Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.
Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3803/2023 promossa da:
( P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo
Mannocci nello studio del quale in Firenze, via caudio Monteverdi n. 37 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentnte pro tempore rappresentata e difesa sia CP_1 congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Annalisa Parenti e dall'Avv. Giovanni Salvatore con Studio in Firenze, via Don Minzoni,8 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
come da procura alle liti agli atti;
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PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni:
Per parte attrice opponente, rese con memoria del 27/9/2024: In via principale, condannare la convenuta al rimborso degli importi sostenuti sia a causa della sovrapposizione dei due contratti per responsabilità non imputabile all'Esponente oltre che la differenza tra i costi pattuiti ed effettivamente addebitati , pari a € 24.000,00 e, infine l'accertamento parziale della non debenza della fattura n. 4220720800009776 del 6/4/2020 relativa al bimestre Parte_2
2020pari a € 3998,02( scorporando i primi dieci giorni del mese di febbraio , quando è stata mandata la disdetta) e della non debenza totale della fattura 4220720800016137 del 5/6/2020 relativa al bimestre APR-MAG 2020 ( pari a € 2367,82) per un totale pari a € 6.365,84.
Per parte convenuta, rese con memoria del 26/9/2024: Piaccia al Tribunale adito, contraris reiectis, nel merito, rigettare le pretese attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti già dedotti in atti. Con vittoria di compensi e spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale al fine di ottenere la CP_1 restituzione delle somme corrisposte e asseritamente non dovute , deducendo:
Co di aver sottoscritto nell'anno 2013, tramite l'agente di , il contratto avente ad oggetto numerose linee telefoniche e mobili oltre la connsessione ADSL;
Co di aver sottoscritto, nel mese di aprile 2018, su suggerimento dell'Agente , il passaggio alla fibra Ethernity Silver;
Co di non aver comunicato il recesso dal contratto del 2013, su consiglio dell'Agente , allo scopo di evitare problematiche nella fase di transizione tra le due modalità di connessione;
di non aver immediatamente inviato la disdetta e che per tale motivo si era trovata a pagare per circa un anno( dal bim Feb-mar- 2019 al bim gen-feb-20) entrambi i contratti con un aggravio di spese pari a € 24.931,33
di aver inviato la disetta del precedente contratto a in data 14/2/2020 e che, pertanto CP_1 non erano dovute parzialmente le somme di cui alla fattura 4220720800009776 del 6/4/2020 relativa al bimestre Feb.Mar- 2020 per i primi dieci giorni del mese di febbraio e le somme di cui alla fattura 4220720800016137 del 5/6/2020 relativa al bime APR.-MAG- 2020 per un totale di € 6365,84.
Pag. 2 di 6 si è costituita in giudizio eccependo CP_1
Co L'assenza di responsabilità di . per la mancata tempestiva disdetta del contratto;
La genericità delle contestazioni mosse in relazione ai costi addebitati non previsti dal contratto stipulato
Il mancato invio di qualsiasi reclamo da parte dell'attrice, previsto dall'art. 17 del contratto e la mancata contestazione nei termini ivi previsti di addebiti non dovuti;
il mancato ricevimento della comunicazione di revoca del febbraio 2020 della quale l'attrice non aveva dato prova del ricevimento da parte di . CP_1
Sulla base di quanto sopra, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con decreto del 13/4/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace.
Istruita documentalmente e oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
26/11/2024.
1.La domanda di restituzione delle somme per la sovrapposizione dei due contratti è infondata.
L'attrice ha affermato di non aver comunicato immediatamente la disdetta del contratto del
2013, su consiglio dell'agente, al fine di evitare disservizi nella fase di transizione tra le due modalità di connessione. In merito la convenuta ha eccepito che era onere dell'attrice comunicare la disdetta del contratto, mentre la stessa attrice non aveva neppure presentato alcun reclamo rispetto alle fatture emesse da secondo le modalità e i tempi previsti CP_1 dall'art 17 delle condizioni generali di abbonamento. Inoltre, nessuna responsabilità poteva essere addebitata a che non avrebbe , di sua iniziativa, potuto disporre la cessazione CP_1 del servizio, contrariamente alla una scelta operata dall'attrice sulla base di proprie valutazioni di opportunità. La convenuta ha, altresì, dettagliatamente illustrato la situazione dei servizi resi daTIM S.p.a. all'attrice, precisando che le linee dati Hyperway MPLS ETHernity – Porta Silver
+ GIGABUSINESS, non oggetto di disdetta, sono rimaste attive fino a richiesta di disdetta formalizzata dal cliente del 29/04/2020 (doc. 5) con chiusura definitiva dei contratti ad Aprile
2020 (n. 05513028240 e n. 05513028279) e che la cessazione delle linee richieste è avvenuta nelle tempistiche prescritte rispetto all'effettiva richiesta di cessazione, mentre la linea
[...]
