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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa ON Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5215/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 26/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 25/10/1986, in costanza del quale sono nati i figli ON e
(maggiorenni ed economicamente indipendenti), e di essersi separati Per_1
consensualmente in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo n.
6430/2004 del 9/7/2004, pubblicato il 24/8/2004, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili.
1 Scaduto il termine perentorio del 6/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. Stante le precarie condizioni economiche in cui entrambi i coniugi versano, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. I figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
3. I coniugi sono comproprietari (1/2 ciascuno) di un terreno con un fabbricato rurale individuato nel Comune di Palermo sito in Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2232 – Zona 5 cat.
C/2 classe 03 – rendita € 57,33, - 37 mq;
4. I coniugi, inoltre, sono comproprietari per quote (18/288 e 9/288) di alcuni fabbricati rurali individuati nel Comune di Palermo siti in Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2696 –
2697 – Zona 5- Cat. C/2 – sub 2-3-4-5 – Classe 03;
5. A tal uopo, il Sig. si impegna a cedere e a trasferire alla Sig.ra Controparte_1 [...]
le proprie quote di proprietà di tutti gli immobili suindicati (la metà dell'immobile sito in Parte_1
Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2232 – Zona 5 cat. C/2 classe 03 – rendita € 57,33,
- 37 mq e la quota dei fabbricati rurali individuati nel Comune di Palermo siti in Via Crocetta n. 60,
Piano terra, Foglio 8 – part. 2696 – 2697 – Zona 5- Cat. C/2 – sub 2-3-4-5 – Classe 03);
6. Le parti si impegnano al trasferimento della proprietà mediante atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
25/10/1986;
2 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto emesso dal Tribunale di Palermo n. 6430/2004 del 9/7/2004, pubblicato il 24/8/2004.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/10/1986 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 1986, al n. 92, parte II, serie A, alle condizioni tra gli stessi concordate, come indicate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa ON Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5215/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 26/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 25/10/1986, in costanza del quale sono nati i figli ON e
(maggiorenni ed economicamente indipendenti), e di essersi separati Per_1
consensualmente in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo n.
6430/2004 del 9/7/2004, pubblicato il 24/8/2004, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili.
1 Scaduto il termine perentorio del 6/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. Stante le precarie condizioni economiche in cui entrambi i coniugi versano, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. I figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
3. I coniugi sono comproprietari (1/2 ciascuno) di un terreno con un fabbricato rurale individuato nel Comune di Palermo sito in Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2232 – Zona 5 cat.
C/2 classe 03 – rendita € 57,33, - 37 mq;
4. I coniugi, inoltre, sono comproprietari per quote (18/288 e 9/288) di alcuni fabbricati rurali individuati nel Comune di Palermo siti in Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2696 –
2697 – Zona 5- Cat. C/2 – sub 2-3-4-5 – Classe 03;
5. A tal uopo, il Sig. si impegna a cedere e a trasferire alla Sig.ra Controparte_1 [...]
le proprie quote di proprietà di tutti gli immobili suindicati (la metà dell'immobile sito in Parte_1
Via Crocetta n. 60, Piano terra, Foglio 8 – part. 2232 – Zona 5 cat. C/2 classe 03 – rendita € 57,33,
- 37 mq e la quota dei fabbricati rurali individuati nel Comune di Palermo siti in Via Crocetta n. 60,
Piano terra, Foglio 8 – part. 2696 – 2697 – Zona 5- Cat. C/2 – sub 2-3-4-5 – Classe 03);
6. Le parti si impegnano al trasferimento della proprietà mediante atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
25/10/1986;
2 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto emesso dal Tribunale di Palermo n. 6430/2004 del 9/7/2004, pubblicato il 24/8/2004.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/10/1986 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 1986, al n. 92, parte II, serie A, alle condizioni tra gli stessi concordate, come indicate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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