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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/09/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PARMA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3606/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Parte_1
Facente del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Ronchini CP_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente, depositando note scritte il 15 aprile 2025, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le eccezioni e le domande avversarie, così provvedere: - disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori;
- disporre che abbia collocazione prevalente presso il padre con il quale vivrà e avrà Per_1 residenza nella casa familiare ubicata a IL (PR) in via Libero Grassi n. 9, con consequenziale assegnazione della stessa a;
- confermare il regime di frequentazione tra madre e Parte_1 figlia disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti, fatte sempre salve le diverse manifestazioni di volontà espresse da di volta in volta, disponendo che curi il prelievo della Per_1 CP_1 figlia dalla casa paterna e ivi la riaccompagni nei giorni di sua competenza;
- porre a carico di CP_1
, con decorrenza dal 29/12/2024, giorno in cui la stessa è andata via dalla casa familiare,
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento al padre ON _1
, entro il giorno 10 di ogni mese, di una somma mensile non inferiore ad euro 400,00,
[...] soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie…- in via istruttoria, rigettare le richieste avversarie per i motivi dedotti in atti;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio e al rimborso della quota parte di spesa sostenuta per l'espletamento della CTU pari ad € 1.393,00”; parte resistente, depositando note scritte il 16 aprile 2025, ha chiesto: “
1- Respingere le richieste tutte proposte dal ricorrente soprattutto in ordine al contributo al mantenimento come formulata dal sig. in _1 quanto le domande sono infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ai punti del dell'atto introduttivo.
2- disporre in via principale l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore disporre che la stessa minore abbia collocazione preferenziale presso il padre con Per_3 Per_1 il quale avrà residenza e vivrà presso la casa familiare di IL (PR), via Libero Grassi n. 9; assegnare al il godimento della suddetta casa familiare che continuerà ad abitare insieme alla Parte_1 figlia:
3- disporre che, salvi diversi accordi tra gli interessati rimanga con la madre ON secondo le seguenti scansioni: - per tre fine settimana al mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola;
durante la settimana, nel periodo scolastico, per un pernottamento in un giorno coincidente con il mercoledì o il giovedì e con rientro a scuola il giorno seguente;
4- disporre che durante il periodo di sospensione estiva del periodo scolastico rimarrà otto settimane Per_1 intere con la madre, alternate a sei settimane intere con il padre, con un massimo di due settimane consecutive con ciascuno di essi. A tal fine ciascun genitore entro il 10 marzo di ogni anno provvederà ad inviare all'altro genitore il calendario delle settimane che durante il periodo estivo trascorrerà con nel rispetto dell'alternanza e delle due settimane consecutive come sopra indicato;
5- Per_1 durante il periodo natalizio di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà di una settimana, ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al 30 Dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); per l'anno 2024 sarà la settimana di Natale e nel 2025 quella di Capodanno;
6- durante il periodo pasquale di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà dal primo all'ultimo giorno di sospensione scolastica ad anni alterni: nel 2025 la minore trascorrerà la Pasqua con la madre e nel 2026 con il padre;
7- disporre l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia minorenne CP_1
mediante il versamento al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, ON Parte_1 dell'importo mensile pari ad Euro 200,00,o la maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie…67- Compensi rifusi oltre 15%, 4% CPA e Iva se dovuta per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20 ottobre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 stabile relazione sentimentale con e che dalla loro unione è nata, il 2 aprile 2009, la CP_1 figlia . Per_1
Precisava che il suddetto legame si era ormai deteriorato, sebbene fosse ancora attuale il rapporto di convivenza nell'abitazione familiare sita in IL, via Libero Grassi n. 9.
Allegando che, in vista di una cessazione della coabitazione, la figlia aveva espresso volontà di vivere con il padre e fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, la sua residenza e preferenziale collocazione paterna, Per_1 disciplinarsi un congruo regime di frequentazioni materne e porsi a carico di l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (con attribuzione a proprio vantaggio del diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli).
