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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2069/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 2.8.2024
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Aldo Peronaci e Stefano De Cecco
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1 -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Palmanova (UD) in data 19.5.1996 (recte: 18.5.1996) con che Controparte_1 dall'unione era nata la figlia (25.10.2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
e che il Tribunale di Grosseto aveva pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi n.
1065/2023, pubblicata in data 18.12.2023 (udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Grosseto di data 19.7.2022), ha convenuto la moglie Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso (nulla per assegni tra i coniugi).
Comparso personalmente alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 3.2.2025, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa personalmente in udienza per far valere le proprie ragioni, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza del 3.2.2025 parte ricorrente, autorizzata dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e, previa discussione orale della causa, visto l'art. 473bis 22 c.p.c., il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare il periodo di legge di ininterrotta separazione.
Questa circostanza è stata d'altronde confermata dal ricorrente e non contestata dalla resistente.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Le condizioni di divorzio rassegnate dal ricorrente possono venire integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Comune di Palmanova (UD) in data 18.5.1996 alla seguente condizione: Controparte_1
-nulla per assegni tra i coniugi;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palmanova (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 2, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996.
2 Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 3.2.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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