CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 989/2023 + 1042/2023 + 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 989/2023 + 1042/2023 + 1046/2023
PROMOSSE DA
(C.F. ), digitalmente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1
del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Raffaele Leone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 15 (C.F. ), digitalmente domiciliato ai Controparte_1 CodiceFiscale_2
fini del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Vincenzo Leone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), digitalmente domiciliata ai fini CP_2 C.F._3
del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Paola Leone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._4
dall'avv. Michele Mascellari giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Noto, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato a CP_4 C.F._5
Avola, Via Marconi n. 6, presso lo studio dell'avv. Lucilla Campisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: divisione ereditaria
Conclusioni: come da atti introduttivi e da memorie difensive
pagina 2 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce il frutto dei tre appelli proposti dai GE Parte_1
, e avverso la medesima sentenza n. 118 del 2023,
[...] Controparte_1 CP_2
emessa dal Tribunale di Siracusa in data 20 gennaio 2023, la quale ha statuito in merito alla divisione ereditaria dei cespiti relitti dal comune padre mancato ai vivi CP_2
il 24 maggio 2011: i tre giudizi, successivamente riuniti ex art. 335 c.p.c., si caratterizzano per la medesimezza delle doglianze prospettate dagli appellanti e vedono quali controparti i GE e regolarmente costituiti in giudizio, ed i CP_4 CP_3
GE , e che sono rimasti contumaci, avendo Controparte_5 CP_6 CP_7
questi ultimi raggiunto separati accordi con come da scritture provate da CP_4
quest'ultimo versate in atti.
La causa in prime cure ha visto grandemente scemato l'oggetto del contendere atteso che tutti i GE hanno raggiunto un accordo circa la divisione del cospicuo CP_4
patrimonio immobiliare del de cuius e dei beni mobili, anche registrati, e circa la domanda di fruttificazione avente ad oggetto uno dei cespiti, componenti il compendio immobiliare, occupato unicamente da sono rimasti ancora controversi alcuni rapporti CP_6
finanziari, cointestati tra il defunto ed il figlio , sui quali al CP_2 CP_4
contrario non è intervenuto alcun accordo e che la sentenza n. 118 del 2023 gravata nella presente sede ha individuato nel conto corrente postale n. 91254672 per una giacenza pari, ivi compreso un prelievo effettuato da in data successiva alla morte del CP_4
defunto di Euro 300,00, a complessivi Euro 2.325,77, nel deposito a risparmio n. CP_2
16578617 avente una giacenza pari ad Euro 50.102,34 dai cui movimenti si evince che
, fatto che non risulta essere stato da quest'ultimo contestato, ha effettuato CP_4
dopo la morte del padre un prelievo di Euro 25.051,17, e nella esistenza di 18 buoni fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno, del complessivo importo di Euro 90.000,00,
pagina 3 di 15 di cui 9 rimborsati in favore di in data 26 ottobre 2017 ed in data 26 marzo CP_4
2018.
Dopo avere ritenuto che i fondi del conto corrente postale, ad onta della cointestazione tra il defunto ed il figlio , fossero riferibili unicamente al padre CP_2 CP_4
in quanto percettore di reddito da pensione veicolato sul predetto conto, al pari dei fondi presenti sul deposito a risparmio n. 16578617 del pari alimentato unicamente da proventi riconducibili al defunto padre , e dopo avere reputato tardive le domande volte sia CP_2
ad accertare la natura fiduciaria della cointestazione dei 18 buoni fruttiferi postali, con la conseguente unica riconducibilità del complessivo importo di 90.000,00 al defunto padre
, sia a disporre la restituzione alla massa dell'intero importo dei predetti 18 buoni CP_2
fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno, la sentenza n. 118 del 2023 gravata, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla divisione dei beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario e con riguardo alla domanda di fruttificazione avente ad oggetto uno dei cespiti componenti il compendio immobiliare occupato da , così ha disposto: CP_6
“- dichiara che i beni facenti parte della massa ereditaria sono: quota parte di buoni fruttiferi nn.12365539, 12365540, 12365541, 12365542, 12365543, 12365544,
12365545, 12365546, 12365547 emessi in data 9.11.2005; somma di € 50.102,34 portata dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale Controparte_8
di Noto;
somma di € 2.325,77 presente sul conto corrente n. 91254672 aperto presso
filiale di Noto;
Controparte_8
- dichiara che il patrimonio relitto di spetta a , CP_2 Controparte_5 CP_7
, , , , ,
[...] CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_3
per la quota di 1/8 ciascuno pari ad euro € 9.336,01; CP_2
- in accoglimento della domanda proposta da , , CP_7 Controparte_5 [...]
, , , , dispone la CP_2 CP_3 CP_6 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 divisione di quanto ricavabile dai Buoni Fruttiferi Postali di cui in motivazione, e assegna
a , , , , Controparte_5 CP_7 CP_4 Parte_1 Controparte_1
, , la somma di € 2.812,00 ciascuno, previa CP_9 CP_3 CP_2
liquidazione dei suddetti titoli;
- condanna a corrispondere in restituzione in favore di , CP_4 Controparte_5
, , , , e CP_2 CP_7 CP_3 Controparte_1 Parte_1 CP_6
la somma di € 3.168,90 ciascuno, oltre interessi legali dal 24.05.2011 fino
[...]
all'effettivo pagamento”.
E' infine seguita la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
di tutti i GE presenti in lite.
, e hanno interposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 118 del 2023 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 20 gennaio 2023 facendo leva sui quattro profili di doglianza di seguito evidenziati.
Con il primo motivo di appello è stata dedotta la erroneità della statuizione che aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata dai GE in merito alla cointestazione CP_4
meramente fiduciaria dei 18 buoni fruttiferi postali tra il defunto ed il figlio CP_2
: ad avviso degli appellanti, infatti, tutte le somme impiegate per l'acquisto CP_4
dei 18 buoni fruttiferi postali erano riferibili unicamente al padre per le stesse motivazioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto unicamente riferibili al defunto le somme CP_2
depositate nel libretto a risparmio n. 16578617, risultando percettore di CP_2
reddito da pensione oltre che titolare di un'impresa agricola ad onta dello stato di disoccupato del figlio che giammai avrebbe potuto, con le proprie magre entrate, CP_4
catalizzare la rilevante somma di Euro 50.102,34 versata sul predetto deposito a risparmio, al pari della somma di Euro 90.000,00 di cui ai buoni fruttiferi postali sopra menzionati;
Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la erroneità delle statuizioni che avevano da un lato ritenuto tardiva la domanda di restituzione alla massa della somma derivante pagina 5 di 15 dalla riscossione dei 9 buoni fruttiferi postali effettuata da in data 26 CP_4
ottobre 2017 ed in data 26 marzo 2018, e dall'altro esplorativa la richiesta di ordine di esibizione a degli estratti dei conti corrente intestati al defunto Controparte_8
e delle quietanze di rimborso dei buoni fruttiferi postali riscossi da CP_2
ad avviso degli appellanti, la circostanza del rimborso dei 9 buoni CP_4
fruttiferi postali a era emersa soltanto a seguito della produzione CP_4
documentale effettuata da in data 29 gennaio 2020, il che rendeva Controparte_8
tempestiva sia la richiesta di espletamento dell'incombente istruttorio ex art. 210 c.p.c. sia la domanda di restituzione alla massa della somma derivante dalla riscossione dei 9 buoni fruttiferi postali effettuata da in data 26 ottobre 2017 ed in data 26 marzo CP_4
2018 formulata in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il data 12 ottobre 2022.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata dedotta la erroneità della statuizione che aveva disposto la divisione unicamente del valore nominale dei buoni fruttiferi postali in favore dei condividenti senza avere menzionato gli interessi nel frattempo maturati dal 2005, anno dell'acquisto dei buoni, sino al 2023.
Con l'ultimo profilo di doglianza è stata censurata, in seno al dispositivo della sentenza,
l'omissione relativa alle sorti della somma di Euro 50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617 sulle quali il Tribunale aveva omesso di statuire: gli appellanti hanno chiesto l'aggiunta, in seno al dispositivo della sentenza impugnata, dell'attribuzione in loro favore, in ragione di un ottavo ciascuno, della rispettiva quota di spettanza di tale somma maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.
Si è costituito nel giudizio di appello che ha aderito alle domande ed alle CP_3
difese azionate dai GE , e instando Parte_1 Controparte_1 CP_2
per le conclusioni da questi ultimi rassegnate nei rispettivi atti d'appello.
Si è altresì costituito nel giudizio di appello che ha contestato gli avversi CP_4
appelli instando per la conferma della sentenza n. 118 del 2023 emessa dal Tribunale di pagina 6 di 15 Siracusa in data 20 gennaio 2023 la cui bontà era stata viepiù corroborata, a suo dire, dalle intervenute transazioni che egli aveva concluso con i GE , e CP_7 CP_6 CP_5
.
[...]
I GE e , come detto in precedenza, hanno transatto CP_5 CP_6 CP_7
definitivamente la lite con e sono rimasti contumaci nel presente giudizio. CP_4
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 3 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dovere accogliere gli appelli azionati da Parte_1
, e nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
[...] Controparte_1 CP_2
Come detto in precedenza, l'odierno giudizio concerne la divisione del compendio ereditario del compianto il cui oggetto è andato via via riducendosi non CP_2
soltanto per il fatto che le parti hanno di comune accordo, in pendenza del giudizio di primo grado, definito la ripartizione dei beni immobili e mobili, anche registrati, facenti parte dell'asse ma anche avuto riguardo alle transazioni successivamente stipulate in data
9 agosto 2023 e in data 5 ottobre 2023, nelle more del giudizio di appello, tra l'odierno appellato ed i GE e che hanno CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
definitivamente chiuso la vicenda residuale che occorre vagliare nella presente sede: ciò su cui discutono gli appellanti , e ed il Parte_1 Controparte_1 CP_2
germano da un lato, e l'appellato dall'altro, concerne le CP_3 CP_4
sorti del riparto dei 18 buoni fruttiferi postali cointestati tra ed il defunto padre CP_4
di Euro 5.000,00 ciascuno, di cui 9 già riscossi da e CP_2 CP_4
l'asserita omissione, in seno al dispositivo della sentenza impugnata, della somma di Euro
50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617 sulla quale ad avviso degli appellanti il Tribunale aveva omesso di statuire;
tale doglianza, costituente oggetto del quarto motivo di appello, è da disattendere posto che nel dispositivo il giudice ha da un lato accertato che costituisce parte del patrimonio da dividere tra gli otto fratelli anche la pagina 7 di 15 somma di Euro 50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617, e dall'altro ha individuato, una volta effettuata in motivazione la somma di tutte le voci componenti l'asse oggetto di divisione, ivi compreso l'importo di Euro 50.102,34, l'ammontare complessivo spettante a ciascun fratello in Euro 9.336,01, senza sottacere comunque che tale ultimo importo dovrà essere rettificato avuto riguardo ai residui motivi di appello formulati da , e che, al contrario, si Parte_1 Controparte_1 CP_2
palesano meritevoli di accoglimento.
Con il primo motivo di appello , e hanno Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedotto la erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata dai GE in merito alla cointestazione CP_4
meramente fiduciaria dei 18 buoni fruttiferi postali tra il defunto ed il figlio CP_2
ad avviso degli appellanti infatti il rilievo secondo cui tutte le somme CP_4
impiegate per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali erano riferibili unicamente al padre per le stesse motivazioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto unicamente riferibili al defunto le somme depositate nel libretto a risparmio n. 16578617, CP_2
risultando percettore di reddito da pensione oltre che titolare di un'impresa CP_2
agricola ad onta dello stato di disoccupato del figlio che giammai avrebbe potuto CP_4
accantonare la rilevante somma di Euro 50.102,34 versata sul predetto deposito a risparmio od il valore dei buoni fruttiferi postali sopra menzionati pari ad Euro 90.000,00, era stato tempestivamente proposto con il deposito della prima delle tre memorie di cui all'art. 183 c.p.c. vecchio conio, vale a dire dopo avere avuto contezza delle costituzioni in giudizio di tutti i convenuti e dei documenti ivi allegati disvelanti il patrimonio CP_4
mobiliare e pecuniario del defunto padre . CP_2
La Corte ritiene fondato il suddetto motivo e condivide il ragionamento sopra riferito, sposato dal Tribunale unicamente con riguardo alla provvista del deposito a risparmio, che non è stato minimamente contestato dalla difesa di e che va del pari CP_4
pagina 8 di 15 riconfermato anche per i denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali nel
2005: si noti come i denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali provenivano da conti correnti intestati a che sono stati chiusi poco prima CP_2
dell'acquisto dei predetti buoni, circostanze del pari non contestate dalla difesa di nella presente sede. CP_4
Non sussiste poi alcuna tardività della richiesta, ad opera degli appellanti, della declaratoria di riconducibilità dei denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali unicamente alla sfera giuridica soggettiva sostanziale del defunto comune padre, e di conseguente assoggettabilità alla divisione tra i fratelli dei suddetti buoni nella loro totalità, se si considera che la domanda che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stata azionata da la quale, al momento della redazione della citazione, Controparte_5
nulla sapeva della consistenza pecuniaria dell'asse del defunto padre ad eccezione degli immobili ivi menzionati;
l'esistenza dei depositi bancari e dei buoni fruttiferi postali è emersa con la costituzione dei convenuti e che hanno CP_4 CP_3
depositato le denunce di successione del defunto padre, costituzione che poi ha determinato i condividenti a estendere la domanda di divisione anche ai valori mobiliari presenti nell'asse con la prima memoria di cui all'art. 183, c.p.c., vecchio conio, ponendo in tal modo una emendatio libelli pienamente giustificata dal peculiare incedere del presente processo.
Fondato si palesa anche il secondo motivo di appello nella parte in cui ha censurato il deciso in primo grado per non avere ricompreso nella divisione tutti i 18 buoni fruttiferi postali: sul punto la Corte condivide quanto riferito dagli appellanti che, nella memoria difensiva datata 12 novembre 2024, hanno affermato che “….si fa rilevare che nelle due denunce di successione presentate da (quella originaria reg.ta a Noto col CP_4
n. 403, vol. 9990, e quella correttiva, reg.ta al n. 376, vol. 9990, versate in atti la prima dall'attrice in I grado ed entrambe da con la sua comparsa di risposta in CP_3
pagina 9 di 15 I grado e ridepositate per ragioni di tuziorismo dalla scrivente difesa in allegato alla memoria 183/2 il 7/4/2017 come docc. 1 e 2) è scritto testualmente: “Quota di possesso
1/1-Descrizione n. 18 (diciotto) buoni postali intestati a e CP_2 Controparte_4
Valore/Importo 45.000,00”. Il denunciante dunque diceva che la quota di possesso del de cuius era l'intero (“1/1”) e indicava il valore nominale del cespite in € 45.000,00. Solo dopo si è capito che tale cifra rappresentava il 50% del valore facciale dei titoli. La denuncia corretta, invece, avrebbe dovuto dichiarare la quota di possesso del de cuius in
½ e il valore nominale dell'intero ammontare dei buoni in € 90.000,00, di cui la parte caduta in successione – secondo le risultanze formali - sarebbe stata di 45.000,00 euro.
, così si espresse nella sua comparsa di risposta a pag. 2 “oltre ai beni CP_7
immobili, elencati dettagliatamente in seno all'atto introduttivo del giudizio,
[...]
al momento della morte, così come risulta dalla dichiarazione di successione CP_2
presentata da all'Agenzia delle Entrate di Noto, al Numero 403, Volume CP_4
9990, anno 2012 (all. 2 di parte attrice) …. lasciava … n. 18 buoni postali, € 45.000”.
Tale passaggio della comparsa di risposta era meramente riproduttivo del contenuto della denuncia di successione, alla stregua di quanto lo stesso convenuto esplicitamente precisava, ma non esprimeva alcuna sua presa di posizione processuale, ossia non costituiva riconoscimento che nell'asse ereditario rientravano solo 45.000,00 euro, né implicava una limitazione della domanda, diversamente da quanto ha fallacemente inteso il Giudice di prime cure a pag. 10, secondo capoverso, della sentenza qui impugnata. Egli si limitò a ricopiare quello che emergeva dalla denuncia di successione, la quale invece era redatta in modo decettivo, in quanto indicava il valore dei BPF in € 45.000,00 complessivi e non in € 90.000,00 come avrebbe dovuto e la quota spettante a
[...]
nell'intero, piuttosto che nella metà. Trarre da ciò la deduzione “che le parti CP_2
abbiano inteso chiedere di ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius solo il 50% del valore nominale dei buoni, chiedendo espressamente l'inclusione del valore di euro
pagina 10 di 15 45,000,00 a titolo di buoni postali”, come ha fatto il Tribunale, significa attribuire loro una volontà che non hanno mai manifestato e che è contraddetta dal tenore testuale dell'atto sopra trascritto e dalle precisazioni poi contenute nelle memorie 183/1, che sono deputate proprio a siffatto scopo. Nel caso di specie e Parte_1 Controparte_1
con la memoria 183/1, ferma restando la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cioè la divisione ereditaria del patrimonio relitto dal padre), hanno semplicemente emendato le loro istanze per adeguarle al principio di universalità della medesima, in piena continuità con quanto avevano dedotto i fratelli e , chiedendo che essa ricomprendesse CP_7 CP_6
“per intero i depositi di denaro esistenti presso nel c/c postale n. Controparte_8
91254672, nel libretto di risparmio n. 16578617, nei buoni postali, nonché quelli che saranno rinvenuti eventualmente presso gli istituti di credito;
- le somme che dovessero risultare prelevate abusivamente dal cointestatario o da terzi”: chiaro ed evidente si palesava l'intento delle parti di voler ricomprendere nella divisione tutti i 18 buoni fruttiferi postali, sia i 9 ancora in comunione che i 9 riscossi da essendo CP_4
stato il richiamo dei convenuti GE alle conclusioni tempestivamente spiegate CP_4
dall'altro convenuto frutto del mero refuso posto in essere da chi presentò la CP_7
dichiarazione di successione che anziché indicare di detenere il 50 % di 18 buoni fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno ha indicato di detenere il 100 % dei buoni fruttiferi postali per un controvalore di Euro 45.000,00, di talché anche tale domanda, tempestivamente azionata, risulta meritevole di accoglimento.
Meritevole di accoglimento infine si palesa il terzo motivo di impugnazione con il quale
è stata dedotta la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la divisione del valore nominale dei buoni fruttiferi postali in favore dei condividenti senza menzionare gli interessi nel frattempo maturati dal 2005, anno dell'acquisto dei buoni, sino al 2023: nella divisione, e nella domanda di condanna gravante su CP_4
pagina 11 di 15 per i 9 buoni da quest'ultimo già riscossi, vanno considerati anche gli interessi maturati nell'arco del ventennio successivo all'acquisto dei titoli.
Questo l'esito del vaglio dei motivi di impugnazione, va adesso rimodulato il piano di riparto e la condanna gravante su alla luce delle conclusioni sopra CP_4
riportate: si ricorda che i fratelli condividenti sono 8 e che tre di loro, nelle persone di e , hanno transatto la lite con non avendo CP_5 CP_6 CP_7 CP_4
rivendicato nulla nella presente sede.
La massa ereditaria da dividere risulta composta da 18 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di Euro 90.000,00, dalla provvista di Euro 50.102,34 portata dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale di Controparte_8
Noto, dal saldo di Euro 2.025,77 presente sul conto corrente n. 91254672 aperto presso filiale di Noto, nonché dagli importi di Euro 300,00 prelevato in data Controparte_8
16 giugno 2011 e di Euro 25.051,17 prelevato da in data 16 ottobre 2012 CP_4
allorché il comune padre era già spirato: il patrimonio complessivo ammonta ad Euro
167,479,28 oltre interessi maturati alla data della presente sentenza, di cui Euro 70.351,17 prelevati da ed Euro 97.128,11 allo stato presenti in comunione. CP_4
A ciascun fratello spetta un ottavo dell'importo di Euro 167,479,28 oltre interessi maturati alla data della presente sentenza, vale a dire Euro 20.934,91: di quest'ultima cifra, Euro
8.793,89, pari ad un ottavo di Euro 70.351,17 prelevati da dovranno CP_4
essere corrisposti ai fratelli appellanti , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
oltre la debenza a carico di degli interessi corrisposti da CP_3 CP_4
alla data del rimborso con riferimento a quanto riscosso per i buoni Controparte_8
fruttiferi postali ed i successivi interessi maturati e la debenza degli interessi maturati sull'importo di Euro 25.051,17 a far data dal 16 ottobre 2012, il tutto sino al soddisfo.
Le rimanenti poste creditorie attive facenti parte della comunione, comprensive degli interessi maturati a far data dall'apertura della successione, vanno ripartite tra i fratelli in pagina 12 di 15 ragione di un ottavo ciascuno: la Corte sottolinea come la rettifica dei valori sopra indicati, sia con riferimento alla somma di Euro 20.934,91 pari alla quota di un ottavo del patrimonio spettante a ciascun fratello che con riferimento alla somma di Euro 8.793,89 che deve corrispondere a ciascuno dei fratelli presenti nella fase di CP_4
appello, assorbe le cifre riportate in dispositivo pari rispettivamente ad Euro 9.336,01 quanto alla quota del patrimonio spettante a ciascun fratello e ad Euro 3.168,90 quanto alla condanna di alla restituzione in favore dei GE parti dell'odierno CP_4
giudizio.
Non si effettua alcuna statuizione in favore dei rimanenti GE che non hanno partecipato al giudizio: come detto, essi hanno autonomamente definito ogni pendenza con l'appellato . CP_4
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al dispositivo: la liquidazione verrà fatta unicamente CP_4
in favore di , , e – per i Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
primi tre in favore dell'Erario per il presente giudizio di appello – avuto riguardo, quanto alle spese di cui al primo grado, alla liquidazione già effettuata dal Tribunale in quanto ritenuta congrua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G.
989/2023 + 1042/2023 + 1046/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e;
Controparte_5 CP_6 CP_7
2. Dichiara che i beni ancora facenti parte della massa ereditaria relitta da CP_2
sono i seguenti: 18 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di Euro
[...]
90.000,00, Euro 50.102,34 portati dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale di Noto, Euro 2.025,77 presenti sul conto Controparte_8
corrente n. 91254672 aperto presso filiale di Noto, Euro Controparte_8
pagina 13 di 15 300,00 prelevati da in data 16 giugno 2011 ed Euro 25.051,17 CP_4
prelevati da in data 16 ottobre 2012, per il complessivo ammontare CP_4
di Euro 167,479,28;
3. Dichiara che il patrimonio relitto di , come sopra determinato, spetta CP_2
a , , e CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 [...]
per la quota di 1/8 ciascuno pari ad Euro 20.934,91, oltre interessi maturati CP_2
a far data dall'apertura della successione;
4. In accoglimento della domanda proposta da , , CP_2 CP_3 [...]
e , condanna a corrispondere la somma Parte_1 Controparte_1 CP_4
di Euro 8.793,89 a ciascuno di essi, oltre la corresponsione pro quota degli interessi maturati alla data del rimborso con riferimento a quanto riscosso da per i CP_4
buoni fruttiferi postali ed i successivi interessi maturati, e la corresponsione degli interessi maturati sull'importo di Euro 25.051,17 a far data dal 16 ottobre 2012, il tutto sino al soddisfo;
5. Condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_4
favore di , e , spese CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
liquidate quanto a in Euro 6.164,00 oltre alle spese forfetarie nella CP_2
misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto a e Controparte_1 [...]
in Euro 8.013,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e Parte_1
CPA come per legge, e quanto a in euro 6.164,00 oltre alle spese CP_3
forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello CP_3
Stato;
6. Condanna alla refusione delle spese del giudizio di appello in CP_4
favore di , e , spese CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
che si liquidano per ciascuna parte in favore dell'Erario in Euro 5.809,00 per pagina 14 di 15 compenso di avvocato (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 13 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 989/2023 + 1042/2023 + 1046/2023
PROMOSSE DA
(C.F. ), digitalmente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1
del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Raffaele Leone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 15 (C.F. ), digitalmente domiciliato ai Controparte_1 CodiceFiscale_2
fini del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Vincenzo Leone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(C.F. ), digitalmente domiciliata ai fini CP_2 C.F._3
del giudizio all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Paola Leone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._4
dall'avv. Michele Mascellari giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Noto, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato a CP_4 C.F._5
Avola, Via Marconi n. 6, presso lo studio dell'avv. Lucilla Campisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: divisione ereditaria
Conclusioni: come da atti introduttivi e da memorie difensive
pagina 2 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce il frutto dei tre appelli proposti dai GE Parte_1
, e avverso la medesima sentenza n. 118 del 2023,
[...] Controparte_1 CP_2
emessa dal Tribunale di Siracusa in data 20 gennaio 2023, la quale ha statuito in merito alla divisione ereditaria dei cespiti relitti dal comune padre mancato ai vivi CP_2
il 24 maggio 2011: i tre giudizi, successivamente riuniti ex art. 335 c.p.c., si caratterizzano per la medesimezza delle doglianze prospettate dagli appellanti e vedono quali controparti i GE e regolarmente costituiti in giudizio, ed i CP_4 CP_3
GE , e che sono rimasti contumaci, avendo Controparte_5 CP_6 CP_7
questi ultimi raggiunto separati accordi con come da scritture provate da CP_4
quest'ultimo versate in atti.
La causa in prime cure ha visto grandemente scemato l'oggetto del contendere atteso che tutti i GE hanno raggiunto un accordo circa la divisione del cospicuo CP_4
patrimonio immobiliare del de cuius e dei beni mobili, anche registrati, e circa la domanda di fruttificazione avente ad oggetto uno dei cespiti, componenti il compendio immobiliare, occupato unicamente da sono rimasti ancora controversi alcuni rapporti CP_6
finanziari, cointestati tra il defunto ed il figlio , sui quali al CP_2 CP_4
contrario non è intervenuto alcun accordo e che la sentenza n. 118 del 2023 gravata nella presente sede ha individuato nel conto corrente postale n. 91254672 per una giacenza pari, ivi compreso un prelievo effettuato da in data successiva alla morte del CP_4
defunto di Euro 300,00, a complessivi Euro 2.325,77, nel deposito a risparmio n. CP_2
16578617 avente una giacenza pari ad Euro 50.102,34 dai cui movimenti si evince che
, fatto che non risulta essere stato da quest'ultimo contestato, ha effettuato CP_4
dopo la morte del padre un prelievo di Euro 25.051,17, e nella esistenza di 18 buoni fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno, del complessivo importo di Euro 90.000,00,
pagina 3 di 15 di cui 9 rimborsati in favore di in data 26 ottobre 2017 ed in data 26 marzo CP_4
2018.
Dopo avere ritenuto che i fondi del conto corrente postale, ad onta della cointestazione tra il defunto ed il figlio , fossero riferibili unicamente al padre CP_2 CP_4
in quanto percettore di reddito da pensione veicolato sul predetto conto, al pari dei fondi presenti sul deposito a risparmio n. 16578617 del pari alimentato unicamente da proventi riconducibili al defunto padre , e dopo avere reputato tardive le domande volte sia CP_2
ad accertare la natura fiduciaria della cointestazione dei 18 buoni fruttiferi postali, con la conseguente unica riconducibilità del complessivo importo di 90.000,00 al defunto padre
, sia a disporre la restituzione alla massa dell'intero importo dei predetti 18 buoni CP_2
fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno, la sentenza n. 118 del 2023 gravata, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla divisione dei beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario e con riguardo alla domanda di fruttificazione avente ad oggetto uno dei cespiti componenti il compendio immobiliare occupato da , così ha disposto: CP_6
“- dichiara che i beni facenti parte della massa ereditaria sono: quota parte di buoni fruttiferi nn.12365539, 12365540, 12365541, 12365542, 12365543, 12365544,
12365545, 12365546, 12365547 emessi in data 9.11.2005; somma di € 50.102,34 portata dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale Controparte_8
di Noto;
somma di € 2.325,77 presente sul conto corrente n. 91254672 aperto presso
filiale di Noto;
Controparte_8
- dichiara che il patrimonio relitto di spetta a , CP_2 Controparte_5 CP_7
, , , , ,
[...] CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_9 CP_3
per la quota di 1/8 ciascuno pari ad euro € 9.336,01; CP_2
- in accoglimento della domanda proposta da , , CP_7 Controparte_5 [...]
, , , , dispone la CP_2 CP_3 CP_6 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 divisione di quanto ricavabile dai Buoni Fruttiferi Postali di cui in motivazione, e assegna
a , , , , Controparte_5 CP_7 CP_4 Parte_1 Controparte_1
, , la somma di € 2.812,00 ciascuno, previa CP_9 CP_3 CP_2
liquidazione dei suddetti titoli;
- condanna a corrispondere in restituzione in favore di , CP_4 Controparte_5
, , , , e CP_2 CP_7 CP_3 Controparte_1 Parte_1 CP_6
la somma di € 3.168,90 ciascuno, oltre interessi legali dal 24.05.2011 fino
[...]
all'effettivo pagamento”.
E' infine seguita la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
di tutti i GE presenti in lite.
, e hanno interposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 118 del 2023 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 20 gennaio 2023 facendo leva sui quattro profili di doglianza di seguito evidenziati.