Depositando comparsa il 19 gennaio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
. CP_1 Ella rendeva allegazione di comportamenti non conformi, anche aggressivi e violenti, tenuti dal ricorrente nel corso della vita familiare, oltre ad un suo iniziale disinteresse per la figlia , salve Per_1 le blandizie degli ultimi tempi per guadagnarne la benevolenza.
Valorizzando, dunque, il proprio ruolo preponderante nell'assolvimento dei doveri di accudimento, cura ed istruzione di e fornendo, a propria volta, indicazioni sulle rispettive condizioni Per_1 economiche, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne, con la sua preferenziale collocazione materna, e porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 20 febbraio 2024 le parti rilasciavano personalmente dichiarazioni.
Fallito il tentativo di conciliazione, era quindi disposta CTU latamente psicodiagnostica in relazione alle questioni oggetto di controversia (segnatamente, le capacità genitoriali, la collocazione preferenziale della minorenne e le sue frequentazioni con il genitore non ON collocatario).
Il processo era istruito con l'acquisizione degli esiti peritali e dei documenti prodotti dalle parti.
Con ordinanza depositata il 25 novembre 2024 erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe depositando in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 17 giugno 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni profilo, occorre rimarcare che non v'è contestazione alcuna in merito al regime di affidamento (condiviso ad entrami i genitori), collocazione preferenziale (paterna) – da cui anche il godimento della casa familiare – e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, la madre) da destinare alla figlia minorenne delle parti , nata il [...]. ON
Trattasi di aspetti già disciplinati nel corso del procedimento con ordinanza del 19-25 novembre 2024 le cui determinazioni vanno pertanto confermate anche in questa sede definitiva.
Tenuto conto delle difficoltà segnalate da parte resistente quanto alla concreta attuazione delle vigenti condizioni, va unicamente precisato, quanto ai tempi coincidenti con le vacanze estive, che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno il calendario delle settimane che vorranno trascorrere con la figlia . Per_1
Il tema di contenzioso attiene piuttosto alla commisurazione degli obblighi genitoriali di mantenimento materiale della prole.
Con la menzionata ordinanza del novembre 2024, invero, si è posto a carico della convenuta, a decorrere dalla cessazione del legame di coabitazione (pacificamente sopravvenuta alla fine del dicembre 2024) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_1 mensile della somma di Euro 250,00, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
In applicazione dei criteri di giudizio di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., sono state così ricostruite le risorse economiche delle parti: “…LL , proprietario della casa di IL, è lavoratore _1 dipendente di Tecnopali s.r.l. e ha percepito retribuzioni nette pari ad Euro 23.300,07 (Euro 1.941,67 per dodici mensilità), quanto all'anno 2022, e pari ad Euro 24.070,00 (Euro 2.005,83), quanto all'anno 2023. Le sue disponibilità liquide di conto corrente sono sostanzialmente irrilevanti.
E' invece rilevante considerare come lo stesso ricorrente sia esposto alla restituzione rateale del mutuo conseguito per l'acquisto della casa di proprietà, per ratei mensili pari a circa Euro 354.
Dovrebbe essere stato invece estinto il contratto di finanziamento per l'acquisto della sua autovettura concluso nel febbraio 2021 (con ratei restitutori e rata finale previsti in 36 mesi), mentre non è documentato in atti il finanziamento ottenuto nel dicembre 2023 e, secondo quanto allegato, utilizzato dallo stesso per estinguere il precedente rapporto che lo vedeva gravato Parte_1 di obbligazione mensili pari a circa Euro 128,00.
lavora invece presso l'istituto bancario Credit Agricole, in Parma;
la certificazione CP_1 unica relativa all'anno 2022 riporta retribuzioni annue nette pari ad Euro 33.003,52, mentre la dichiarazione per l'anno d'imposta 2023 (che tiene conto delle detrazioni e dei crediti d'imposta) attesta redditi netti pari ad Euro 40.890,00 (ossia Euro 3.407,5 per dodici mensilità).
Come anticipato, la convenuta è titolare di un bilocale, in Piacenza, e di un complesso immobiliare, soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, in località Scrivellano di Travo.
Le disponibilità monetarie risultanti dalle movimentazioni di conto corrente bancario sono alquanto ridotte.
Ella risulta gravata dalla restituzione rateale di un mutuo, per importi mensili pari a circa Euro 540, nonché di due finanziamenti, per ratei mensili rispettivamente pari a circa Euro 310 e 85.
La stessa interessata è inoltre chiamata a sostenere ingenti spese di riparazione della sua autovettura utilitaria di risalente immatricolazione, tanto da essersi determinata all'acquisto di un nuovo veicolo che la potrebbe esporre a nuovi obblighi di restituzione rateale monetaria per circa Euro 380 al mese…”.
ha dimostrato documentalmente in seguito di avere contratto nel dicembre 2023 Parte_1 un nuovo finanziamento, finalizzato almeno in parte ad estinguere le obbligazioni monetarie derivanti da altro analogo contratto precedente, che lo sta esponendo a costi mensili pari ad Euro 199,43.
Quanto a , invece, una più attenta disamina delle produzioni in atti porta ad osservare CP_1 che l'obbligo restitutorio per circa Euro 85 al mese è scaduto nel corso dell'anno 2024.
Ella, per altro verso, ha allegato di intrattenersi con presso una sistemazione B&B nei giorni Per_1 infrasettimanali di propria spettanza – soluzione questa senz'altro conforme all'interesse della figlia di scongiurare continui spostamenti in automobile o con mezzi di pubblico trasporto – e ha documentato costi alloggiativi pari a circa Euro 700,00 in quattro mesi.
Tenuto conto di siffatti elementi ulteriori sostanzialmente bilanciati, assorbito ogni ulteriore profilo (considerata, tra l'altro, la modesta entità dei dividendi di tanto in tanto conseguiti dalla convenuta, per come evidenziati dalle sue movimentazioni di conto corrente bancario) e senza la necessità di disporre indagini patrimoniali altrimenti esplorative, si ritiene di poter confermare la vigenza delle attuali condizioni economiche.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, la presenza di molteplici profili incontroversi e la soccombenza reciproca sull'unico tema contenzioso sono elementi che convergono nel giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 novembre 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dispone che la minorenne , nata il [...], sia affidata in via condivisa ad ON entrambi i genitori;
2) dispone che la stessa minorenne abbia collocazione preferenziale presso il padre con il quale avrà residenza e vivrà presso la casa familiare di IL (PR), via Libero Grassi n. 9;
3) attribuisce a il godimento della suddetta casa familiare;
Parte_1
4) dispone che, salvi diversi accordi tra gli interessati e, in particolare, salve le diverse manifestazioni di volontà che dovesse esprimere di volta in volta la minore, rimanga con la madre ON secondo le seguenti scansioni:
- per tre fine settimana al mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola;
- durante la settimana, nel periodo scolastico, per un pernottamento in un giorno coincidente con il mercoledì o il giovedì e con rientro a scuola il giorno seguente;
- durante il periodo di sospensione estiva del periodo scolastico rimarrà otto settimane Per_1 intere con la madre, alternate a sei settimane intere con il padre, con un massimo di due settimane consecutive con ciascuno di essi;
- entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno il calendario delle settimane che vorranno trascorrere con la figlia;
Per_1
- durante il periodo natalizio di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà di una settimana, ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al 30 Dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); per l'anno 2024 sarà la settimana di Natale e nel 2025 quella di Capodanno;
- durante il periodo pasquale di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà dal primo all'ultimo giorno di sospensione scolastica ad anni alterni: nel 2025 la minore trascorrerà la Pasqua con la madre e nel 2026 con il padre;
5) a decorrere dalla cessazione della coabitazione (fine dicembre 2024), pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante il
[...] ON versamento al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile pari ad Parte_1
Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
6) compensa tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3606/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Parte_1
Facente del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Ronchini CP_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente, depositando note scritte il 15 aprile 2025, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le eccezioni e le domande avversarie, così provvedere: - disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori;
- disporre che abbia collocazione prevalente presso il padre con il quale vivrà e avrà Per_1 residenza nella casa familiare ubicata a IL (PR) in via Libero Grassi n. 9, con consequenziale assegnazione della stessa a;
- confermare il regime di frequentazione tra madre e Parte_1 figlia disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti, fatte sempre salve le diverse manifestazioni di volontà espresse da di volta in volta, disponendo che curi il prelievo della Per_1 CP_1 figlia dalla casa paterna e ivi la riaccompagni nei giorni di sua competenza;
- porre a carico di CP_1
, con decorrenza dal 29/12/2024, giorno in cui la stessa è andata via dalla casa familiare,
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento al padre ON _1
, entro il giorno 10 di ogni mese, di una somma mensile non inferiore ad euro 400,00,
[...] soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie…- in via istruttoria, rigettare le richieste avversarie per i motivi dedotti in atti;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio e al rimborso della quota parte di spesa sostenuta per l'espletamento della CTU pari ad € 1.393,00”; parte resistente, depositando note scritte il 16 aprile 2025, ha chiesto: “
1- Respingere le richieste tutte proposte dal ricorrente soprattutto in ordine al contributo al mantenimento come formulata dal sig. in _1 quanto le domande sono infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ai punti del dell'atto introduttivo.
2- disporre in via principale l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore disporre che la stessa minore abbia collocazione preferenziale presso il padre con Per_3 Per_1 il quale avrà residenza e vivrà presso la casa familiare di IL (PR), via Libero Grassi n. 9; assegnare al il godimento della suddetta casa familiare che continuerà ad abitare insieme alla Parte_1 figlia:
3- disporre che, salvi diversi accordi tra gli interessati rimanga con la madre ON secondo le seguenti scansioni: - per tre fine settimana al mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola;
durante la settimana, nel periodo scolastico, per un pernottamento in un giorno coincidente con il mercoledì o il giovedì e con rientro a scuola il giorno seguente;
4- disporre che durante il periodo di sospensione estiva del periodo scolastico rimarrà otto settimane Per_1 intere con la madre, alternate a sei settimane intere con il padre, con un massimo di due settimane consecutive con ciascuno di essi. A tal fine ciascun genitore entro il 10 marzo di ogni anno provvederà ad inviare all'altro genitore il calendario delle settimane che durante il periodo estivo trascorrerà con nel rispetto dell'alternanza e delle due settimane consecutive come sopra indicato;
5- Per_1 durante il periodo natalizio di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà di una settimana, ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al 30 Dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); per l'anno 2024 sarà la settimana di Natale e nel 2025 quella di Capodanno;
6- durante il periodo pasquale di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà dal primo all'ultimo giorno di sospensione scolastica ad anni alterni: nel 2025 la minore trascorrerà la Pasqua con la madre e nel 2026 con il padre;
7- disporre l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia minorenne CP_1
mediante il versamento al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, ON Parte_1 dell'importo mensile pari ad Euro 200,00,o la maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie…67- Compensi rifusi oltre 15%, 4% CPA e Iva se dovuta per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20 ottobre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 stabile relazione sentimentale con e che dalla loro unione è nata, il 2 aprile 2009, la CP_1 figlia . Per_1
Precisava che il suddetto legame si era ormai deteriorato, sebbene fosse ancora attuale il rapporto di convivenza nell'abitazione familiare sita in IL, via Libero Grassi n. 9.
Allegando che, in vista di una cessazione della coabitazione, la figlia aveva espresso volontà di vivere con il padre e fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, la sua residenza e preferenziale collocazione paterna, Per_1 disciplinarsi un congruo regime di frequentazioni materne e porsi a carico di l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (con attribuzione a proprio vantaggio del diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli).
Depositando comparsa il 19 gennaio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
. CP_1 Ella rendeva allegazione di comportamenti non conformi, anche aggressivi e violenti, tenuti dal ricorrente nel corso della vita familiare, oltre ad un suo iniziale disinteresse per la figlia , salve Per_1 le blandizie degli ultimi tempi per guadagnarne la benevolenza.
Valorizzando, dunque, il proprio ruolo preponderante nell'assolvimento dei doveri di accudimento, cura ed istruzione di e fornendo, a propria volta, indicazioni sulle rispettive condizioni Per_1 economiche, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne, con la sua preferenziale collocazione materna, e porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 20 febbraio 2024 le parti rilasciavano personalmente dichiarazioni.
Fallito il tentativo di conciliazione, era quindi disposta CTU latamente psicodiagnostica in relazione alle questioni oggetto di controversia (segnatamente, le capacità genitoriali, la collocazione preferenziale della minorenne e le sue frequentazioni con il genitore non ON collocatario).
Il processo era istruito con l'acquisizione degli esiti peritali e dei documenti prodotti dalle parti.
Con ordinanza depositata il 25 novembre 2024 erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe depositando in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 17 giugno 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente ad ogni profilo, occorre rimarcare che non v'è contestazione alcuna in merito al regime di affidamento (condiviso ad entrami i genitori), collocazione preferenziale (paterna) – da cui anche il godimento della casa familiare – e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, la madre) da destinare alla figlia minorenne delle parti , nata il [...]. ON
Trattasi di aspetti già disciplinati nel corso del procedimento con ordinanza del 19-25 novembre 2024 le cui determinazioni vanno pertanto confermate anche in questa sede definitiva.
Tenuto conto delle difficoltà segnalate da parte resistente quanto alla concreta attuazione delle vigenti condizioni, va unicamente precisato, quanto ai tempi coincidenti con le vacanze estive, che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno il calendario delle settimane che vorranno trascorrere con la figlia . Per_1
Il tema di contenzioso attiene piuttosto alla commisurazione degli obblighi genitoriali di mantenimento materiale della prole.
Con la menzionata ordinanza del novembre 2024, invero, si è posto a carico della convenuta, a decorrere dalla cessazione del legame di coabitazione (pacificamente sopravvenuta alla fine del dicembre 2024) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_1 mensile della somma di Euro 250,00, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
In applicazione dei criteri di giudizio di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., sono state così ricostruite le risorse economiche delle parti: “…LL , proprietario della casa di IL, è lavoratore _1 dipendente di Tecnopali s.r.l. e ha percepito retribuzioni nette pari ad Euro 23.300,07 (Euro 1.941,67 per dodici mensilità), quanto all'anno 2022, e pari ad Euro 24.070,00 (Euro 2.005,83), quanto all'anno 2023. Le sue disponibilità liquide di conto corrente sono sostanzialmente irrilevanti.
E' invece rilevante considerare come lo stesso ricorrente sia esposto alla restituzione rateale del mutuo conseguito per l'acquisto della casa di proprietà, per ratei mensili pari a circa Euro 354.
Dovrebbe essere stato invece estinto il contratto di finanziamento per l'acquisto della sua autovettura concluso nel febbraio 2021 (con ratei restitutori e rata finale previsti in 36 mesi), mentre non è documentato in atti il finanziamento ottenuto nel dicembre 2023 e, secondo quanto allegato, utilizzato dallo stesso per estinguere il precedente rapporto che lo vedeva gravato Parte_1 di obbligazione mensili pari a circa Euro 128,00.
lavora invece presso l'istituto bancario Credit Agricole, in Parma;
la certificazione CP_1 unica relativa all'anno 2022 riporta retribuzioni annue nette pari ad Euro 33.003,52, mentre la dichiarazione per l'anno d'imposta 2023 (che tiene conto delle detrazioni e dei crediti d'imposta) attesta redditi netti pari ad Euro 40.890,00 (ossia Euro 3.407,5 per dodici mensilità).
Come anticipato, la convenuta è titolare di un bilocale, in Piacenza, e di un complesso immobiliare, soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, in località Scrivellano di Travo.
Le disponibilità monetarie risultanti dalle movimentazioni di conto corrente bancario sono alquanto ridotte.
Ella risulta gravata dalla restituzione rateale di un mutuo, per importi mensili pari a circa Euro 540, nonché di due finanziamenti, per ratei mensili rispettivamente pari a circa Euro 310 e 85.
La stessa interessata è inoltre chiamata a sostenere ingenti spese di riparazione della sua autovettura utilitaria di risalente immatricolazione, tanto da essersi determinata all'acquisto di un nuovo veicolo che la potrebbe esporre a nuovi obblighi di restituzione rateale monetaria per circa Euro 380 al mese…”.
ha dimostrato documentalmente in seguito di avere contratto nel dicembre 2023 Parte_1 un nuovo finanziamento, finalizzato almeno in parte ad estinguere le obbligazioni monetarie derivanti da altro analogo contratto precedente, che lo sta esponendo a costi mensili pari ad Euro 199,43.
Quanto a , invece, una più attenta disamina delle produzioni in atti porta ad osservare CP_1 che l'obbligo restitutorio per circa Euro 85 al mese è scaduto nel corso dell'anno 2024.
Ella, per altro verso, ha allegato di intrattenersi con presso una sistemazione B&B nei giorni Per_1 infrasettimanali di propria spettanza – soluzione questa senz'altro conforme all'interesse della figlia di scongiurare continui spostamenti in automobile o con mezzi di pubblico trasporto – e ha documentato costi alloggiativi pari a circa Euro 700,00 in quattro mesi.
Tenuto conto di siffatti elementi ulteriori sostanzialmente bilanciati, assorbito ogni ulteriore profilo (considerata, tra l'altro, la modesta entità dei dividendi di tanto in tanto conseguiti dalla convenuta, per come evidenziati dalle sue movimentazioni di conto corrente bancario) e senza la necessità di disporre indagini patrimoniali altrimenti esplorative, si ritiene di poter confermare la vigenza delle attuali condizioni economiche.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, la presenza di molteplici profili incontroversi e la soccombenza reciproca sull'unico tema contenzioso sono elementi che convergono nel giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 novembre 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dispone che la minorenne , nata il [...], sia affidata in via condivisa ad ON entrambi i genitori;
2) dispone che la stessa minorenne abbia collocazione preferenziale presso il padre con il quale avrà residenza e vivrà presso la casa familiare di IL (PR), via Libero Grassi n. 9;
3) attribuisce a il godimento della suddetta casa familiare;
Parte_1
4) dispone che, salvi diversi accordi tra gli interessati e, in particolare, salve le diverse manifestazioni di volontà che dovesse esprimere di volta in volta la minore, rimanga con la madre ON secondo le seguenti scansioni:
- per tre fine settimana al mese, dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola;
- durante la settimana, nel periodo scolastico, per un pernottamento in un giorno coincidente con il mercoledì o il giovedì e con rientro a scuola il giorno seguente;
- durante il periodo di sospensione estiva del periodo scolastico rimarrà otto settimane Per_1 intere con la madre, alternate a sei settimane intere con il padre, con un massimo di due settimane consecutive con ciascuno di essi;
- entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno il calendario delle settimane che vorranno trascorrere con la figlia;
Per_1
- durante il periodo natalizio di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà di una settimana, ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al 30 Dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); per l'anno 2024 sarà la settimana di Natale e nel 2025 quella di Capodanno;
- durante il periodo pasquale di sospensione del periodo scolastico il tempo di permanenza con la madre sarà dal primo all'ultimo giorno di sospensione scolastica ad anni alterni: nel 2025 la minore trascorrerà la Pasqua con la madre e nel 2026 con il padre;
5) a decorrere dalla cessazione della coabitazione (fine dicembre 2024), pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante il
[...] ON versamento al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile pari ad Parte_1
Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
6) compensa tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto