Sentenza 20 giugno 2003
Massime • 1
Il motivo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e non trova deroga in relazione all'eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.13414 del 1 giugno 2010https://www.antonellapedone.com/articoli · 1 giugno 2010
Cassazione, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414 (Pres.Luccioli – Rel. Felicetti) Svolgimento del processo 1. P. A. in data 23 novembre 1993 notificava all'ex marito Pa. E. atto di precetto per l'importo di lire 88.884.144, pari ad euro 45.904,83, oltre accessori, a titolo di ratei non corrisposti di contributo al mantenimento del figlio L. dall'omissis. Il Pa. proponeva opposizione, eccependo - fra l'altro - la parziale prescrizione (quinquennale) del credito. Deduceva altresì che i contributi non erano comunque più dovuti dal omissis, essendo il figlio entrato nella scuola militare omissis e avendo esso opponente provveduto direttamente al suo mantenimento. A tale giudizio di opposizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2003, n. 9905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9905 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. F. INGRASSIA 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA CALABRESI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO MUSTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 367/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 19/04/00 R.G.N. 307/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SALVIA GIOVANNI;
Udito l'Avvocato A. MUSTO E DE LUCA TAMAJO MARCELLO per delega CARLO BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 19 aprile 2000, ha rigettato l'appello proposto da AR RA avverso l'impugnata sentenza pretorile con la quale era stata respinta la domanda da lui avanzata nei confronti del datore di lavoro Banco di Napoli s.p.a. per ottenere declaratoria del suo diritto ad essere inquadrato, anche in base all'art. 2103 cod. civ., nel 7^ grado con qualifica di funzionario di direzione ai sensi dell'ordinamento interno del Banco di Napoli con decorrenza dal 1^ gennaio 1990, ed a ottenere quindi condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive tra la chiesta superiore qualifica e quella a lui assegnata di vice capo ufficio di grado 9^, per il servizio prestato presso la filiale di Potenza.
Il giudice d'appello ha ritenuto che era mancante nella specie il requisito previsto dallo ordinamento interno del Banco di Napoli per la attribuzione della figura professionale del "funzionario di direzione" di grado 7^ costituito dalla formale preposizione ad un ufficio;
e, nello esaminare l'effettivo contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, indipendentemente dal suo formale inserimento in un ufficio autonomo, ha valutato le risultanze istruttorie ed in particolare le singole deposizioni testimoniali raccolte, affermando che dal contesto dell'intero quadro istruttorio era emerso in maniera inequivocabile lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni tipiche della qualifica di fatto assegnata al predetto, cioè di vice capo ufficio di 9^ grado e non già di quelle proprie del funzionario.
Il soccombente RA chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. La parte intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Con il primo motivo il ricorrente RA, denunziando violazione dell'art. 51 n. 4 in relazione all'art. 158 c.p.c., deduce che il Collegio giudicante, nell'impugnata sentenza di appello, era composto da giudice con funzioni di relatore (la Dott. Andreina Gagliardi) che precedentemente, quale pretore del lavoro, aveva conosciuto della causa in primo grado, in quanto aveva trattato la causa all'udienza del 7 ottobre 1997 introitandola per la decisione e di poi, con ordinanza in pari data, rimettendola sul ruolo per ulteriore attività istruttoria. Assume che tanto integrava un'ipotesi di astensione obbligatoria, la cui mancanza doveva ritenersi causa di nullità della sentenza per irregolare costituzione dello organo giudicante;
ed aggiunge di non essere stato messo nelle condizioni di ricusare il suddetto giudice perché la precedente composizione del Tribunale, con altro giudice relatore, era stata mutata all'udienza del 12 aprile 2000 (in cui la causa era stata decisa) e conosciuta solo in seguito alla pubblicazione della sentenza.
Il motivo non ha fondamento.
Deve infatti ribadirsi, come è costante giurisprudenza di questa Corte, che l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51 n. 4 c.c. nei confronti del giudice che abbia "conosciuto della causa nel precedente grado di giudizio" deve ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso abbia partecipato alla decisione nella precedente fase del procedimento, e non può pertanto estendersi anche alla ipotesi in cui questo si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, trovandosi, poi, a conoscerne in grado d'appello (Cass. 9 febbraio 1998 n. 1323; 27 marzo 2001 n. 4412). Oltre a ciò va pure ricordato l'insegnamento di questa Corte secondo cui "il motivo di astensione di cui all'art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52 non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e non trova deroga in relazione all'eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione, dal ruolo d'udienza e dalla intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere, e quindi di proporre rituale istanza di ricusazione" (Cass. 17 marzo 1997 n. 2323; 28 novembre 1992 n. 12779). Nella specie la nomina della Dott. Gagliardi quale giudice relatore risulta fatta nella pubblica udienza del 12 aprile 2000 - come indicato espressamene nel relativo verbale - e nella quale dunque la parte si trovava nelle condizioni di avere conoscenza della composizione del collegio giudicante sì da potere eventualmente avanzare tempestiva istanza di ricusazione.
Atteso che deve altresì escludersi l'avvenuta "conoscenza della causa" in precedente grado del giudizio, nel senso prima indicato, da parte di un componente del collegio d'appello giudicante, non è dunque ravvisabile la denunziata violazione di legge, ed il motivo va disatteso.
2) - Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. ed omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente lamenta essenzialmente che il Tribunale, investito della domanda di promozione ex art. 2103 cod. civ., si sarebbe limitato a prendere quale riferimento l'inquadramento formale dello stesso ricorrente nei ruoli dell'Istituto bancario, come astrattamente delineato dal datore di lavoro, e non invece la situazione di fatto emersa dalla istruttoria della causa;
censura altresì la decisione impugnata nella parte in cui ha negato il diritto all'inquadramento superiore per non essere stato egli preposto ad un vero e proprio ufficio senza accertare se il settore presso cui operava esso RA avesse, in punto di fatto, assunto la connotazione di ufficio ai sensi delle norme regolamentari.
Le svolte censure presentano profili di inammissibilità in quanto si risolvono in un non consentito riesame nel merito della causa ed altresì risultano prive di fondamento.
L'impugnata sentenza, infatti, ha motivato con coerenza e logicità attenendosi ai principi enunciati da questa Corte in materia e cioè svolgendo l'indagine demandata al giudice del merito in ordine all'esatto inquadramento del lavoratore subordinato con l'effettuare, nel procedimento logico seguito, innanzitutto l'accertamento in punto di fatto della attività lavorativa espletata in concreto dal lavoratore, quindi procedendo alla individuazione delle qualifiche e degli inquadramenti previsti dal contratto collettivo, e di poi compiendo il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i contenuti della normativa contrattuale come sopra individuati.
Applicando tale procedimento logico, il Tribunale ha operato la interpretazione della normativa dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, istituzionalmente rimessa al giudice del merito, giungendo a stabilire che la mansione caratterizzante la qualifica di funzionario (grado settimo), e che contraddistingue tale qualifica rispetto a quella inferiore di vice capo-ufficio (grado nono), è individuata dalla preposizione ad un ufficio e dalla assunzione della responsabilità relativa all'ufficio medesimo. Ha poi accertato, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, quali erano i contenuti, di fatto, della attività lavorativa resa dal ricorrente, ritenendo che erano propri di un preposto a servizio senza la possibilità di configurare la assunzione a suo carico della responsabilità del reparto contenzioso (reparto che faceva parte organizzativamente dello ufficio cui era preposto un funzionario, sul quale faceva carico la responsabilità anche del contenzioso).
Correttamente, quindi, il giudice d'appello, correlando le due precedenti indagini è pervenuto alla coerente conclusione che il ricorrente aveva espletato, in concreto, mansioni proprie della categoria impiegatizia di appartenenza, non inquadrabili tra le mansioni proprie della pretesa qualifica di funzionario. 3)- La decisione impugnata, sorretta da precise e dettagliate considerazioni facenti specifici e approfonditi riferimenti alle risultanze della acquisita prova testimoniale, risulta completamente esente dai denunziati vizi, imponendo il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo comma c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente società Banco di Napoli p.a. le spese del presente giudizio liquidate in euro 15,00 oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2003