(05513597057), è andata in cessazione automatica dopo l'emissione del Parte_3 contratto NICI e di conseguenza il canone del servizio è stato interrotto a Marzo 2020.
Pag. 3 di 6 In merito, le contestazioni dell'attrice sono risultate generiche e le giustificazioni rese non sono idonee a fondare la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla convenuta. Invero, con il contratto del 5/12/ 2013, di durata indeterminata, l'attrice ha aderito alla proposta di fornitura di di linee telefoniche e mobili e concessione ADSL alle condizioni economiche CP_1 indicate. Le condizioni generali ( doc. 6 convenuta) prevedevano la possibilità per il cliente di recedere dal contratto in via totale o parziale, con comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata a.r.. In mancanza della comunicazione di recesso da parte dell'attrice, pertanto, il contratto del 2013 deve ritenersi valido ed efficace tra le parti fino al ricevimento da parte della convenuta, della comunicazione di recesso. E' emerso, invero, che l'attrice, al momento dell'attivazione dell'impianto di accesso alla FIBRA, abbia ritenuto l'utilità di mantenere in essere anche le precedenti linee e connessioni, quantomeno per un periodo transitorio, al fine di non creare disservizi, aderendo al “consiglio” dell'agente e che, tuttavia, in seguito non abbia assunto alcuna decisione in merito al recesso, tanto che il servizio era rimasto attivo a lungo, per altri due anni. In tale ampio lasso di tempo l'attrice ha ricevendo e pagato i corrispettivi indicati nelle fatture, contestate solo successivamente, con l'introduzione del giudizio, e non è emerso che abbia interpellato l'agente, qualora ve ne fosse bisogno, al fine di valutare l'opportunità di disattivare il servizio, una volta superata la fase transitoria. Le responsabilità attribuite all'agente, anche in considerazione del suo ruolo di mero soggetto promotore del contratto, appaiono del tutto generiche e poco plausibili, mentre costituiva onere esclusivo dell'attrice agire nel rispetto delle condizioni generali del contratto stipulato con la convenuta alle quali aveva espressamente aderito, sottoscrivendole.
Il diritto alla restituzione degli importi pagati non può neppure fondarsi sul dedotto ingiustificato arricchimento in quanto, oltre a non essere contestata la fornitua dle servizio da parte della convenuta, il pagamento del corrispettivo è in adempimento di un contratto ancora in essere, laddove l'azione ex art. 2041 c.c. presuppone che il vantaggio della parte consegue ad una prestazione effettuata dall' altra in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace ( Cass.
Civ., 18099/2009; Cass. Civ. 12405/2020 Cass. Civ. 7331/2016)
2. La domanda in relazione alle differenze per gli importi fatturati rispetto a quelli pattuiti, non può essere accolta. In merito, deve evidenziarsi che l'attrice ha inserito nell'atto introduttivo una tabella riportante le differenze per gli importi asseritamente non dovuti priva di valenza probatoria, senza indicazione dei criteri di calcolo utilizzati e senza riferimento specifico alle condizioni contrattuali ritenute non correttamente applicate nè dei servizi cui le difformità si riferiscono per i quali le somme indicate non sarebbero dovute, con riferimento specifico ai
Pag. 4 di 6 costi dettagliati nelle fatture. Pertanto, la CTU richiesta, che, di per sé, non è qualificabile come mezzo istruttorio, è inammissibile alla luce del consolidato orientamento della Suprema
Corte per cui “ Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio cui sono gravate ai sensi dell'art. 1297 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolger un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti” ( Cass. 31886/2019).
La domanda promossa in via ulteriormente subordinata di accertamento della non debenza parziale delle somme di cui alla fattura n. 4220720800009776 del 6/4/2020 e della non debenza totale della fattura n. 4220720800016137 del 5/6/2020relativa al bimestre APR-MAG 2020 non può essere accolta. L'attrice ha prodotto in giudizio la disdetta del 7 febbraio 2020 inviata a Co
all'indirizzo della casella postale e all'indirizzo PEC, senza tuttavia provarne il Co ricevimento da parte di , attraverso la ricevuta della raccomandata o la ricevuta di accettazione e consegna della PEC. Per tale motivo la convenuta aveva già rifiutato l'emissione della nota di credito chiesta dalla stessa attrice con la mail del 20 aprile 2020 rispondendo che nessuna richiesta di cessazione era pervenuta ( doc. 3 fascicolo convenuta) . Risulta, invece documentalmente provato che il recesso sia stato correttamente comunicato solo il 29/4/2020 ( doc. 5 parte convenuta) con chiusura definitiva dei contratti ad Aprile 2020.
Sulla base di quanto sopra detto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo per lo scaglione di riferimento come da nir in applicazione dei paramentri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinte così provvede:
A) RIGETTA le domande promosse da Parte_1
[...]
Pag. 5 di 6 C) CONDANNA Parte_1 Parte_1 alla refusione in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € 2540,00 CP_1 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 4/2/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano
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