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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9217/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. TRIBULATO GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti CIMINO LUIGI e MESSINA Controparte_1
GIOVANNI)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 01/03/2023 e condanna, per l'effetto, la resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante il pagamento di un'indennità commisurata a cinque mensilità
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'ultima retribuzione globale di fatto;
ed al versamento per il periodo compreso dal giorno del licenziamento sino alla disposta reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
◊ condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.400,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 19/07/2023 il ricorrente conveniva in giudizio la società convenuta chiedendo al Tribunale di volere: “… accertare e dichiarare la
nullità ex art. 18 co 1, l. 300/70, del licenziamento/destituzione irrogato dalla
01.03.2023 per violazione delle procedure e delle Controparte_1
garanzie previste dall'art. 53 e ss dell'Allegato A) al R.D. n. 148/1931 ed ordinare
alla l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di Controparte_1
lavoro da ultimo occupato;
2) per l'effetto, condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 18, co. 1 e 2, legge n. 300/1970, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al soddisfo nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
3) in via degradata accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento irrogato per insussistenza dei fatti contestati
ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa a mente delle disposizioni disciplinari applicabili [artt. 37 – 58
dell'Allegato A) al RD n. 148/1931]; 3) per l'effetto, ordinare alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata Controparte_1
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro da ultimo occupato ai sensi dell'art.
18 comma 4 della legge n. 300/1970, e condannare la stessa al pagamento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
percepita, dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali …”.
A fondamento della domanda il ricorrente - dipendente della CP_1 CP_3
con rapporto a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 27/11/2005 –
[...]
deduceva: - che il datore di lavoro gli aveva contestato, con nota del 10/01/2023,
l'uso improprio dei permessi ex lege 104/1992; - ch'egli aveva riscontrato la contestazione della parte datoriale con pec del 13/01/2023, fornendo le proprie giustificazioni;
- che parte datoriale, non ritenendo valide le giustificazioni fornite
(dapprima con la detta pec del giorno 13/01/2023 e, a seguito della comunicazione dell'opinamento di destituzione, con pec del giorno 10/02/2023),
lo licenziava con comunicazione del giorno 01/03/2023; - ch'egli richiedeva, con nota del 3/03/2023, il pronunciamento del Consiglio di Disciplina e la sospensione dell'applicazione della sanzione espulsiva;
- che la parte datoriale,
successivamente all'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore,
resasi conto del grave errore procedurale commesso, comunicava, in data
12/04/2023, la sospensione del licenziamento già irrogato “in attesa della
conclusione del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e s.mi” invitando il lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa;
- ch'egli riprendeva l'attività
lavorativa, comunicando alla parte datoriale, con pec del 02/05/2023, di non avere prestato acquiescenza alla illegittima procedura avviata.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/11/2023, la società resistente – “previa valutazione della questione di legittimità
costituzionale non manifestamente infondata e di rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE alla CGU” - eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad agire del ricorrente, in ragione dell'avvenuta sospensione del licenziamento in attesa del pronunciamento del Consiglio di Disciplina, e deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Confermato da parte del ricorrente, alla prima udienza del giorno 22/11/2023,
l'avvenuto reinserimento in azienda, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare - tenuto conto dell'istanza formulata nella memoria di costituzione, in via preventiva, dalla società resistente - non può non chiarirsi che la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di esprimersi in ordine all'attuale vigenza e legittimità del R.D. n. 148/1931 quale speciale disciplina di settore,
destinata a prevalere, quale lex specialis ed inderogabile, sulle norme dello
Statuto dei Lavoratori.
