Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02540/2025REG.PROV.COLL.
N. 05439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Università telematica “San Raffaele Roma s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Alfonso Celotto e Laura Albano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio e Consiglio universitario nazionale, Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 8058 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, gli avvocati Laura Albano e Alfonso Celotto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione terza ter , n. 8058 del 22 aprile 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti adottati dalle amministrazioni intimate, Ministero dell’università e della ricerca (Mur) e Consiglio universitario nazionale Cun), sulla sua istanza di istituzione ed accreditamento del corso di studio “L-2 – Biotecnologie” presentata il 20 gennaio 2020 e sulla successiva del 5 marzo 2020.
Il Mur si è costituito formalmente. successivamente depositando documentazione.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
L’appellante ha replicato con memoria del 25 febbraio 2025.
Con nota depositata in data 14 marzo 2025 la parte appellata ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vanno ricostruiti i fatti che caratterizzano la lunga vicenda per cui è causa.
In data 20 gennaio 2020 l’università appellante presentava al Mur apposita istanza per l’accreditamento del nuovo corso di studio “L-2-Biotecnologie” da erogare in modalità prevalentemente a distanza, nel senso che, come previsto dall’allegato 3 del decreto ministeriale n. 989 del 2019, sarebbero state erogate in modalità telematica più dei due terzi delle attività formative, e precisava, tra l’altro, che il corso avrebbe comportato specifiche attività di laboratorio al fine di fornire allo studente una adeguata formazione operativa e familiarità con le tecnologie, nonché, al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, l’obbligo di tirocini formativi presso aziende o laboratori altamente specializzati dei quali l’università dispone, grazie ad una apposita convenzione: laboratori dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) “San Raffaele Pisana”, siti all’interno della stessa struttura dell’Ateneo.
Ai fini dell’accreditamento, l’università inviava tutta la documentazione sia al Nucleo di valutazione dell’Ateneo per l’acquisizione del parere prescritto all’art. 7 del decreto ministeriale n. 6 del 2019, sia al Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (Crul), in quanto, ai sensi dell’allegato 3, quarto periodo, del decreto ministeriale n. 989 del 2019, avrebbe dovuto ottenere il relativo parere favorevole.
In data 5 marzo 2020 l’università riceveva una nota, a firma del Direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Mur, con cui venivano trasmessi il parere negativo espresso dal Cun nella seduta del 4 marzo 2020 sia il consequenziale provvedimento direttoriale di non approvazione. Il Direttore generale concludeva la nota in questione precisando: « Si fa presente che i corsi di studio per i quali il CUN ha espresso parere non favorevole devono essere riformulati e trasmessi, in via informatica, al Ministero al fine della loro approvazione: L-2 – Biotecnologie» .
In particolare, il Cun aveva motivato il diniego sulla base di alcuni rilievi, primo tra tutti quello secondo cui « la classe di laurea L-2-Biotecnologie prevede, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio e la frequentazione di laboratori ad alta specializzazione; si ritiene pertanto che, ai sensi del decreto ministeriale n. 989 del 2019, i corsi della classe possano essere istituiti esclusivamente in modalità a) Corsi di studio convenzionali o modalità b) Corsi di studio con modalità mista. La modalità di svolgimento c. (Corso di studio prevalentemente a distanza) dell'attuale proposta di ordinamento non si ritiene pertanto possibile» .
Rilevato che un divieto in tal senso avrebbe potuto rinvenirsi unicamente nell’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 1171 del 2019 – che individuava espressamente la classe “L-2- Biotecnologie” tra i corsi istituibili in modalità convenzionale o mista – ritirato dal Ministero in data 24 febbraio 2020 e che, a seguito dell’introduzione, con il decreto ministeriale n. 635 del 2016, della classificazione delle tipologie di corsi di studio (poi ripresa nel decreto ministeriale n. 989 del 2019), proprio il Cun, nell’adunanza del 28 settembre 2016, aveva espresso un apposito parere in merito ai corsi di studio da istituire in modalità prevalentemente a distanza e integralmente a distanza, l’università recepiva i rilievi formulati e modificava l’ordinamento didattico del corso di studio, di cui richiedeva l’accreditamento sempre in modalità prevalentemente a distanza.
Tuttavia, con nota del 24 marzo 2020, il Direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Mur, senza sottoporre la documentazione al Cun, comunicava all’Ateneo che: « in merito all’istanza di istituzione della laurea L-2 – Biotecnologie, si ribadisce che, ai sensi della lettera b) dell’allegato 3 di cui al Decreto Ministeriale n. 989/2019, l’istituzione del Corso di studio in oggetto può essere riproposta solo in convenzione con un Ateneo statale. Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del corso in parola, codesto Ateneo telematico non può riproporre il corso stesso in modo difforme dalla sopracitata disposizione» .
A detta negativa comunicazione seguiva, in data 30 marzo 2020, il parere favorevole vincolante rilasciato dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 6 del 2019 e, successivamente, quello negativo del C RU , espresso dapprima nella riunione del 31 marzo 2020 e ribadito, in seguito alle controdeduzioni dell’università, nella seduta del 20 aprile 2020.
Avverso tali provvedimenti l’università proponeva ricorso (n. R.G. 4940 del 2020) innanzi al Tar del Lazio che, con ordinanza n. 4993 del 22 luglio 2020, accoglieva l’istanza cautelare.
In esecuzione della citata ordinanza il Cun, riunitosi nella seduta del 29 luglio 2020, si limitava a confermare il parere negativo già espresso in data 4 marzo 2020, adducendo l’identica motivazione ivi formulata con riguardo all’impossibilità di istituire il corso in modalità (cd. c), ossia prevalentemente a distanza.
Invece, dopo la successiva ordinanza n. 7088 del 17 novembre 2020, adottata dal Tar in accoglimento dell’istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti che l’università proponeva avverso il secondo parere negativo del Cun, nonché avverso il secondo provvedimento ministeriale di diniego del richiesto accreditamento, il Ministero ometteva di operare il riesame che il giudice aveva nuovamente disposto con il preciso duplice ordine di tener conto dei motivi di ricorso e di adottare una « motivazione puntuale circa la eventuale presenza (e, in caso positivo, in che misura percentuale) di particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione» .
In corso di giudizio, con delibera n. 167 del 2020 del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) venivano approvate le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022”, nell’ambito delle quali viene ribadita la classificazione dei corsi di studio di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale n. 989 del 2019, contestata fin dal ricorso introduttivo, sicchè l’Ateneo proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti.
Con sentenza n. 4560 del 19 aprile 2021 il Tar accoglieva il ricorso, osservando, in sintesi, che i pareri oggetto di gravame non danno alcun conto delle motivazioni per le quali il corso in “Biotecnologie” rientrerebbe nella tipologia a) o b); pertanto, in assenza di una specifica ed espressa individuazione a livello regolamentare (come era stato fatto con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2019, n. 1171, successivamente ritirato) dei corsi di studio che, alla luce degli obiettivi formativi e delle attività formative indispensabili, siano da attivarsi esclusivamente in modalità in presenza o mista, tale valutazione è rimessa, nell’ambito del procedimento per l’accreditamento dei corsi, al Cun chiamato ad esprimersi proprio sull’ordinamento didattico dell’istituendo corso, organo che, nel caso di specie, non aveva fornito evidenze di alcuna specifica istruttoria risultandone una motivazione quasi apodittica.
L’appello proposto dalle amministrazioni avverso tale decisione era respinto da questa sezione con la sentenza n. 3351 del 31 marzo 2023.
Tuttavia, poiché l’esecutorietà della sentenza del Tar n. 4560 del 2021 non veniva sospesa in sede cautelare, il Ministero provvedeva a darvi esecuzione, trasmettendo all’Ateneo, in data 12 aprile 2022, il decreto direttoriale negativo e, in data 4 maggio 2022, il parere negativo espresso dal Cun nella seduta del 9 marzo 2022.
L’Ateneo quindi adiva nuovamente il Tar, questa volta in sede di ottemperanza, ottenendo in sede cautelare l’ordine di riesame con ordinanza n. 4244 del 5 luglio 2022.
In ragione di tale ordinanza, il Mur investiva il Cun del riesame, che veniva eseguito nell’ambito dell’adunanza del 7 settembre 2022, all’esito della quale veniva ribadito il parere negativo (il quarto) con motivazioni identiche a quelle formulate nel parere contestato con il ricorso introduttivo.
All’esito del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1386 del 26 gennaio 2023, il Tar riteneva di non poter ravvisare la dedotta violazione o elusione del giudicato e disponeva la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. onde poter esaminare i provvedimenti impugnati alla luce dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso per motivi aggiunti.
Infine, con sentenza definitiva n. 8058 del 22 aprile 2024, il Tar respingeva il ricorso, ritenendo in estrema sintesi:
- che la valutazione “in concreto” dell’ordinamento didattico proposto non può prescindere da una preliminare valutazione circa l’individuazione a monte dei corsi di studio che, alla luce degli obiettivi formativi e delle attività formative indispensabili, siano da attivarsi esclusivamente in modalità convenzionale o mista, per cui la classe di laurea si pone quale presupposto necessario e imprescindibile per la valutazione dell’ordinamento di un corso, con la logica conseguenza per cui qualora il corso di studi di cui si chiede l’accreditamento afferisca ad una classe che, per le sue caratteristiche strutturali, non permetta l’erogazione della didattica in modalità “prevalentemente a distanza”, detta circostanza risulta preclusiva dell’esame del merito dell’ordinamento didattico;
- che tra le attribuzioni del Cun non rientra il potere di individuare, caso per caso, la corretta modalità di erogazione dei corsi delle classi di laurea o laurea magistrale in conformità al raggiungimento dei singoli obiettivi qualificanti;
- che il provvedimento non è viziato da incompetenza atteso che, nel caso in esame, l’arresto procedimentale è intervenuto in una fase antecedente rispetto a quella in cui le disposizioni prevedono l’adozione dell’atto da parte del Ministro;
- che non può essere seguita la tesi in base alla quale non vi sarebbe alcuna preclusione normativa per le università telematiche a istituire il corso di studio in questione con modalità prevalentemente a distanza perché la valutazione non viene svolta in relazione all’ordinamento didattico del singolo corso ma in base alle classi di laurea definite con decreto ministeriale, al fine di assicurare un livello uniforme di qualità della formazione nell’ambito dei corsi di studio proposti da differenti università con riguardo alla medesima classe;
- che, pertanto, in conformità con il quadro normativo di riferimento, il Mur ha considerato la classe di laurea (nel caso in esame L-2) quale presupposto necessario e imprescindibile ai fini della valutazione dell’ordinamento di un corso, con la conseguenza per cui qualora il corso di studi di cui si chiede l’accreditamento afferisca ad una classe che, per le sue caratteristiche strutturali, non permetta l’erogazione della didattica in modalità prevalentemente a distanza, detta circostanza risulta preclusiva dell’esame del merito dell’ordinamento didattico;
- che è infondata la tesi secondo cui lo specifico ordinamento avrebbe dovuto essere valutato dal Cun, al quale non spetterebbe in ogni caso alcun potere di decidere, in via generale, la tipologia di corso attivabile per ciascuna classe di laurea, pena l’illegittimità del decreto ministeriale n. 149 del 2022 atteso che l’espressione, riferita al Cun, « chiamato ad esprimersi proprio sull’ordinamento didattico dell’istituendo corso» non può essere intesa come necessità di una valutazione “in concreto” dell’ordinamento didattico proposto che prescinda da una preliminare valutazione circa l’individuazione a monte dei corsi di studio che, alla luce degli obiettivi formativi e delle attività formative indispensabili, siano da attivarsi esclusivamente in modalità convenzionale o mista;
- che, poiché il procedimento volto all’accreditamento dei corsi di laurea prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali i cui pareri confluiscono nell’istruttoria del procedimento di accreditamento e sono oggetto di esame da parte dell’amministrazione, contribuendo alla formazione del provvedimento finale, non si può escludere a priori l’incidenza del parere reso dal Crul sul processo decisionale né è irragionevole la richiesta di un doppio parere al Nucleo di valutazione dell’Ateneo e al Crul;
- che non coglie nel segno la censura relativa alla genericità della motivazione del parere reso dal Crul e al fatto che essa contrasti con le diverse valutazioni espresse nella specie dal Nucleo di valutazione.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Ateneo articolando tre motivi con i quali ha formulato le censure di seguito sintetizzate.
I) Con il primo motivo:
- è riproposta la censura di incompetenza da cui sarebbe affetto il diniego di accreditamento perché espresso nella forma del provvedimento direttoriale anziché del decreto ministeriale, previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
- si ribadisce che il parere negativo del Cun e il consequenziale decreto direttoriale di rigetto sarebbero illegittimi in quanto: a) violano apertamente le previsioni di cui all’allegato 3, lett. a, del decreto ministeriale n. 989 del 2019 che, come peraltro appurato pure dal Tar con la sentenza n. 4560 del 2021, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3351 del 2023, non contiene alcun divieto per le università telematiche di istituire il corso di studio “L- 2-Biotecnologie” con modalità prevalentemente a distanza; b) sarebbero privi di motivazione circa lo specifico ordinamento didattico strutturato dall’Ateneo ai fini dell’accreditamento del corso e che avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione da parte Cun essendo mancata del tutto la verifica in concreto della struttura del corso, ravvisandosi, dunque, un palese difetto di istruttoria e una grave carenza motivazionale;
- si evidenzia che l’unica motivazione in proposito formulata dal Cun, peraltro in termini identici alla precedente già non condivisa dallo stesso Tar, sarebbe generica e comunque non riguarderebbe l’istanza di accreditamento presentata dall’Ateneo, ma la asserita inidoneità di tutti i corsi prevalentemente a distanza e integralmente a distanza a garantire che sia previsto per le attività di laboratorio un congruo numero di crediti formativi universitari (Cfu) complessivo, così esprimendosi su un ambito non rimesso alla competenza del Cun;
- si osserva che la tipologia di corso c) prevede che le attività formative debbano essere erogate, in misura superiore ai due terzi, in modalità telematica. Questa condizione sarebbe soddisfatta se il numero di Cfu destinati a tali attività formative è superiore a 120 (poiché il corso di studi triennale prevede attività formative per 180 Cfu complessivi). Sarebbe quindi possibile prevedere attività in presenza, dunque anche i laboratori, per un numero di Cfu pari ad almeno 40-50. Di norma, i corsi di laurea triennale in “Biotecnologie” già istituiti a livello nazionale prevedono un numero complessivo di Cfu destinati a laboratori ed attività di tirocinio che raramente raggiungono il numero di 40. Poiché il Mur e il Cun hanno ritenuto “congrui” i riportati complessivi Cfu di altre università per il medesimo corso, dovrebbero essere ritenuti congrui anche i 50 complessivi Cfu previsti dall’Ateneo, sicchè non si comprenderebbe, se non in ragione di un mancato esame, il perché del parere negativo;
- si aggiunge che la documentazione in possesso dell’amministrazione dimostrerebbe che l’Ateneo ha previsto insegnamenti con attività di laboratorio per complessivi n. 50 Cfu, ossia: a. Laboratorio di Informatica e Statistica, primo anno di corso, 12 Cfu; b. Biologia Molecolare Sperimentale, secondo anno di corso, 6 Cfu; c. Genetica e principi di ingegneria genetica, secondo anno di corso, 6 Cfu; d. Chimica analitica sperimentale, terzo anno di corso, 8 Cfu; e. Fisiologia sperimentale e Patologia Generale, terzo anno di corso, 12 Cfu; f. Microbiologia Generale, Medica e Biotecnologie dei Microrganismi, terzo anno di corso, 6 Cfu;
- in definitiva, tenuto conto dell’assenza nel decreto ministeriale n. 989 del 2019 (ma anche nel successivo decreto n. 289 del 2021) di qualsivoglia preclusione rispetto all’accreditamento del corso di studio “L-2-Biotecnologie” in modalità prevalentemente a distanza, nonché del fatto che non si sia provveduto ad un esame specifico del corso di studio, specie quanto al possesso dei requisiti strutturali (che il decreto ministeriale n. 6 del 2019, allegato A, lett. d) rimette espressamente alla competenza dell’Anvur), non si comprenderebbe, non essendo stata fornita alcuna motivazione a riguardo, perché l’Ateneo, seppur provvisto di laboratori e grandi strumentazioni, non sarebbe in grado di erogare il corso di laurea in “Biotecnologie” in modalità prevalentemente a distanza; pertanto la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato del Cun il quale si sarebbe arrogato il potere di stabilire se il numero di Cfu previsto dall’Ateneo sia o meno congruo, in assenza di qualsivoglia criterio o parametro cui l’organo debba attenersi, con la conseguenza che, anche sotto questo aspetto, l’esercizio delle funzioni da parte del Cun scantonerebbe in un manifesto ed ingiustificato arbitrio.
