Sentenza 1 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2004, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA e REGIONE CARABINIERI DI NAPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12 sono domiciliati ope legis;
- ricorrenti -
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA dell'8 gennaio 2002, Rep. n. 135092;
- resistente con procura -
contro
INPDAP - UFFICIO PROVINCIALE DI AVELLUTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8/01 del Giudice di pace di AVELLINO, depositata il 18/01/01 - R.G.N. 3312/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/11/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato MARINUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DAL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato:
che le parti in epigrafe hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, pure in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di pace di Avellino ha accolto la domanda, proposta dall'Inpdap nei confronti dell'Amministrazione convenuta, di rimborso degli interessi legali, versati ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennità di fine rapporto, ritardo derivante dal comportamento della Amministrazione, per aver questa procrastinato con colpevole inerzia la trasmissione dei progetti di liquidazione rispetto ai tempi previsti dalla legge;
che il giudice adito è pervenuto alla decisione dopo avere disatteso le eccezioni sollevate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per l'Amministrazione convenuta, e concernenti precisamente: il difetto di identificazione dell'organo legittimato in ordine alla richiesta attrice ed al quale doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio;
il difetto di giurisdizione del giudice adito;
la sua incompetenza funzionale, essendo invece competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro;
la sua incompetenza territoriale;
considerato:
che il Ministero, ancorché non figuri fra le parti nei cui confronti è stata resa la sentenza impugnata, è (anch'esso) legittimato alla proposizione del ricorso, non risultando nella specie tale legittimazione esclusa da una competenza riservata unicamente all'Amministrazione periferica convenuta nel giudizio di merito;
che la questione su cui il Collegio deve pronunciarsi concerne soltanto la competenza del giudice adito, essendosi la parte soccombente doluta in questa sede solo del rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado ed essendo quindi coperte dal giudicato tutte le altre questioni pregiudiziali ivi dibattute;
che l'eccezione d'incompetenza funzionale sollevata sul rilievo della natura eminentemente previdenziale del credito, in quanto gli interessi oggetto della richiesta di rimborso, previsti direttamente dalla legge (art. 3, comma quinto, decreto legge n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 147 del 1997), non sono moratori e partecipano della stessa natura previdenziale del, credito principale - è fondata, poiché, come già osservato da questa Corte in altra analoga controversia tra l'Inpdap e il Provveditorato agli Studi di Napoli (v. sentenza 8 settembre 2003 n. 13827), la causa petendi dedotta dall'Istituto individua nel rapporto contributivo fra il medesimo ente previdenziale e l'Amministrazione datrice di lavoro la fonte del diritto fatto valere in giudizio, e quindi la relazione con le prestazioni dovute dall'Istituto ai lavoratori, per cui la controversia in esame deve essere ricondotta fra quelle di cui agli artt. 442 e ss. cod. proc. civ., di competenza del giudice del lavoro;
che conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con la dichiarazione, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., della competenza del Tribunale di
Avellino giacché - diversamente da quanto ritenuto dalla citata sentenza n. 13827 del 2003 - il foro erariale non trova applicazione, ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nei "giudizi innanzi ai pretori", espressione, questa, che, a seguito dell'istituzione del giudice unico ed alla stregua della nuova formulazione del citato art. 444, deve ora intendersi come "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori" (v. Cass. sent. 7 febbraio 2001 n. 2871 e ord. 2 maggio 2002 n. 6293);
che ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio e della fase di merito;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004