TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3337/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE CICCO FRANCESCO e con questi elett.te domiciliato come in atti, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. AURILLO CARMELINA e con questi elett.te domiciliata in Pratola Serra alla via Gustavo Picardo n.4, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna della resistente, costituita, al pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto descritto.
2) La ricorrente, dipendente della resistente da 01.01.2023 al
17.05.2023, in forza di rapporto formalmente part-time, con turno di lavoro effettivo dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ( 3 ore al giorno ) e solo per 3 giorni alla settimana ( quindi 9 ore alla settimana ) con
1 qualifica di operaio mansione di lavoratore domestico / badante , livello Bsuper , CCNL del settore lavoro domestico con retribuzione mensile di euro 360,00, sostiene di aver svolto attività lavorativa sin da l maggio 2022, in via di fatto e percependo la somma di €#360,00# mensili;
di fatto l'impegno era di almeno #2# ore eccedente quello pattuito, e non ha percepito ferie, tredicesima e TFR all'atto dell'avvenuto licenziamento, maturando credito per l'anno 2022 pari ad €#644,89# e per l'anno 2023 pari ad
€#1518,23#.
3) conosce “… , che è stata CP_2 Parte_1 mamma di una compagna di scuola di mia figlia”, e che in passato
“… ha lavorato , so che andava da una signora, a casa di questa signora, a Pratola Serra, faceva i servizi, da mangiare. Collego i tempi al fatto che io e la siamo diventate rappresentanti di Pt_1 classe insieme, e quindi posso dire che la lavorava presso Pt_1 questa signora a Pratola Serra, non ricordo la via, intorno al CP_1
2022. L'anno scolastico era 2021-2022, e io la siamo state Pt_1 rappresentati di classe per tutti e tre gli anni delle scuole medie.
Credo che la abbia lavorato per la un anno e mezzo;
Pt_1 CP_1 noi ci sentivamo spesso per la scuola, e la NO mi diceva che aveva iniziato a lavorare e non poteva rispondermi al telefono, mi diceva con u messaggio, perché stava al lavoro. Di solito io e la ci sentivamo verso le dodici, quando io preparavo il pranzo. Pt_1
Io sono casalinga. E' capitato qualche pomeriggio che dovevamo fare riunioni, e la mi diceva che non sapeva se riusciva a Pt_1 venire perché doveva lavorare”.
3) L'unico contributo offerto non fornisce alcun conforto alla ricostruzione di parte ricorrente: la teste riferisce di quello che avrebbe appreso dalla stessa ricorrente. Non vi è prova di attività lavorativa svolta prima della formale assunzione, attività che del resto la parte rivendica da maggio 2022, laddove nei conteggi allegati si parte dal mese di luglio, né vi è prova dello svolgimento di lavoro eccedente quello pattuito.
2 La domanda va quindi rigettata nella parte in cui si rivendica il diritto ad una superiore retribuzione, non essendo in contestazione che quella erogata corrispondesse a quella dovuta in base ai parametri del CCNL invocato, e nella parte in cui la rivendicazione
è riferita, genericamente, a “ferie”, senza alcuna altra specificazione.
5)Parte resistente afferma, e l'affermazione non è contestata, di aver versato in data 23.5.2023 €#180# quale retribuzione mese di maggio 2023 ed €#180# quale Tfr, somma la cui congruità non è contestata.
La domanda va quindi accolta quanto alla rivendicazione del diritto alla 13° mensilità, non essendo in contestazione il diritto, e non essendo fornita alcuna prova del pagamento.
In mancanza di indicazioni specifiche delle parti, l'ammontare della 13° mensilità corrisponde ad €#135# (centotrentacinque), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e sulla quale andranno computati gli interessi, sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
6) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3337/2023 vertente tra
CONCETTA nei confronti di , ogni Pt_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna CP_1 al pagamento, per le causali di cui alla parte motiva, a favore di della somma di €#135# (centotrentacinque), Parte_1 somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e sulla quale andranno computati gli interessi, sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione al soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3 3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Avellino, udienza del 23/09/2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3337/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE CICCO FRANCESCO e con questi elett.te domiciliato come in atti, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. AURILLO CARMELINA e con questi elett.te domiciliata in Pratola Serra alla via Gustavo Picardo n.4, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna della resistente, costituita, al pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto descritto.
