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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24763 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(nato a [...] il [...] - ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via Cappuccini, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio
Coppola, in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE, resistente in riconvenzionale
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Marta Lanzara, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 7/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2022, chiedeva che fosse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con il 22/05/2004, in Pozzuoli. Il CP_1 ricorrente esponeva che dall'unione non erano nati figli e che le parti si erano separate consensualmente in forza di omologa dell'8/05/2008.
Si costituiva la quale, non opponendosi alla pronuncia di divorzio, chiedeva porsi a CP_1
carico del ricorrente un assegno divorzile del medesimo importo di quello riconosciuto a titolo di mantenimento in sede di separazione, all'attualità pari ad € 323,75.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14/02/2023, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati gli accordi omologati in sede di separazione.
Con sentenza n. 7871/2023 del 26.07.2023 veniva emessa, su richiesta delle parti, la pronunzia di divorzio e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio con la concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c..
Rigettate le richieste istruttorie il procedimento, maturo per la decisione, veniva prima rinviato per la precisione delle conclusioni e successivamente trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
Preliminarmente va osservato che, essendo già stata pronunciata sentenza in ordine allo status, la presente decisione verterà esclusivamente sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente
(ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n.
17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza n. 18287/2018, ribadendo che “4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.”.
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “precondizione”: “(omissis) divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (Cass. 35434/2023);
“(omissis) la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 03/12/2021).” (cfr. Cass.
27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”.
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”.
Passando al caso di specie, osserva il Collegio che per quanto riguarda , dipendente Parte_1 della dall'ultima dichiarazione dei redditi 2022 risulta un reddito imponibile € CP_2
21.664,00, risulta poi essere stato posto in CIGO con decorrenza 12.12.24, ma non sono provate le conseguenze in termini economici;
vive ad Albenga in appartamento il cui canone mensile di locazione, comprensivo degli oneri condominiali, ha dedotto ammontare ad € 500,00; il medesimo ha aggiunto, altresì, che le sue condizioni economiche all'epoca della separazione (2008), allorquando concordò un assegno di mantenimento per la moglie di € 250,00, erano diverse da quelle attuali, ma non ha provato tale circostanza non documentando i redditi dell'epoca . In ordine a non è contestato che la stessa non lavorasse all'epoca della separazione e non lavori CP_1 oggi. E' stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% artt. 2 e 12
L 118/71, con decorrenza dal 30/01/2013, invalidità riconosciutale sulla base della seguente diagnosi: esiti di trapianto renale con IRC stadio 2 e IVU recidivanti. Sindrome depressiva.
Ipertensione. Esiti di laserterapia per cataratta bilaterale con deficit visivo lieve. Ipoacusia bilaterale. Osteopenia. Ella vive in un appartamento di proprietà del Comune di Pozzuoli con un canone di locazione simbolico di € 20,00, percepisce il reddito di cittadinanza di € 120,00 mensili, ed € 423,26 di pensione di invalidità, che invece all'epoca della separazione ammontava ad €
257,00 come risulta dal verbale dell'udienza presidenziale. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, sebbene sussista uno squilibrio tra la condizione economico reddituale delle parti, non possa il medesimo essere ritenuto conseguenza dello scioglimento del vincolo coniugale con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, per la dirimente ragione che il rapporto coniugale, nel corso del quale non sono nati figli, fino alla separazione è durato meno di quattro anni - matrimonio del 2004, ricorso per la separazione depositato nel 2007, all'epoca del procedimento di separazione il marito già si era trasferito a Genova – ma anche tenuto conto che la già non svolgeva attività lavorativa. CP_1
Breve durata dell'unione che non consente di ritenere le cause dello squilibrio direttamente riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
Né può ritenersi che l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive sia saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. A tal riguardo preme osservare in primo luogo che non può ritenersi sussistente l'incapacità di procurarsi adeguati redditi propri per ragioni oggettive per il sol fatto che la sia stata riconosciuta invalida con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa al 100%, come dalla stessa prospettato, atteso che se certamente la sua condizione personale incide sulle possibilità concrete di trovare un'occupazione, non le esclude del tutto, tenuto conto del tipo di diagnosi alla base del riconoscimento dell'invalidità, che non preclude in maniera assoluta lo svolgimento di un'attività lavorativa, nonché dell'età dell'istante all'epoca della separazione, trentacinque anni. Dunque non può ritenersi provata né l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive né il nesso causale tra la stessa e le caratteristiche e la ripartizione dei ruoli endofamiliari.
Va, dunque, ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile sia con finalità perequativa che assistenziale.
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate nella misura della metà e porre la residua quota a carico della CP_1
soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo Tribunale n. 7871/2023 così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile;
2- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e pone a carico di la residua CP_1 quota che si liquida in complessivi € 1.904,00, oltre spese gen., IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino