte_1 formali dipendenze della ha prodotto un contratto di appalto CP_4 CP_2 stipulato con tuttavia, tale contratto risulta stipulato il Parte_2
24/07/2008 con efficacia retroattiva, il che già conduce a dubitare della sua validità ed efficacia, e soprattutto all'art. 13 esso prevedeva la possibilità di concedere i servizi in Cont sub-appalto ma sempre dietro espressa autorizzazione scritta di E se la società appellata potrebbe sostenere di non essere nelle condizioni di produrre il contratto di sub-appalto perché stipulato tra soggetti terzi, certamente altrettanto non può dirsi Cont per l'ipotetica autorizzazione, che non ha documentato né chiesto altrimenti di provare.
5.7.1. Le medesime considerazioni valgono per i periodi successivi, ed in particolare: Cont a) per l'anno 2011, a seguito del recesso di ha prodotto un contratto Parte_2 di appalto stipulato con Codice Centro s.r.l., ma anche in tal caso, pur essendo prevista la possibilità di sub-appalto all'art. 16 - con divieto in ogni caso di sub-appalto totale - Cont era comunque richiesta l'autorizzazione scritta di e non risultano prodotti né l'autorizzazione né il contratto di subappalto;
b) il contratto con Codice Centro s.r.l. si è rinnovato tacitamente ai sensi dell'art. 6 per il 2012, poi è stato prorogato dal 01/01/2013 al 28/02/2013, quindi dal 01/03/2013 al 31/03/2013; c) per il periodo 01/04/2013-31/03/2014 (periodo in cui l'appellante è passato alle formali Cont dipendenze di Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop.) ha prodotto un contratto di appalto stipulato con tacitamente rinnovato Parte_3 fino al 31/07/2014 data la lettera di disdetta con efficacia dal 01/08/2014, tuttavia, pur essendo prevista la possibilità di sub-appalto all'art. 16 - con divieto in ogni caso Cont di sub-appalto totale - era comunque richiesta l'autorizzazione scritta di e non risultano prodotti né l'autorizzazione né il contratto di subappalto;
d) per il periodo Cont dal 01/08/2014 al 31/07/2016, ha, infine, prodotto il contratto di appalto con poi prorogato fino al 31/10/2016, e successivamente Parte_4 fino al 31/10/2019, nonché una autorizzazione a subappaltare a Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. (datrice di lavoro formale dell'appellante), tuttavia il contratto è stato stipulato il 12/12/2014 (lo confermano le lettere di rinnovo) con efficacia retroattiva al 01/08/2014, mentre l'istanza di autorizzazione al subappalto di Sicuritalia Servizi è anteriore alla stipula del contratto di appalto e nessun ulteriore documento è stato prodotto che dimostri una connessione tra le due operazioni;
ancora, non è stato prodotto il contratto di subappalto, né tantomeno l'autorizzazione, poiché il documento prodotto come doc. n. 15 non è un'autorizzazione “a subappaltare Cont il servizio alla , come dedotto da in primo grado, Parte_5 bensì una mera comunicazione a di rinnovo del Parte_4 contratto di appalto del 12/12/2014 per il periodo 01/11/2016-31/10/2019 .
5.8. In definitiva, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un CP_2 genuino contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e le CP_2 società sopra indicate, che hanno proceduto all'assunzione formale del lavoratore, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'
“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
5.9. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellante è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che l'Istituto CP_2 bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
5.10. Con la conseguenza che resta assorbito l'esame delle ulteriori argomentazioni articolate dall'appellante con il terzo e con il quarto motivo di appello, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio , è superfluo verificare se vi sia stato o meno Parte_6 anche difetto funzionale di causa di detto negozio. 6. Parte appellante, reiterando sul punto le deduzioni di cui al ricorso di primo grado, afferma il proprio diritto all'inquadramento nell'Area 2 Livello retributivo 3, al pari dei portieri dipendenti di CP_2
6.1. Con il ricorso di primo grado aveva dedotto come le Parte_1 mansioni di addetto alla accoglienza - portineria – garage, svolte alle dipendenze della Cont società appellata, e consistite nello specifico nella gestione della portineria ossia registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, dapprima tramite apposita Cont modulistica cartacea fornita dalla resistente e successivamente tramite i sistemi Cont Cont operativi di proprietà di c.d. “EBI WEB”, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, fossero del tutto Cont assimilabili a quelle dei portieri dipendenti – che normalmente venivano sostituiti anche dall'odierno appellante in caso di malattia o ferie – e che, pertanto, al pari dei Cont portieri dipendenti tali mansioni fossero riconducibili alla 2°area – 3° livello retributivo del CCNL.
