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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Raffaella Genovese Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello l'11/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. SICILIANO Parte_1
ROSA MARIA e FERRARO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in TORRE DEL
GRECO VIA MARCONI 66
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti FOCCILLO FILOMENA e Controparte_1
CAMPANILE SERGIO, elettivamente domiciliato in POMPEI via PARROCO FEDERICO 49 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.1.2025, l' proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2224/24 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 30.11.2024 e notificata in data 10.12.2024, con la quale era stato accolto il ricorso promosso dal dirigente medico
[...]
Parte ed annullata la sanzione conservativa irrogatagli dall' con il provvedimento di CP_1 cui al protocollo n.105444 del 3.10.2022.
L'appellante, con il primo motivo di gravame sostanzialmente unitario, si doleva della errata interpretazione da parte dell'adito Tribunale della fattispecie disciplinarmente rilevante contestata all' e dell'errata lettura delle norme del codice disciplinare applicate. CP_1
Aggiungeva, inoltre, che altrettanto erronea era la valutazione giudiziale della proporzionalità della sanzione, a torto ancorata al profilo temporale della consumazione dell'illecito.
1 Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza.
Si costituiva l'appellato che, resistendo all'appello e reiterando le doglianze respinte, già sollevate in primo grado - violazione dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento;
illegittimità delle prove raccolte su supporto elettronico in violazione del diritto di difesa, dell'art. 4 della L. 300/70 e della privacy - chiedeva il rigetto del gravame.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
*** Parte
1. Fondato è il motivo di gravame con cui l' si duole della errata interpretazione della fattispecie disciplinarmente rilevante.
In particolare, il giudice di prime cure, pur ritenendo provati i fatti oggetto di addebito ed il luogo di consumazione degli stessi e pur ammettendone la rilevanza disciplinare, ha ritenuto determinante la mancata individuazione del momento di accadimento degli stessi;
da ciò ha desunto una duplice conseguenza: sul piano formale, ha ritenuto indeterminato l'addebito e sul piano sostanziale, lo ha ritenuto non provato in tutti i suoi elementi costitutivi, asserendo che dall'insieme delle circostanze evincibili dall'iter amministrativo era possibile desumere che Parte l' avrebbe inteso sanzionare una condotta tenuta dal ricorrente sul posto di lavoro e “in orario di servizio”.
Il ragionamento del Tribunale non è condivisibile.
1.1. Il tenore letterale della contestazione disciplinare – al quale occorre necessariamente arrestare l'indagine valutativa demandata al giudice in ordine al fatto contestato – è chiaro, difettando qualsiasi riferimento all'orario di servizio sia, da un punto di vista ontologico, quale elemento costitutivo del fatto addebitato sia ai fini della rilevanza disciplinare dello stesso.
E difatti, in ordine alla fattispecie contestata, nel verbale n. 4 del 25.5.2022, si legge che il
Collegio di disciplina espressamente dichiara di ravvisare gli estremi, alla luce dei nuovi elementi istruttori acquisiti, per sollevare una contestazione disciplinare al dr. “per avere CP_1 posto in essere atti e comportamenti a carattere sessuale con altro dipendente nel contesto Cont lavorativo”; addebito, poi, reiterato nella successiva contestazione disciplinare dell' n.
30424 del 06/6/22.
Nessun riferimento, dunque, alla circostanza temporale del fatto.
1.2. Tale difetto non si riverbera nell'insufficienza della contestazione;
precipitato logico che, invece, ha ravvisato il giudice di prime cure.
Va premesso che la specificità e con essa la tempestività della contestazione, da un lato, rispondono ad una funzione difensiva - poiché solo entro un dato perimetro netto e circoscritto
2 è possibile all'incolpato prendere posizione sull'addebito – e dall'altro, determinano la rilevanza sostanziale del fatto, giacché non si può ritenere disciplinarmente rilevante una condotta che, prima ancora, è incerta e indeterminata.
Ebbene, ferme tali premesse e richiamando i principi espressi nella sentenza della Cassazione del 7 ottobre 2022, n. 29332 - emessa in relazione ad un giudizio di impugnazione del licenziamento in cui i fatti contestati non erano dettagliatamente descritti nella loro dimensione spazio-temporale – occorre, tuttavia, calibrare il giudizio sui detti requisiti di validità della contestazione secondo le peculiarità del caso.
La Suprema Corte, infatti, afferma che: “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione, il giudice di merito deve verificare – benché al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti – se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, ed altresì verificare se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”.
Ed allora, in applicazione di tale orientamento interpretativo, questa Corte non può non tenere conto - ai fini del giudizio in ordine alla specificità della contestazione elevata a carico del dr.
– della estrema peculiarità e singolarità della condotta addebitata e del luogo in cui si è CP_1 svolta.
La consumazione in un presidio di pronto soccorso di un rapporto sessuale con una collega di lavoro – fatto che deve ritenersi processualmente acclarato a mezzo della testimonianza del sanitario, dr. , come si preciserà innanzi - è un addebito dotato di una tale pregnanza Per_1 ontologica che il fatto contestato mai può esser ritenuto indeterminato per la sola mancata precisazione della data in cui sarebbe avvenuto;
siffatta circostanza temporale assume una pressocchè nulla rilevanza costitutiva e la sua omessa specificazione non genera affatto un'insuperabile incertezza nell'individuazione del fatto imputato. Intrattenere uno o più rapporti sessuali in un contesto ospedaliero con una collega di lavoro è un fatto così oggettivamente definito da mettere, senza dubbio, l'incolpato in condizione di ammettere o negare che lo abbia “mai” posto in essere e, dunque, di esercitare il suo diritto di difesa.
1.3. Né l'omessa indicazione della data di consumazione ed, in particolare l'incertezza sul se la condotta sia stata tenuta dal sanitario nell'orario lavorativo, incide sulla rilevanza disciplinare del fatto.
Il regolamento di disciplina dell' , infatti, all'art. 10 co 8 lett. n) prevede quale Parte_2 condotta tipizzata, punibile con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il compimento
3 di “atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non assistite da gravità e reiterazione”.
Nessuna rilevanza costituiva, dunque, viene attribuita dal regolamento aziendale - cui rimanda il CCNL di comparto - al dato temporale.
1.4. Né, come erroneamente ritiene il giudice di prime cure, la mancanza di tale elemento determinerebbe un'incertezza tale della gravità dell'addebito da non poter valutare la proporzionalità della sanzione.
Ai sensi del citato art. 10, essa deve esser calibrata secondo i criteri di cui al comma 1: intenzionalità, grado di negligenza, rilevanza dell'infrazione, responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, gravità della lesione del prestigio dell'azienda, entità del danno provocato, sussistenza di aggravanti o attenuanti.
Non v'è dubbio che i predetti parametri siano ancorati ad elementi diversi dall'orario di servizio, sussistenti e perfettamente impiegabili nel caso di specie;
d'altro canto, la valutazione dell' – che ha limitato la sospensione del dr. ad un solo mese - appare esser Parte_2 CP_1 stata particolarmente benevola, attestandosi verso il basso all'interno del range previsto dalla norma disciplinare, ricompreso tra n. 3 giorni e n. 6 mesi. Parte Anche tale considerazione conforta la tesi ricostruttiva di questa Corte, in quanto ove mai l' avesse inteso contestare che gli atti sessuali fossero stato compiuti dal medico durante l'orario di servizio – così facendo assurgere tale elemento a requisito costitutivo dell'illecito - avrebbe certamente applicato la sanzione nel suo massimo, attesa la ben più pregnante gravità della condotta.
Esclusa, dunque, l'insufficienza della contestazione ed acclarata l'astratta riconducibilità della condotta contestata nella fattispecie tipizzata di cui all'art. 10 sopra citato, l'indagine giudiziale Parte deve spostarsi sulla prova del fatto, il cui onere cade a carico dell'
2. Vanno respinte le censure dell' ritenute assorbite in primo grado e reiterate in appello, CP_1
Parte relative all'inutilizzabilità della prova impiegata dall' raccolta in violazione dell'art. 4 della
L. 300/70 e delle norme sulla privacy.
Trattasi delle registrazioni video salvate su supporto informatico (pen drive), trasmesse ai vari Parte dirigenti dell' da un anonimo in busta chiusa.
Ebbene, esse sono state visionate, limitatamente ad un file ivi contenuto, dal dr. che Per_1 ha confermato, sia durante l'indagine interna che in sede testimoniale, che il file-video ritraeva il dr. mentre era intento a compiere atti sessuali, nella stanza “ex caposala” del Pronto CP_1
Soccorso di Castellammare di Stabia, con un'infermiera addetta allo stesso presidio.
4 Non v'è dubbio né contestazione circa il fatto che la telecamera non sia stata installata dall'
[...] che, al riguardo, ha sporto anche querela contro gli ignoti responsabili (all. 23 e 24 Pt_3 produz. parte ricorrente).
Di conseguenza, non può farsi questione di violazione dell'art. 4 L. 300/70, trattandosi di videoregistrazioni operate da terzi e non dal datore di lavoro. Parte
3. Né l'impiego da parte dell' dei filmati in questione può ritenersi integrare una prova illecita siccome avente ad oggetto dati personali del dr. , raccolti ed utilizzati senza il CP_1
Parte consenso dello stesso. Invero, esso è giustificato dalla necessità di difesa dei diritti dell' costituendo i files la prova offerta al fine di dimostrare il corretto esercizio dei propri poteri disciplinari.
La Suprema Corte (11322/2018) ha, in materia, evidenziato che “il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell'interessato, può essere eseguito anche in assenza di tale consenso, se, come statuisce l'art. 24, comma 1, lett. f), (ndr. d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) è volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive previste dalla L. n. 397 del 2000, e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”, con l'ulteriore precisazione che tale deroga “rende l'attività, se svolta nel rispetto delle condizioni ivi previste, di per sè già a monte lecita”.
Pertanto, laddove il trattamento dei dati personali, operato in assenza del consenso del titolare dei dati medesimi, sia strettamente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto da parte di chi effettua tale trattamento, è insussistente il presupposto delle condotte incriminatrici previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 1, in considerazione “dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato “che la pertinenza dell'utilizzo rispetto alla tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio”, fermo restando che “il diritto di difesa non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata”.
5 Tali principi interpretativi, affermati con riferimento al d. lgs. 167/2003, sono certamente valevoli anche nel mutato contesto normativo (art. 2 duodecies d. lgs. 2018 n. 101, vigente al momento dei fatti di causa) che ripropone le esigenze di giustizia tra le ipotesi di deroga alla tutela dei diritti dell'interessato in materia di privacy.
Pertanto, deve ritenersi ammissibile anche la prova testimoniale espletata in I grado del dr.
[...]
, avente ad oggetto il contenuto della videoregistrazione, benchè avvenuta senza il Per_1 consenso dell' . CP_1
4. Né sono meritevoli di accoglimento le censure reiterate dall'appellato circa la violazione del proprio diritto di difesa, non avendo potuto visionare le pendrive;
difatti, l'istanza di accesso è stata presentata dal dipendente quando l' non era più in possesso dei files per Parte_2 aver depositato i relativi supporti informatici presso le Autorità inquirenti, in allegato alla querela sporta sin dal 30.3.2022 contro gli ignoti responsabili (all. 23 e 24 produz. parte ricorrente).
L'impossibilità oggettiva in cui versava il datore di lavoro di rendere ostensibile al dirigente medico i files, benchè autoprocurata, è legittima e giustificata dalle superiori esigenze di collaborazione con la giustizia penale per l'accertamento dei potenziali fatti di reato alla cui Parte denunzia l' era certamente tenuta anche a tutela del pubblico interesse.
5. Infine, va respinta l'ulteriore doglianza, reiterata in appello, inerente la tardività del procedimento disciplinare. Le ragioni sono state correttamente espresse dal primo giudice e non sono state minimamente scalfite da osservazioni critiche dell'appellante.
Va precisato che il dies a quo del termine previsto per l'avvio del procedimento è ravvisabile solo nel 12.5.2022, data in cui anche l'integrazione di indagine interna – necessaria al fine di instaurare il procedimento disciplinare, in quanto atta ad identificare il dr. quale CP_1 responsabile dei fatti oggetto della videoregistrazione - veniva a conoscenza del collegio di disciplina, che procedeva all'immediata attivazione del procedimento disciplinare osservando Parte il termine massimo di 30 gg di cui all'art. 4 del regolamento Altresì risulta rispettato il Cont termine di 120 gg per la definizione del procedimento decorrenti dalla contestazione dell' notificata il 6.6.22, essendo stata notificata la sanzione il 03.10.22.
6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellato; si liquidano in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la non eccessiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata:
• rigetta la domanda di;
Controparte_1
6 • condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.3150,00 per il I grado ed euro 1.458,00 per il II grado, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute per legge.
Napoli, 11.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa Del Prete Dr.ssa Vincenza Totaro
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