Più esattamente, con sentenza n. 188 del 2020 la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e
55, secondo comma, dell'Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, promosso dalla Corte di
Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 20 maggio 2019, ha, fra l'altro,
precisato che: “Del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l'affermazione della
Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del r.d. n. 148 del 1931,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri:
espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria
degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione”, in quanto
“Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta
delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del '900, volte a
garantire l'«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore,
e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di
rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento
la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo
Stato. Il regime, così delineato”, ha proseguito il giudice delle leggi, “conferiva al
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità,
configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l'impiego
pubblico e l'impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257
del 1984). Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue
espressioni, alla luce dell'intento di tutelare «l'interesse collettivo - ritenuto
preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del
trasporto [...], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione
da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di
concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche
alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in
senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).” E ha aggiunto ancora che: “Le profonde
modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del
tempo - prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva
privatizzazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei
trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del
rapporto di lavoro privato - hanno generato dubbi sulla perdurante attualità
delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931. Nondimeno, il
legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo
considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1°
gennaio 1970, di cui l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso
decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. Successivamente,
l'art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto l'abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al
primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non
oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che
tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione
abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art.
9-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad
annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una
regolamentazione speciale di settore.”
Non nuoce aggiungere che anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro materia escludendo una abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al
R.D. n. 148 del 1931 ed affermando la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e ciò proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e,
soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro (così Cass., S.U., n. 15540 del 2016, in motivazione;
cfr. anche Cass., S.U. n.
460 del 2005; Cass. n. 11547 del 2012; n. 11543 del 2012; in termini Cass. n.
22809/2019).
Data per certa, dunque, l'applicabilità del R.D. n. 148/1931, deve osservarsi che l'art. 53 dispone testualmente che: “In base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da
esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le
constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze. Nel
caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la
retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare
all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari,
eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale
riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le
considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire
sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni
intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti
concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od
interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il
motivo. In base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato
esprime per le punizioni di cui agli articoli da 43 a 45, l'opinamento circa la
punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini
dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la
sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare
definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta
personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta
notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in
mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare
proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentato
le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte,
l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali ai
sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il
Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di
dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione
opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la
decisione del Consiglio stesso”.
Orbene, dal tenore dei primi otto commi dell'art. 53 cit. emerge una chiara scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea, per il dipendente del settore autoferrotranviario, più
fasi di una procedura maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla L. n.
300 del 1970, art. 8.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La prima è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi.
La seconda – che segue alle prime giustificazioni del dipendente – prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte)
in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.
Dopo tale relazione si passa alla terza – eventuale – fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. A questo punto l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e dell'entità della sanzione ventilata. In assenza di codeste nuove giustificazioni il provvedimento diventa definitivo ed esecutivo. Se invece il dipendente presenta nuovamente le proprie giustificazioni, il direttore può
accoglierle o non accoglierle, confermando in tale secondo caso il provvedimento di destituzione.
L'irrogazione della sanzione, a questo punto, compete al direttore o a chi ne fa le veci ove, nei dieci giorni che seguono alla ricevuta conferma della sanzione opinata, il dipendente nulla chieda. Ma questi può anche richiedere che sull'applicazione della sanzione decida il Consiglio di Disciplina, ed è bene rilevare che in tale ipotesi – secondo la giurisprudenza di legittimità – e cioè ove
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “contestato “l'opinamento” reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato
circa la sanzione da irrogare, … il lavoratore richieda la decisione da parte del
Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare
spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale “terzo”; conseguentemente, divenuto
carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da
nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione” (cfr. Cass. n. 6765 del
07/03/2023).
Nessuna di queste fasi del procedimento può essere omesse o concentrata,
altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell'iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare. E la nullità di una sanzione disciplinare,
per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n.
300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 r.d. 148/1931) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). Anche recentemente la Suprema Corte è intervenuta sl punto ribadendo: “Invero, questa Corte ha già affermato, in fattispecie simile
alla presente (Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025, Rv. 673565 01) che il
licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla
tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della
normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n.
148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione
dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento
consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione. Anche altre controversie
analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state
decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n.
23997 e Cass. sez. lav. 31 gennaio 2024, n. 2859 (promosse contro lo stesso
datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n.
15355” (Cassazione, n. 20751 del 2025).
Applicando la normativa vigente al caso in esame, tenuto conto, altresì, dei chiarimenti offerti sia dal Giudice delle Leggi sia dalla Suprema Corte di
Cassazione, non può revocarsi in dubbio la nullità del licenziamento irrogato in data 01/03/2023 dalla società resistente al ricorrente per il mancato rispetto sia della seconda fase sia della terza fase del complesso ed articolato iter procedimentale previsto dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931.
Ed infatti, con riferimento alla necessità della redazione di specifica e analitica relazione scritta, corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte,
in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili, la società
resistente ha dedotto e documentato di avere posto nella disponibilità del lavoratore la relazione investigativa redatta dall'Agenzia Investigativa incaricata,
ritenendo, erroneamente, di avere così adempiuto a quanto previsto dall'art. 53
del R.D. n. 148/1931 in ordine alla seconda fase del procedimento ivi disciplinato.
Non è tuttavia possibile equiparare la citata relazione investigativa – assimilabile caso mai al “rapporto” menzionato nel primo comma della disposizione,
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro antecedente alla contestazione - alla relazione riepilogativa prevista dal terzo comma, che invece segue alla contestazione ed esamina anche le giustificazioni nel frattempo esposte dal dipendente per trarne eventualmente elementi a relativo vantaggio.
Considerato, per altro verso, che nell'ottica della norma anzidetta la duplicazione dei passaggi procedurali in cui il lavoratore può esercitare il proprio diritto di difesa endoprocedimentale (una prima volta a valle della contestazione, una seconda a valle dell'opinamento) non è un dettaglio, ma dà luogo ad una sorta di stanza di raffreddamento che costituisce il nucleo delle maggiori garanzie assicurate (così testualmente Cass. n. 13654 del 2015), non v'è chi non veda come nel caso di specie, respinte le giustificazioni “a valle” della contestazione e confermato l'opinamento della destituzione con la nota del direttore dell'08/02/2023, le nuove giustificazioni addotte con la nota del 10/02/2023 “a valle” dell'opinamento hanno impedito che il provvedimento espulsivo diventasse automaticamente definitivo ed esecutivo ed hanno reso nuovamente necessaria una seconda conferma dell'opinamento da parte del direttore lasciando al dipendente la scelta se invocare il Consiglio di Disciplina.
Ebbene, la circostanza che, ancor prima che il lavoratore potesse esprimersi al riguardo, con nota del 01/03/2023 il Direttore abbia provveduto non solo a confermare la sanzione ma anche ad irrogarla – con la conseguente estromissione dalla stessa data del dipendente dalla compagine aziendale -, invalida certamente il provvedimento in questione, tanto più che è pervenuta la richiesta dal lavoratore in data 03/03/2021 di pronunciamento del Consiglio di Disciplina
sicché il potere “sanzionatorio” si è definitivamente trasferito dal datore di lavoro al Consiglio di disciplina.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A fronte della riscontrata nullità, sotto ambedue i profili evidenziati, della sanzione del licenziamento adottata dalla parte datoriale, non può di certo dubitarsi circa la persistenza dell'interesse del lavoratore, pur rientrato in servizio dopo la comunicazione del 12/04/2023, all'accertamento ed alla declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli il 01/03/2023, poiché questo non è mai stato revocato ed è stato concretamente applicato al dipendente, avendo parte datoriale comunicato la relativa “sospensione” solo dopo l'impugnazione del provvedimento da parte del dipendente, sicché la disposta reintegra rileva esclusivamente in punto di carenza di attualità della pronuncia reintegratoria e di entità del risarcimento spettante al lavoratore, da limitarsi nella presente ipotesi alla misura minima prevista dal Legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge n.
300/1970.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono – le quali prescindono dalla attuale carenza di un apposito Consiglio di Disciplina e rendono perciò del tutto irrilevanti le questioni pregiudiziali sul punto argomentate dalla resistente - il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 17/10/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9217/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. TRIBULATO GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti CIMINO LUIGI e MESSINA Controparte_1
GIOVANNI)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 01/03/2023 e condanna, per l'effetto, la resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante il pagamento di un'indennità commisurata a cinque mensilità
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'ultima retribuzione globale di fatto;
ed al versamento per il periodo compreso dal giorno del licenziamento sino alla disposta reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
◊ condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.400,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 19/07/2023 il ricorrente conveniva in giudizio la società convenuta chiedendo al Tribunale di volere: “… accertare e dichiarare la
nullità ex art. 18 co 1, l. 300/70, del licenziamento/destituzione irrogato dalla
01.03.2023 per violazione delle procedure e delle Controparte_1
garanzie previste dall'art. 53 e ss dell'Allegato A) al R.D. n. 148/1931 ed ordinare
alla l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di Controparte_1
lavoro da ultimo occupato;
2) per l'effetto, condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 18, co. 1 e 2, legge n. 300/1970, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al soddisfo nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
3) in via degradata accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento irrogato per insussistenza dei fatti contestati
ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa a mente delle disposizioni disciplinari applicabili [artt. 37 – 58
dell'Allegato A) al RD n. 148/1931]; 3) per l'effetto, ordinare alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata Controparte_1
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro da ultimo occupato ai sensi dell'art.
18 comma 4 della legge n. 300/1970, e condannare la stessa al pagamento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
percepita, dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali …”.
A fondamento della domanda il ricorrente - dipendente della CP_1 CP_3
con rapporto a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 27/11/2005 –
[...]
deduceva: - che il datore di lavoro gli aveva contestato, con nota del 10/01/2023,
l'uso improprio dei permessi ex lege 104/1992; - ch'egli aveva riscontrato la contestazione della parte datoriale con pec del 13/01/2023, fornendo le proprie giustificazioni;
- che parte datoriale, non ritenendo valide le giustificazioni fornite
(dapprima con la detta pec del giorno 13/01/2023 e, a seguito della comunicazione dell'opinamento di destituzione, con pec del giorno 10/02/2023),
lo licenziava con comunicazione del giorno 01/03/2023; - ch'egli richiedeva, con nota del 3/03/2023, il pronunciamento del Consiglio di Disciplina e la sospensione dell'applicazione della sanzione espulsiva;
- che la parte datoriale,
successivamente all'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore,
resasi conto del grave errore procedurale commesso, comunicava, in data
12/04/2023, la sospensione del licenziamento già irrogato “in attesa della
conclusione del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e s.mi” invitando il lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa;
- ch'egli riprendeva l'attività
lavorativa, comunicando alla parte datoriale, con pec del 02/05/2023, di non avere prestato acquiescenza alla illegittima procedura avviata.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/11/2023, la società resistente – “previa valutazione della questione di legittimità
costituzionale non manifestamente infondata e di rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE alla CGU” - eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad agire del ricorrente, in ragione dell'avvenuta sospensione del licenziamento in attesa del pronunciamento del Consiglio di Disciplina, e deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Confermato da parte del ricorrente, alla prima udienza del giorno 22/11/2023,
l'avvenuto reinserimento in azienda, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare - tenuto conto dell'istanza formulata nella memoria di costituzione, in via preventiva, dalla società resistente - non può non chiarirsi che la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di esprimersi in ordine all'attuale vigenza e legittimità del R.D. n. 148/1931 quale speciale disciplina di settore,
destinata a prevalere, quale lex specialis ed inderogabile, sulle norme dello
Statuto dei Lavoratori.
