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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: accertamento intervenuta accettazione tacita di eredità;
TRA
Avv. SALVATORE NISI e Avv. SILVESTRO DE DONNO, rappresentati e difesi da sé medesimi, domiciliati a Maglie in via De Ferraris n. 100 presso il loro studio legale;
RICORRENTI
E
EREDI di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a LE il 2/5/2024;
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/2/2024, Avv. Salvatore Nisi e
Avv. Silvestro De Donno, premesso di essere creditori di Persona_1
nato a Santa Cesarea Terme il [...], in [...] titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3717/2016 emessa il 23/8/2016 dal Tribunale di LE (resa nel giudizio n.
50000249/2010 R.G., ruolo ex Sezione Distaccata di Maglie) e dalla sentenza n.
1 1151/2020 emessa il 3/12/2020 dalla Corte d'Appello di LE (resa nel giudizio n.
1228/2016 R.G.), di avere avviato nei confronti del medesimo procedura esecutiva immobiliare (n. 35/2022 R.G.E.) con atto di pignoramento notificato il 25/1/2022 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di LE (v. allegata nota di trascrizione
Registro generale n. 4149 e Registro particolare n. 3351 del 7/2/2022), di avere ivi depositato istanza di vendita, ma, essendo emerso che i beni pignorati erano pervenuti al debitore esecutato per successione testamentaria della sorella (nata Persona_2
a Maglie il 9/8/1912 e deceduta a Santa Cesarea Terme il 17/12/2008), in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per notar del 16/11/2009 rep. Persona_3
229562 e racc. n. 16667, di avere incontrato un ostacolo costituito dal difetto di continuità delle trascrizioni, non risultando trascritto atto di accettazione dell'eredità di da parte del chiamato, adducendo che il loro debitore aveva tenuto Persona_2
una serie di comportamenti, tutti presupponenti la volontà di accettare e, quindi, idonei a valere alla stregua di accettazione tacita ex art. 476 c.c., agivano in giudizio nei confronti del suddetto, chiedendo accertamento e dichiarazione della sua qualità di erede puro e semplice della congiunta di cui innanzi, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Nelle more, il 2 maggio 2024, ancora non costituito, decedeva Persona_1
in LE, Comune di residenza, e il giudizio veniva riassunto ex art. 299 c.p.c. con ricorso del 28 maggio 2024, notificato sia agli eredi impersonalmente e collettivamente ex art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del defunto sia ai chiamati all'eredità risultanti da certificato di stato di famiglia allegato in atti ( CP_1
, , e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nessuno di essi, tuttavia, si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il 23 ottobre 2024 i ricorrenti depositavano copia della rinunzia all'eredità per atto notarile del 28 giugno 2024 di e dei figli della stessa Controparte_4 Parte_1
e . Persona_4
All'udienza del 20 marzo 2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che, certamente, sussiste un interesse rilevante e meritevole di tutela dei ricorrenti, in qualità di creditori procedenti in esecuzione immobiliare (n. 35/2022 R.G.E.), ad introdurre distinto giudizio di cognizione diretto ad ottenere nei confronti del debitore esecutato una sentenza dichiarativa della sua qualità di erede dei beni pignorati, previo accertamento di intervenuta accettazione tacita, a fronte di un riscontrato difetto di continuità delle trascrizioni, necessitante di essere sanato al fine di consentire la prosecuzione delle operazioni di vendita allo stato sospese in virtù di ordinanza del 10 gennaio 2024 del Giudice dell'Esecuzione (all. n. 16).
Ai sensi dell'art. 476 c.c., integra accettazione tacita di eredità ogni atto compiuto da un chiamato all'eredità che “presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; l'onere di dimostrare che uno o alcuni atti o comportamenti del chiamato abbiano detta sostanziale valenza grava, ovviamente, su coloro che lo affermano.
Nella specie, innanzitutto, da una certificazione notarile resa ex art. 567, comma 2,
c.p.c., come modificato dalla legge 3/8/1998 n. 302 e successiva integrazione (all. n. 6), attestante che i beni immobili pignorati (v. allegata nota di trascrizione Registro generale n. 4149 e Registro particolare n. 3351 del 7/2/2022), ovverosia: 1) abitazione in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in Catasto al foglio 31, part. 99, sub 2; 2) abitazione in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in Catasto al foglio 31, part. 99, sub 7; 3) locale deposito in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in catasto al foglio 31, part. 242 (mq 40), risultano attualmente catastalmente intestati (proprietà per 1/1) interamente a nato a [...] il Persona_1
13/8/1932, si evincono sia una voltura catastale eseguita con nota n. 865.1/2010, pratica n. LE0016099, in atti dal 15/1/2010, sia la ricostruzione storica delle vicende negoziali che consente di risalire ai danti causa anteriori sino alla successione testamentaria di (nata a [...] il [...] e deceduta a Santa Persona_2
Cesarea Terme il 17/12/2008), per effetto della quale, Persona_1
diveniva proprietario esclusivo dei suddetti beni, di cui era già condividente.
3 Ebbene, costituisce orientamento consolidato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale;
in tal caso l'atto rileva, infatti, non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso” (v. Cass., VI
Sezione- 2, 30 aprile 2021 n. 11478).
Ferma restando la natura già in sé dirimente dell'atto suddetto, nel caso in esame la intervenuta accettazione tacita è avvalorata, inoltre, anche da dichiarazioni univoche con cui si è affermato unico proprietario dei beni pignorati, Persona_1 contenute, l'una, nella comparsa di costituzione nel giudizio n. 50000249/10 R.G. innanzi al Tribunale di LE, ex Sezione Distaccata di Maglie in cui è stata resa la sentenza n. 3717/16, titolo esecutivo nella procedura n. 35/22 R.G.E., in cui si legge:
“in forza di testamento olografo di , deceduta in data 17.12.2008, Persona_2
è divenuto proprietario anche dell'intera quota dell'immobile Persona_1 di proprietà della sorella” (all. 17, pp. 5-6) e, l'altra, nell'istanza di conversione del pignoramento ex 495 c.p.c., nella cui premessa si legge: “a fronte di un credito indicato in € 15.132,71 nella nota di precisazione del credito, depositata in data 20/02/2022, è stato pignorato l'intero patrimonio immobiliare del , sito in Santa Cesaria Per_1
Terme e costituito da: 1)- Abitazione in Santa Cesaria Terme di vani 3,5 Via Roma n.20
p.t.; 2) - abitazione in Santa Cesarea Terme di vani 2,5 alla Via Roma n.18; 3) - locale in Santa Cesarea Terme alla Via Roma n.9”.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto che trattasi di giudizio di accertamento necessario al fine di sanare un difetto di continuità delle trascrizioni ascritto a gravano sui convenuti contumaci e si Persona_1
liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di
4 complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. SALVATORE
NISI e Avv. SILVESTRO DE DONNO nei confronti di CP_5 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto a LE il Persona_1
2/5/2024, contumaci, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nato a Persona_1
Santa Cesarea Terme il 13/8/1932 e deceduto a LE il 2/5/2024, erede testamentario di (nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_2
Santa Cesarea Terme il 17/12/2008), in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per notar del 16/11/2009 rep. 229562 e racc. n. 16667; Persona_3
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di LE la trascrizione della odierna sentenza previo passaggio in giudicato della stessa;
3. condanna i convenuti contumaci in solido alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite pari ad € 2.360,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 605,60 per esborsi.
LE, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
5
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: accertamento intervenuta accettazione tacita di eredità;
TRA
Avv. SALVATORE NISI e Avv. SILVESTRO DE DONNO, rappresentati e difesi da sé medesimi, domiciliati a Maglie in via De Ferraris n. 100 presso il loro studio legale;
RICORRENTI
E
EREDI di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a LE il 2/5/2024;
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/2/2024, Avv. Salvatore Nisi e
Avv. Silvestro De Donno, premesso di essere creditori di Persona_1
nato a Santa Cesarea Terme il [...], in [...] titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3717/2016 emessa il 23/8/2016 dal Tribunale di LE (resa nel giudizio n.
50000249/2010 R.G., ruolo ex Sezione Distaccata di Maglie) e dalla sentenza n.
1 1151/2020 emessa il 3/12/2020 dalla Corte d'Appello di LE (resa nel giudizio n.
1228/2016 R.G.), di avere avviato nei confronti del medesimo procedura esecutiva immobiliare (n. 35/2022 R.G.E.) con atto di pignoramento notificato il 25/1/2022 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di LE (v. allegata nota di trascrizione
Registro generale n. 4149 e Registro particolare n. 3351 del 7/2/2022), di avere ivi depositato istanza di vendita, ma, essendo emerso che i beni pignorati erano pervenuti al debitore esecutato per successione testamentaria della sorella (nata Persona_2
a Maglie il 9/8/1912 e deceduta a Santa Cesarea Terme il 17/12/2008), in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per notar del 16/11/2009 rep. Persona_3
229562 e racc. n. 16667, di avere incontrato un ostacolo costituito dal difetto di continuità delle trascrizioni, non risultando trascritto atto di accettazione dell'eredità di da parte del chiamato, adducendo che il loro debitore aveva tenuto Persona_2
una serie di comportamenti, tutti presupponenti la volontà di accettare e, quindi, idonei a valere alla stregua di accettazione tacita ex art. 476 c.c., agivano in giudizio nei confronti del suddetto, chiedendo accertamento e dichiarazione della sua qualità di erede puro e semplice della congiunta di cui innanzi, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Nelle more, il 2 maggio 2024, ancora non costituito, decedeva Persona_1
in LE, Comune di residenza, e il giudizio veniva riassunto ex art. 299 c.p.c. con ricorso del 28 maggio 2024, notificato sia agli eredi impersonalmente e collettivamente ex art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del defunto sia ai chiamati all'eredità risultanti da certificato di stato di famiglia allegato in atti ( CP_1
, , e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nessuno di essi, tuttavia, si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il 23 ottobre 2024 i ricorrenti depositavano copia della rinunzia all'eredità per atto notarile del 28 giugno 2024 di e dei figli della stessa Controparte_4 Parte_1
e . Persona_4
All'udienza del 20 marzo 2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che, certamente, sussiste un interesse rilevante e meritevole di tutela dei ricorrenti, in qualità di creditori procedenti in esecuzione immobiliare (n. 35/2022 R.G.E.), ad introdurre distinto giudizio di cognizione diretto ad ottenere nei confronti del debitore esecutato una sentenza dichiarativa della sua qualità di erede dei beni pignorati, previo accertamento di intervenuta accettazione tacita, a fronte di un riscontrato difetto di continuità delle trascrizioni, necessitante di essere sanato al fine di consentire la prosecuzione delle operazioni di vendita allo stato sospese in virtù di ordinanza del 10 gennaio 2024 del Giudice dell'Esecuzione (all. n. 16).
Ai sensi dell'art. 476 c.c., integra accettazione tacita di eredità ogni atto compiuto da un chiamato all'eredità che “presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; l'onere di dimostrare che uno o alcuni atti o comportamenti del chiamato abbiano detta sostanziale valenza grava, ovviamente, su coloro che lo affermano.
Nella specie, innanzitutto, da una certificazione notarile resa ex art. 567, comma 2,
c.p.c., come modificato dalla legge 3/8/1998 n. 302 e successiva integrazione (all. n. 6), attestante che i beni immobili pignorati (v. allegata nota di trascrizione Registro generale n. 4149 e Registro particolare n. 3351 del 7/2/2022), ovverosia: 1) abitazione in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in Catasto al foglio 31, part. 99, sub 2; 2) abitazione in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in Catasto al foglio 31, part. 99, sub 7; 3) locale deposito in Santa Cesarea Terme in via Roma, censita in catasto al foglio 31, part. 242 (mq 40), risultano attualmente catastalmente intestati (proprietà per 1/1) interamente a nato a [...] il Persona_1
13/8/1932, si evincono sia una voltura catastale eseguita con nota n. 865.1/2010, pratica n. LE0016099, in atti dal 15/1/2010, sia la ricostruzione storica delle vicende negoziali che consente di risalire ai danti causa anteriori sino alla successione testamentaria di (nata a [...] il [...] e deceduta a Santa Persona_2
Cesarea Terme il 17/12/2008), per effetto della quale, Persona_1
diveniva proprietario esclusivo dei suddetti beni, di cui era già condividente.
3 Ebbene, costituisce orientamento consolidato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale;
in tal caso l'atto rileva, infatti, non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso” (v. Cass., VI
Sezione- 2, 30 aprile 2021 n. 11478).
Ferma restando la natura già in sé dirimente dell'atto suddetto, nel caso in esame la intervenuta accettazione tacita è avvalorata, inoltre, anche da dichiarazioni univoche con cui si è affermato unico proprietario dei beni pignorati, Persona_1 contenute, l'una, nella comparsa di costituzione nel giudizio n. 50000249/10 R.G. innanzi al Tribunale di LE, ex Sezione Distaccata di Maglie in cui è stata resa la sentenza n. 3717/16, titolo esecutivo nella procedura n. 35/22 R.G.E., in cui si legge:
“in forza di testamento olografo di , deceduta in data 17.12.2008, Persona_2
è divenuto proprietario anche dell'intera quota dell'immobile Persona_1 di proprietà della sorella” (all. 17, pp. 5-6) e, l'altra, nell'istanza di conversione del pignoramento ex 495 c.p.c., nella cui premessa si legge: “a fronte di un credito indicato in € 15.132,71 nella nota di precisazione del credito, depositata in data 20/02/2022, è stato pignorato l'intero patrimonio immobiliare del , sito in Santa Cesaria Per_1
Terme e costituito da: 1)- Abitazione in Santa Cesaria Terme di vani 3,5 Via Roma n.20
p.t.; 2) - abitazione in Santa Cesarea Terme di vani 2,5 alla Via Roma n.18; 3) - locale in Santa Cesarea Terme alla Via Roma n.9”.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto che trattasi di giudizio di accertamento necessario al fine di sanare un difetto di continuità delle trascrizioni ascritto a gravano sui convenuti contumaci e si Persona_1
liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di
4 complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. SALVATORE
NISI e Avv. SILVESTRO DE DONNO nei confronti di CP_5 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto a LE il Persona_1
2/5/2024, contumaci, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nato a Persona_1
Santa Cesarea Terme il 13/8/1932 e deceduto a LE il 2/5/2024, erede testamentario di (nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_2
Santa Cesarea Terme il 17/12/2008), in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per notar del 16/11/2009 rep. 229562 e racc. n. 16667; Persona_3
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di LE la trascrizione della odierna sentenza previo passaggio in giudicato della stessa;
3. condanna i convenuti contumaci in solido alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite pari ad € 2.360,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 605,60 per esborsi.
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