6.2. Lo svolgimento delle descritte mansioni può ritenersi pacifico in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte di che nel giudizio di primo grado CP_2 ha negato unicamente che l'originario ricorrente provvedesse anche a sostituire i Cont portieri in caso di assenza.
6.3. Dunque, in applicazione del CCNL delle aziende di credito, appare congruo l'inquadramento nella 2^ area-3° livello retributivo richiesto dall'appellante, in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” (sul punto cfr. precedenti conformi della Corte di appello di Roma ex multiis sentenza n. 1996/2024).
6.3.1. Tra i profili esemplificativi sono previsti i lavoratori addetti in via continuativa e prevalente : “– ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale”
o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
• – alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
• – ai centralini telefonici in qualità di operatore;
• – alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
• – ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
… • – i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettri- che, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza”.
6.4. Pertanto, da un lato, può dirsi integrato il profilo contrattuale, avendo utilizzato il Cont lavoratore i sistemi operativi di denominati “EBI web”, ossia sistemi informatici che consentivano il controllo dell'identità delle persone connesso all'attività di Cont gestione della portineria, circostanza non contestata anzi ammessa da che in primo grado ha confermato che “Per svolgere le prestazioni oggetto di appalto il ricorrente si avvaleva – per evidenti motivi di sicurezza informatica – di apparecchiature di proprietà della , beninteso con accesso limitato ai sistemi operativi inerenti al CP_1 servizio da svolgere;
per l'accesso ai mezzi informatici venivano fornite le abilitazioni (password e account) …” (cfr. memoria di costituzione pag. 16). Il CCNL, difatti, come evidenziato dall'appellante, individua tra i profili esemplificativi, tra l'altro, gli addetti ad apparecchiature con compiti comportanti la registrazione ed impostazione di dati già prefissati e/o già predisposti.
6.5. D'altro canto, risulta prodotta in atti (doc. n. 4 allegato al ricorso di primo grado) Cont una busta paga di un portiere dipendente da cui risulta, appunto, l'inquadramento nella 2° Area 3° Livello retributivo.
6.6. Accertato il diritto dell'appellante all'inquadramento nella 2° area 3° livello CCNL per il settore del credito, va tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di condanna di l pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL. CP_2
6.6.1. Ciò in quanto difettano nell'originario ricorso allegazioni specifiche in merito ad un'eventuale differenza fra il trattamento retributivo percepito alle dipendenze dei datori di lavoro formali e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda. 8. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Parte_1
e a decorrere dal 03/11/2010, così
[...] Controparte_1 correggendosi il dispositivo ove, per mero errore materiale, è indicato “03/11/2020” in luogo di 03/11/2010”; va dichiarato, altresì, il diritto di Parte_1 all'inquadramento nella 2° area 3° livello CCNL per il settore del credito, mentre la domanda di condanna di al pagamento delle retribuzioni previste CP_2 dall'indicato CCNL deve essere dichiarata inammissibile, per i motivi sopra illustrati. 9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza dell'originario ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza della domanda dell'originario ricorrente volta ad ottenere la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e a decorrere dal Parte_1 Controparte_1
03/11/2010; dichiara il diritto di all'inquadramento nella 2° Parte_1 area 3° livello CCNL per il settore del credito;
dichiara inammissibile la domanda di condanna di al pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL. CP_2
Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.500,00 e per il secondo in € 3.900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico della società appellata.
Roma, 29/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa