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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1563/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Masnaga, piazza G. Colombo n. 3, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA FAVARO
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Calolziocorte, via Don Abbondio n. 12, con il patrocinio dell'avv. LAURA CATTANEO, con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI le parti, ut supra rappresentante e difese, chiedono che venga disposto quanto segue.
1. Affidamento del figlio in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In proposito, le parti concordano che la residenza del minore resterà nel circondario ove attualmente dimora, in cui si svolgerà il percorso scolastico, ossia nell'ambito della Provincia di Lecco e Paesi limitrofi.
3. Il minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola ovvero presso la casa materna nel periodo extrascolastico. Nel periodo non scolastico il diritto di vista padre-figlio verrà esercitato compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Parimenti, verrà gestito il riaccompagnamento Pt_1 del minore presso l'abitazione materna.
4. Le visite infrasettimanali saranno a settimane alterne. Nella settimana in cui il padre terrà con sè il minore per il fine settimana, la visita infrasettimanale si svolgerà il martedì, dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.00 quando verrà riaccompagnato dalla mamma, salvo il padre abbia la possibilità di accompagnarlo direttamente a scuola il giorno successivo, ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico. La settimana successiva (quando il weekend sarà di competenza della madre) la visita infrasettimanale del padre si svolgerà il martedì quando Per_1 verrà prelevato dalla nonna paterna alle ore 20.00 dall'abitazione della madre per essere riaccompagnato a scuola il giorno successivo, ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico, e il giovedì, dal termine delle lezioni scolastiche con riaccompagno a scuola il giorno successivo ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico. I ricorrenti convengo sin d'ora che in caso di assenza dei genitori per impegni lavorativi e/o personali il minore potrà essere affidato – previa comunicazione all'altro genitore - a soggetti terzi, anche estranei al nucleo familiare, quali nonni materni, nonni paterni, baby-sitter, nuovi compagni delle parti, ecc..
5. Le festività saranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza, mentre la vigilia di Natale sarà trascorsa con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, salvo che sia in vacanza con il padre, e il giorno dell'Epifania con il padre. Durante dette festività, Per_1 ciascun genitore potrà organizzare viaggi con il minore concordando l'evento con l'altro genitore.
Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con Per_1 ciascun genitore, nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, contemplando una settimana delle due centrali di agosto con ciascun genitore. Nella settimana di propria competenza, ciascun genitore potrà, unitamente al figlio, fare visita ai nonni materni/paterni di . In caso di Per_1 viaggi extra le parti si accorderanno sulla gestione del minore, come da prassi invalsa fra queste ultime sino a oggi, riconoscendosi sin d'ora la possibilità di recuperare eventuali giorni di propria competenza persi.
Nel restante periodo di sospensione scolastica estiva, da metà giugno a settembre, resterà in vigore il regime ordinario, durante il quale potrà frequentare un centro estivo, previo accordo tra i Per_1 genitori, la cui spesa dovrà essere ripartita fra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
6. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il minore il giorno del proprio compleanno, così come il giorno della festa della mamma e del papà, a prescindere dall'alternanza e dai giorni di competenza. Il compleanno di sarà trascorso, per quanto possibile e in un clima di reciproco Per_1 rispetto, congiuntamente con entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile il bambino starà con un genitore per pranzo e con l'altro per la cena. Analogamente saranno trascorsi i compleanni dei nonni materni e paterni.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante i periodi di propria spettanza.
8. Per le spese straordinarie, le parti si obbligano al rispetto dei criteri di regolamentazione, come da Protocollo del Tribunale di Lecco, che si intende qui richiamato in ogni sua parte. L'importo delle spese straordinarie concordate e relative alla salute, all'istruzione e all'attività sportiva (a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività alcuna, le spese concordate relative all'aiuto compiti e a percorsi di apprendimento specifici) a eccezione dell'acquisto dei libri di testo di , sarà Per_1 sostenuto dai genitori utilizzando il libretto postale del minore e, ove non sufficiente, l'importo sarà suddiviso tra le parti, in ragione del 50%. Il predetto libretto postale sarà gestito congiuntamente dalle parti ed eventualmente utilizzato anche per ulteriori spese straordinarie, sempre su accordo congiunto, quali i centri estivi.
9. L'assegno unico, relativo al figlio, sarà interamente percepito dalla signora , mentre le CP_1 detrazioni fiscali saranno di competenza di ciascun genitore al 50%.
10. Restano fermi eventuali diversi accordi tra le parti.
11. Spese di causa interamente compensate fra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale Parte_1 CP_1
è nato a [...], in data [...], il figlio minorenne. Persona_2
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.10.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale nulla ha opposto.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1563/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Masnaga, piazza G. Colombo n. 3, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA FAVARO
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Calolziocorte, via Don Abbondio n. 12, con il patrocinio dell'avv. LAURA CATTANEO, con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI le parti, ut supra rappresentante e difese, chiedono che venga disposto quanto segue.
1. Affidamento del figlio in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In proposito, le parti concordano che la residenza del minore resterà nel circondario ove attualmente dimora, in cui si svolgerà il percorso scolastico, ossia nell'ambito della Provincia di Lecco e Paesi limitrofi.
3. Il minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola ovvero presso la casa materna nel periodo extrascolastico. Nel periodo non scolastico il diritto di vista padre-figlio verrà esercitato compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Parimenti, verrà gestito il riaccompagnamento Pt_1 del minore presso l'abitazione materna.
4. Le visite infrasettimanali saranno a settimane alterne. Nella settimana in cui il padre terrà con sè il minore per il fine settimana, la visita infrasettimanale si svolgerà il martedì, dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.00 quando verrà riaccompagnato dalla mamma, salvo il padre abbia la possibilità di accompagnarlo direttamente a scuola il giorno successivo, ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico. La settimana successiva (quando il weekend sarà di competenza della madre) la visita infrasettimanale del padre si svolgerà il martedì quando Per_1 verrà prelevato dalla nonna paterna alle ore 20.00 dall'abitazione della madre per essere riaccompagnato a scuola il giorno successivo, ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico, e il giovedì, dal termine delle lezioni scolastiche con riaccompagno a scuola il giorno successivo ovvero presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico. I ricorrenti convengo sin d'ora che in caso di assenza dei genitori per impegni lavorativi e/o personali il minore potrà essere affidato – previa comunicazione all'altro genitore - a soggetti terzi, anche estranei al nucleo familiare, quali nonni materni, nonni paterni, baby-sitter, nuovi compagni delle parti, ecc..
5. Le festività saranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza, mentre la vigilia di Natale sarà trascorsa con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, salvo che sia in vacanza con il padre, e il giorno dell'Epifania con il padre. Durante dette festività, Per_1 ciascun genitore potrà organizzare viaggi con il minore concordando l'evento con l'altro genitore.
Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con Per_1 ciascun genitore, nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, contemplando una settimana delle due centrali di agosto con ciascun genitore. Nella settimana di propria competenza, ciascun genitore potrà, unitamente al figlio, fare visita ai nonni materni/paterni di . In caso di Per_1 viaggi extra le parti si accorderanno sulla gestione del minore, come da prassi invalsa fra queste ultime sino a oggi, riconoscendosi sin d'ora la possibilità di recuperare eventuali giorni di propria competenza persi.
Nel restante periodo di sospensione scolastica estiva, da metà giugno a settembre, resterà in vigore il regime ordinario, durante il quale potrà frequentare un centro estivo, previo accordo tra i Per_1 genitori, la cui spesa dovrà essere ripartita fra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
6. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il minore il giorno del proprio compleanno, così come il giorno della festa della mamma e del papà, a prescindere dall'alternanza e dai giorni di competenza. Il compleanno di sarà trascorso, per quanto possibile e in un clima di reciproco Per_1 rispetto, congiuntamente con entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile il bambino starà con un genitore per pranzo e con l'altro per la cena. Analogamente saranno trascorsi i compleanni dei nonni materni e paterni.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante i periodi di propria spettanza.
8. Per le spese straordinarie, le parti si obbligano al rispetto dei criteri di regolamentazione, come da Protocollo del Tribunale di Lecco, che si intende qui richiamato in ogni sua parte. L'importo delle spese straordinarie concordate e relative alla salute, all'istruzione e all'attività sportiva (a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività alcuna, le spese concordate relative all'aiuto compiti e a percorsi di apprendimento specifici) a eccezione dell'acquisto dei libri di testo di , sarà Per_1 sostenuto dai genitori utilizzando il libretto postale del minore e, ove non sufficiente, l'importo sarà suddiviso tra le parti, in ragione del 50%. Il predetto libretto postale sarà gestito congiuntamente dalle parti ed eventualmente utilizzato anche per ulteriori spese straordinarie, sempre su accordo congiunto, quali i centri estivi.
9. L'assegno unico, relativo al figlio, sarà interamente percepito dalla signora , mentre le CP_1 detrazioni fiscali saranno di competenza di ciascun genitore al 50%.
10. Restano fermi eventuali diversi accordi tra le parti.
11. Spese di causa interamente compensate fra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale Parte_1 CP_1
è nato a [...], in data [...], il figlio minorenne. Persona_2
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.10.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale nulla ha opposto.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada