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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 983/2020 R.G.A.C., riservata in decisione in data
17.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
NI BA (c.f. ) e HE AT (c.f. ), e C.F._2 C.F._3 con loro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfredo Porfido, in Napoli, alla via Firenze
n. 21 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato e allegato alla C.F._5 comparsa di costituzione, dall'avvocato Annibale Cardillo (c.f. ) e con lui C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Francesco Monetti, in Napoli, alla via Santa
Brigida n. 68 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATI
E
1 (P.I. ), acquirente del portafoglio di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 già rappresentata e difesa, in virtù procura su foglio
[...] Controparte_5 separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Giancarlo Lombardi (c.f. C.F._7
) e RC CO LE (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._8 studio di quest'ultimo in Napoli alla via Carducci n. 18 e presso i seguenti indirizzi PEC:
Email_3 Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1565/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
3.9.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2015 e esposero in premessa CP_1 CP_2 che avevano in precedenza convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società CP_6 con citazione notificata il 25.9.2009 presso il Compartimento di Napoli, alla via Kennedy n. 25, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti in seguito al sinistro verificatosi sul raccordo stradale Salerno – Avellino, in data 29.10.2008, nel quale rimaneva coinvolto mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di riportando CP_1 CP_2 lesioni personali.
Dedussero che il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Avellino, promosso con il patrocinio dell'avvocato , era stato definito con la sentenza di accoglimento n. 48/2014, in forza Parte_1 della quale veniva proposta azione esecutiva in danno dell' prima presso la sede compartimentale CP_6 di Napoli, con esito negativo e, successivamente, presso la sede legale in Roma.
Esposero, inoltre, che avverso l'indicata pronuncia la società aveva proposto appello, lamentando CP_6 che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio era irrituale, in quanto notificata presso la sede periferica di Napoli.
Precisarono che la Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame, dichiarando la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio e della impugnata sentenza e rimettendo la causa al primo giudice (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1363/2015). Gli attori, quindi, affermarono che dopo aver riassunto la causa, erano stati costretti a “fermarsi dinanzi all'eccezione di prescrizione”, formulata dalla convenuta CP_6
Gli attori ravvisarono, pertanto, a carico del professionista avvocato un comportamento Parte_1 negligente e imperito per non aver notificato l'atto introduttivo presso la sede legale della società CP_6 così determinando la mancata soddisfazione della loro pretesa risarcitoria, la cui fondatezza era stata riconosciuta dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 48/2014. 2 Per tali motivi, gli odierni appellati convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino l'avvocato per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a causa del contestato Parte_1 inadempimento professionale del convenuto, quantificati in complessivi € 17.440,90 oltre interessi e rivalutazione, come liquidati nella sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino, ed oltre € 7.362,25 per spese sostenute.
Si costituì in giudizio l'avvocato , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In Parte_1 particolare evidenziò la mancanza del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa addebitatagli e i danni lamentati, rilevando come l'esito sfavorevole della lite fosse piuttosto da attribuire all'abbandono del giudizio, riassunto dagli attori con il patrocinio di un nuovo difensore. Al riguardo, sottolineò che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' era infondata, essendo applicabile alla fattispecie il termine CP_6 di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947, terzo comma, c.p.c..
Il convenuto chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_5
(d'ora in avanti per brevità solo Arch), con la quale era assicurato per la responsabilità civile
[...] professionale, per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la Arch, contestando la fondatezza della pretesa attorea e aderendo alle difese svolte dall'assicurato.
La causa, istruita solo documentalmente, fu decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Avellino così statuì: “A) Accoglie la domanda proposta da e nei confronti CP_1 CP_2 dell'Avv. B) Condanna l'Avv. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
e quantificati in E 15.915,905, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Sentenza N 48/2014 del
[...]
Tribunale di Avellino, e quelli subiti dalla Sig.ra quantificati in E 1.525,00, oltre interessi e rivalutazione CP_2 monetaria come in Sentenza N 48/2014 del Tribunale di Avellino, nonché alla restituzione dell'acconto ricevuto come da fattura N 2 del 03/09/2013 di E 550,00 e rimborso spese CTU e spese registrazione sentenza di primo grado pari ad
E 812,25. C) Condanna l'Avv. al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1 CP_1
e che si liquidano, in complessive E 3.865,00 di cui E 565,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso CP_2 forfetario 15% con attribuzione all'Avv. Annibale Cardillo procuratore dichiarato anticipatario. D) Dichiara la compagnia di assicurazioni , oggi , in persona del legale Controparte_7 Controparte_5 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare l'Avv. dalle pretese derivanti dalla sentenza;
E) Parte_1
Compensa integralmente le spese tra l'avv. ed il terzo chiamato in causa garanzia , oggi Parte_1 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore.” Controparte_5
In particolare, il Tribunale, dopo aver ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, osservò, con riferimento al caso di specie, come la mancata notifica della citazione all' presso la sede legale costituisse un'ipotesi di ignoranza di istituti CP_6
3 elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta. Operò, quindi, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite per i clienti, se l'attività dell'avvocato fosse stata correttamente eseguita, valorizzando a tal fine la sentenza n. 48/2014 con la quale l era stata condannata a risarcire CP_6 gli attori.
Ritenne applicabile al caso in esame il termine prescrizionale ex art. 2947, primo comma, c.p.c. di cinque anni, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela, evidenziando come il termine più lungo di cui al terzo comma della norma citata fosse subordinato alla proposizione di una querela di parte. Rilevò, infine, sulla base della lettura della sentenza n. 48/2014, che l'applicabilità di detto ultimo termine fosse esclusa anche dal mancato accertamento nel giudizio della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata in data 29.2.2020 a , a CP_1
e alla Arch, l'avvocato ha proposto tempestivo appello rassegnando le CP_2 Parte_1 seguenti conclusioni: “1. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avanzate dai sigg.ri e nei confronti dell'avv. , attesa la CP_1 CP_2 Parte_1 totale estraneità del nominato appellante agli addebiti mossigli per le motivazioni espresse nel presente atto di appello. 2.
Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3. nella denegata ipotesi di soccombenza, si ritenga riproposta la domanda di garanzia e manleva nei confronti della convenuta
[...]
. Controparte_5
Con comparsa depositata il 31.5.2020 si sono costituiti e insistendo per CP_1 CP_2 il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata il 3.11.2022 si è costituta l'Arch rassegnando le seguenti conclusioni “In accoglimento dell'appello proposto dall'avvocato , dichiarare che non sussiste la sua responsabilità Parte_1 professionale in relazione ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, ordinare ai signori e la restituzione delle CP_1 Parte_2 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 17.6.2026, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con l'unico motivo di appello – rubricato “erronea valutazione del dato istruttorio e del combinato disposto di cui all'art. 2947 terzo comma c.c. e artt. 157 c.p. e 161 comma secondo c.p.” – l'appellante, dopo un'ampia ricostruzione della vicenda processuale presupposta, censura il ragionamento del Tribunale in ordine all'accertamento del nesso causale tra la condotta addebitatagli e i danni lamentati dagli attori.
4 In particolare, evidenzia che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti sulla base di due errati presupposti ovvero: “
1. il mancato accertamento, incidenter tantum, nella sentenza n.
48/2014 del Tribunale di Avellino di una fattispecie integrante gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi;
2. il conseguente decorso del termine di prescrizione, ex art. 2947 c.c., del diritto al risarcimento del danno sofferto dagli attori nei confronti dell (cfr. pag. 16 atto di gravame). CP_6
Osserva che il Tribunale, applicando in maniera errata gli insegnamenti giurisprudenziali, pur richiamati nella sentenza impugnata, non si è avveduto che l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato non poteva essere contenuto nella sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino, in quanto si sarebbe reso necessario solo in seguito all'eccezione di prescrizione sollevata da nel giudizio CP_6 riassunto, dopo la declaratoria di nullità della sentenza citata.
In quel momento processuale “sarebbe stato onere dei danneggiati sollecitare l'accertamento, incidenter tantum, della rilevanza penale della vicenda di cui erano rimasti vittima”, ai fini dell'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione più lungo previsto per il reato di lesioni colpose, contestando la fondatezza della relativa eccezione.
Invece – sottolinea l'appellante - gli attori in riassunzione, con il patrocinio di un nuovo difensore, nominato in sua sostituzione, avevano optato per l'abbandono del giudizio, nonostante il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie e correttamente individuato non fosse ancora scaduto.
A fronte di una fattispecie penalmente rilevante - ribadisce l'appellante - il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, pretesi dagli attori nel giudizio presupposto, era quello CP_2 CP_1 previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c. da determinare, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 590 c.p. (lesioni colpose), 157 c.p. e 161, secondo comma, c.p. in sette anni e mezzo (sei anni con aumento di un ¼ per l'operatività delle cause di sospensione o interruzione) o quanto meno in sei anni dal fatto (dies a quo 29.10.2008 – dies ad quem 29.4.2016).
Ne consegue che nel momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio risarcitorio nei confronti dell'appellante (3.11.2015), il diritto al risarcimento del danno preteso dagli attori nei confronti dell' non era ancora prescritto. CP_6
Alla stessa conclusione si doveva pervenire anche a voler considerare la prescrizione maturata in sei anni dal fatto, poiché il decorso di detto termine era stato interrotto con la notifica della sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino (30.7.2014), con il conseguente avvio della procedura esecutiva in danno di con la notifica dell'atto di appello (19.3.2015), e, infine, al momento della riassunzione del CP_6 giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino.
5 In conclusione, l'appellante ritiene che la responsabilità dell'esito negativo del giudizio fosse da addebitare solo agli odierni appellati che, dopo aver riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, avevano deciso di abbandonarlo, a fronte di una avversa eccezione infondata.
Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento della responsabilità in esame, allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, costituito dalla condotta negligente, commissiva o omissiva, posta in essere dal difensore.
Il cliente deve provare in giudizio il danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
deve provare, inoltre, che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio, che, peraltro, non coincide necessariamente nell'accoglimento integrale delle proprie pretese.
Nella vicenda in esame, il Tribunale, dopo aver accertato il negligente svolgimento dell'attività professionale, ha ritenuto che “l'inadempimento del legale ha determinato la definitiva perdita del diritto degli attori, rendendo del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore dei propri assistiti” (pag. 3 sentenza impugnata).
A questa conclusione il Tribunale è pervenuto sul rilievo della intervenuta prescrizione, al momento della riassunzione del giudizio, del diritto risarcitorio vantato dagli attori nei confronti dell CP_6
Il Tribunale ha infatti ritenuto applicabile al diritto de quo il termine di prescrizione di cinque anni ex art. 2947, primo comma c.p.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela, ed escluso l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato ai sensi del terzo comma (in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile). Il Tribunale ha attribuito, a tal fine, rilievo dirimente alla mancata proposizione della querela della persona offesa, e alla non ricorrenza del reato di lesioni colpose desunta CP_1 dalla lettura della sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino.
L'assunto non può essere condiviso in quanto non è conforme all'ormai consolidato e prevalente insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini dell'applicazione all'azione civile del termine di prescrizione previsto per il reato, è ininfluente la mancata proposizione della querela, dovendosi piuttosto valorizzare la sussistenza nella fattispecie degli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, che il giudicante deve accertare incidenter tantum con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile. (Cass. SS.UU. sentenza n. 27337/2008; nello stesso senso Cass. ordinanza n. 32021/2024, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione del più lungo termine prescrizionale non ritenendo provato il fatto di reato secondo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").
6 Con la sentenza n. 48/2014, pubblicata il 13.1.2014, il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell per il sinistro verificatosi in data 29.10.2008, condannandola al CP_6 risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali in favore di per le lesioni personali CP_1 subite, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da proprietaria CP_2 dell'autoveicolo danneggiato.
Il Tribunale ha accertato, all'esito dell'istruttoria, l'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causalità nonché la sussistenza, in concreto, della colpa dell' in quanto “la situazione di pericolo occulto e i conseguenti CP_6 danni riportati dall'attore sono da imputare al comportamento colposo dell he non ha assicurato, come avrebbe dovuto, CP_6 una condizione della sede stradale tale da garantire la sicurezza danni occorsi”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, proprio dalla lettura della sentenza n. 48/2014 emergono gli estremi della fattispecie di reato astrattamente considerato, ovvero la condotta dell e CP_6
l'elemento soggettivo della colpa che l'ha caratterizzata, nonché l'evento di danno a carico di CP_1
, a cui sono residuati per le lesioni riportate postumi invalidanti permanenti quantificati nel 10%
[...] di danno biologico e una inabilità complessiva di oltre quaranta giorni (cfr. sentenza n. 48/2014 del
Tribunale di Avellino).
Ne consegue che il termine prescrizionale applicabile, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., al diritto de quo ,è quello del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.): sei anni (art.157 c.p.), decorrenti dal fatto
(29.10.2008), senza l'aumento di ¼ subordinato dalla norma ad eventi interruttivi propri del giudizio penale, che, nel caso di specie, non è stato promosso.
La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio presupposto dinanzi al Tribunale di
Avellino è avvenuta in data 25.9.2009 presso il Compartimento di Napoli alla via Kennedy n. 25, mediante consegna dell'atto a una “impiegata al servizio del destinatario” (cfr. avviso di ricevimento del 25.9.2009, in atti).
Con sentenza n. 1363/2015, pubblicata il 19.3.2015, questa Corte, in accoglimento del gravame proposto da avverso la sentenza n. 48/2014, aveva dichiarato la nullità della notificazione della citazione, in CP_6 quanto erroneamente effettuata presso l'ufficio periferico e non, come prescritto dall'art. 145 c.p.c., presso la sede legale, in Roma, alla via Monzambico n. 10, nonché la nullità della sentenza che aveva definito il giudizio, rimettendo la causa al primo giudice.
Ritiene la Corte che la notifica, benché fosse affetta da un vizio che ne ha comportato la nullità, ha conservato l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt.
2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., “atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016) (cfr. in questo senso Cass. sentenza n. 13070/2018). 7 In ogni caso, non può dubitarsi che l'atto di citazione possa valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione in quanto, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, può essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore alla parte debitrice. L'atto è, infatti, pervenuto, comunque, nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto, come detto, consegnato ad una impiegata al servizio di quest'ultimo (cfr. notifica del 25.09.2009)
Per quanto esposto non è revocabile in dubbio che il diritto al risarcimento del danno vantato da CP_1
e non era prescritto al momento della riassunzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione CP_2 notificato all' in data 3.4.2015. CP_6
Ne consegue che la scelta operata dagli attori di abbandonare il giudizio riassunto, a fronte della infondata eccezione di prescrizione sollevata dall' rappresenta, ad avviso della Corte, un fatto dotato di CP_6 efficacia causale autonoma rispetto al pregiudizio da essi lamentato, poiché ha determinato, con la cancellazione del giudizio ex art. 309 c.p.c., la definitiva perdita del diritto al risarcimento dei danni in quel momento non ancora prescritto.
Rispetto alla mancata soddisfazione del diritto al risarcimento appare, quindi, invece privo di collegamento causale il pregresso errore di notifica commesso dall'avvocato . Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da e dovendosi escludere la sussistenza dei dedotti profili CP_1 CP_2 di responsabilità professionale in capo all'avvocato , non essendo sufficiente a tal fine il Parte_1 solo accertamento della condotta colposa posta in essere dal professionista in mancanza di nesso causale tra detta condotta e l'evento di danno.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Va disposta la restituzione in favore della compagnia assicurativa appellata delle somme dalla stessa corrisposte a favore di e in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1 CP_2
§ 2. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rideterminare le spese del primo grado del giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
L'evoluzione giurisprudenziale relativa alla conservazione dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in caso di nullità della notifica dell'atto di citazione, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado che del presente grado di giudizio
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e avverso la sentenza in epigrafe CP_1 CP_2 Controparte_8 indicata, così provvede: 8 a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
e in primo grado nei confronti di;
CP_2 Parte_1
b) dispone la restituzione in favore di delle somme pagate da Controparte_8 quest'ultima a favore di e in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1 CP_2
c) compensa le spese di lite, sia del primo sia del presente grado di giudizio, tra tutte le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 983/2020 R.G.A.C., riservata in decisione in data
17.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
NI BA (c.f. ) e HE AT (c.f. ), e C.F._2 C.F._3 con loro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfredo Porfido, in Napoli, alla via Firenze
n. 21 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato e allegato alla C.F._5 comparsa di costituzione, dall'avvocato Annibale Cardillo (c.f. ) e con lui C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Francesco Monetti, in Napoli, alla via Santa
Brigida n. 68 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATI
E
1 (P.I. ), acquirente del portafoglio di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 già rappresentata e difesa, in virtù procura su foglio
[...] Controparte_5 separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Giancarlo Lombardi (c.f. C.F._7
) e RC CO LE (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._8 studio di quest'ultimo in Napoli alla via Carducci n. 18 e presso i seguenti indirizzi PEC:
Email_3 Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1565/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
3.9.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2015 e esposero in premessa CP_1 CP_2 che avevano in precedenza convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società CP_6 con citazione notificata il 25.9.2009 presso il Compartimento di Napoli, alla via Kennedy n. 25, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti in seguito al sinistro verificatosi sul raccordo stradale Salerno – Avellino, in data 29.10.2008, nel quale rimaneva coinvolto mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di riportando CP_1 CP_2 lesioni personali.
Dedussero che il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Avellino, promosso con il patrocinio dell'avvocato , era stato definito con la sentenza di accoglimento n. 48/2014, in forza Parte_1 della quale veniva proposta azione esecutiva in danno dell' prima presso la sede compartimentale CP_6 di Napoli, con esito negativo e, successivamente, presso la sede legale in Roma.
Esposero, inoltre, che avverso l'indicata pronuncia la società aveva proposto appello, lamentando CP_6 che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio era irrituale, in quanto notificata presso la sede periferica di Napoli.
Precisarono che la Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame, dichiarando la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio e della impugnata sentenza e rimettendo la causa al primo giudice (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1363/2015). Gli attori, quindi, affermarono che dopo aver riassunto la causa, erano stati costretti a “fermarsi dinanzi all'eccezione di prescrizione”, formulata dalla convenuta CP_6
Gli attori ravvisarono, pertanto, a carico del professionista avvocato un comportamento Parte_1 negligente e imperito per non aver notificato l'atto introduttivo presso la sede legale della società CP_6 così determinando la mancata soddisfazione della loro pretesa risarcitoria, la cui fondatezza era stata riconosciuta dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 48/2014. 2 Per tali motivi, gli odierni appellati convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino l'avvocato per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a causa del contestato Parte_1 inadempimento professionale del convenuto, quantificati in complessivi € 17.440,90 oltre interessi e rivalutazione, come liquidati nella sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino, ed oltre € 7.362,25 per spese sostenute.
Si costituì in giudizio l'avvocato , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In Parte_1 particolare evidenziò la mancanza del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa addebitatagli e i danni lamentati, rilevando come l'esito sfavorevole della lite fosse piuttosto da attribuire all'abbandono del giudizio, riassunto dagli attori con il patrocinio di un nuovo difensore. Al riguardo, sottolineò che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' era infondata, essendo applicabile alla fattispecie il termine CP_6 di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947, terzo comma, c.p.c..
Il convenuto chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_5
(d'ora in avanti per brevità solo Arch), con la quale era assicurato per la responsabilità civile
[...] professionale, per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la Arch, contestando la fondatezza della pretesa attorea e aderendo alle difese svolte dall'assicurato.
La causa, istruita solo documentalmente, fu decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Avellino così statuì: “A) Accoglie la domanda proposta da e nei confronti CP_1 CP_2 dell'Avv. B) Condanna l'Avv. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
e quantificati in E 15.915,905, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Sentenza N 48/2014 del
[...]
Tribunale di Avellino, e quelli subiti dalla Sig.ra quantificati in E 1.525,00, oltre interessi e rivalutazione CP_2 monetaria come in Sentenza N 48/2014 del Tribunale di Avellino, nonché alla restituzione dell'acconto ricevuto come da fattura N 2 del 03/09/2013 di E 550,00 e rimborso spese CTU e spese registrazione sentenza di primo grado pari ad
E 812,25. C) Condanna l'Avv. al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1 CP_1
e che si liquidano, in complessive E 3.865,00 di cui E 565,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso CP_2 forfetario 15% con attribuzione all'Avv. Annibale Cardillo procuratore dichiarato anticipatario. D) Dichiara la compagnia di assicurazioni , oggi , in persona del legale Controparte_7 Controparte_5 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare l'Avv. dalle pretese derivanti dalla sentenza;
E) Parte_1
Compensa integralmente le spese tra l'avv. ed il terzo chiamato in causa garanzia , oggi Parte_1 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore.” Controparte_5
In particolare, il Tribunale, dopo aver ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, osservò, con riferimento al caso di specie, come la mancata notifica della citazione all' presso la sede legale costituisse un'ipotesi di ignoranza di istituti CP_6
3 elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta. Operò, quindi, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite per i clienti, se l'attività dell'avvocato fosse stata correttamente eseguita, valorizzando a tal fine la sentenza n. 48/2014 con la quale l era stata condannata a risarcire CP_6 gli attori.
Ritenne applicabile al caso in esame il termine prescrizionale ex art. 2947, primo comma, c.p.c. di cinque anni, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela, evidenziando come il termine più lungo di cui al terzo comma della norma citata fosse subordinato alla proposizione di una querela di parte. Rilevò, infine, sulla base della lettura della sentenza n. 48/2014, che l'applicabilità di detto ultimo termine fosse esclusa anche dal mancato accertamento nel giudizio della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata in data 29.2.2020 a , a CP_1
e alla Arch, l'avvocato ha proposto tempestivo appello rassegnando le CP_2 Parte_1 seguenti conclusioni: “1. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avanzate dai sigg.ri e nei confronti dell'avv. , attesa la CP_1 CP_2 Parte_1 totale estraneità del nominato appellante agli addebiti mossigli per le motivazioni espresse nel presente atto di appello. 2.
Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3. nella denegata ipotesi di soccombenza, si ritenga riproposta la domanda di garanzia e manleva nei confronti della convenuta
[...]
. Controparte_5
Con comparsa depositata il 31.5.2020 si sono costituiti e insistendo per CP_1 CP_2 il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata il 3.11.2022 si è costituta l'Arch rassegnando le seguenti conclusioni “In accoglimento dell'appello proposto dall'avvocato , dichiarare che non sussiste la sua responsabilità Parte_1 professionale in relazione ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, ordinare ai signori e la restituzione delle CP_1 Parte_2 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 17.6.2026, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con l'unico motivo di appello – rubricato “erronea valutazione del dato istruttorio e del combinato disposto di cui all'art. 2947 terzo comma c.c. e artt. 157 c.p. e 161 comma secondo c.p.” – l'appellante, dopo un'ampia ricostruzione della vicenda processuale presupposta, censura il ragionamento del Tribunale in ordine all'accertamento del nesso causale tra la condotta addebitatagli e i danni lamentati dagli attori.
4 In particolare, evidenzia che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti sulla base di due errati presupposti ovvero: “
1. il mancato accertamento, incidenter tantum, nella sentenza n.
48/2014 del Tribunale di Avellino di una fattispecie integrante gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi;
2. il conseguente decorso del termine di prescrizione, ex art. 2947 c.c., del diritto al risarcimento del danno sofferto dagli attori nei confronti dell (cfr. pag. 16 atto di gravame). CP_6
Osserva che il Tribunale, applicando in maniera errata gli insegnamenti giurisprudenziali, pur richiamati nella sentenza impugnata, non si è avveduto che l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato non poteva essere contenuto nella sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino, in quanto si sarebbe reso necessario solo in seguito all'eccezione di prescrizione sollevata da nel giudizio CP_6 riassunto, dopo la declaratoria di nullità della sentenza citata.
In quel momento processuale “sarebbe stato onere dei danneggiati sollecitare l'accertamento, incidenter tantum, della rilevanza penale della vicenda di cui erano rimasti vittima”, ai fini dell'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione più lungo previsto per il reato di lesioni colpose, contestando la fondatezza della relativa eccezione.
Invece – sottolinea l'appellante - gli attori in riassunzione, con il patrocinio di un nuovo difensore, nominato in sua sostituzione, avevano optato per l'abbandono del giudizio, nonostante il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie e correttamente individuato non fosse ancora scaduto.
A fronte di una fattispecie penalmente rilevante - ribadisce l'appellante - il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, pretesi dagli attori nel giudizio presupposto, era quello CP_2 CP_1 previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c. da determinare, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 590 c.p. (lesioni colpose), 157 c.p. e 161, secondo comma, c.p. in sette anni e mezzo (sei anni con aumento di un ¼ per l'operatività delle cause di sospensione o interruzione) o quanto meno in sei anni dal fatto (dies a quo 29.10.2008 – dies ad quem 29.4.2016).
Ne consegue che nel momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio risarcitorio nei confronti dell'appellante (3.11.2015), il diritto al risarcimento del danno preteso dagli attori nei confronti dell' non era ancora prescritto. CP_6
Alla stessa conclusione si doveva pervenire anche a voler considerare la prescrizione maturata in sei anni dal fatto, poiché il decorso di detto termine era stato interrotto con la notifica della sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino (30.7.2014), con il conseguente avvio della procedura esecutiva in danno di con la notifica dell'atto di appello (19.3.2015), e, infine, al momento della riassunzione del CP_6 giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino.
5 In conclusione, l'appellante ritiene che la responsabilità dell'esito negativo del giudizio fosse da addebitare solo agli odierni appellati che, dopo aver riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, avevano deciso di abbandonarlo, a fronte di una avversa eccezione infondata.
Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento della responsabilità in esame, allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, costituito dalla condotta negligente, commissiva o omissiva, posta in essere dal difensore.
Il cliente deve provare in giudizio il danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
deve provare, inoltre, che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio, che, peraltro, non coincide necessariamente nell'accoglimento integrale delle proprie pretese.
Nella vicenda in esame, il Tribunale, dopo aver accertato il negligente svolgimento dell'attività professionale, ha ritenuto che “l'inadempimento del legale ha determinato la definitiva perdita del diritto degli attori, rendendo del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore dei propri assistiti” (pag. 3 sentenza impugnata).
A questa conclusione il Tribunale è pervenuto sul rilievo della intervenuta prescrizione, al momento della riassunzione del giudizio, del diritto risarcitorio vantato dagli attori nei confronti dell CP_6
Il Tribunale ha infatti ritenuto applicabile al diritto de quo il termine di prescrizione di cinque anni ex art. 2947, primo comma c.p.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela, ed escluso l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato ai sensi del terzo comma (in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile). Il Tribunale ha attribuito, a tal fine, rilievo dirimente alla mancata proposizione della querela della persona offesa, e alla non ricorrenza del reato di lesioni colpose desunta CP_1 dalla lettura della sentenza n. 48/2014 del Tribunale di Avellino.
L'assunto non può essere condiviso in quanto non è conforme all'ormai consolidato e prevalente insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini dell'applicazione all'azione civile del termine di prescrizione previsto per il reato, è ininfluente la mancata proposizione della querela, dovendosi piuttosto valorizzare la sussistenza nella fattispecie degli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, che il giudicante deve accertare incidenter tantum con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile. (Cass. SS.UU. sentenza n. 27337/2008; nello stesso senso Cass. ordinanza n. 32021/2024, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione del più lungo termine prescrizionale non ritenendo provato il fatto di reato secondo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").
6 Con la sentenza n. 48/2014, pubblicata il 13.1.2014, il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell per il sinistro verificatosi in data 29.10.2008, condannandola al CP_6 risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali in favore di per le lesioni personali CP_1 subite, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da proprietaria CP_2 dell'autoveicolo danneggiato.
Il Tribunale ha accertato, all'esito dell'istruttoria, l'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causalità nonché la sussistenza, in concreto, della colpa dell' in quanto “la situazione di pericolo occulto e i conseguenti CP_6 danni riportati dall'attore sono da imputare al comportamento colposo dell he non ha assicurato, come avrebbe dovuto, CP_6 una condizione della sede stradale tale da garantire la sicurezza danni occorsi”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, proprio dalla lettura della sentenza n. 48/2014 emergono gli estremi della fattispecie di reato astrattamente considerato, ovvero la condotta dell e CP_6
l'elemento soggettivo della colpa che l'ha caratterizzata, nonché l'evento di danno a carico di CP_1
, a cui sono residuati per le lesioni riportate postumi invalidanti permanenti quantificati nel 10%
[...] di danno biologico e una inabilità complessiva di oltre quaranta giorni (cfr. sentenza n. 48/2014 del
Tribunale di Avellino).
Ne consegue che il termine prescrizionale applicabile, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., al diritto de quo ,è quello del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.): sei anni (art.157 c.p.), decorrenti dal fatto
(29.10.2008), senza l'aumento di ¼ subordinato dalla norma ad eventi interruttivi propri del giudizio penale, che, nel caso di specie, non è stato promosso.
La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio presupposto dinanzi al Tribunale di
Avellino è avvenuta in data 25.9.2009 presso il Compartimento di Napoli alla via Kennedy n. 25, mediante consegna dell'atto a una “impiegata al servizio del destinatario” (cfr. avviso di ricevimento del 25.9.2009, in atti).
Con sentenza n. 1363/2015, pubblicata il 19.3.2015, questa Corte, in accoglimento del gravame proposto da avverso la sentenza n. 48/2014, aveva dichiarato la nullità della notificazione della citazione, in CP_6 quanto erroneamente effettuata presso l'ufficio periferico e non, come prescritto dall'art. 145 c.p.c., presso la sede legale, in Roma, alla via Monzambico n. 10, nonché la nullità della sentenza che aveva definito il giudizio, rimettendo la causa al primo giudice.
Ritiene la Corte che la notifica, benché fosse affetta da un vizio che ne ha comportato la nullità, ha conservato l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt.
2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., “atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016) (cfr. in questo senso Cass. sentenza n. 13070/2018). 7 In ogni caso, non può dubitarsi che l'atto di citazione possa valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione in quanto, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, può essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore alla parte debitrice. L'atto è, infatti, pervenuto, comunque, nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto, come detto, consegnato ad una impiegata al servizio di quest'ultimo (cfr. notifica del 25.09.2009)
Per quanto esposto non è revocabile in dubbio che il diritto al risarcimento del danno vantato da CP_1
e non era prescritto al momento della riassunzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione CP_2 notificato all' in data 3.4.2015. CP_6
Ne consegue che la scelta operata dagli attori di abbandonare il giudizio riassunto, a fronte della infondata eccezione di prescrizione sollevata dall' rappresenta, ad avviso della Corte, un fatto dotato di CP_6 efficacia causale autonoma rispetto al pregiudizio da essi lamentato, poiché ha determinato, con la cancellazione del giudizio ex art. 309 c.p.c., la definitiva perdita del diritto al risarcimento dei danni in quel momento non ancora prescritto.
Rispetto alla mancata soddisfazione del diritto al risarcimento appare, quindi, invece privo di collegamento causale il pregresso errore di notifica commesso dall'avvocato . Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da e dovendosi escludere la sussistenza dei dedotti profili CP_1 CP_2 di responsabilità professionale in capo all'avvocato , non essendo sufficiente a tal fine il Parte_1 solo accertamento della condotta colposa posta in essere dal professionista in mancanza di nesso causale tra detta condotta e l'evento di danno.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Va disposta la restituzione in favore della compagnia assicurativa appellata delle somme dalla stessa corrisposte a favore di e in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1 CP_2
§ 2. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rideterminare le spese del primo grado del giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
L'evoluzione giurisprudenziale relativa alla conservazione dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in caso di nullità della notifica dell'atto di citazione, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado che del presente grado di giudizio
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e avverso la sentenza in epigrafe CP_1 CP_2 Controparte_8 indicata, così provvede: 8 a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
e in primo grado nei confronti di;
CP_2 Parte_1
b) dispone la restituzione in favore di delle somme pagate da Controparte_8 quest'ultima a favore di e in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1 CP_2
c) compensa le spese di lite, sia del primo sia del presente grado di giudizio, tra tutte le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
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