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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3364/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3364/2024 R.G. e vertente
TRA
C.F.: nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Rizzo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Pt_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 10396/2023 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha chiesto, previo rinnovo della ctu, che il Tribunale “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 13.09.2022; 2) Condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...]
di parte ricorrente delle relative provvidenze economiche dalla data del 13.09.2022 ovvero, in subordine, da data successiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi su ogni rateo maturato e maturando;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 21 maggio
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… In via preliminare
e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6; -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003; -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socioeconomici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 29 marzo 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 11 marzo 2024, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 12 febbraio 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente devono trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 15 gennaio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Disturbo schizofrenico cronico” ritenendo che
“Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente totalmente INVALIDO (100%) e portatore di handicap in situazione di gravità (ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3), sin dall'epoca della domanda amministrativa, senza tuttavia diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia e il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 5 novembre 2024 ed ha riscontrato
“Schizofrenia paranoide cronica in trattamento farmacologico con necessità di supervisione per l'assunzione della terapia farmacologica”.
Al riguardo, ha osservato “Il periziando dal 2006 è seguito presso il Dipartimento
Salute Mentale di Caltagirone per Schizofrenia paranode cronica e dalla documentazione medica in atti si rileva che ha assunto droghe sin dall'adolescenza ed ha avuto ricoveri in clinica psichiatrica sia in TSO che volontari. A gennaio 2022 ha avuto un episodio di riacuzie della patologia psichiatrica con necessità di ricovero in Reparto specialistico. Un ulteriore episodio di riacuzie della patologia psichiatrica è avvenuto a dicembre 2023. In tale circostanza il periziando veniva dimesso in compenso farmacologico. Tuttavia, in seguito ad una relazione del Dipartimento di salute mentale in data 2 luglio 2024 veniva presentata richiesta di ricovero per disabili ai servizi sociali. Pertanto da settembre 2024 il periziando vive presso una Comunità Alloggio Noema Onlus di Caltagirone. L'equipe psico-sociale che lo segue ha relazionato che il predetto è taciturno e non socializza, nonostante i ripetuti solleciti dal personale addetto. Inoltre, lo stesso trascura la propria igiene personale in assenza della supervisione di terzi così come anche la terapia farmacologica viene assunta solo se somministrata da terzi. Anche lo psichiatra Dott. (DSM cdi Persona_1
pagina 3 di 5 Caltagirone) ritiene necessaria la supervisione per l'assunzione della terapia farmacologica. Pertanto, si ritiene che l'exursus clinico, la diagnosi e la necessità dell'assunzione della terapia necessaria per un discreto compenso e la necessità di supervisione per l'assunzione della stessa, la trascuratezza nell'igiene personale e la tendenza all'isolamento sono indicatori di una ridotta autonomia nelle attività di vita quotidiana. Questi aspetti supportano la necessità di un contesto protetto come la comunità alloggio. La schizofrenia paranoide è una condizione cronica, ma il buon compenso farmacologico e la coscienza di malattia sono segnali positivi che lasciano spazio alla possibilità di miglioramento, soprattutto se supportato da un ambiente strutturato. Pertanto, per tutto quanto sino ad ora descritto, si ritiene che il signor sia un soggetto Parte_1
NON sufficientemente autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua da parte di terzi per lo svolgimento degli stessi, ciò a far data da luglio 2024. In visione di una evoluzione in melius si ritiene utile la revisione del quadro clinico a due anni dall'attuale visita medico legale, ovvero ad ottobre 2026”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame obiettivo in atti, nemmeno contestate dalla parte resistente che non ha depositato note difensive - possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza
Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato inabile e disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalle domande amministrative e in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2024 e revisione suggerita ad ottobre 2026.
Quanto alle spese di atp, va disposta la compensazione di un terzo delle stesse in ragione del parziale accoglimento del ricorso e la restante quota viene liquidata in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Quanto alle spese della presente fase, esse devono essere compensate in ragione della decorrenza dell'accertamento.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato in data 29 marzo 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara inabile e disabile Parte_1
grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalle domande amministrative e in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2024 e revisione suggerita a ottobre 2026;
CP_
- condanna l' alla rifusione dei due terzi delle spese di lite di atp che liquida in favore dell'erario – già ridotte e senza alcun dimezzamento – in € 779,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 27 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3364/2024 R.G. e vertente
TRA
C.F.: nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Rizzo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Pt_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 10396/2023 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha chiesto, previo rinnovo della ctu, che il Tribunale “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 13.09.2022; 2) Condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...]
di parte ricorrente delle relative provvidenze economiche dalla data del 13.09.2022 ovvero, in subordine, da data successiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi su ogni rateo maturato e maturando;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 21 maggio
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… In via preliminare
e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6; -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003; -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socioeconomici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 29 marzo 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 11 marzo 2024, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 12 febbraio 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente devono trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 15 gennaio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Disturbo schizofrenico cronico” ritenendo che
“Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente totalmente INVALIDO (100%) e portatore di handicap in situazione di gravità (ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3), sin dall'epoca della domanda amministrativa, senza tuttavia diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia e il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 5 novembre 2024 ed ha riscontrato
“Schizofrenia paranoide cronica in trattamento farmacologico con necessità di supervisione per l'assunzione della terapia farmacologica”.
Al riguardo, ha osservato “Il periziando dal 2006 è seguito presso il Dipartimento
Salute Mentale di Caltagirone per Schizofrenia paranode cronica e dalla documentazione medica in atti si rileva che ha assunto droghe sin dall'adolescenza ed ha avuto ricoveri in clinica psichiatrica sia in TSO che volontari. A gennaio 2022 ha avuto un episodio di riacuzie della patologia psichiatrica con necessità di ricovero in Reparto specialistico. Un ulteriore episodio di riacuzie della patologia psichiatrica è avvenuto a dicembre 2023. In tale circostanza il periziando veniva dimesso in compenso farmacologico. Tuttavia, in seguito ad una relazione del Dipartimento di salute mentale in data 2 luglio 2024 veniva presentata richiesta di ricovero per disabili ai servizi sociali. Pertanto da settembre 2024 il periziando vive presso una Comunità Alloggio Noema Onlus di Caltagirone. L'equipe psico-sociale che lo segue ha relazionato che il predetto è taciturno e non socializza, nonostante i ripetuti solleciti dal personale addetto. Inoltre, lo stesso trascura la propria igiene personale in assenza della supervisione di terzi così come anche la terapia farmacologica viene assunta solo se somministrata da terzi. Anche lo psichiatra Dott. (DSM cdi Persona_1
pagina 3 di 5 Caltagirone) ritiene necessaria la supervisione per l'assunzione della terapia farmacologica. Pertanto, si ritiene che l'exursus clinico, la diagnosi e la necessità dell'assunzione della terapia necessaria per un discreto compenso e la necessità di supervisione per l'assunzione della stessa, la trascuratezza nell'igiene personale e la tendenza all'isolamento sono indicatori di una ridotta autonomia nelle attività di vita quotidiana. Questi aspetti supportano la necessità di un contesto protetto come la comunità alloggio. La schizofrenia paranoide è una condizione cronica, ma il buon compenso farmacologico e la coscienza di malattia sono segnali positivi che lasciano spazio alla possibilità di miglioramento, soprattutto se supportato da un ambiente strutturato. Pertanto, per tutto quanto sino ad ora descritto, si ritiene che il signor sia un soggetto Parte_1
NON sufficientemente autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua da parte di terzi per lo svolgimento degli stessi, ciò a far data da luglio 2024. In visione di una evoluzione in melius si ritiene utile la revisione del quadro clinico a due anni dall'attuale visita medico legale, ovvero ad ottobre 2026”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame obiettivo in atti, nemmeno contestate dalla parte resistente che non ha depositato note difensive - possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza
Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato inabile e disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalle domande amministrative e in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2024 e revisione suggerita ad ottobre 2026.
Quanto alle spese di atp, va disposta la compensazione di un terzo delle stesse in ragione del parziale accoglimento del ricorso e la restante quota viene liquidata in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Quanto alle spese della presente fase, esse devono essere compensate in ragione della decorrenza dell'accertamento.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato in data 29 marzo 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara inabile e disabile Parte_1
grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalle domande amministrative e in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2024 e revisione suggerita a ottobre 2026;
CP_
- condanna l' alla rifusione dei due terzi delle spese di lite di atp che liquida in favore dell'erario – già ridotte e senza alcun dimezzamento – in € 779,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 27 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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