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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/12/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.1460/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
nato il [...] a [...], e residente a [...]Parte_1
Ionica alla C.da Ciciarello n. 21 C.F.: C.F._1
e
nata il [...] a [...], e residente a [...]Parte_2 alla C.da Ciciarello n.21 , C.F.: C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 03/12/2024, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 28/10/2024, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, RC
(n.10, parte II, serie A anno 2004), i ricorrenti in data 26.06.2004 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio è nata un'unica figlia, ancora minorenne, a nome;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 28/10/2024, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26.06.2004, ed il cui atto Parte_2 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, RC ( n.10, parte II, serie A anno 2004), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Documento redatto e depositato mediante l'applicativo Consolle del magistrato, a seguito di camera di consiglio, in data 04/12/2024.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.1460/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
nato il [...] a [...], e residente a [...]Parte_1
Ionica alla C.da Ciciarello n. 21 C.F.: C.F._1
e
nata il [...] a [...], e residente a [...]Parte_2 alla C.da Ciciarello n.21 , C.F.: C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 03/12/2024, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 28/10/2024, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, RC
(n.10, parte II, serie A anno 2004), i ricorrenti in data 26.06.2004 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio è nata un'unica figlia, ancora minorenne, a nome;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 28/10/2024, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26.06.2004, ed il cui atto Parte_2 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, RC ( n.10, parte II, serie A anno 2004), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Documento redatto e depositato mediante l'applicativo Consolle del magistrato, a seguito di camera di consiglio, in data 04/12/2024.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO