Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2003, n. 9905
CASS
Sentenza 20 giugno 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il motivo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e non trova deroga in relazione all'eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.13414 del 1 giugno 2010
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 1 giugno 2010

    Cassazione, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414 (Pres.Luccioli – Rel. Felicetti) Svolgimento del processo 1. P. A. in data 23 novembre 1993 notificava all'ex marito Pa. E. atto di precetto per l'importo di lire 88.884.144, pari ad euro 45.904,83, oltre accessori, a titolo di ratei non corrisposti di contributo al mantenimento del figlio L. dall'omissis. Il Pa. proponeva opposizione, eccependo - fra l'altro - la parziale prescrizione (quinquennale) del credito. Deduceva altresì che i contributi non erano comunque più dovuti dal omissis, essendo il figlio entrato nella scuola militare omissis e avendo esso opponente provveduto direttamente al suo mantenimento. A tale giudizio di opposizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2003, n. 9905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9905
Data del deposito : 20 giugno 2003

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