2) La ricorrente, dipendente della resistente da 01.01.2023 al
17.05.2023, in forza di rapporto formalmente part-time, con turno di lavoro effettivo dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ( 3 ore al giorno ) e solo per 3 giorni alla settimana ( quindi 9 ore alla settimana ) con
1 qualifica di operaio mansione di lavoratore domestico / badante , livello Bsuper , CCNL del settore lavoro domestico con retribuzione mensile di euro 360,00, sostiene di aver svolto attività lavorativa sin da l maggio 2022, in via di fatto e percependo la somma di €#360,00# mensili;
di fatto l'impegno era di almeno #2# ore eccedente quello pattuito, e non ha percepito ferie, tredicesima e TFR all'atto dell'avvenuto licenziamento, maturando credito per l'anno 2022 pari ad €#644,89# e per l'anno 2023 pari ad
€#1518,23#.
3) conosce “… , che è stata CP_2 Parte_1 mamma di una compagna di scuola di mia figlia”, e che in passato
“… ha lavorato , so che andava da una signora, a casa di questa signora, a Pratola Serra, faceva i servizi, da mangiare. Collego i tempi al fatto che io e la siamo diventate rappresentanti di Pt_1 classe insieme, e quindi posso dire che la lavorava presso Pt_1 questa signora a Pratola Serra, non ricordo la via, intorno al CP_1
2022. L'anno scolastico era 2021-2022, e io la siamo state Pt_1 rappresentati di classe per tutti e tre gli anni delle scuole medie.
Credo che la abbia lavorato per la un anno e mezzo;
Pt_1 CP_1 noi ci sentivamo spesso per la scuola, e la NO mi diceva che aveva iniziato a lavorare e non poteva rispondermi al telefono, mi diceva con u messaggio, perché stava al lavoro. Di solito io e la ci sentivamo verso le dodici, quando io preparavo il pranzo. Pt_1
Io sono casalinga. E' capitato qualche pomeriggio che dovevamo fare riunioni, e la mi diceva che non sapeva se riusciva a Pt_1 venire perché doveva lavorare”.
3) L'unico contributo offerto non fornisce alcun conforto alla ricostruzione di parte ricorrente: la teste riferisce di quello che avrebbe appreso dalla stessa ricorrente. Non vi è prova di attività lavorativa svolta prima della formale assunzione, attività che del resto la parte rivendica da maggio 2022, laddove nei conteggi allegati si parte dal mese di luglio, né vi è prova dello svolgimento di lavoro eccedente quello pattuito.
2 La domanda va quindi rigettata nella parte in cui si rivendica il diritto ad una superiore retribuzione, non essendo in contestazione che quella erogata corrispondesse a quella dovuta in base ai parametri del CCNL invocato, e nella parte in cui la rivendicazione
è riferita, genericamente, a “ferie”, senza alcuna altra specificazione.
5)Parte resistente afferma, e l'affermazione non è contestata, di aver versato in data 23.5.2023 €#180# quale retribuzione mese di maggio 2023 ed €#180# quale Tfr, somma la cui congruità non è contestata.
La domanda va quindi accolta quanto alla rivendicazione del diritto alla 13° mensilità, non essendo in contestazione il diritto, e non essendo fornita alcuna prova del pagamento.
In mancanza di indicazioni specifiche delle parti, l'ammontare della 13° mensilità corrisponde ad €#135# (centotrentacinque), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e sulla quale andranno computati gli interessi, sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
6) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3337/2023 vertente tra
CONCETTA nei confronti di , ogni Pt_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna CP_1 al pagamento, per le causali di cui alla parte motiva, a favore di della somma di €#135# (centotrentacinque), Parte_1 somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e sulla quale andranno computati gli interessi, sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione al soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3 3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Avellino, udienza del 23/09/2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4