Più esattamente, con sentenza n. 188 del 2020 la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e
55, secondo comma, dell'Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, promosso dalla Corte di
Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 20 maggio 2019, ha, fra l'altro,
precisato che: “Del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l'affermazione della
Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del r.d. n. 148 del 1931,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri:
espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria
degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione”, in quanto
“Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta
delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del '900, volte a
garantire l'«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore,
e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di
rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento
la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo
Stato. Il regime, così delineato”, ha proseguito il giudice delle leggi, “conferiva al
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità,
configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l'impiego
pubblico e l'impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257
del 1984). Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue
espressioni, alla luce dell'intento di tutelare «l'interesse collettivo - ritenuto
preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del
trasporto [...], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione
da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di
concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche
alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in
senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).” E ha aggiunto ancora che: “Le profonde
modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del
tempo - prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva
privatizzazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei
trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del
rapporto di lavoro privato - hanno generato dubbi sulla perdurante attualità
delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931. Nondimeno, il
legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo
considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1°
gennaio 1970, di cui l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso
decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. Successivamente,
l'art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto l'abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al
primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non
oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che
tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione
abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art.
9-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad
annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una
regolamentazione speciale di settore.”
Non nuoce aggiungere che anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro materia escludendo una abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al
R.D. n. 148 del 1931 ed affermando la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e ciò proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e,
soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro (così Cass., S.U., n. 15540 del 2016, in motivazione;
cfr. anche Cass., S.U. n.
460 del 2005; Cass. n. 11547 del 2012; n. 11543 del 2012; in termini Cass. n.
22809/2019).
Data per certa, dunque, l'applicabilità del R.D. n. 148/1931, deve osservarsi che l'art. 53 dispone testualmente che: “In base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da
esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le
constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze. Nel
caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la
retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare
all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari,
eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale
riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le
considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire
sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni
intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti
concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od
interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il
motivo. In base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato
esprime per le punizioni di cui agli articoli da 43 a 45, l'opinamento circa la
punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini
dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la
sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare
definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta
personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta
notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in
mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare
proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentato
le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte,
l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali ai
sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il
Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di
dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione
opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la
decisione del Consiglio stesso”.
Orbene, dal tenore dei primi otto commi dell'art. 53 cit. emerge una chiara scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea, per il dipendente del settore autoferrotranviario, più
fasi di una procedura maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla L. n.
300 del 1970, art. 8.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La prima è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi.
La seconda – che segue alle prime giustificazioni del dipendente – prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte)
in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.
Dopo tale relazione si passa alla terza – eventuale – fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. A questo punto l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e dell'entità della sanzione ventilata. In assenza di codeste nuove giustificazioni il provvedimento diventa definitivo ed esecutivo. Se invece il dipendente presenta nuovamente le proprie giustificazioni, il direttore può
accoglierle o non accoglierle, confermando in tale secondo caso il provvedimento di destituzione.
L'irrogazione della sanzione, a questo punto, compete al direttore o a chi ne fa le veci ove, nei dieci giorni che seguono alla ricevuta conferma della sanzione opinata, il dipendente nulla chieda. Ma questi può anche richiedere che sull'applicazione della sanzione decida il Consiglio di Disciplina, ed è bene rilevare che in tale ipotesi – secondo la giurisprudenza di legittimità – e cioè ove
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “contestato “l'opinamento” reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato
circa la sanzione da irrogare, … il lavoratore richieda la decisione da parte del
Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare
spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale “terzo”; conseguentemente, divenuto
carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da
nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione” (cfr. Cass. n. 6765 del
07/03/2023).
Nessuna di queste fasi del procedimento può essere omesse o concentrata,
altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell'iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare. E la nullità di una sanzione disciplinare,
per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n.
300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 r.d. 148/1931) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). Anche recentemente la Suprema Corte è intervenuta sl punto ribadendo: “Invero, questa Corte ha già affermato, in fattispecie simile
alla presente (Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025, Rv. 673565 01) che il
licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla
tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della
normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n.
148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione
dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento
consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione. Anche altre controversie
analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state
decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n.
23997 e Cass. sez. lav. 31 gennaio 2024, n. 2859 (promosse contro lo stesso
datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n.
15355” (Cassazione, n. 20751 del 2025).
Applicando la normativa vigente al caso in esame, tenuto conto, altresì, dei chiarimenti offerti sia dal Giudice delle Leggi sia dalla Suprema Corte di
Cassazione, non può revocarsi in dubbio la nullità del licenziamento irrogato in data 01/03/2023 dalla società resistente al ricorrente per il mancato rispetto sia della seconda fase sia della terza fase del complesso ed articolato iter procedimentale previsto dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931.
Ed infatti, con riferimento alla necessità della redazione di specifica e analitica relazione scritta, corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte,
in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili, la società
resistente ha dedotto e documentato di avere posto nella disponibilità del lavoratore la relazione investigativa redatta dall'Agenzia Investigativa incaricata,
ritenendo, erroneamente, di avere così adempiuto a quanto previsto dall'art. 53
del R.D. n. 148/1931 in ordine alla seconda fase del procedimento ivi disciplinato.
Non è tuttavia possibile equiparare la citata relazione investigativa – assimilabile caso mai al “rapporto” menzionato nel primo comma della disposizione,
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro antecedente alla contestazione - alla relazione riepilogativa prevista dal terzo comma, che invece segue alla contestazione ed esamina anche le giustificazioni nel frattempo esposte dal dipendente per trarne eventualmente elementi a relativo vantaggio.
Considerato, per altro verso, che nell'ottica della norma anzidetta la duplicazione dei passaggi procedurali in cui il lavoratore può esercitare il proprio diritto di difesa endoprocedimentale (una prima volta a valle della contestazione, una seconda a valle dell'opinamento) non è un dettaglio, ma dà luogo ad una sorta di stanza di raffreddamento che costituisce il nucleo delle maggiori garanzie assicurate (così testualmente Cass. n. 13654 del 2015), non v'è chi non veda come nel caso di specie, respinte le giustificazioni “a valle” della contestazione e confermato l'opinamento della destituzione con la nota del direttore dell'08/02/2023, le nuove giustificazioni addotte con la nota del 10/02/2023 “a valle” dell'opinamento hanno impedito che il provvedimento espulsivo diventasse automaticamente definitivo ed esecutivo ed hanno reso nuovamente necessaria una seconda conferma dell'opinamento da parte del direttore lasciando al dipendente la scelta se invocare il Consiglio di Disciplina.
Ebbene, la circostanza che, ancor prima che il lavoratore potesse esprimersi al riguardo, con nota del 01/03/2023 il Direttore abbia provveduto non solo a confermare la sanzione ma anche ad irrogarla – con la conseguente estromissione dalla stessa data del dipendente dalla compagine aziendale -, invalida certamente il provvedimento in questione, tanto più che è pervenuta la richiesta dal lavoratore in data 03/03/2021 di pronunciamento del Consiglio di Disciplina
sicché il potere “sanzionatorio” si è definitivamente trasferito dal datore di lavoro al Consiglio di disciplina.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A fronte della riscontrata nullità, sotto ambedue i profili evidenziati, della sanzione del licenziamento adottata dalla parte datoriale, non può di certo dubitarsi circa la persistenza dell'interesse del lavoratore, pur rientrato in servizio dopo la comunicazione del 12/04/2023, all'accertamento ed alla declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli il 01/03/2023, poiché questo non è mai stato revocato ed è stato concretamente applicato al dipendente, avendo parte datoriale comunicato la relativa “sospensione” solo dopo l'impugnazione del provvedimento da parte del dipendente, sicché la disposta reintegra rileva esclusivamente in punto di carenza di attualità della pronuncia reintegratoria e di entità del risarcimento spettante al lavoratore, da limitarsi nella presente ipotesi alla misura minima prevista dal Legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge n.
300/1970.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono – le quali prescindono dalla attuale carenza di un apposito Consiglio di Disciplina e rendono perciò del tutto irrilevanti le questioni pregiudiziali sul punto argomentate dalla resistente - il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 17/10/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro