Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 762/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso per procura in atti dall'avv. dall'Avv. Assennato Carmelo, presso il cui studio in Catania,
Via Gabriele D'Annunzio n. 158, è elettivamente domiciliato;
attore-opponente
CONTRO
(c.f. ), nato ad [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._1
in Via Aosta n. 2, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Tricomi Massimo Tricomi, presso il cui studio in Catania, Via Principe Nicola n. 41, è elettivamente domiciliato;
convenuto-opposto
e nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
VI. (c.f. ), con sede in Giarre, Via Sandro Pertini n. 19; CP_3 P.IVA_2
convenuti contumaci
****
All'udienza del 13.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Conclusioni delle parti.
Per il : “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO disattesa e respinta Parte_1
ogni avversa difesa, accogliere con qualsiasi formula la proposta opposizione agli atti esecutivi, annullando l'ordinanza ex art. 483 C.P.C. del 26.07.2022 ove è stata disposta la limitazione dei mezzi d'impugnazione pregiudizievole per le esposte ragioni, tra esse compreso
- 1 -
sì da porne retroattivamente nel nulla gli effetti prodotti in sede esecutiva, preservando, anche nel periodo successivo alla sua adozione, gli effetti dell'O.F.U. emessa dal G.E. in data
18.02.2020 nel pignoramento presso terzi nei confronti dell' censito con R.G. n. Pt_2
1867/2020, ove è stata assegnata all'Ente la somma staggita secondo ratei di € 502,00 mensili.
Il tutto con ogni conseguenziale pronunzia e con vittoria di spese e compensi del giudizio in ogni sua fase.”.
Per : “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Catania, Sez. VI Civile, in persona della CP_1
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli, reiectis contrariis verbis Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: 1) Rigettare in toto le domande proposte dal nei confronti Parte_1
del Dott. alla luce di quanto evidenziato in seno alla presente Comparsa di CP_1
costituzione e risposta, confermando, quindi, il contenuto dell'Ordinanza del 15 ottobre 2022 che ha deciso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nella specie avverso
l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 26 luglio 2022); 2) Condannare parte attrice alle spese ed ai compensi del presente giudizio, oltre spese generali ex D.M. 147/2022 e c.p.a.. Con riserva di ogni e più ampia richiesta istruttoria sui fatti di causa e sulle ragioni di parte opposta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.01.2023, il ha riassunto nel merito Parte_1
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., spiegata in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.
335/2021 R.G. Es.
Riproponendo le difese svolte in fase cautelare, l'ente comunale ha contestato l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione, con cui era stata accolta l'istanza del debitore finalizzata a limitare il cumulo dei mezzi di espropriazione.
Invero, il comune, in virtù dell'ordinanza del 19.08.2019, con cui era stato ingiunto a CP_1
il pagamento di € 151.866,02, aveva, dapprima, pignorato la pensione di quest'ultimo, ottenendo dall' l'accantonamento di € 502,00 al mese, con decorrenza da settembre 2020, Pt_2
e successivamente intrapreso un processo esecutivo immobiliare.
L'esecutato aveva, quindi, proposto ricorso ai sensi dell'art. 483 c.p.c., chiedendo la limitazione alla procedura esecutiva immobiliare e la conseguente liberazione dei crediti assegnati nella procedura presso terzi;
aveva, altresì, domandato la riduzione del pignoramento a norma dell'art. 496 c.p.c., essendo stati pignorati tre diversi immobili.
- 2 - In data 18.12.2021 entrambe le istanze venivano rigettate dal Giudice dell'Esecuzione.
All'udienza del 04.05.2022, fissata per la determinazione delle modalità della vendita, il CP_ difensore del facendo rilevare come a fronte di un credito di circa €. 151.000,00 fossero stati vincolati fabbricati dal valore complessivo di €. 619.000,00, aveva chiesto rivalutarsi la riduzione del pignoramento e la limitazione dei mezzi di espropriazione, con particolare riferimento all'esclusione del pignoramento del rateo pensionistico.
Con ordinanza del 26.07.2022 il G.E., da un lato, confermava il rigetto della richiesta di riduzione del pignoramento;
dall'altro, accoglieva il ricorso avverso il cumulo dei mezzi di espropriazione, reputando i beni staggiti, sebbene in comproprietà con il coniuge non debitore, tali da garantire ampia capienza per la soddisfazione del credito azionato dal pignorante.
L'espropriazione veniva, dunque, limitata alla procedura esecutiva immobiliare, con conseguente ordine di liberazione delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione, resa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1869/2020 R.G. Es.
L'ente locale opponeva detta ordinanza, deducendo che non vi erano i presupposti per la limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo necessario (25 anni) per ottenere con il solo pignoramento pressi terzi il soddisfacimento del credito, peraltro, limitatamente alla sorte capitale, ed evidenziando come nelle more fosse intervenuto altro creditore, la VI. per un credito di euro 160.000,00. CP_3
Il Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 15.10.2022, pur escludendo un abuso originario dei mezzi di espropriazione da parte del creditore, rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, sottolineando come fosse inconcepibile che l'esecutato, mentre subiva l'abbattimento della pensione, e cioè del proprio mezzo di sostentamento, si trovasse esposto al rischio di perdere la casa e di dover optare per una soluzione abitativa diversa.
Quanto, poi, all'intervento di VI. il G.E. non ne teneva conto, poiché depositato da un CP_3
creditore chirografario di entrambi i coniugi successivamente all'assunzione della riserva in ordine alla limitazione dei mezzi di espropriazione.
Il , nella presente fase di merito, ha insistito nella carenza dei presupposti Parte_1
richiesti dalla legge per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 483 c.p.c. e nell'infondatezza delle ragioni addotte dal debitore a sostegno della propria istanza.
Si è costituito in giudizio , il quale, ritenendo pienamente condivisibili le motivazioni CP_1
espresse dal G.E. nell'ordinanza del 15.10.2022, ne ha chiesto la conferma, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal Pt_1
- 3 - Egli ha, altresì, dedotto come tanto il titolo vantato dall'esecutante, quanto quello fatto valere dall'interveniente fossero sub judice, essendo pendente opposizione sia avverso l'ordinanza di ingiunzione, sia contro il decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11.09.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° com., c.p.c., e le parti insistevano nelle proprie difese, controvertendo, altresì, sulla debenza e sulla quantificazione degli interessi, quali accessori del credito ingiunto.
Successivamente, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e della non Controparte_2 CP_4
costituitesi in giudizio, sebbene ritualmente citate.
Sempre in via preliminare, giova precisare che la presente controversia ha per oggetto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il GE in data 15.10.2022, accogliendo la richiesta del debitore, ha disposto la limitazione del cumulo e ha stabilito quali tra i procedimenti esecutivi pendenti non dovessero proseguire.
Il provvedimento giudiziario in esame è espressamente dichiarato dalla legge come non impugnabile.
Deve, tuttavia, darsi atto che la giurisprudenza ha affermato che tale inciso è da intendersi come
“non impugnabile davanti allo stesso giudice… ma come tutti gli atti esecutivi suscettibile di opposizione agli atti” (cfr. Cass. 19 febbraio 2003, n. 2487; nello stesso senso Cass. 2 aprile
2007, n. 8103, e Cass. 3 settembre 2007, n. 18533).
Vi è stato anche chi ha sostenuto che la non impugnabilità vada riferita solo al provvedimento di contenuto positivo, mentre l'ordinanza di rigetto sarebbe sicuramente impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.
Orbene, a parere di questo decidente, va accolto l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario in base al quale, se il soggetto passivo dell'esecuzione può fare ricorso al mezzo previsto dall'art. 483 c.p.c., qualora ritenga che vi sia stato un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo, ottenendo dal giudice un provvedimento di liberazione da uno dei pignoramenti, la difesa del creditore resta affidata all'opposizione agli atti esecutivi, proponibile avverso detto provvedimento, in quanto atto esecutivo, suscettibile di essere opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c.; e ciò a prescindere dal contenuto, di accoglimento o di rigetto.
In altri termini, la domanda ex art. 483 c.p.c. non è intesa a provocare un accertamento sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, che è esaurito solo dalla soddisfazione del credito, ma
- 4 - è un rimedio contro l'eccesso nel ricorso all'espropriazione forzata, il quale, sulla base di una valutazione prognostica circa la sufficienza dei beni già vincolati a soddisfare il credito, conduce a liberare dal pignoramento quelli che siano ritenuti eccedere il bisogno.
Sicché sul rimedio il giudice dell'esecuzione pronuncia un provvedimento esecutivo, non diverso da quello che adotta sulla istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.), a sua volta impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.
Del resto, è principio ormai consolidato quello in base al quale, quando la legge qualifica un atto come “non impugnabile”, ne restano escluse soltanto la modificabilità e la revocabilità, ma non l'opponibilità ai sensi dell'art. 617 c.p.c., giacché tutti gli atti esecutivi- ad esclusione di quelli cosiddetti “preparatori” o confermativi- sono opponibili ex art. 617 c.p.c.
Il rimedio esperito dal è, pertanto, corretto. Parte_1
Ciò premesso, va, innanzitutto, sgombrato il campo dalle questioni che esulano dall'oggetto della presente causa.
CP_ Più in dettaglio, le contestazioni sollevate dal concernenti il computo degli interessi maturati sul capitale ingiunto, sotto il profilo della decorrenza degli stessi e del quantum dovuto, così come le deduzioni difensive dello stesso basate sulla contestuale pendenza delle opposizioni sia avverso l'ordinanza-ingiunzione del , sia avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso in favore di VI. non possono fare ingresso in questa sede. CP_3
Ed invero, l'opposizione all'esecuzione con cui si lamenti l'esattezza del titolo giudiziale va rigettata, perché inammissibile, essendo precluso al giudice investito della decisione di compiere un accertamento su questioni il cui esame è riservato alle sedi di merito.
Ma vi è di più: in tal modo si violerebbero il principio dell'immutabilità dei motivi di opposizione e la bifasicità, quale condizione di procedibilità della domanda.
Difatti, non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Addirittura, non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
Inoltre, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo
Ufficio), secondo cui la c.d. struttura bifasica delle opposizioni endoesecutive non costituisce un passaggio meramente facoltativo, ma risulta coessenziale alle finalità di carattere
- 5 - pubblicistico della procedura esecutiva ed all'esigenza del suo regolare andamento, di tal che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi, diretti a regolare il corso dell'esecuzione, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. Cass. 11.10.2018, n. 25170).
Per il resto, l'opposizione proposta dal è fondata e va, conseguentemente, Parte_1
accolta.
E' a tutti noto che l'art. 2740 c.c. sancisce il principio della responsabilità patrimoniale generica, in base al quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, sicché il creditore, al fine di ottenere il soddisfacimento di un credito fondato su un titolo esecutivo, può espropriare a sua scelta ogni bene del debitore. Azionando la sua pretesa, potrebbe avviare diversi processi espropriativi, realizzando, in tal modo, un cumulo dei mezzi di espropriazione.
Tale esercizio non può essere consentito senza alcun limite, occorrendo contemperare la possibilità per il creditore di far valere il suo diritto nel modo più celere ed efficace, con l'esigenza di evitare al debitore di subire un pregiudizio ingiustificato.
Il sistema normativo contempla, perciò, diversi istituti che consentono al giudice di ridurre i mezzi di espropriazione, tra cui l'art. 483 c.p.c., che prevede la possibilità di limitare l'espropriazione intrapresa in più forme ad una sola delle modalità utilizzate.
A questi fini, il giudice dovrà valutare se una o più procedure esecutive siano sufficienti a garantire la soddisfazione dei creditori e se, conseguentemente, possa essere ritenuta superflua la prosecuzione di altre espropriazioni in corso.
In vista della sua decisione, egli non solo dovrà tenere conto dei crediti di tutti i creditori concorrenti nelle diverse procedure esecutive e delle spese da questi sostenute, ma dovrà anche considerare quali siano le concrete possibilità di realizzo dei beni, indipendentemente dal valore ad essi attribuito al momento della stima.
Sul tema la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea (ossia mobili, crediti e immobili), con l'unico limite della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (cfr. Cass. n. 11360/2006).
- 6 - Nella vicenda in esame il Comune di nell'agosto 2020 ha intrapreso pignoramento Pt_1
mobiliare presso terzi, vincolando il rateo pensionistico di , mentre nel giugno 2021 CP_1
ha azionato il pignoramento immobiliare.
Se la ratio della norma di cui all'art. 483 c.p.c. è quella di evitare un pregiudizio per il debitore, occorre avere riguardo al momento in cui è stata proposta l'istanza volta alla limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione, anche al fine di valutare eventuale abuso da parte del creditore procedente, che nella specie manca del tutto.
Non può revocarsi in dubbio che il creditore, sia per la celerità, che per i minori costi, preferisca in prima battuta la forma del pignoramento mobiliare presso terzi, sebbene l'assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. avvenga pro solvendo, per cui il terzo assegnato potrebbe rivelarsi inadempiente e il creditore assegnatario potrebbe essere costretto a continuare ad agire nei confronti del debitore esecutato,
Senonché, tenuto conto, da una parte, dell'entità del credito azionato, pari a €. 151.866,20, e, dall'altra, della impignorabilità relativa dei crediti, sancita dall'art. 545 c.p.c., il Parte_1
, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito nell'ambito della procedura mobiliare
[...]
presso terzi, avrebbe dovuto attendere ben 25 anni, ricevendo 302 mensilità di €. 502,00 ciascuna, quale importo massimo pignorabile del rateo pensionistico, accantonato mensilmente dall' . Pt_2
Lo stesso, dunque, ha legittimamente avviato una procedura esecutiva immobiliare, sottoponendo a pignoramento la piena proprietà degli immobili dei coniugi , Parte_3
e precisamente villa e appezzamento di terreno di 1140 mq., siti in Viagrande, Via Cava s.n.c., censiti in catasto al foglio 3, particella 49, sub. 4, 5 e 6.
Secondo quanto accertato dall'esperto stimatore, trattasi della casa di villeggiatura, ossia di unità immobiliari diverse dalla residenza dei IG.ri , ubicata in Catania alla Parte_3
Via Aosta n. 2, ove, peraltro, sono stati notificati il titolo esecutivo, il precetto e l'atto di pignoramento.
Conseguentemente, non sussisteva il rischio né di perdere la casa di abitazione, né di dover trovare una soluzione abitativa diversa, mentre la pensione subiva solamente una parziale decurtazione.
A ciò va aggiunto che era immaginabile che il compendio immobiliare, quantunque stimato in complessivi euro 619.000,00, non avrebbe consentito ampia capienza, avuto riguardo alla contitolarità dei beni subastati, appartenenti solo per ½ indiviso a;
all'intervento CP_1
spiegato nel giugno del 2022 dalla VI. per un credito di €. 160.429,23; agli inevitabili CP_3
ribassi del prezzo base d'asta; alle ingenti spese di procedura.
- 7 - E in effetti, il compendio staggito, costituito in lotto unico, è stato, da ultimo, aggiudicato al prezzo di €. 275.000,00 a fronte di un credito di €. 211.372,14 del solo pignorante.
Ne viene che difettano i presupposti per il rimedio dell'art. 483 c.p.c., che andrebbe esperito soltanto quando l'escussione intentata risulti eccessiva rispetto all'entità del credito dovuto.
In altri termini, la limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo (sul punto Cass. n. 30011/2024).
Nella specie, ricorre il ragionevole interesse del creditore ad essere soddisfatto in modo celere, efficace e certo, di tal ché il cumulo del pignoramento presso terzi -che ha comportato il pignoramento solo in parte della prestazione di anzianità- con l'espropriazione immobiliare -e non della casa di residenza- risulta più che legittimo.
Ancora più a monte è stato glissato il dato secondo il quale lo strumento di cui all'art. 483 c.p.c. non può essere utilizzato in mancanza dello stesso cumulo, ossia della contestuale pendenza di più processi esecutivi.
CP_ Il pignoramento presso terzi incoato dal Comune di nei confronti del e dell' , Pt_1 Pt_2
quale terzo pignorato, si è, difatti, concluso con l'ordinanza di assegnazione somme, che rappresenta, giustappunto, l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti e che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo.
Il Giudice dell'Esecuzione, peraltro, di altra procedura, non può sospendere e/o privare di efficacia tale ordinanza.
Analogamente il debitore esecutato non può proporre opposizione all'esecuzione avverso la stessa, dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso (al più potrebbe esperire opposizione ex art. 617 c.p.c., ma solo in presenza di vizi di legittimità o di opportunità della ordinanza medesima), dovendo, piuttosto, instaurare un ordinario processo di cognizione, per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze, modificative o estintive, sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo (tra le tante, Cass. 12690/2022).
- 8 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (per le cause di valore da € 260.000,00 a € 520.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività svolta).
Spese irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia di Controparte_5
-accoglie l'opposizione proposta dal;
Parte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 Parte_1
in € 17.252,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
[...]
- spese irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Catania, 22.05.2025
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
- 9 -