Art. 42.
Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilita' distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 .
Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilita' distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 .