Con il primo motivo di appello è stata dedotta la erroneità della statuizione che aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata dai GE in merito alla cointestazione CP_4
meramente fiduciaria dei 18 buoni fruttiferi postali tra il defunto ed il figlio CP_2
: ad avviso degli appellanti, infatti, tutte le somme impiegate per l'acquisto CP_4
dei 18 buoni fruttiferi postali erano riferibili unicamente al padre per le stesse motivazioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto unicamente riferibili al defunto le somme CP_2
depositate nel libretto a risparmio n. 16578617, risultando percettore di CP_2
reddito da pensione oltre che titolare di un'impresa agricola ad onta dello stato di disoccupato del figlio che giammai avrebbe potuto, con le proprie magre entrate, CP_4
catalizzare la rilevante somma di Euro 50.102,34 versata sul predetto deposito a risparmio, al pari della somma di Euro 90.000,00 di cui ai buoni fruttiferi postali sopra menzionati;
Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la erroneità delle statuizioni che avevano da un lato ritenuto tardiva la domanda di restituzione alla massa della somma derivante pagina 5 di 15 dalla riscossione dei 9 buoni fruttiferi postali effettuata da in data 26 CP_4
ottobre 2017 ed in data 26 marzo 2018, e dall'altro esplorativa la richiesta di ordine di esibizione a degli estratti dei conti corrente intestati al defunto Controparte_8
e delle quietanze di rimborso dei buoni fruttiferi postali riscossi da CP_2
ad avviso degli appellanti, la circostanza del rimborso dei 9 buoni CP_4
fruttiferi postali a era emersa soltanto a seguito della produzione CP_4
documentale effettuata da in data 29 gennaio 2020, il che rendeva Controparte_8
tempestiva sia la richiesta di espletamento dell'incombente istruttorio ex art. 210 c.p.c. sia la domanda di restituzione alla massa della somma derivante dalla riscossione dei 9 buoni fruttiferi postali effettuata da in data 26 ottobre 2017 ed in data 26 marzo CP_4
2018 formulata in sede di precisazione delle conclusioni avvenuta il data 12 ottobre 2022.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata dedotta la erroneità della statuizione che aveva disposto la divisione unicamente del valore nominale dei buoni fruttiferi postali in favore dei condividenti senza avere menzionato gli interessi nel frattempo maturati dal 2005, anno dell'acquisto dei buoni, sino al 2023.
Con l'ultimo profilo di doglianza è stata censurata, in seno al dispositivo della sentenza,
l'omissione relativa alle sorti della somma di Euro 50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617 sulle quali il Tribunale aveva omesso di statuire: gli appellanti hanno chiesto l'aggiunta, in seno al dispositivo della sentenza impugnata, dell'attribuzione in loro favore, in ragione di un ottavo ciascuno, della rispettiva quota di spettanza di tale somma maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.
Si è costituito nel giudizio di appello che ha aderito alle domande ed alle CP_3
difese azionate dai GE , e instando Parte_1 Controparte_1 CP_2
per le conclusioni da questi ultimi rassegnate nei rispettivi atti d'appello.
Si è altresì costituito nel giudizio di appello che ha contestato gli avversi CP_4
appelli instando per la conferma della sentenza n. 118 del 2023 emessa dal Tribunale di pagina 6 di 15 Siracusa in data 20 gennaio 2023 la cui bontà era stata viepiù corroborata, a suo dire, dalle intervenute transazioni che egli aveva concluso con i GE , e CP_7 CP_6 CP_5
.
[...]
I GE e , come detto in precedenza, hanno transatto CP_5 CP_6 CP_7
definitivamente la lite con e sono rimasti contumaci nel presente giudizio. CP_4
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 3 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dovere accogliere gli appelli azionati da Parte_1
, e nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
[...] Controparte_1 CP_2
Come detto in precedenza, l'odierno giudizio concerne la divisione del compendio ereditario del compianto il cui oggetto è andato via via riducendosi non CP_2
soltanto per il fatto che le parti hanno di comune accordo, in pendenza del giudizio di primo grado, definito la ripartizione dei beni immobili e mobili, anche registrati, facenti parte dell'asse ma anche avuto riguardo alle transazioni successivamente stipulate in data
9 agosto 2023 e in data 5 ottobre 2023, nelle more del giudizio di appello, tra l'odierno appellato ed i GE e che hanno CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
definitivamente chiuso la vicenda residuale che occorre vagliare nella presente sede: ciò su cui discutono gli appellanti , e ed il Parte_1 Controparte_1 CP_2
germano da un lato, e l'appellato dall'altro, concerne le CP_3 CP_4
sorti del riparto dei 18 buoni fruttiferi postali cointestati tra ed il defunto padre CP_4
di Euro 5.000,00 ciascuno, di cui 9 già riscossi da e CP_2 CP_4
l'asserita omissione, in seno al dispositivo della sentenza impugnata, della somma di Euro
50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617 sulla quale ad avviso degli appellanti il Tribunale aveva omesso di statuire;
tale doglianza, costituente oggetto del quarto motivo di appello, è da disattendere posto che nel dispositivo il giudice ha da un lato accertato che costituisce parte del patrimonio da dividere tra gli otto fratelli anche la pagina 7 di 15 somma di Euro 50.102,34 versata nel deposito a risparmio n. 16578617, e dall'altro ha individuato, una volta effettuata in motivazione la somma di tutte le voci componenti l'asse oggetto di divisione, ivi compreso l'importo di Euro 50.102,34, l'ammontare complessivo spettante a ciascun fratello in Euro 9.336,01, senza sottacere comunque che tale ultimo importo dovrà essere rettificato avuto riguardo ai residui motivi di appello formulati da , e che, al contrario, si Parte_1 Controparte_1 CP_2
palesano meritevoli di accoglimento.
Con il primo motivo di appello , e hanno Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedotto la erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata dai GE in merito alla cointestazione CP_4
meramente fiduciaria dei 18 buoni fruttiferi postali tra il defunto ed il figlio CP_2
ad avviso degli appellanti infatti il rilievo secondo cui tutte le somme CP_4
impiegate per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali erano riferibili unicamente al padre per le stesse motivazioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto unicamente riferibili al defunto le somme depositate nel libretto a risparmio n. 16578617, CP_2
risultando percettore di reddito da pensione oltre che titolare di un'impresa CP_2
agricola ad onta dello stato di disoccupato del figlio che giammai avrebbe potuto CP_4
accantonare la rilevante somma di Euro 50.102,34 versata sul predetto deposito a risparmio od il valore dei buoni fruttiferi postali sopra menzionati pari ad Euro 90.000,00, era stato tempestivamente proposto con il deposito della prima delle tre memorie di cui all'art. 183 c.p.c. vecchio conio, vale a dire dopo avere avuto contezza delle costituzioni in giudizio di tutti i convenuti e dei documenti ivi allegati disvelanti il patrimonio CP_4
mobiliare e pecuniario del defunto padre . CP_2
La Corte ritiene fondato il suddetto motivo e condivide il ragionamento sopra riferito, sposato dal Tribunale unicamente con riguardo alla provvista del deposito a risparmio, che non è stato minimamente contestato dalla difesa di e che va del pari CP_4
pagina 8 di 15 riconfermato anche per i denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali nel
2005: si noti come i denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali provenivano da conti correnti intestati a che sono stati chiusi poco prima CP_2
dell'acquisto dei predetti buoni, circostanze del pari non contestate dalla difesa di nella presente sede. CP_4
Non sussiste poi alcuna tardività della richiesta, ad opera degli appellanti, della declaratoria di riconducibilità dei denari utilizzati per l'acquisto dei 18 buoni fruttiferi postali unicamente alla sfera giuridica soggettiva sostanziale del defunto comune padre, e di conseguente assoggettabilità alla divisione tra i fratelli dei suddetti buoni nella loro totalità, se si considera che la domanda che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stata azionata da la quale, al momento della redazione della citazione, Controparte_5
nulla sapeva della consistenza pecuniaria dell'asse del defunto padre ad eccezione degli immobili ivi menzionati;
l'esistenza dei depositi bancari e dei buoni fruttiferi postali è emersa con la costituzione dei convenuti e che hanno CP_4 CP_3
depositato le denunce di successione del defunto padre, costituzione che poi ha determinato i condividenti a estendere la domanda di divisione anche ai valori mobiliari presenti nell'asse con la prima memoria di cui all'art. 183, c.p.c., vecchio conio, ponendo in tal modo una emendatio libelli pienamente giustificata dal peculiare incedere del presente processo.
Fondato si palesa anche il secondo motivo di appello nella parte in cui ha censurato il deciso in primo grado per non avere ricompreso nella divisione tutti i 18 buoni fruttiferi postali: sul punto la Corte condivide quanto riferito dagli appellanti che, nella memoria difensiva datata 12 novembre 2024, hanno affermato che “….si fa rilevare che nelle due denunce di successione presentate da (quella originaria reg.ta a Noto col CP_4
n. 403, vol. 9990, e quella correttiva, reg.ta al n. 376, vol. 9990, versate in atti la prima dall'attrice in I grado ed entrambe da con la sua comparsa di risposta in CP_3
pagina 9 di 15 I grado e ridepositate per ragioni di tuziorismo dalla scrivente difesa in allegato alla memoria 183/2 il 7/4/2017 come docc. 1 e 2) è scritto testualmente: “Quota di possesso
1/1-Descrizione n. 18 (diciotto) buoni postali intestati a e CP_2 Controparte_4
Valore/Importo 45.000,00”. Il denunciante dunque diceva che la quota di possesso del de cuius era l'intero (“1/1”) e indicava il valore nominale del cespite in € 45.000,00. Solo dopo si è capito che tale cifra rappresentava il 50% del valore facciale dei titoli. La denuncia corretta, invece, avrebbe dovuto dichiarare la quota di possesso del de cuius in
½ e il valore nominale dell'intero ammontare dei buoni in € 90.000,00, di cui la parte caduta in successione – secondo le risultanze formali - sarebbe stata di 45.000,00 euro.
, così si espresse nella sua comparsa di risposta a pag. 2 “oltre ai beni CP_7
immobili, elencati dettagliatamente in seno all'atto introduttivo del giudizio,
[...]
al momento della morte, così come risulta dalla dichiarazione di successione CP_2
presentata da all'Agenzia delle Entrate di Noto, al Numero 403, Volume CP_4
9990, anno 2012 (all. 2 di parte attrice) …. lasciava … n. 18 buoni postali, € 45.000”.
Tale passaggio della comparsa di risposta era meramente riproduttivo del contenuto della denuncia di successione, alla stregua di quanto lo stesso convenuto esplicitamente precisava, ma non esprimeva alcuna sua presa di posizione processuale, ossia non costituiva riconoscimento che nell'asse ereditario rientravano solo 45.000,00 euro, né implicava una limitazione della domanda, diversamente da quanto ha fallacemente inteso il Giudice di prime cure a pag. 10, secondo capoverso, della sentenza qui impugnata. Egli si limitò a ricopiare quello che emergeva dalla denuncia di successione, la quale invece era redatta in modo decettivo, in quanto indicava il valore dei BPF in € 45.000,00 complessivi e non in € 90.000,00 come avrebbe dovuto e la quota spettante a
[...]
nell'intero, piuttosto che nella metà. Trarre da ciò la deduzione “che le parti CP_2
abbiano inteso chiedere di ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius solo il 50% del valore nominale dei buoni, chiedendo espressamente l'inclusione del valore di euro
pagina 10 di 15 45,000,00 a titolo di buoni postali”, come ha fatto il Tribunale, significa attribuire loro una volontà che non hanno mai manifestato e che è contraddetta dal tenore testuale dell'atto sopra trascritto e dalle precisazioni poi contenute nelle memorie 183/1, che sono deputate proprio a siffatto scopo. Nel caso di specie e Parte_1 Controparte_1
con la memoria 183/1, ferma restando la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cioè la divisione ereditaria del patrimonio relitto dal padre), hanno semplicemente emendato le loro istanze per adeguarle al principio di universalità della medesima, in piena continuità con quanto avevano dedotto i fratelli e , chiedendo che essa ricomprendesse CP_7 CP_6
“per intero i depositi di denaro esistenti presso nel c/c postale n. Controparte_8
91254672, nel libretto di risparmio n. 16578617, nei buoni postali, nonché quelli che saranno rinvenuti eventualmente presso gli istituti di credito;
- le somme che dovessero risultare prelevate abusivamente dal cointestatario o da terzi”: chiaro ed evidente si palesava l'intento delle parti di voler ricomprendere nella divisione tutti i 18 buoni fruttiferi postali, sia i 9 ancora in comunione che i 9 riscossi da essendo CP_4
stato il richiamo dei convenuti GE alle conclusioni tempestivamente spiegate CP_4
dall'altro convenuto frutto del mero refuso posto in essere da chi presentò la CP_7
dichiarazione di successione che anziché indicare di detenere il 50 % di 18 buoni fruttiferi postali di Euro 5.000,00 cadauno ha indicato di detenere il 100 % dei buoni fruttiferi postali per un controvalore di Euro 45.000,00, di talché anche tale domanda, tempestivamente azionata, risulta meritevole di accoglimento.
Meritevole di accoglimento infine si palesa il terzo motivo di impugnazione con il quale
è stata dedotta la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la divisione del valore nominale dei buoni fruttiferi postali in favore dei condividenti senza menzionare gli interessi nel frattempo maturati dal 2005, anno dell'acquisto dei buoni, sino al 2023: nella divisione, e nella domanda di condanna gravante su CP_4
pagina 11 di 15 per i 9 buoni da quest'ultimo già riscossi, vanno considerati anche gli interessi maturati nell'arco del ventennio successivo all'acquisto dei titoli.
Questo l'esito del vaglio dei motivi di impugnazione, va adesso rimodulato il piano di riparto e la condanna gravante su alla luce delle conclusioni sopra CP_4
riportate: si ricorda che i fratelli condividenti sono 8 e che tre di loro, nelle persone di e , hanno transatto la lite con non avendo CP_5 CP_6 CP_7 CP_4
rivendicato nulla nella presente sede.
La massa ereditaria da dividere risulta composta da 18 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di Euro 90.000,00, dalla provvista di Euro 50.102,34 portata dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale di Controparte_8
Noto, dal saldo di Euro 2.025,77 presente sul conto corrente n. 91254672 aperto presso filiale di Noto, nonché dagli importi di Euro 300,00 prelevato in data Controparte_8
16 giugno 2011 e di Euro 25.051,17 prelevato da in data 16 ottobre 2012 CP_4
allorché il comune padre era già spirato: il patrimonio complessivo ammonta ad Euro
167,479,28 oltre interessi maturati alla data della presente sentenza, di cui Euro 70.351,17 prelevati da ed Euro 97.128,11 allo stato presenti in comunione. CP_4
A ciascun fratello spetta un ottavo dell'importo di Euro 167,479,28 oltre interessi maturati alla data della presente sentenza, vale a dire Euro 20.934,91: di quest'ultima cifra, Euro
8.793,89, pari ad un ottavo di Euro 70.351,17 prelevati da dovranno CP_4
essere corrisposti ai fratelli appellanti , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
oltre la debenza a carico di degli interessi corrisposti da CP_3 CP_4
alla data del rimborso con riferimento a quanto riscosso per i buoni Controparte_8
fruttiferi postali ed i successivi interessi maturati e la debenza degli interessi maturati sull'importo di Euro 25.051,17 a far data dal 16 ottobre 2012, il tutto sino al soddisfo.
Le rimanenti poste creditorie attive facenti parte della comunione, comprensive degli interessi maturati a far data dall'apertura della successione, vanno ripartite tra i fratelli in pagina 12 di 15 ragione di un ottavo ciascuno: la Corte sottolinea come la rettifica dei valori sopra indicati, sia con riferimento alla somma di Euro 20.934,91 pari alla quota di un ottavo del patrimonio spettante a ciascun fratello che con riferimento alla somma di Euro 8.793,89 che deve corrispondere a ciascuno dei fratelli presenti nella fase di CP_4
appello, assorbe le cifre riportate in dispositivo pari rispettivamente ad Euro 9.336,01 quanto alla quota del patrimonio spettante a ciascun fratello e ad Euro 3.168,90 quanto alla condanna di alla restituzione in favore dei GE parti dell'odierno CP_4
giudizio.
Non si effettua alcuna statuizione in favore dei rimanenti GE che non hanno partecipato al giudizio: come detto, essi hanno autonomamente definito ogni pendenza con l'appellato . CP_4
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al dispositivo: la liquidazione verrà fatta unicamente CP_4
in favore di , , e – per i Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
primi tre in favore dell'Erario per il presente giudizio di appello – avuto riguardo, quanto alle spese di cui al primo grado, alla liquidazione già effettuata dal Tribunale in quanto ritenuta congrua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G.
989/2023 + 1042/2023 + 1046/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e;
Controparte_5 CP_6 CP_7
2. Dichiara che i beni ancora facenti parte della massa ereditaria relitta da CP_2
sono i seguenti: 18 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di Euro
[...]
90.000,00, Euro 50.102,34 portati dal libretto di deposito a risparmio n. 16578617 aperto presso , filiale di Noto, Euro 2.025,77 presenti sul conto Controparte_8
corrente n. 91254672 aperto presso filiale di Noto, Euro Controparte_8
pagina 13 di 15 300,00 prelevati da in data 16 giugno 2011 ed Euro 25.051,17 CP_4
prelevati da in data 16 ottobre 2012, per il complessivo ammontare CP_4
di Euro 167,479,28;
3. Dichiara che il patrimonio relitto di , come sopra determinato, spetta CP_2
a , , e CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_3 [...]
per la quota di 1/8 ciascuno pari ad Euro 20.934,91, oltre interessi maturati CP_2
a far data dall'apertura della successione;
4. In accoglimento della domanda proposta da , , CP_2 CP_3 [...]
e , condanna a corrispondere la somma Parte_1 Controparte_1 CP_4
di Euro 8.793,89 a ciascuno di essi, oltre la corresponsione pro quota degli interessi maturati alla data del rimborso con riferimento a quanto riscosso da per i CP_4
buoni fruttiferi postali ed i successivi interessi maturati, e la corresponsione degli interessi maturati sull'importo di Euro 25.051,17 a far data dal 16 ottobre 2012, il tutto sino al soddisfo;
5. Condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_4
favore di , e , spese CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
liquidate quanto a in Euro 6.164,00 oltre alle spese forfetarie nella CP_2
misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto a e Controparte_1 [...]
in Euro 8.013,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e Parte_1
CPA come per legge, e quanto a in euro 6.164,00 oltre alle spese CP_3
forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello CP_3
Stato;
6. Condanna alla refusione delle spese del giudizio di appello in CP_4
favore di , e , spese CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
che si liquidano per ciascuna parte in favore dell'Erario in Euro 5.809,00 per pagina 14 di 15 compenso di avvocato (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 13 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15