Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Francesco De Giorgi
All'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 10109/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Roberto Parte_1
Toscano e Gaetano Giampalmo, giusta procura in atti RICORRENTE contro
in persona del Ministro Controparte_1 in carica p.t., e Controparte_2 rappresentati e difesi dal
[...]
Dirigente pro tempore Lotito Giuseppina RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 docente precario, a tutt'oggi ancora in servizio, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici:
a.s. 2019/2020: dal 11/10/2019 al 30/06/2020;
a.s. 2020/2021: dal 17/10/2020 al 30/06/2021;
a.s. 2021/2022: dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
a.s. 2022/2023: dal 06/10/2022 al 30/06/2023;
1
27/12/2023, dal 8/12/2023 al 24/04/2024, dal 25/05/2024 al
27/04/2024, dal 28/04/2024 al 3/05/2024, dal 4/5/2024 al
25/6/2024.
Deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 - a.s. 2020-
2021 – a.s. 2021-2022– a.s. 2022-2023- a.s. 2023-2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di Euro
2.500,00 oltre interessi legali e accessori dalla maturazione del credito sino al saldo.
Si costituiva in giudizio il , contestando in via preliminare CP_1 eccezione di prescrizione quinquennale, per poi concludere nel merito per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito illustrati.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
2 grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo
a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-
450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
3 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
4 connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
5 nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza
n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a
6 poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente
(e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del
27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
7 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per
8 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi fino al termine delle attività didattiche ( a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – a.s. 2021/2022 – a.s.
2022/2023) e incarichi di supplenze brevi e saltuarie (a.s. 2023/2024), come documentati dai contratti di lavoro allegati e altresì dallo stato matricolare versato in atti dal , senza aver fruito della Carta CP_1 elettronica del docente.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal è infondata. CP_1
L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato (cfr. punto 20.1 sentenza
29961/2023 Cassazione civile) “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
E secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 “1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A
9 partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. E per gli anni successivi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”
Ebbene, in base a quanto previsto nel suddetto art 5 del DPCM
28.11.2016, per quanto attiene alla pretesa di parte ricorrente con riferimento all'a.s. 2019-2020 la prescrizione deve ritenersi decorrente dal termine ultimo previsto dalla normativa (30.10.2019), atteso che la presa in servizio dell'istante nel suddetto anno è avvenuta in data precedente, ovvero l'11.10.2019. Pertanto, considerato che la scadenza quinquennale era al 30.10.2024, quest'ultimo non risultava decorso al momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, avvenuta in data
31.7.2024, unica data da considerare ai fini della interruzione della prescrizione;
in ogni caso va rilevato che vi era anche diffida di messa in mora del 5.11.2023 a mezzo pec allegata da parte ricorrente.
Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda relativa al beneficio previsto per l'annualità 2023-2024 deve essere rigettata, in quanto dalla documentazione allegata (cfr. i contratti e lo stato matricolare esibito dal ministero) non risulta che la docente abbia svolto, nel corso di tale anno scolastico, supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per posti resisi disponibili entro il 31 dicembre.
Risultano unicamente supplenze brevi o saltuarie, come tali, escluse dalla recente giurisprudenza di legittimità dalla spettanza del beneficio.
(cfr. da ultimo l'ordinanza n. 7254 del 19.3.2024 della Corte di
Cassazione secondo cui nelle supplenze brevi e saltuarie difetterebbe un collegamento ricavabile ex ante con la didattica annuale).
La domanda va invece accolta in relazione alla ulteriore annualità indicate in ricorso, quali a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – a.s.
2021/2022 – a.s. 2022/2023, ove l'stante ha svolto incarichi fino al termine delle attività didattiche, come da documenti in atti, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Inoltre e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume
10 rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), l'istante al momento della pronuncia risulta ancora interno al sistema scolastico, come da contratto 2024-2025 che si evince dalla stato matricolare esibito dal . CP_1
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va parzialmente accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici
2019/2020 - a.s. 2020-2021 – a.s. 2021-2022– a.s. 2022-2023, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con esclusione dell'a.s. 2023/2024 , ove non risulta che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Va tuttavia precisato che la somma di euro 500,00 non può essere maggiorata degli interessi, in quanto l'importo ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Pertanto, va esclusa la richiesta sia di rivalutazione monetaria che di interessi legali, non essendo il beneficio economico in esame equiparabile a retribuzione e/o bene fruttifero, né risulta dedotta alcuna prova per il riconoscimento di una eventuale voce di danno.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 1.030,00, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,
11 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti del e Controparte_1 [...]
Controparte_2
così provvede:
[...]
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla Parte_1
c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici
2019/2020 - a.s. 2020-2021 – a.s. 2021-2022– a.s. 2022-2023 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del CP_1 suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Rigetta la domanda in relazione all'a.s. 2023/2024;
3. Condanna il e Controparte_1 [...]
Controparte_2 al pagamento delle spese processuali che liquida in €
[...]
1.030,00 oltre accessori di legge ed € 49,00 per spese borsuali con distrazione in favore dei procuratori antistatarii
Bari, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco De Giorgi
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