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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25693/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25693/2021 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MEMBRETTI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 C.F._1
20122 MILANO presso il difensore avv. LUCA MEMBRETTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2
COMMODO STEFANO (C.F. ), dell'avv. LAZZARINI SIMONE C.F._3
( ) VIA I. ROSELLINI, 12 20124 MILANO e dell'avv. Paolo C.F._4
BUZZELLI; , elettivamente domiciliato in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. STEFANO COMMODO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Parte_1
Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale,
previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021, RG n. 9441/2021, emesso in data pagina 1 di 10 25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente (c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra
( per le ragioni esposte in atti, e dichiarare Parte_2 C.F._5 che nulla è dovuto dall'opponente;
Nel merito, in via subordinata,
previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che i crediti vantati dal signor
(c.f. ) nei confronti della (c.f. RT C.F._2 Parte_1
), con sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore sig.ra ( sono soggetti a Parte_2 C.F._5 postergazione ex art. 2467 c.c. per i motivi esposti in atti e per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021,
RG n. 9441/2021, emesso in data 25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal
Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente per le ragioni esposte in atti;
In via ulteriormente gradata,
previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021, RG n. 9441/2021, emesso in data
25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente per le ragioni esposte in atti, e condannare la c.f. ), con sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig.ra ( Parte_2 C.F._5 al pagamento in favore del convenuto opposto del minor importo di Euro 6.610,14 per le ragioni esposte in atti o al diverso minore o maggiore importo eventualmente accertato come dovuto all'esito del giudizio anche secondo equità.
In via istruttoria: disporre l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel periodo 11-15 luglio 2016 e dal 18 al 22 luglio 2016 si teneva il
[...]
” cura della avente ad oggetto lo sviluppo della sensibilità Parte_3 Parte_4 olfattiva e conoscenza tecnica della composizione e produzione dei profumi in funzione dell'avvio di un'attività imprenditoriale/commerciale di produzione volta alla vendita dei prodotti realizzati, come risulta dalla Brochure del summenzionato Parte_3 sub doc. 13 di parte opponente che si mostra al teste;
2. vero che a detto corso parteciparono attivamente il signor e la RT SI , come si evince dalla relativa fattura prodotta sub doc. 14 di parte Parte_2 opponente, inviata al signor a seguito del pagamento di detto corso che si mostra al CP_1 teste;
pagina 2 di 10 3. vero che i signori e le presentavano il proprio progetto CP_1 Pt_2 imprenditoriale proponendo di supportarli nella sua realizzazione attraverso una consulenza continuativa avanzata sia tecnico-cosmetica volta alla creazione e sviluppo di linee cosmetiche ed allo sviluppo del mix di prodotti profumati, sia prettamente imprenditoriale- commerciale volta alla predisposizione dell'eventuale Business Plan o di un piano economico, allo sviluppo e potenziamento commerciale, alla gestione del lancio del prodotto.
4. vero che tale incarico di consulenza veniva accettato ed effettivamente espletato a partire dall'aprile 2017 e sino almeno a febbraio 2019, come risulta dal conteggio prodotto sub doc. 15 di parte opponente e dallo scambio di email con il signor sub docc. 16, CP_1
20, 21, 23, 24, 25 che si mostrano al teste;
5. vero che tale incarico di consulenza veniva espletato sia a favore della SI Pt_2 sia direttamente del signor anche disgiuntamente;
CP_1
6. vero che nel periodo aprile 2017-settembre 2017, nel corso del suddetto incarico di consulenza a favore dei signori e veniva predisposto e presentato a CP_1 Pt_2 quest'ultimi un conto economico di riferimento indicante tutti i costi iniziali per l'avvio della produzione e successiva commercializzazione sulla base dei preventivi ottenuti da quest'ultimi dai fornitori contattati dagli stessi, da cui risultavano costi iniziali complessivi superiori ad Euro 60.000 circa;
7. vero che successivamente alla costituzione della società (giugno 2017) il Pt_1 signor la aggiornava chiedendole di fornire una consulenza o anche solo una CP_1 valutazione sulle scelte compiute in relazione alla produzione, sviluppo, lancio e commercializzazione dei profumi e in particolare sui rapporti con i fornitori delle materie prime e degli altri elementi necessari per la produzione e commercializzazione dei profumi
(come fragranze, contenitori, shopper) che il signor seguiva personalmente, come si CP_1 evince dalla corrispondenza via email prodotta sub docc. 16-26 di parte opponente che si mostrano al teste;
8. vero che circa nel mese di aprile 2017 veniva contattato dai signori e RT
che le presentavano il proprio progetto imprenditoriale Parte_5 proponendo di assisterli in tutti gli aspetti relativi alla costituzione e gestione contabile e fiscale della società e che accettava detto incarico;
9. vero che nel corso di molteplici riunioni avvenute tra l'aprile 2017 e ottobre 2017 nel suo studio tra i signori e veniva rappresentato a quest'ultimi che l'iniziale Pt_2 CP_1 dotazione finanziaria e patrimoniale della neocostituita era del tutto Parte_1 insufficiente per poter anche solo avviare la produzione e commercializzazione dei primi prodotti tanto da rendere assolutamente indispensabile nuovi apporti finanziari;
10. vero che l'attività produttiva svolta dalla prevedeva necessariamente Pt_1
l'acquisto dei materiali (come le fragranze, i contenitori, i tappi etc.) da fornitori da pagare entro un breve termine dalla consegna (30/60 giorni);
pagina 3 di 10 11. vero che la società già dalla sua costituzione e per tutto il 2018 versava Parte_1 in uno stato di grave squilibrio finanziario da rendere opportuno un successivo apporto finanziario come si evince dai bilanci relativi all'esercizio 2017 e 2018 sub docc.
2-3 di parte opponente e dall'estratto della “Situazione contabile a sezioni di competenza al 31/12/2018” prodotta sub doc. 27 di parte opponente che si mostrano al teste.
12. Vero che, vista la chiusura in perdita sia nel 2017 sia nel 2018 (cfr. bilanci sub docc.
2-3 fasc. , i soci signori e concordavano di destinare Pt_1 CP_1 Pt_2 parzialmente, pro quota parte (85 per il socio e 15% per il socio Parte_2 CP_1
, i versamenti effettuati, qualificati come finanziamenti soci, per ripianare una
[...] perdita di esercizio maturata nel 2018 pari ad Euro 62.166,00, come si evince dalla comunicazione del 23/7/2019 prodotta sub doc. 28 di parte opponente che si mostra al teste;
13. vero che la società sin dal 2020 si trova tutt'ora in una situazione di Pt_1 difficoltà finanziaria risultante da bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 prodotti da parte opponente sub docc. 10-11 che si mostrano al teste.
Si indicano come testi, anche a prova contraria sui capitoli formulati ex adverso eventualmente ammessi, i Sig.ri:
- Dott.ssa (CF ), residente in [...] Ottobre, 22 Testimone_1 C.F._6
- 43022 Montechiarugolo (PR), sui capitoli da 1 a 7;
- Dott. , dottore commercialista e revisore contabile presso il suo studio Testimone_2 in Milano, Corso Venezia 12 sui capitoli da 7 a 13.
In ogni caso,
con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Per parte opposta RT
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respingere integralmente l'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 5465/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5465/2021 in ogni caso e nel merito dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire e pagare al signor la somma capitale di € 17.500,00, RT oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, IV° c., c.c., dal 22.02.2021 al soddisfo effettivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% sugli onorari ex D.m. n. 55/2014 art. 2, Iva e Cpa.
Con osservanza pagina 4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società . si è opposta al decreto ingiuntivo n. 5465/2021 provvisoriamente Parte_6 esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2021 su ricorso di CP_1
il quale ha agito per il recupero di un credito derivante da finanziamenti
[...] effettuati nel settembre e dicembre 2017 a favore della società di cui all'epoca era socio, per l'importo di euro 17.500,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
A fondamento della domanda di sospensione della provvisoria esecutività e di revoca del decreto ingiuntivo la società opponente ha dedotto:
1. l'incompetenza del Tribunale ordinario di Milano a favore del Tribunale delle
Imprese di Milano, sull'assunto dell'inerenza del credito azionato al rapporto societario in essere all'epoca dei versamenti fra e RT Parte_7
2. l'inesigibilità del credito in quanto derivante non da un finanziamento, bensì da versamenti in conto capitale effettuati, da entrambi i soci, a distanza di poche settimane dalla costituzione della società (16 giugno 2017) che necessitava delle Parte_7 risorse finanziarie per avviare la sua attività di produzione e commercio di profumi e cosmetici, a fronte di un capitale sociale di soli 10.000 euro;
o avendo anche la socia di maggioranza – attuale socia unica) Parte_2 effettuato analoghi conferimenti per un maggior importo proporzionale alla quota all'epoca posseduta, per complessivi 50.000 euro;
3. in ogni caso, l'inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c., trattandosi di finanziamento effettuato in un momento in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento;
o avendo peraltro l'assemblea dei soci in data 29 giugno 2019 deliberato di utilizzare una parte dei finanziamenti infruttiferi iscritti in bilancio a copertura delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, cosicché residuerebbe in capo all'ex socio un credito residuo di minor importo pari a euro 6.610,14.
, costituitasi in giudizio, ha contrastato le avverse difese, chiedendo RT il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, assumendo:
- l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Milano;
- l'errata qualificazione come versamenti in conto capitale dei finanziamenti infruttiferi effettuati da entrambi i soci, in considerazione del riconoscimento espresso in tal senso risultante dalle dichiarazioni prodotte in sede monitoria (doc. 5), ove risulta l'impogno della società a restituitr le somme ricevute entro il termine del 31 dicembre 2020;
- l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2467 c.c.
o non essendo mai stata la in una situazione di crisi o di rischio di Pt_7 insolvenza, come dimostrato dal fatto che non è mai stata posta in liquidazione né sottoposta a procedure concorsuali,
pagina 5 di 10 o non essendo più socio di a seguito della RT Parte_7 cessione della propria partecipazione a favore dell'altra socia a far data dal 10 maggio 2019.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.,
la società opponente
▪ ha ulteriormente precisato le proprie difese,
˃ sottolineando la natura “sostanziale” e non “processuale” della disciplina di cui all'art. 2467 c.c., che trova applicazione anche durante la vita della società e non solo in caso di crisi o di apertura di procedure concorsuali,
˃ documentando il coinvolgimento diretto del socio al progetto CP_1 imprenditoriale sotteso alla costituzione della di cui ben conosceva il Pt_7 fabbisogno finanziario;
▪ ha avanzato istanze di prova per testi volte a ricostruire l'effettiva volontà negoziale sottesa alla disposizione dei versamenti e a ricostruire le relazioni imprenditoriali fra i due soci,
RT
▪ ha ribadito i propri argomenti e la rilevanza della produzione documentale già agli atti di causa, sottolineando la circostanza che alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2018 (giugno 2019) egli non era già più socio di Pt_7
▪ si è opposto all'ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da controparte.
Rigettate tutte le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle rispettive conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento, nei limiti di cui infra.
1. In primo luogo, va precisato che ai fini della decisione non rileva in alcun modo l'eccezione d'incompetenza sollevata da parte opponente, in quanto la presente causa è stata correttamente iscritta a ruolo presso la sezione XV del Tribunale di Milano, quale Sezione specializzata in materia d'impresa, in quanto avente ad oggetto una controversia inerente a
“rapporti societari”. L'erogazione di denaro oggetto della domanda di pagamento originariamente svolta in sede monitoria trova indubbiamente la sua “giustificazione” nell'ambito del rapporto all'epoca in essere fra i due soci di e la società Parte_7 stessa, come dimostrato dalle tematiche societarie trattate da entrambe le difese.
La competenza della Sezione specializzata imprese, d'altro canto, non incide in alcun modo sulla validità e efficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale ordinario di pagina 6 di 10 Milano. È noto infatti che le sezioni specializzate in materia d'impresa costituiscono mere articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le sono costituite, come il supremo Collegio già da tempo ha avuto modo di chiarire (Cass. SS UU 23 luglio 2019 n. 19982). Sicché, i rapporti tra le sezioni ordinarie del Tribunale di Milano e la Sezione specializzata in materia d'impresa non determinano alcuna questione di competenza, ma attengono solo alla suddivisione interna degli affari fra sezioni dello stesso Tribunale.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dunque legittimamente emesso dal Tribunale ordinario di
Milano.
2. Passando ora alle domande che attengono al merito, va precisato che la decisione comporta , in primo luogo, l'accertamento della natura delle erogazioni di denaro effettuate da a favore di all'epoca in cui era socio di tale società. RT Parte_7
Sul punto le tesi delle parti divergono, dal momento che:
- secondo la società si tratta di versamenti effettuati da entrambi i soci nei primi mesi di vita della società, costituita nel giugno del 2017, per far fronte ad esigenze finanziarie della società stessa che avrebbero giustificato un conferimento in conto capitale,
- secondo l'ex socio , invece, si tratta di un mero prestito, o mutuo RT infruttifero, effettuato a favore della società, che ha riconosciuto l'obbligo di restituzione entro il termine del 31 dicembre 2020.
E' noto che “L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant” (così da ultimo Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7919 del 20 aprile 2020).
La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore (sostanziale) in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci (così
Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7471 del 23 giugno 2017).
Nel caso di specie, non sussistono dubbi circa la qualificazione dell'originaria erogazione in denaro - pacifica nell'an - a favore di quale vero e proprio finanziamento Parte_7 infruttifero, o mutuo, dal momento che:
pagina 7 di 10 - in tutti i bilanci prodotti in giudizio, relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, risulta l'iscrizione dei corrispondenti importi fra i “debiti” della società (cfr. documenti 2, 3, 10 e
11 della società) e in particolare fra i “debiti verso soci per finanziamento” come si legge nella nota integrativa dei bilanci prodotti;
- la società stessa ha riconosciuto tale debito, e dunque l'impegno a restituire entro il 31 dicembre 2020, mediante la dichiarazione resa dall'amministratore unico CP_2 in data 3 gennaio 2018 (doc. 5 di parte opposta), ove si legge:
[...]
“(…) si comunica che ad oggi sono stati ricevuti seguenti importi: da socio : Persona_1
− euro 15.000 in data 30 agosto 2017 di cui euro 1.900 già versati a titolo di spese notarili
− euro 35.000 in data 21/12/2017; per complessivi euro 50.000 da socio RT
− euro 5.000,oo in data 4 settembre 2017
− euro 12.500 in data 20/12/2017; per complessivi 12.500 euro.
Precisiamo che gli importi di cui sopra, ricevuti a titolo di Finanziamento soci infruttifero, verranno restituiti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 o in via anticipata se le disponibilità liquide lo consentiranno”, documento che permette la verifica dell'esatta corrispondenza dell'ammontare e del titolo del credito azionato in giudizio da;
RT
- infine, non vale certo a ridurre l'ammontare del credito in capo all'ex socio, e tanto meno a mutare la natura del versamento, la delibera assunta dall'assemblea dei soci (o meglio dal socio unico) in data 29 giugno 2019 con la quale in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 è stata destinata una parte dei crediti in capo ai soci a copertura delle perdite,
o trattandosi di delibera che certo non ha prodotto alcun effetto nei confronti della sfera patrimoniale di , in quanto adottata in un RT momento in cui lo stesso non era più socio di (la cessione Parte_7 della partecipazione è del 10 maggio 2019 – doc. 10) e quando ormai l'assemblea non poteva più utilizzare, senza richiederne il consenso, il suo credito da finanziamento per ridurre i debiti sociali e le perdite.
3. Va ora considerata la portata dell'art. 2467 c.c., cui fa ricorso la società convenuta al fine di sostenere la “non esigibilità” del credito.
In primo luogo, va precisato che questo Tribunale ritiene di non doversi discostare dall'orientamento già espresso quanto all'applicabilità della condizione di esigibilità del credito di cui all'art. 2467 c.c. anche con riferimento alla posizione del socio che, in epoca pagina 8 di 10 successiva al finanziamento, abbia perso tale qualità - come nel caso di specie CP_1
[...]
L'accoglimento della tesi contraria, ovvero il riconoscimento della qualità di socio come presupposto dell'applicazione della disciplina della postergazione, porterebbe all'eliminazione della finalità di protezione dei creditori sociali, ovvero della ratio stessa dell'art. 2467 c.c. (così Tribunale Milano sentenza 4 dicembre 2014; nello stesso senso Cass.
Sez.1, Ordinanza n.21422 del 6 luglio 2022).
Va rammentato che la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. integra una condizione di inesigibilità ex lege e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019).
E' noto altresì che affinché operi la condizione di inesigibilità di cui all'art. 2467 c.c. è necessario che ricorrano entrambe le condizioni previste dalla norma (oltre alla ricorrenza di altri creditori sociali da soddisfare), ovvero:
- che il finanziamento sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento (pur non potendosi operare una riqualificazione del prestito in conferimento),
- che tale squilibrio permanga anche al momento della richiesta di rimborso (così Cass.
n. 12994/2019 già citata).
Quando risulti superato lo squilibrio patrimoniale, e dunque la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione, il credito del socio torna ad essere ordinariamente esigibile, anche nel caso risultino altri debiti sociali.
Se pertanto la situazione di squilibrio è venuta meno nel momento in cui è richiesto il rimborso alla società essa è tenuta a provvedervi.
Va aggiunto inoltre – sempre secondo l'orientamento del Supremo collegio che questa
Sezione ha sempre condiviso e seguito – che nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il Giudice dovrà accertare se sussistano, in concreto, una delle situazioni di cui all'art. 2467, secondo comma, c.c. non solo al momento in cui il prestito è stato erogato, ma anche al momento della richiesta del rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una mera condizione di inesigibilità temporanea del credito.
Nel caso in esame, non può dirsi che ricorrano entrambe le condizioni richieste dalla legge, dal momento che, se da un lato è indubbio che finanziò la società nella RT fase iniziale della sua costituzione, in un momento in cui vi era oggettivo squilibrio fra le risorse patrimoniali di cui la società disponeva (il solo capitale sociale) e l'indebitamento, altrettanto non può dirsi al momento della richiesta del rimborso (nel 2021), dal momento che pagina 9 di 10 dagli ultimi bilanci prodotti in giudizio dalla stessa società risulta una situazione di indubbia solidità patrimoniale, risultando il valore del patrimonio netto ampiamente positivo anche nell'anno più difficile per l'andamento commerciale delle vendite, ovvero nel 2020, ove risulta comunque un patrimonio netto positivo per 22.225,00 (doc. 11 di parte opponente).
Quanto agli anni successivi la società – che pure era gravata del relativo onere probatorio avendo eccepito l'inesigibilità del credito - non ha prodotto i relativi bilanci, per cui la decisione deve basarsi sulla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio in atti.
Il credito da finanziamento soci per il quale ha agito in sede monitoria RT deve dunque ritenersi ampiamente esigibile, per cui l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, con ogni conseguente effetto di legge.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico della società opponente, previa liquidazione come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'ammontare della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 25693/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutti i motivi di opposizione e, per l'effetto,
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5465/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2021, con ogni conseguente effetto di legge;
condanna la società opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese legali che si liquidano in euro complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25693/2021 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MEMBRETTI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 C.F._1
20122 MILANO presso il difensore avv. LUCA MEMBRETTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2
COMMODO STEFANO (C.F. ), dell'avv. LAZZARINI SIMONE C.F._3
( ) VIA I. ROSELLINI, 12 20124 MILANO e dell'avv. Paolo C.F._4
BUZZELLI; , elettivamente domiciliato in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. STEFANO COMMODO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Parte_1
Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale,
previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021, RG n. 9441/2021, emesso in data pagina 1 di 10 25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente (c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra
( per le ragioni esposte in atti, e dichiarare Parte_2 C.F._5 che nulla è dovuto dall'opponente;
Nel merito, in via subordinata,
previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che i crediti vantati dal signor
(c.f. ) nei confronti della (c.f. RT C.F._2 Parte_1
), con sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore sig.ra ( sono soggetti a Parte_2 C.F._5 postergazione ex art. 2467 c.c. per i motivi esposti in atti e per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021,
RG n. 9441/2021, emesso in data 25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal
Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente per le ragioni esposte in atti;
In via ulteriormente gradata,
previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto ingiuntivo opposto n. 5465/2021 del 23/03/2021, RG n. 9441/2021, emesso in data
25 febbraio 2021 e pubblicato in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Milano in quanto emesso per somme non dovute dalla opponente per le ragioni esposte in atti, e condannare la c.f. ), con sede in Milano, Corso Venezia 12, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig.ra ( Parte_2 C.F._5 al pagamento in favore del convenuto opposto del minor importo di Euro 6.610,14 per le ragioni esposte in atti o al diverso minore o maggiore importo eventualmente accertato come dovuto all'esito del giudizio anche secondo equità.
In via istruttoria: disporre l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel periodo 11-15 luglio 2016 e dal 18 al 22 luglio 2016 si teneva il
[...]
” cura della avente ad oggetto lo sviluppo della sensibilità Parte_3 Parte_4 olfattiva e conoscenza tecnica della composizione e produzione dei profumi in funzione dell'avvio di un'attività imprenditoriale/commerciale di produzione volta alla vendita dei prodotti realizzati, come risulta dalla Brochure del summenzionato Parte_3 sub doc. 13 di parte opponente che si mostra al teste;
2. vero che a detto corso parteciparono attivamente il signor e la RT SI , come si evince dalla relativa fattura prodotta sub doc. 14 di parte Parte_2 opponente, inviata al signor a seguito del pagamento di detto corso che si mostra al CP_1 teste;
pagina 2 di 10 3. vero che i signori e le presentavano il proprio progetto CP_1 Pt_2 imprenditoriale proponendo di supportarli nella sua realizzazione attraverso una consulenza continuativa avanzata sia tecnico-cosmetica volta alla creazione e sviluppo di linee cosmetiche ed allo sviluppo del mix di prodotti profumati, sia prettamente imprenditoriale- commerciale volta alla predisposizione dell'eventuale Business Plan o di un piano economico, allo sviluppo e potenziamento commerciale, alla gestione del lancio del prodotto.
4. vero che tale incarico di consulenza veniva accettato ed effettivamente espletato a partire dall'aprile 2017 e sino almeno a febbraio 2019, come risulta dal conteggio prodotto sub doc. 15 di parte opponente e dallo scambio di email con il signor sub docc. 16, CP_1
20, 21, 23, 24, 25 che si mostrano al teste;
5. vero che tale incarico di consulenza veniva espletato sia a favore della SI Pt_2 sia direttamente del signor anche disgiuntamente;
CP_1
6. vero che nel periodo aprile 2017-settembre 2017, nel corso del suddetto incarico di consulenza a favore dei signori e veniva predisposto e presentato a CP_1 Pt_2 quest'ultimi un conto economico di riferimento indicante tutti i costi iniziali per l'avvio della produzione e successiva commercializzazione sulla base dei preventivi ottenuti da quest'ultimi dai fornitori contattati dagli stessi, da cui risultavano costi iniziali complessivi superiori ad Euro 60.000 circa;
7. vero che successivamente alla costituzione della società (giugno 2017) il Pt_1 signor la aggiornava chiedendole di fornire una consulenza o anche solo una CP_1 valutazione sulle scelte compiute in relazione alla produzione, sviluppo, lancio e commercializzazione dei profumi e in particolare sui rapporti con i fornitori delle materie prime e degli altri elementi necessari per la produzione e commercializzazione dei profumi
(come fragranze, contenitori, shopper) che il signor seguiva personalmente, come si CP_1 evince dalla corrispondenza via email prodotta sub docc. 16-26 di parte opponente che si mostrano al teste;
8. vero che circa nel mese di aprile 2017 veniva contattato dai signori e RT
che le presentavano il proprio progetto imprenditoriale Parte_5 proponendo di assisterli in tutti gli aspetti relativi alla costituzione e gestione contabile e fiscale della società e che accettava detto incarico;
9. vero che nel corso di molteplici riunioni avvenute tra l'aprile 2017 e ottobre 2017 nel suo studio tra i signori e veniva rappresentato a quest'ultimi che l'iniziale Pt_2 CP_1 dotazione finanziaria e patrimoniale della neocostituita era del tutto Parte_1 insufficiente per poter anche solo avviare la produzione e commercializzazione dei primi prodotti tanto da rendere assolutamente indispensabile nuovi apporti finanziari;
10. vero che l'attività produttiva svolta dalla prevedeva necessariamente Pt_1
l'acquisto dei materiali (come le fragranze, i contenitori, i tappi etc.) da fornitori da pagare entro un breve termine dalla consegna (30/60 giorni);
pagina 3 di 10 11. vero che la società già dalla sua costituzione e per tutto il 2018 versava Parte_1 in uno stato di grave squilibrio finanziario da rendere opportuno un successivo apporto finanziario come si evince dai bilanci relativi all'esercizio 2017 e 2018 sub docc.
2-3 di parte opponente e dall'estratto della “Situazione contabile a sezioni di competenza al 31/12/2018” prodotta sub doc. 27 di parte opponente che si mostrano al teste.
12. Vero che, vista la chiusura in perdita sia nel 2017 sia nel 2018 (cfr. bilanci sub docc.
2-3 fasc. , i soci signori e concordavano di destinare Pt_1 CP_1 Pt_2 parzialmente, pro quota parte (85 per il socio e 15% per il socio Parte_2 CP_1
, i versamenti effettuati, qualificati come finanziamenti soci, per ripianare una
[...] perdita di esercizio maturata nel 2018 pari ad Euro 62.166,00, come si evince dalla comunicazione del 23/7/2019 prodotta sub doc. 28 di parte opponente che si mostra al teste;
13. vero che la società sin dal 2020 si trova tutt'ora in una situazione di Pt_1 difficoltà finanziaria risultante da bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 prodotti da parte opponente sub docc. 10-11 che si mostrano al teste.
Si indicano come testi, anche a prova contraria sui capitoli formulati ex adverso eventualmente ammessi, i Sig.ri:
- Dott.ssa (CF ), residente in [...] Ottobre, 22 Testimone_1 C.F._6
- 43022 Montechiarugolo (PR), sui capitoli da 1 a 7;
- Dott. , dottore commercialista e revisore contabile presso il suo studio Testimone_2 in Milano, Corso Venezia 12 sui capitoli da 7 a 13.
In ogni caso,
con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Per parte opposta RT
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respingere integralmente l'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 5465/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5465/2021 in ogni caso e nel merito dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire e pagare al signor la somma capitale di € 17.500,00, RT oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, IV° c., c.c., dal 22.02.2021 al soddisfo effettivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% sugli onorari ex D.m. n. 55/2014 art. 2, Iva e Cpa.
Con osservanza pagina 4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società . si è opposta al decreto ingiuntivo n. 5465/2021 provvisoriamente Parte_6 esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2021 su ricorso di CP_1
il quale ha agito per il recupero di un credito derivante da finanziamenti
[...] effettuati nel settembre e dicembre 2017 a favore della società di cui all'epoca era socio, per l'importo di euro 17.500,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
A fondamento della domanda di sospensione della provvisoria esecutività e di revoca del decreto ingiuntivo la società opponente ha dedotto:
1. l'incompetenza del Tribunale ordinario di Milano a favore del Tribunale delle
Imprese di Milano, sull'assunto dell'inerenza del credito azionato al rapporto societario in essere all'epoca dei versamenti fra e RT Parte_7
2. l'inesigibilità del credito in quanto derivante non da un finanziamento, bensì da versamenti in conto capitale effettuati, da entrambi i soci, a distanza di poche settimane dalla costituzione della società (16 giugno 2017) che necessitava delle Parte_7 risorse finanziarie per avviare la sua attività di produzione e commercio di profumi e cosmetici, a fronte di un capitale sociale di soli 10.000 euro;
o avendo anche la socia di maggioranza – attuale socia unica) Parte_2 effettuato analoghi conferimenti per un maggior importo proporzionale alla quota all'epoca posseduta, per complessivi 50.000 euro;
3. in ogni caso, l'inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c., trattandosi di finanziamento effettuato in un momento in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento;
o avendo peraltro l'assemblea dei soci in data 29 giugno 2019 deliberato di utilizzare una parte dei finanziamenti infruttiferi iscritti in bilancio a copertura delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, cosicché residuerebbe in capo all'ex socio un credito residuo di minor importo pari a euro 6.610,14.
, costituitasi in giudizio, ha contrastato le avverse difese, chiedendo RT il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, assumendo:
- l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Milano;
- l'errata qualificazione come versamenti in conto capitale dei finanziamenti infruttiferi effettuati da entrambi i soci, in considerazione del riconoscimento espresso in tal senso risultante dalle dichiarazioni prodotte in sede monitoria (doc. 5), ove risulta l'impogno della società a restituitr le somme ricevute entro il termine del 31 dicembre 2020;
- l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2467 c.c.
o non essendo mai stata la in una situazione di crisi o di rischio di Pt_7 insolvenza, come dimostrato dal fatto che non è mai stata posta in liquidazione né sottoposta a procedure concorsuali,
pagina 5 di 10 o non essendo più socio di a seguito della RT Parte_7 cessione della propria partecipazione a favore dell'altra socia a far data dal 10 maggio 2019.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.,
la società opponente
▪ ha ulteriormente precisato le proprie difese,
˃ sottolineando la natura “sostanziale” e non “processuale” della disciplina di cui all'art. 2467 c.c., che trova applicazione anche durante la vita della società e non solo in caso di crisi o di apertura di procedure concorsuali,
˃ documentando il coinvolgimento diretto del socio al progetto CP_1 imprenditoriale sotteso alla costituzione della di cui ben conosceva il Pt_7 fabbisogno finanziario;
▪ ha avanzato istanze di prova per testi volte a ricostruire l'effettiva volontà negoziale sottesa alla disposizione dei versamenti e a ricostruire le relazioni imprenditoriali fra i due soci,
RT
▪ ha ribadito i propri argomenti e la rilevanza della produzione documentale già agli atti di causa, sottolineando la circostanza che alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2018 (giugno 2019) egli non era già più socio di Pt_7
▪ si è opposto all'ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da controparte.
Rigettate tutte le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle rispettive conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento, nei limiti di cui infra.
1. In primo luogo, va precisato che ai fini della decisione non rileva in alcun modo l'eccezione d'incompetenza sollevata da parte opponente, in quanto la presente causa è stata correttamente iscritta a ruolo presso la sezione XV del Tribunale di Milano, quale Sezione specializzata in materia d'impresa, in quanto avente ad oggetto una controversia inerente a
“rapporti societari”. L'erogazione di denaro oggetto della domanda di pagamento originariamente svolta in sede monitoria trova indubbiamente la sua “giustificazione” nell'ambito del rapporto all'epoca in essere fra i due soci di e la società Parte_7 stessa, come dimostrato dalle tematiche societarie trattate da entrambe le difese.
La competenza della Sezione specializzata imprese, d'altro canto, non incide in alcun modo sulla validità e efficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale ordinario di pagina 6 di 10 Milano. È noto infatti che le sezioni specializzate in materia d'impresa costituiscono mere articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le sono costituite, come il supremo Collegio già da tempo ha avuto modo di chiarire (Cass. SS UU 23 luglio 2019 n. 19982). Sicché, i rapporti tra le sezioni ordinarie del Tribunale di Milano e la Sezione specializzata in materia d'impresa non determinano alcuna questione di competenza, ma attengono solo alla suddivisione interna degli affari fra sezioni dello stesso Tribunale.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dunque legittimamente emesso dal Tribunale ordinario di
Milano.
2. Passando ora alle domande che attengono al merito, va precisato che la decisione comporta , in primo luogo, l'accertamento della natura delle erogazioni di denaro effettuate da a favore di all'epoca in cui era socio di tale società. RT Parte_7
Sul punto le tesi delle parti divergono, dal momento che:
- secondo la società si tratta di versamenti effettuati da entrambi i soci nei primi mesi di vita della società, costituita nel giugno del 2017, per far fronte ad esigenze finanziarie della società stessa che avrebbero giustificato un conferimento in conto capitale,
- secondo l'ex socio , invece, si tratta di un mero prestito, o mutuo RT infruttifero, effettuato a favore della società, che ha riconosciuto l'obbligo di restituzione entro il termine del 31 dicembre 2020.
E' noto che “L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant” (così da ultimo Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7919 del 20 aprile 2020).
La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore (sostanziale) in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci (così
Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7471 del 23 giugno 2017).
Nel caso di specie, non sussistono dubbi circa la qualificazione dell'originaria erogazione in denaro - pacifica nell'an - a favore di quale vero e proprio finanziamento Parte_7 infruttifero, o mutuo, dal momento che:
pagina 7 di 10 - in tutti i bilanci prodotti in giudizio, relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, risulta l'iscrizione dei corrispondenti importi fra i “debiti” della società (cfr. documenti 2, 3, 10 e
11 della società) e in particolare fra i “debiti verso soci per finanziamento” come si legge nella nota integrativa dei bilanci prodotti;
- la società stessa ha riconosciuto tale debito, e dunque l'impegno a restituire entro il 31 dicembre 2020, mediante la dichiarazione resa dall'amministratore unico CP_2 in data 3 gennaio 2018 (doc. 5 di parte opposta), ove si legge:
[...]
“(…) si comunica che ad oggi sono stati ricevuti seguenti importi: da socio : Persona_1
− euro 15.000 in data 30 agosto 2017 di cui euro 1.900 già versati a titolo di spese notarili
− euro 35.000 in data 21/12/2017; per complessivi euro 50.000 da socio RT
− euro 5.000,oo in data 4 settembre 2017
− euro 12.500 in data 20/12/2017; per complessivi 12.500 euro.
Precisiamo che gli importi di cui sopra, ricevuti a titolo di Finanziamento soci infruttifero, verranno restituiti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 o in via anticipata se le disponibilità liquide lo consentiranno”, documento che permette la verifica dell'esatta corrispondenza dell'ammontare e del titolo del credito azionato in giudizio da;
RT
- infine, non vale certo a ridurre l'ammontare del credito in capo all'ex socio, e tanto meno a mutare la natura del versamento, la delibera assunta dall'assemblea dei soci (o meglio dal socio unico) in data 29 giugno 2019 con la quale in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 è stata destinata una parte dei crediti in capo ai soci a copertura delle perdite,
o trattandosi di delibera che certo non ha prodotto alcun effetto nei confronti della sfera patrimoniale di , in quanto adottata in un RT momento in cui lo stesso non era più socio di (la cessione Parte_7 della partecipazione è del 10 maggio 2019 – doc. 10) e quando ormai l'assemblea non poteva più utilizzare, senza richiederne il consenso, il suo credito da finanziamento per ridurre i debiti sociali e le perdite.
3. Va ora considerata la portata dell'art. 2467 c.c., cui fa ricorso la società convenuta al fine di sostenere la “non esigibilità” del credito.
In primo luogo, va precisato che questo Tribunale ritiene di non doversi discostare dall'orientamento già espresso quanto all'applicabilità della condizione di esigibilità del credito di cui all'art. 2467 c.c. anche con riferimento alla posizione del socio che, in epoca pagina 8 di 10 successiva al finanziamento, abbia perso tale qualità - come nel caso di specie CP_1
[...]
L'accoglimento della tesi contraria, ovvero il riconoscimento della qualità di socio come presupposto dell'applicazione della disciplina della postergazione, porterebbe all'eliminazione della finalità di protezione dei creditori sociali, ovvero della ratio stessa dell'art. 2467 c.c. (così Tribunale Milano sentenza 4 dicembre 2014; nello stesso senso Cass.
Sez.1, Ordinanza n.21422 del 6 luglio 2022).
Va rammentato che la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. integra una condizione di inesigibilità ex lege e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019).
E' noto altresì che affinché operi la condizione di inesigibilità di cui all'art. 2467 c.c. è necessario che ricorrano entrambe le condizioni previste dalla norma (oltre alla ricorrenza di altri creditori sociali da soddisfare), ovvero:
- che il finanziamento sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento (pur non potendosi operare una riqualificazione del prestito in conferimento),
- che tale squilibrio permanga anche al momento della richiesta di rimborso (così Cass.
n. 12994/2019 già citata).
Quando risulti superato lo squilibrio patrimoniale, e dunque la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione, il credito del socio torna ad essere ordinariamente esigibile, anche nel caso risultino altri debiti sociali.
Se pertanto la situazione di squilibrio è venuta meno nel momento in cui è richiesto il rimborso alla società essa è tenuta a provvedervi.
Va aggiunto inoltre – sempre secondo l'orientamento del Supremo collegio che questa
Sezione ha sempre condiviso e seguito – che nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il Giudice dovrà accertare se sussistano, in concreto, una delle situazioni di cui all'art. 2467, secondo comma, c.c. non solo al momento in cui il prestito è stato erogato, ma anche al momento della richiesta del rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una mera condizione di inesigibilità temporanea del credito.
Nel caso in esame, non può dirsi che ricorrano entrambe le condizioni richieste dalla legge, dal momento che, se da un lato è indubbio che finanziò la società nella RT fase iniziale della sua costituzione, in un momento in cui vi era oggettivo squilibrio fra le risorse patrimoniali di cui la società disponeva (il solo capitale sociale) e l'indebitamento, altrettanto non può dirsi al momento della richiesta del rimborso (nel 2021), dal momento che pagina 9 di 10 dagli ultimi bilanci prodotti in giudizio dalla stessa società risulta una situazione di indubbia solidità patrimoniale, risultando il valore del patrimonio netto ampiamente positivo anche nell'anno più difficile per l'andamento commerciale delle vendite, ovvero nel 2020, ove risulta comunque un patrimonio netto positivo per 22.225,00 (doc. 11 di parte opponente).
Quanto agli anni successivi la società – che pure era gravata del relativo onere probatorio avendo eccepito l'inesigibilità del credito - non ha prodotto i relativi bilanci, per cui la decisione deve basarsi sulla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio in atti.
Il credito da finanziamento soci per il quale ha agito in sede monitoria RT deve dunque ritenersi ampiamente esigibile, per cui l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, con ogni conseguente effetto di legge.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico della società opponente, previa liquidazione come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'ammontare della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 25693/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutti i motivi di opposizione e, per l'effetto,
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5465/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2021, con ogni conseguente effetto di legge;
condanna la società opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese legali che si liquidano in euro complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
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