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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
8424/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8424/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ) - n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale “Autotrasporti Bussone Carmine” - rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Manzo, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Saviano (NA), al Corso
Vittorio Emanuele III, n. 144/146;
-Appellante-
CONTRO
(p. Iva: , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore e Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Letizio
Galdi e Antonio Alfiero, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Casoria (NA), alla via Matteotti, n. 96;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
2687/2019 in materia di polizza assicurativa, depositata il 27 maggio 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate e conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, (n.q. di Parte_1 titolare della ditta individuale “Autotrasporti Bussone Carmine”) conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, la compagnia Controparte_1 al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto
[...] dalla stessa e, per l'effetto, dichiarare la non debenza del pagamento richiesto in considerazione della volontà espressa di disdetta del contratto assicurativo nonché di annullare l'emissione e/o la messa a cassa della polizza n.
753260253 con condanna della convenuta Compagnia al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del Procuratore costituito ex 93 c.p.c.
- Nello specifico, deduceva l'attore di essere titolare della ditta individuale
“Autotrasporti Bussone Carmine”, società operante nel settore degli autotrasporti, e che- per il tramite della propria agenzia assicurativa di fiducia
” - stipulava con la la polizza vettoriale n. Per_1 Controparte_1
753260253; il predetto contratto, aveva decorrenza dalle ore 00.00 del
24.11.2014 alle ore 24.00 del 24.11.2015, prevedendo il versamento di un premio annuo di € 2.700,00 da corrispondersi mediante pagamento semestrale di importo pari ad € 1.350,00.
- Assumeva l'attore che, in data 01.09.2015, due mesi prima della scadenza annuale della polizza, comunicava, a mezzo e-mail, all'agenzia di fiducia
”, la propria volontà di non rinnovare la suddetta polizza. Per_1
- In data 19.05.2016, l'attore comunicava la propria volontà di disdire il contratto assicurativo sia a mezzo raccomandata a/r sia mezzo fax (cfr., documenti depositati nel fascicolo di primo grado); tuttavia, l'Agenzia
- 2 -
diffidava l'istante, per mezzo legale, al pagamento della prima (erroneamente indicata da parte appellante nella seconda) semestralità di € 1.350,00 (cfr., diffida del 17.02.2017, depositata nel fascicolo del primo grado).
- A seguito di citazione, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta la quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda a attorea e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
- In particolare, deduceva la convenuta che l'attore non avesse correttamente inviato la disdetta del contratto, secondo le modalità pattuite che prevedevano l'invio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che, quindi, si era automaticamente rinnovato il contratto e, pertanto, la compagnia aveva maturato il diritto alla corresponsione del premio.
- Radicatasi la lite, il Giudice di Pace di Nola, con la sentenza n. 2687/2019, rigettava la domanda attorea e lo condannava al pagamento delle spese di lite quantificate in € 200,00 oltre IVA, CPA e accessori.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 2687/2019 del Giudice di Pace di Nola, proponeva appello- previa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata- lamentando, sostanzialmente, l'erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure insistendo per la validità della disdetta della polizza assicurativa, operata tramite e-mail, e, dunque, instava per l'integrale riforma della gravata sentenza con condanna di al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, da distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, dell'avverso atto di appello, e ne chiedeva quindi il rigetto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
- 3 -
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.01.2025 la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Ancora, posto che nel giudizio di appello opera il principio del c.d. “divieto dei nova”, di cui all'art. 345 c.p.c., in forza del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; nel caso di specie, va disattesa l'eccezione sollevata da in forza della quale Controparte_1
l'appellante avrebbe per la prima volta, nel giudizio di appello, richiamato la
Legge Bersani.
- Invero, già nell'atto introduttivo innanzi al giudice di prime cure,
l'attore/appellante, ha fatto menzione della suddetta legge in forza della quale,
a partire dal 2013, è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze assicurative, formalizzato nell'art. 170 bis del D.lgs. n. 209/2005, pertanto, la suddetta eccezione non può trovare accoglimento.
- 4 -
- Venendo al merito, l'appello è fondato e, quindi, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
- Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso in cui, come in quello oggetto di esame, il contratto assicurativo preveda una forma convenzionale per la disdetta, nel senso di contenere una clausola che dispone espressamente che la disdetta, quale atto unilaterale proveniente dalla parte contrattuale, debba essere esercitata solo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
l'art. 17 delle condizioni della polizza n. 753260253 che così prevede: “In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima del giorno di scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente”), l'utilizzo di una forma diversa rende invalida la stessa disdetta, in applicazione dell'art. 1352 c.c. secondo cui la forma convenzionale si presume voluta per la validità del negozio a cui è riferita.
- Dunque, essendo stata prevista la forma convenzionale, la comunicazione contenente la disdetta nella forma libera della comunicazione via e-mail deve ritenersi inefficace (cfr., corrispondenza via e-mail del 01.09.2015; oggetto:
Disdetta polizza 753260253);
- Tuttavia, va ancora precisato che, l'art. 22 del D.L. n. 179/2012 recante
“Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, entrato in vigore il 20 ottobre 2012, ha introdotto nel corpus normativo del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni
Private), l'art. 170 bis, rubricato “Durata del contratto”, con l'intento di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, prevedendo nella sua precedente formulazione che: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può
- 5 -
essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento
a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato”.
- Nell'ambito della conversione in L. 221/2012, del citato D.L., entrata in vigore dal 19 dicembre 2012, all'art. 170 bis è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione di dare avviso al contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima, imponendole di mantenere operante la garanzia non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza (cfr.,: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”).
- L'inderogabilità della norma richiamata si desume dal suo tenore letterale
(cfr., “…non può essere tacitamente rinnovato”), indicando una prescrizione imperativa che non lascia margini di autonomia negoziale;
la ratio legis è da rivenire nella finalità di rafforzare la libertà contrattuale dell'assicurato, impedendogli di restare vincolato ad un contratto senza un'azione consapevole di rinnovo. Da tali elementi, ne desumiamo la natura di norma di ordine pubblico nel settore assicurativo.
- 6 -
- Per quanto detto, deve ritenersi che, a seguito degli interventi normativi narrati, a prescindere dalla validità della disdetta in relazione alla forma con cui è stata comunicata, il contratto di assicurazione, stipulato dopo il 19 dicembre 2012, non poteva essere tacitamente rinnovato a partire dal 1° gennaio 2013 e che l'impresa assicurativa per effetto di quanto ut supra sarebbe stata tenuta comunicare al contraente la scadenza del contratto con preavviso almeno di trenta giorni.
- Più precisamente il contratto in esame (cfr., Polizza n. 753260253) è stato sottoscritto nel 2014 con durata dalle ore 00:00 del 24.11.2014 alle ore 24:00 del 24.11.2015, sicché rilevano le modiche apportate dal D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in L. 221/2012, pertanto, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private non risulta possibile per la compagnia appellarsi alla clausola di tacito rinnovo della polizza assicurativa, nulla per contrasto con norma imperativa del settore assicurativo.
- Nella specie, non risulta agli atti alcuna comunicazione preventiva da parte della Compagnia in merito alla scadenza del contratto, con conseguente violazione da parte della stessa degli obblighi contrattuali su di essa ricadenti e, in particolare di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. che permea anche la fase esecutiva del contratto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso fino € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 1.032,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
- 7 -
Pace di Nola n. 2687/19, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
- dichiara non dovuto alcun pagamento in favore di per Controparte_1
le causali di cui in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Manzo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del presente di Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 64,50 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Manzo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Nola, 16/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8424/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ) - n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale “Autotrasporti Bussone Carmine” - rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Manzo, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Saviano (NA), al Corso
Vittorio Emanuele III, n. 144/146;
-Appellante-
CONTRO
(p. Iva: , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore e Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Letizio
Galdi e Antonio Alfiero, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Casoria (NA), alla via Matteotti, n. 96;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
2687/2019 in materia di polizza assicurativa, depositata il 27 maggio 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate e conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, (n.q. di Parte_1 titolare della ditta individuale “Autotrasporti Bussone Carmine”) conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, la compagnia Controparte_1 al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto
[...] dalla stessa e, per l'effetto, dichiarare la non debenza del pagamento richiesto in considerazione della volontà espressa di disdetta del contratto assicurativo nonché di annullare l'emissione e/o la messa a cassa della polizza n.
753260253 con condanna della convenuta Compagnia al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del Procuratore costituito ex 93 c.p.c.
- Nello specifico, deduceva l'attore di essere titolare della ditta individuale
“Autotrasporti Bussone Carmine”, società operante nel settore degli autotrasporti, e che- per il tramite della propria agenzia assicurativa di fiducia
” - stipulava con la la polizza vettoriale n. Per_1 Controparte_1
753260253; il predetto contratto, aveva decorrenza dalle ore 00.00 del
24.11.2014 alle ore 24.00 del 24.11.2015, prevedendo il versamento di un premio annuo di € 2.700,00 da corrispondersi mediante pagamento semestrale di importo pari ad € 1.350,00.
- Assumeva l'attore che, in data 01.09.2015, due mesi prima della scadenza annuale della polizza, comunicava, a mezzo e-mail, all'agenzia di fiducia
”, la propria volontà di non rinnovare la suddetta polizza. Per_1
- In data 19.05.2016, l'attore comunicava la propria volontà di disdire il contratto assicurativo sia a mezzo raccomandata a/r sia mezzo fax (cfr., documenti depositati nel fascicolo di primo grado); tuttavia, l'Agenzia
- 2 -
diffidava l'istante, per mezzo legale, al pagamento della prima (erroneamente indicata da parte appellante nella seconda) semestralità di € 1.350,00 (cfr., diffida del 17.02.2017, depositata nel fascicolo del primo grado).
- A seguito di citazione, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta la quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda a attorea e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
- In particolare, deduceva la convenuta che l'attore non avesse correttamente inviato la disdetta del contratto, secondo le modalità pattuite che prevedevano l'invio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che, quindi, si era automaticamente rinnovato il contratto e, pertanto, la compagnia aveva maturato il diritto alla corresponsione del premio.
- Radicatasi la lite, il Giudice di Pace di Nola, con la sentenza n. 2687/2019, rigettava la domanda attorea e lo condannava al pagamento delle spese di lite quantificate in € 200,00 oltre IVA, CPA e accessori.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 2687/2019 del Giudice di Pace di Nola, proponeva appello- previa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata- lamentando, sostanzialmente, l'erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure insistendo per la validità della disdetta della polizza assicurativa, operata tramite e-mail, e, dunque, instava per l'integrale riforma della gravata sentenza con condanna di al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, da distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, dell'avverso atto di appello, e ne chiedeva quindi il rigetto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
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- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.01.2025 la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Ancora, posto che nel giudizio di appello opera il principio del c.d. “divieto dei nova”, di cui all'art. 345 c.p.c., in forza del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; nel caso di specie, va disattesa l'eccezione sollevata da in forza della quale Controparte_1
l'appellante avrebbe per la prima volta, nel giudizio di appello, richiamato la
Legge Bersani.
- Invero, già nell'atto introduttivo innanzi al giudice di prime cure,
l'attore/appellante, ha fatto menzione della suddetta legge in forza della quale,
a partire dal 2013, è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze assicurative, formalizzato nell'art. 170 bis del D.lgs. n. 209/2005, pertanto, la suddetta eccezione non può trovare accoglimento.
- 4 -
- Venendo al merito, l'appello è fondato e, quindi, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
- Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso in cui, come in quello oggetto di esame, il contratto assicurativo preveda una forma convenzionale per la disdetta, nel senso di contenere una clausola che dispone espressamente che la disdetta, quale atto unilaterale proveniente dalla parte contrattuale, debba essere esercitata solo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
l'art. 17 delle condizioni della polizza n. 753260253 che così prevede: “In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima del giorno di scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente”), l'utilizzo di una forma diversa rende invalida la stessa disdetta, in applicazione dell'art. 1352 c.c. secondo cui la forma convenzionale si presume voluta per la validità del negozio a cui è riferita.
- Dunque, essendo stata prevista la forma convenzionale, la comunicazione contenente la disdetta nella forma libera della comunicazione via e-mail deve ritenersi inefficace (cfr., corrispondenza via e-mail del 01.09.2015; oggetto:
Disdetta polizza 753260253);
- Tuttavia, va ancora precisato che, l'art. 22 del D.L. n. 179/2012 recante
“Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, entrato in vigore il 20 ottobre 2012, ha introdotto nel corpus normativo del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni
Private), l'art. 170 bis, rubricato “Durata del contratto”, con l'intento di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, prevedendo nella sua precedente formulazione che: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può
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essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento
a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato”.
- Nell'ambito della conversione in L. 221/2012, del citato D.L., entrata in vigore dal 19 dicembre 2012, all'art. 170 bis è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione di dare avviso al contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima, imponendole di mantenere operante la garanzia non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza (cfr.,: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”).
- L'inderogabilità della norma richiamata si desume dal suo tenore letterale
(cfr., “…non può essere tacitamente rinnovato”), indicando una prescrizione imperativa che non lascia margini di autonomia negoziale;
la ratio legis è da rivenire nella finalità di rafforzare la libertà contrattuale dell'assicurato, impedendogli di restare vincolato ad un contratto senza un'azione consapevole di rinnovo. Da tali elementi, ne desumiamo la natura di norma di ordine pubblico nel settore assicurativo.
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- Per quanto detto, deve ritenersi che, a seguito degli interventi normativi narrati, a prescindere dalla validità della disdetta in relazione alla forma con cui è stata comunicata, il contratto di assicurazione, stipulato dopo il 19 dicembre 2012, non poteva essere tacitamente rinnovato a partire dal 1° gennaio 2013 e che l'impresa assicurativa per effetto di quanto ut supra sarebbe stata tenuta comunicare al contraente la scadenza del contratto con preavviso almeno di trenta giorni.
- Più precisamente il contratto in esame (cfr., Polizza n. 753260253) è stato sottoscritto nel 2014 con durata dalle ore 00:00 del 24.11.2014 alle ore 24:00 del 24.11.2015, sicché rilevano le modiche apportate dal D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in L. 221/2012, pertanto, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private non risulta possibile per la compagnia appellarsi alla clausola di tacito rinnovo della polizza assicurativa, nulla per contrasto con norma imperativa del settore assicurativo.
- Nella specie, non risulta agli atti alcuna comunicazione preventiva da parte della Compagnia in merito alla scadenza del contratto, con conseguente violazione da parte della stessa degli obblighi contrattuali su di essa ricadenti e, in particolare di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. che permea anche la fase esecutiva del contratto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso fino € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 1.032,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
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Pace di Nola n. 2687/19, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
- dichiara non dovuto alcun pagamento in favore di per Controparte_1
le causali di cui in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Manzo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del presente di Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 64,50 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Manzo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Nola, 16/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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