II) Con il secondo motivo si sostiene:
- che il parere negativo espresso dal Crul sarebbe illegittimo, sia perché formulato in violazione dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, recante la disciplina delle funzioni di detto organo, sia perché viziato sotto il profilo motivazionale;
- che in ogni caso le due criticità asseritamente ravvisate dalla commissione didattica e richiamate nel verbale n. 3, sarebbero insussistenti ed erroneamente motivate.
4. Va premesso che, come ricavabile dalla lunga narrativa (che si è resa necessaria per dar conto sia degli accadimenti sia della sostanza dei provvedimenti intervenuti), oggetto del presente giudizio sono i dinieghi adottati successivamente alla proposizione del ricorso deciso con la sentenza del Tar n. 4560 del 2021 e, dunque, non entrati nell’oggetto del precedente giudizio, come puntualmente rilevato nella sentenza di questa sezione 31 marzo 2023, n. 3351 laddove si osserva che « ai dinieghi impugnati nel presente giudizio ne sono seguiti altri, oggetto di un ulteriore contenzioso tra le parti (attualmente pendente al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio), e che nondimeno, come riconosce la medesima ricorrente, sono stati emessi in esecuzione della sentenza di primo grado ».
Sempre in premessa va osservato che i successivi dinieghi, oggetto del presente giudizio, hanno la medesima consistenza e recano le medesime motivazioni di quelli già ritenuti illegittimi dal Tar Lazio con la sentenza n. 4560 del 2021, confermata da questa sezione con sentenza n. 3351 del 2023.
Prendendo l’ incipit da tale ultima pronuncia il Collegio non può che rilevare l’illegittimità, non ravvisata dal Tar nella sentenza n. 8058 del 22 aprile 2024 oggetto di appello, della nota prot. n. 10676 del 12 aprile 2022 della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, con cui è stato comunicato il parere negativo espresso dal Cun nell'adunanza del 9 marzo 2022, in esecuzione della sentenza del Tar n. 4560 del 2021, e del verbale n. 3 della riunione del 14 marzo 2022 del Comitato regionale di coordinamento della regione Lazio.
5. La fondatezza dell’appello poggia sul carattere assorbente delle censure di ordine sostanziale, dirette a porre in luce che i dinieghi di accreditamento ulteriori sarebbero motivati in modo insufficiente attraverso il solo riferimento in essi contenuto alle modalità di svolgimento prevalentemente a distanza del corso di laurea in biotecnologie.
I pareri del Cun presupposti ai provvedimenti innanzi indicati, al pari di quelli precedenti, non danno alcun conto delle motivazioni per le quali il corso in “Biotecnologie” rientrerebbe nell’ipotesi prevista dal sopra citato allegato 3 al decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989, volta ad ammettere con le sole modalità in presenza di cui alle più volte citate lettere a) e b) i corsi di studio afferenti a classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione.
Anzi, l’allegato 3 al suddetto decreto ministeriale prevede la possibilità, per le università telematiche, di istituire non solo i corsi di tipologia c) e d) ma anche quelli di cui alla tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.
I pareri in questione si fondano, invece, su un’astratta incompatibilità della modalità prevalentemente a distanza ai sensi della lettera c) del medesimo allegato 3.
Senonché, ancora una volta, la riportata affermazione non considera quanto l’Ateneo ancora ribadisce nel presente grado di giudizio, ossia che attraverso la modalità in questione non si è inteso non prevedere lo svolgimento di attività specialistiche in presenza, rispondenti agli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea in base al suo ordinamento didattico.
L’appellante infatti lamenta che non si sia provveduto ad un esame specifico del corso di studio, specie quanto al possesso dei requisiti strutturali (che il decreto ministeriale n. 6 del 2019, allegato a, lett. d) rimette espressamente alla competenza dell’Anvur) e che non è stata fornita alcuna motivazione sul perché l’Ateneo, sebbene provvisto di laboratori e grandi strumentazioni, non sarebbe in grado di erogare il corso di laurea in “Biotecnologie” in modalità prevalentemente a distanza, garantendo comunque la frequenza di laboratori in presenza.
6. Per altro verso, come parimenti dedotto e documentato dal medesimo Ateneo appellante già in primo grado, l’incompatibilità assoluta posta dall’amministrazione unitaria a fondamento dei dinieghi impugnati era stata prevista a livello ministeriale, attraverso il decreto 23 dicembre 2019, n. 1171, recante chiarimenti sulla programmazione triennale relativa all’istituzione di corsi di studio, di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989, tuttavia ritirato in seguito a rilievi critici della Corte dei conti (come si ricava dalla nota del Ministero dell’università e della ricerca di prot. n. 5346 del 24 febbraio 2020).
Merita, dunque, accoglimento l’appello sotto il profilo in questione, nella misura in cui i dinieghi di accreditamento, ulteriori rispetto a quelli già annullati, riproducono nella sostanza una disposizione regolamentare ritirata a seguito dei rilievi critici svolti da parte del competente, in sede di controllo preventivo di legittimità.
7. Inoltre, tenuto conto che la tipologia di corso c) prevede che le attività formative debbano essere erogate, in misura superiore ai due terzi, in modalità telematica, la suddetta condizione è soddisfatta se il numero di crediti formativi universitari (Cfu) destinati a tali attività formative è superiore a 120 (poiché il corso di studi triennale prevede attività formative per 180 Cfu complessivi).
Dunque, in assenza di specifici rilievi, va valutato se sia adeguato il progetto proposto dall’Ateneo il quale ha previsto insegnamenti con attività di laboratorio per complessivi n. 50 Cfu e se l’obiettivo formativo previsto a livello ministeriale sia raggiungibile sulla base dello svolgimento a distanza di due terzi di un corso strutturato in 180 crediti complessivi, come previsto nell’istanza di accreditamento su cui si controverte.
8. La posizione assunta dall’organo consultivo, priva di alcuna valutazione sul punto, introduce in via surrettizia un divieto di istituzione del corso in modalità prevalentemente a distanza che non è ricavabile nemmeno dagli indirizzi ministeriali per la programmazione del sistema universitario nel triennio 2021-2023, di cui al menzionato decreto del 25 marzo 2021, n. 289 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 30 settembre 2024, n. 7848).
Più precisamente, ai sensi dell’allegato 4 (Linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi), sezione A (Corsi di studio convenzionali e a distanza), la modalità « prevalentemente a distanza » non è consentita tra l’altro per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari); ed inoltre, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, per le classi di laurea « che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione Europea ».
Sul punto si fa rinvio all’apposito decreto, su proposta dell’Anvur, previsto dall’art. 8, comma 2, del medesimo decreto del 25 marzo 2021, n. 289, che tuttavia non è stato emanato.
Del pari non risultano disposizioni di legge o a livello normativo sovranazionale che, per le “Biotecnologie” afferenti alla classe L-2, impongano specifici obiettivi formativi, ulteriori rispetto a quelli enunciati a livello ministeriale in sede di definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di laurea, tenuto conto che l’Ateneo ha comunque garantito la frequenza in presenza di laboratori ad alta specializzazione, in modo da rendere compatibile la modalità prevalentemente a distanza con le esigenze di formazione del corso medesimo.
9. L’appello deve pertanto essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado vanno accolti il ricorso e i motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
In esecuzione della presente sentenza il Consiglio universitario nazione dapprima e il Ministro dell’università e della ricerca dopo, dovranno rideterminarsi sull’istanza di accreditamento in conformità ai principi espressi in motivazione.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti ed annulla gli atti con essi impugnati.
Condanna l’amministrazione appellata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante e, per essa, ai difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO