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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6622 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 25946/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile - Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 25946/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Roveredo in Piano (PN), via Dante Alighieri n. 16, di seguito, per brevità: “ ” e Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], di seguito, per brevità:
“ ”, quali eredi di (C.F. ), nata a Pt_2 Persona_1 C.F._3
Fregona (TV) il 10.04.1928, residente in [...], di seguito, per brevità: “ ” costituiti con comparsa in prosecuzione ER rappresentati e difesi dall'avv. Marilena SANDRINI del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione telematico;
-Parti Attrici-
contro
:
, (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Contro del Ministro in carica, di seguito, per brevità: “ e (C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, di seguito, per brevità: “ ”, P.IVA_2 CP_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n.1;
-Parti Convenute- OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione 1. I fatti di causa
pagina 1 di 7 Parte Attrice, con atto di citazione del 20.06.2022, notificato il 24.06.2022, ha convenuto in Contro giudizio il e l' , chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione del CP_3
50% dell'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto n. 1 (di cui è già proprietaria dell'altra metà), in favore dell'originaria attrice allegando il possesso pubblico, pacifico e ER continuato dello stesso quantomeno dal 27.12.1995, data di acquisto della sua porzione dell'unità immobiliare dal SI. e momento in cui la stessa ha iniziato ad _4 utilizzare e godere anche della restante porzione dell'immobile di pertinenza della SI.ra
[...]
, deceduta in data 3.06.1982. Per_2
Le parti Convenute si sono costituite il 9.01.2023, chiedendo che venisse respinta la domanda di parte attrice in ragione del fatto che in data 27.12.1995, data in cui è iniziato il possesso utile di parte Attrice della porzione dell'immobile di proprietà di , lo Stato era già Persona_2 proprietario di detta quota. Con comparsa del 17.11.2022 sono intervenuti volontariamente nel giudizio i SIg.ri e figli ed unici eredi della SI.ra , deceduta in Pt_1 Parte_2 ER data 4.08.2022. In occasione della prima udienza tenutasi in data 01.02.2023, gli Attori, alla luce delle eccezioni svolte dalle Convenute, hanno precisato la domanda rilevando come il periodo di possesso ventennale, mediante unione del suo possesso con quello del precedente proprietario SI. , doveva considerarsi decorrere sin dal 3.06.1982 e cioè sin dalla momento _4 del decesso della SI.ra e dell'occupazione della sua porzione d'immobile da Persona_2 parte di _4
Parte Convenuta ha eccepito la novità della domanda ed entrambe hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 186 co. 6 cpc concessi dal Giudice. In occasione della successiva udienza del 12.10.2023 il Giudice ha ritenuto ammissibili le istanze di prova per testi formulate dagli Attori nella memoria istruttoria limitatamente ai capitoli da 1 a 9 con il teste , rigettando i restanti capitoli e fissando Testimone_1
l'udienza del 22.11.2023 per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Escusso il teste la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 13.2.2025, trasformata in udienza a trattazione scritta, a seguito della quale sono stati concessi termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Allegazioni delle parti Parti Attrici, a sostegno delle loro domande, hanno dedotto:
- con atto del 27.12.1995 ha acquistato dal SI. la quota del 50% ER _4 dell'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto n. 1 angolo via Daniele Crespi, di cui l'altro 50% risulta da allora intestato alla SI.ra , deceduta a Milano in data 3.06.1982 Persona_2 senza lasciare eredi, che lo aveva acquistato in data 11.04.1980;
- il diritto ad accettare l'eredità di risulta comunque prescritto essendo già Per_2 trascorsi più di 10 anni dall'apertura della sua successione, pertanto l'eredità della predetta IG si è devoluta allo Stato ex art. 586 cc, in particolare nella persona del MEF contro cui si procede;
- la SI.ra ha goduto e posseduto “uti dominus” la porzione di proprietà di ER
in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva sin dal 1995; Per_2
- ella ha sempre provveduto alla manutenzione dell'immobile oltre al pagamento di tutti i tributi, le utenze le spese condominiali ad esso relative;
pagina 2 di 7 - a far data dal decesso di avvenuto il 3.06.1982, il SI. , Persona_2 _4 dante causa di , aveva già occupato la porzione dell'immobile di cui è causa, ER atteggiandosi ad esclusivo proprietario della stessa ed esercitando in modo pacifico, continuato ed ininterrotto il possesso del bene;
- unendo il possesso di a quello del SI. la prima ha maturato i 20 anni ER _4 necessari per usucapire la quota dell'immobile prima dell'entrata in vigore della L. 296/2006. Le Convenute hanno resistito, eccependo che:
- la titolarità della quota dell'immobile di via Cesare da Sesto n. 1 è stata acquistata dallo Stato ex art. 586 cc in occasione del decesso della SI.ra in mancanza Persona_2 dell'accettazione della sua eredità da parte di alcun successibile nei termini di legge;
- il possesso esercitato da sulla porzione dell'immobile non può averle giovato ER ai fini dell'usucapione della stessa dal momento che l'Attrice non ha mai notificato all'Agenzia del Demanio di essere in possesso del bene vacante come previsto dall'art. 1 co. 260 L. 296/2006 a mente del quale, in assenza di predetta comunicazione, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1163 cc per cui “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza
o la clandestinità è cessata”;
- la predetta norma, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere interpretata in modo che trovi applicazione quando il periodo utile all'usucapione non sia già maturato al 27.12.2006, data di entrata in vigore della Legge;
- gli Attori, deducendo che il possesso utile all'usucapione sarebbe stato già esercitato dal SI. sin dal 1982, hanno formulato una nuova domanda che risulta _4 inammissibile e su cui non può formarsi contraddittorio;
.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie La domanda volta a far accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto del 50% dell'immobile sito in Via Cesare da Sesto 1 originariamente di proprietà della SI.ra si fonda sulle CP_5 seguenti fonti di prova.
- Atto di cessione di quota immobiliare del 50% dell'immobile di via Cesare de Sesto n. 1 dal SI. in favore di datato 27.12.1995 (doc. 1 fasc. att.) e _4 ER relativa documentazione catastale (docc.
2-3 fasc. att.);
- Certificato di morte di (doc. 4 fasc. att.) e certificato anagrafico storico Persona_2 da cui emerge che non esistono eredi legittimi della predetta SI.ra (doc. 6 fasc. att.);
- Nota di trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile datata 11.04.1980 da parte dei SIg.ri e (doc. 5 fasc. att.); Persona_2 _4
- Verbali di assemblea condominiale e documentazione relativa a pagamenti da parte di delle spese relative all'immobile di via Cesare de Sesto n. 1 (docc. 8-9-14- ER
16-17 fasc. att.);
- Certificato di morte della SI.ra (doc. 12 fasc. att.); Persona_1
- Deposizione del teste , che ha dichiarato di avere Testimone_1
“conosciuto la IG nel 1977 in quanto, abitando in Milano, Via Persona_1 del Bollo n.2, a fine settimana, spesso, mi recavo a pranzo nella vicina "Trattoria dalla Lina Orsolina" in Via Gaetano Alessi, n.1, di proprietà e gestita dalla IG ER sin dal 1956”, di avere conosciuto anche il SI. “che, dopo la morte _4 della compagna, IG avvenuta il 3 giugno 1982, ha iniziato a Persona_2
pagina 3 di 7 frequentare la "Trattoria dalla Lina Orsolina" a Milano, gestita dalla IG ER
.” e che avendo acquisito “fiducia da parte della IG ,
[...] Persona_1 amichevolmente mi sono offerto, nel tempo libero dal mio lavoro, di aiutarla nei periodi di maggior impegno in trattoria e, dal 1982 sino 27 dicembre 1995, data di acquisto- da parte della IG della quota immobiliare di proprietà del SInor ER _4
, sita al quarto piano, oltre seminterrato, in Milano, Via Cesare da Sesto n.1,
[...] sovente mi sono recato a casa sua per la consegna sia di pasti caldi che degli indumenti e della biancheria, alla cui cura provvedeva la IG .” e ha Persona_1 confermato che “la IG , a partire dal 27 dicembre 1995, data di Persona_1 acquisto del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Cesare da Sesto n.1, piano quarto oltre seminterrato, sino alla sua morte avvenuta il 4 agosto 2022, ha sempre, incontestatamente, posseduto e goduto l'intero bene immobile, in modo pacifico, palese, continuato ed esclusivo, comportandosi nei confronti di chiunque come vera ed unica proprietaria, ed a tutt'oggi anche gli eredi, i figli e lo Pt_1 Parte_2 possiedono e godono, in assenza di contestazioni da parte di alcuno.” Sin d'ora si evidenzia che il tribunale reputa la detta deposizione attendibile e genuina, in quanto resa -sotto il vincolo del giuramento, nel contradittorio delle parti e pena le conseguenze penali per dichiarazioni mendaci e reticenti- da soggetto direttamente informato su fatti riferiti e al contempo estraneo alla lite, autore di una deposizione lucida e coerente in sé e con le altre emergenze di causa, infine non smentita da prova testimoniale contraria.
4. La domanda di usucapione La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per i seguenti motivi.
Preliminarmente si deve rilevare come l'eccezione formulata dalle Convenute e relativa ad un'asserita mutatio libelli attuata dagli Attori nell'ambito della loro memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 risulta infondata. Gli Attori, specificando che il possesso utile ad usucapire la porzione dell'immobile sarebbe stato anche quello già esercitato da , dante causa della _4 SI.ra , a partire dall'anno 1982, non hanno infatti formulato una domanda “nuova” ER rispetto a quella originaria. In effetti, appare immediatamente evidente che sia la domanda iniziale sia quella proposta nella successiva memoria riguardino la stessa vicenda sostanziale, siano formulate tra le medesime parti del giudizio e tendano alla realizzazione della stessa utilità finale. Nel caso di specie non viene di contro avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria quanto a “petitum” o “causa petendi” o comunque “fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini ,della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della' controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. Sent. n. 834 del 2019) Le precisazioni degli Attori alla domanda originaria, per come riformulate nella loro prima memoria, appaiono in definitiva ammissibili configurandosi come mere “precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte” ex art. 183 co. 6 cpc nella misura in cui “…le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che
pagina 4 di 7 però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.” (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 2015).
Tanto premesso la questione decisa nel processo riguarda l'individuazione del termine da cui far decorrere i 20 anni necessari ai fini dell'usucapione della quota dell'immobile che, ad avviso degli attori, potrebbe individuarsi nella data del decesso della SI.ra , il Persona_2
3.06.1982, risultando così ininfluente l'eventuale violazione della L. 296/2006 che imporrebbe al soggetto esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale di notificare all di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_3 eredità giacenti pena l'acquisto dello stesso da parte dello Stato ex art. 586 cc.
Ora il Tribunale rileva che con atto di cessione di quota immobiliare del 27.12.1995 (doc. fasc. att.) la SI.ra ha acquistato dal SI. , comproprietario pro indiviso al ER _4
50% dell'immobile sito in Milano, via Cesare de Sesto n. 1, angolo via Daniele Crespi, solamente la quota del predetto e che negli atti della compravendita nulla era disposto in relazione alla porzione della citata SI.ra . Per_2
Si deve quindi evidenziare che, se da un lato è vero che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ex art. 1146 co. II cc, attuando in tal modo una c.d. accessione del possesso, dall'altro “…affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.” (Cass. civ. n. 20715/2018, v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22348 del 2011). Nel caso di specie non sussiste alcun titolo astrattamente idoneo (il profilo della validità, o meno, dello stesso, non assume infatti alcuna rilevanza) in cui trovi la propria giustificazione il trasferimento della quota di dal momento che non esiste proprio alcun titolo che la Per_2 riguardi visto che l'atto di compravendita del 1995 (titolo invece idoneo a trasferire la porzione del SI. chiaramente non la coinvolge. _4
In particolare si deve aggiungere che è vero che la Corte di Cassazione ha in alcuni casi ammesso l'applicabilità dell'istituto dell'accessione, in particolare con riferimento alle servitù, stante il carattere accessorio di tale diritto reale minore, il quale si trasferisce assieme alla titolarità del fondo dominante anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà (v. Sez. 2, Sentenza n. 20287 del 23/07/2008 e Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 (Rv. 624155 - 01), ma è altrettanto vero che “la comproprietà non ha le caratteristiche dell'accessorietà” (Sez. 2, Sentenza n. 19788 del 2016: in quel caso la Corte aveva riformato una sentenza d'Appello che aveva riconosciuto l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva di una strada da parte di uno dei comproprietari per l'assenza di un titolo idoneo a giustificare la traditio del possesso corrispondente al predetto diritto reale). La conseguenza di quanto è stato appena detto è che nel caso di specie non può operare alcuna accessione del possesso ex art. 1146 co. 2 cc che unisca quello esercitato dal SI.
[...]
a quello degli Attori e che pertanto il dies a quo da cui calcolare i 20 anni necessari _4 all'usucapione della quota immobiliare risulta essere il 27.12.1995, giorno in cui ha ER acquistato l'altro 50% da ed ha iniziato a possedere l'immobile per intero. Da queste _4
pagina 5 di 7 premesse deriva che in data 27.12.1995 lo Stato fosse già proprietario della quota contestata ex art. 586 cc essendo deceduta in data 3.06.1982 e non avendo la SI.ra mai Per_2 ER effettuato la notifica prescritta dall'art. 1 co. 260 L. 296/2006, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1163 cc secondo le quali “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”. Sulla questione la Cassazione ha inoltre aggiunto che le disposizioni della L. 296/2006 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2007) “…pur introducendo ex nunc oneri di comunicazione prima non previsti e perciò aventi carattere di novità, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, nella parte in cui prevede che il possesso di cui all'art. 1163 c.c. possa decorrere solo dal momento in cui in qualsiasi modo l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvenuto acquisto.” (Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 2010) e che pertanto suddetta previsione trova applicazione in ogni caso in cui il termine utile per l'usucapione non sia già pienamente trascorso prima dell'entrata in vigore della legge come si sarebbe verificato se ci fosse stata l'accessione del possesso della SI.ra a quella del ER SI. con conseguente individuazione del dies a quo per utile l'usucapione nella data _4 del 3.06.1982 e non, come qui ritenuto in quella del 27.12.1995. In definitiva, il possesso esercitato dagli Attori e astrattamente idoneo all'usucapione è solo quello successivo al 27.12.1995. Ora, in mancanza della notifica prescritta dalla già citata legge, da ritenersi applicabile al caso di specie in assenza del completamento del ventennio di possesso in data anteriore alla sua entrata in vigore, tale possesso è stato acquistato ed esercitato clandestinamente e, pertanto, non sussistono le condizioni necessarie per l'usucapione nei confronti dello Stato della quota dell'immobile da parte degli Attori.
6. Spese In diritto, le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale degli Attori, che devono quindi essere condannati in solido a rifondere integralmente le spese di lite dei Convenuti. Quanto alla liquidazione delle spese del Controparte_1
e dell' , le stesse si liquidano avuto riguardo al valore
[...] Controparte_3 della causa che ammonta a € 25.306,00 (somma equivalente al 50% del valore della rendita catastale dell'immobile di € 253,06 moltiplicato per 200 ex art. 15 cpc), quindi compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 7.616,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle parti Convenute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta la domanda svolta dagli Attori;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, pagina 6 di 7 condanna e a pagare in solido a favore del Parte_1 Parte_2
e dell' a Controparte_1 Controparte_3 titolo di refusione integrale delle spese della causa, la somma di € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle parti Convenute;
Milano, 28 agosto 2025 il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile - Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 25946/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Roveredo in Piano (PN), via Dante Alighieri n. 16, di seguito, per brevità: “ ” e Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], di seguito, per brevità:
“ ”, quali eredi di (C.F. ), nata a Pt_2 Persona_1 C.F._3
Fregona (TV) il 10.04.1928, residente in [...], di seguito, per brevità: “ ” costituiti con comparsa in prosecuzione ER rappresentati e difesi dall'avv. Marilena SANDRINI del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione telematico;
-Parti Attrici-
contro
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, (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Contro del Ministro in carica, di seguito, per brevità: “ e (C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, di seguito, per brevità: “ ”, P.IVA_2 CP_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n.1;
-Parti Convenute- OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione 1. I fatti di causa
pagina 1 di 7 Parte Attrice, con atto di citazione del 20.06.2022, notificato il 24.06.2022, ha convenuto in Contro giudizio il e l' , chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione del CP_3
50% dell'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto n. 1 (di cui è già proprietaria dell'altra metà), in favore dell'originaria attrice allegando il possesso pubblico, pacifico e ER continuato dello stesso quantomeno dal 27.12.1995, data di acquisto della sua porzione dell'unità immobiliare dal SI. e momento in cui la stessa ha iniziato ad _4 utilizzare e godere anche della restante porzione dell'immobile di pertinenza della SI.ra
[...]
, deceduta in data 3.06.1982. Per_2
Le parti Convenute si sono costituite il 9.01.2023, chiedendo che venisse respinta la domanda di parte attrice in ragione del fatto che in data 27.12.1995, data in cui è iniziato il possesso utile di parte Attrice della porzione dell'immobile di proprietà di , lo Stato era già Persona_2 proprietario di detta quota. Con comparsa del 17.11.2022 sono intervenuti volontariamente nel giudizio i SIg.ri e figli ed unici eredi della SI.ra , deceduta in Pt_1 Parte_2 ER data 4.08.2022. In occasione della prima udienza tenutasi in data 01.02.2023, gli Attori, alla luce delle eccezioni svolte dalle Convenute, hanno precisato la domanda rilevando come il periodo di possesso ventennale, mediante unione del suo possesso con quello del precedente proprietario SI. , doveva considerarsi decorrere sin dal 3.06.1982 e cioè sin dalla momento _4 del decesso della SI.ra e dell'occupazione della sua porzione d'immobile da Persona_2 parte di _4
Parte Convenuta ha eccepito la novità della domanda ed entrambe hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 186 co. 6 cpc concessi dal Giudice. In occasione della successiva udienza del 12.10.2023 il Giudice ha ritenuto ammissibili le istanze di prova per testi formulate dagli Attori nella memoria istruttoria limitatamente ai capitoli da 1 a 9 con il teste , rigettando i restanti capitoli e fissando Testimone_1
l'udienza del 22.11.2023 per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Escusso il teste la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 13.2.2025, trasformata in udienza a trattazione scritta, a seguito della quale sono stati concessi termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Allegazioni delle parti Parti Attrici, a sostegno delle loro domande, hanno dedotto:
- con atto del 27.12.1995 ha acquistato dal SI. la quota del 50% ER _4 dell'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto n. 1 angolo via Daniele Crespi, di cui l'altro 50% risulta da allora intestato alla SI.ra , deceduta a Milano in data 3.06.1982 Persona_2 senza lasciare eredi, che lo aveva acquistato in data 11.04.1980;
- il diritto ad accettare l'eredità di risulta comunque prescritto essendo già Per_2 trascorsi più di 10 anni dall'apertura della sua successione, pertanto l'eredità della predetta IG si è devoluta allo Stato ex art. 586 cc, in particolare nella persona del MEF contro cui si procede;
- la SI.ra ha goduto e posseduto “uti dominus” la porzione di proprietà di ER
in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva sin dal 1995; Per_2
- ella ha sempre provveduto alla manutenzione dell'immobile oltre al pagamento di tutti i tributi, le utenze le spese condominiali ad esso relative;
pagina 2 di 7 - a far data dal decesso di avvenuto il 3.06.1982, il SI. , Persona_2 _4 dante causa di , aveva già occupato la porzione dell'immobile di cui è causa, ER atteggiandosi ad esclusivo proprietario della stessa ed esercitando in modo pacifico, continuato ed ininterrotto il possesso del bene;
- unendo il possesso di a quello del SI. la prima ha maturato i 20 anni ER _4 necessari per usucapire la quota dell'immobile prima dell'entrata in vigore della L. 296/2006. Le Convenute hanno resistito, eccependo che:
- la titolarità della quota dell'immobile di via Cesare da Sesto n. 1 è stata acquistata dallo Stato ex art. 586 cc in occasione del decesso della SI.ra in mancanza Persona_2 dell'accettazione della sua eredità da parte di alcun successibile nei termini di legge;
- il possesso esercitato da sulla porzione dell'immobile non può averle giovato ER ai fini dell'usucapione della stessa dal momento che l'Attrice non ha mai notificato all'Agenzia del Demanio di essere in possesso del bene vacante come previsto dall'art. 1 co. 260 L. 296/2006 a mente del quale, in assenza di predetta comunicazione, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1163 cc per cui “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza
o la clandestinità è cessata”;
- la predetta norma, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere interpretata in modo che trovi applicazione quando il periodo utile all'usucapione non sia già maturato al 27.12.2006, data di entrata in vigore della Legge;
- gli Attori, deducendo che il possesso utile all'usucapione sarebbe stato già esercitato dal SI. sin dal 1982, hanno formulato una nuova domanda che risulta _4 inammissibile e su cui non può formarsi contraddittorio;
.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie La domanda volta a far accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto del 50% dell'immobile sito in Via Cesare da Sesto 1 originariamente di proprietà della SI.ra si fonda sulle CP_5 seguenti fonti di prova.
- Atto di cessione di quota immobiliare del 50% dell'immobile di via Cesare de Sesto n. 1 dal SI. in favore di datato 27.12.1995 (doc. 1 fasc. att.) e _4 ER relativa documentazione catastale (docc.
2-3 fasc. att.);
- Certificato di morte di (doc. 4 fasc. att.) e certificato anagrafico storico Persona_2 da cui emerge che non esistono eredi legittimi della predetta SI.ra (doc. 6 fasc. att.);
- Nota di trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile datata 11.04.1980 da parte dei SIg.ri e (doc. 5 fasc. att.); Persona_2 _4
- Verbali di assemblea condominiale e documentazione relativa a pagamenti da parte di delle spese relative all'immobile di via Cesare de Sesto n. 1 (docc. 8-9-14- ER
16-17 fasc. att.);
- Certificato di morte della SI.ra (doc. 12 fasc. att.); Persona_1
- Deposizione del teste , che ha dichiarato di avere Testimone_1
“conosciuto la IG nel 1977 in quanto, abitando in Milano, Via Persona_1 del Bollo n.2, a fine settimana, spesso, mi recavo a pranzo nella vicina "Trattoria dalla Lina Orsolina" in Via Gaetano Alessi, n.1, di proprietà e gestita dalla IG ER sin dal 1956”, di avere conosciuto anche il SI. “che, dopo la morte _4 della compagna, IG avvenuta il 3 giugno 1982, ha iniziato a Persona_2
pagina 3 di 7 frequentare la "Trattoria dalla Lina Orsolina" a Milano, gestita dalla IG ER
.” e che avendo acquisito “fiducia da parte della IG ,
[...] Persona_1 amichevolmente mi sono offerto, nel tempo libero dal mio lavoro, di aiutarla nei periodi di maggior impegno in trattoria e, dal 1982 sino 27 dicembre 1995, data di acquisto- da parte della IG della quota immobiliare di proprietà del SInor ER _4
, sita al quarto piano, oltre seminterrato, in Milano, Via Cesare da Sesto n.1,
[...] sovente mi sono recato a casa sua per la consegna sia di pasti caldi che degli indumenti e della biancheria, alla cui cura provvedeva la IG .” e ha Persona_1 confermato che “la IG , a partire dal 27 dicembre 1995, data di Persona_1 acquisto del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Cesare da Sesto n.1, piano quarto oltre seminterrato, sino alla sua morte avvenuta il 4 agosto 2022, ha sempre, incontestatamente, posseduto e goduto l'intero bene immobile, in modo pacifico, palese, continuato ed esclusivo, comportandosi nei confronti di chiunque come vera ed unica proprietaria, ed a tutt'oggi anche gli eredi, i figli e lo Pt_1 Parte_2 possiedono e godono, in assenza di contestazioni da parte di alcuno.” Sin d'ora si evidenzia che il tribunale reputa la detta deposizione attendibile e genuina, in quanto resa -sotto il vincolo del giuramento, nel contradittorio delle parti e pena le conseguenze penali per dichiarazioni mendaci e reticenti- da soggetto direttamente informato su fatti riferiti e al contempo estraneo alla lite, autore di una deposizione lucida e coerente in sé e con le altre emergenze di causa, infine non smentita da prova testimoniale contraria.
4. La domanda di usucapione La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per i seguenti motivi.
Preliminarmente si deve rilevare come l'eccezione formulata dalle Convenute e relativa ad un'asserita mutatio libelli attuata dagli Attori nell'ambito della loro memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 risulta infondata. Gli Attori, specificando che il possesso utile ad usucapire la porzione dell'immobile sarebbe stato anche quello già esercitato da , dante causa della _4 SI.ra , a partire dall'anno 1982, non hanno infatti formulato una domanda “nuova” ER rispetto a quella originaria. In effetti, appare immediatamente evidente che sia la domanda iniziale sia quella proposta nella successiva memoria riguardino la stessa vicenda sostanziale, siano formulate tra le medesime parti del giudizio e tendano alla realizzazione della stessa utilità finale. Nel caso di specie non viene di contro avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria quanto a “petitum” o “causa petendi” o comunque “fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini ,della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della' controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. Sent. n. 834 del 2019) Le precisazioni degli Attori alla domanda originaria, per come riformulate nella loro prima memoria, appaiono in definitiva ammissibili configurandosi come mere “precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte” ex art. 183 co. 6 cpc nella misura in cui “…le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che
pagina 4 di 7 però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.” (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 2015).
Tanto premesso la questione decisa nel processo riguarda l'individuazione del termine da cui far decorrere i 20 anni necessari ai fini dell'usucapione della quota dell'immobile che, ad avviso degli attori, potrebbe individuarsi nella data del decesso della SI.ra , il Persona_2
3.06.1982, risultando così ininfluente l'eventuale violazione della L. 296/2006 che imporrebbe al soggetto esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale di notificare all di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_3 eredità giacenti pena l'acquisto dello stesso da parte dello Stato ex art. 586 cc.
Ora il Tribunale rileva che con atto di cessione di quota immobiliare del 27.12.1995 (doc. fasc. att.) la SI.ra ha acquistato dal SI. , comproprietario pro indiviso al ER _4
50% dell'immobile sito in Milano, via Cesare de Sesto n. 1, angolo via Daniele Crespi, solamente la quota del predetto e che negli atti della compravendita nulla era disposto in relazione alla porzione della citata SI.ra . Per_2
Si deve quindi evidenziare che, se da un lato è vero che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ex art. 1146 co. II cc, attuando in tal modo una c.d. accessione del possesso, dall'altro “…affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.” (Cass. civ. n. 20715/2018, v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22348 del 2011). Nel caso di specie non sussiste alcun titolo astrattamente idoneo (il profilo della validità, o meno, dello stesso, non assume infatti alcuna rilevanza) in cui trovi la propria giustificazione il trasferimento della quota di dal momento che non esiste proprio alcun titolo che la Per_2 riguardi visto che l'atto di compravendita del 1995 (titolo invece idoneo a trasferire la porzione del SI. chiaramente non la coinvolge. _4
In particolare si deve aggiungere che è vero che la Corte di Cassazione ha in alcuni casi ammesso l'applicabilità dell'istituto dell'accessione, in particolare con riferimento alle servitù, stante il carattere accessorio di tale diritto reale minore, il quale si trasferisce assieme alla titolarità del fondo dominante anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà (v. Sez. 2, Sentenza n. 20287 del 23/07/2008 e Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 (Rv. 624155 - 01), ma è altrettanto vero che “la comproprietà non ha le caratteristiche dell'accessorietà” (Sez. 2, Sentenza n. 19788 del 2016: in quel caso la Corte aveva riformato una sentenza d'Appello che aveva riconosciuto l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva di una strada da parte di uno dei comproprietari per l'assenza di un titolo idoneo a giustificare la traditio del possesso corrispondente al predetto diritto reale). La conseguenza di quanto è stato appena detto è che nel caso di specie non può operare alcuna accessione del possesso ex art. 1146 co. 2 cc che unisca quello esercitato dal SI.
[...]
a quello degli Attori e che pertanto il dies a quo da cui calcolare i 20 anni necessari _4 all'usucapione della quota immobiliare risulta essere il 27.12.1995, giorno in cui ha ER acquistato l'altro 50% da ed ha iniziato a possedere l'immobile per intero. Da queste _4
pagina 5 di 7 premesse deriva che in data 27.12.1995 lo Stato fosse già proprietario della quota contestata ex art. 586 cc essendo deceduta in data 3.06.1982 e non avendo la SI.ra mai Per_2 ER effettuato la notifica prescritta dall'art. 1 co. 260 L. 296/2006, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1163 cc secondo le quali “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”. Sulla questione la Cassazione ha inoltre aggiunto che le disposizioni della L. 296/2006 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2007) “…pur introducendo ex nunc oneri di comunicazione prima non previsti e perciò aventi carattere di novità, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, nella parte in cui prevede che il possesso di cui all'art. 1163 c.c. possa decorrere solo dal momento in cui in qualsiasi modo l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvenuto acquisto.” (Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 2010) e che pertanto suddetta previsione trova applicazione in ogni caso in cui il termine utile per l'usucapione non sia già pienamente trascorso prima dell'entrata in vigore della legge come si sarebbe verificato se ci fosse stata l'accessione del possesso della SI.ra a quella del ER SI. con conseguente individuazione del dies a quo per utile l'usucapione nella data _4 del 3.06.1982 e non, come qui ritenuto in quella del 27.12.1995. In definitiva, il possesso esercitato dagli Attori e astrattamente idoneo all'usucapione è solo quello successivo al 27.12.1995. Ora, in mancanza della notifica prescritta dalla già citata legge, da ritenersi applicabile al caso di specie in assenza del completamento del ventennio di possesso in data anteriore alla sua entrata in vigore, tale possesso è stato acquistato ed esercitato clandestinamente e, pertanto, non sussistono le condizioni necessarie per l'usucapione nei confronti dello Stato della quota dell'immobile da parte degli Attori.
6. Spese In diritto, le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale degli Attori, che devono quindi essere condannati in solido a rifondere integralmente le spese di lite dei Convenuti. Quanto alla liquidazione delle spese del Controparte_1
e dell' , le stesse si liquidano avuto riguardo al valore
[...] Controparte_3 della causa che ammonta a € 25.306,00 (somma equivalente al 50% del valore della rendita catastale dell'immobile di € 253,06 moltiplicato per 200 ex art. 15 cpc), quindi compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 7.616,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle parti Convenute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta la domanda svolta dagli Attori;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, pagina 6 di 7 condanna e a pagare in solido a favore del Parte_1 Parte_2
e dell' a Controparte_1 Controparte_3 titolo di refusione integrale delle spese della causa, la somma di € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle parti Convenute;
Milano, 28 agosto 2025 il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
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