Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01071/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2017, proposto da
Look System S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Di Gregorio, con domicilio eletto presso lo studio AN (Gestipos Srl) IA in Lecce, viale Marconi n. 7;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso lo studio AN UT in Lecce, via Umberto i n. 28;
per l'annullamento
- della nota prot. N. 107897 del 16.12.2016, a firma del Dirigente del Settore Finanza e Tributi – Servizio Impiantistica Pubblicitaria, dall'oggetto: “Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione n. 5690/84820 dell'11.12.2006, riguardante l'installazione su suolo pubblico di n. 27 impianti pubblicitari delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00”, con cui il predetto Settore del Comune di Brindisi esprimeva il proprio diniego al rinnovo del titolo abilitativo rilasciato, per l'attività espositiva pubblicitaria, alla ricorrente, per asserita decorrenza del termine massimo di presentazione della domanda di rinnovo;
nonché di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, su cui si riservano motivi aggiunti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della Look SyStem s.r.l. a vedersi esaminata l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce di corretti parametri interpretativi e di legge, con conseguente facoltà, in presenza dei requisiti e presupposti di conformità al dettato normativo, di mantenere il proprio titolo abilitativo, siccome rilasciato e perdurato nel corso del tempo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la nota prot. n. 107897 del 16.12.2016, a firma del Dirigente Settore Finanza e Tributi – Servizio Impiantistica Pubblicitaria, dall’oggetto: “Richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione n. 5690/84820 dell’11.12.2006, riguardante l’installazione su suolo pubblico di n. 27 impianti pubblicitari delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00”, con cui il predetto settore del Comune di Brindisi esprimeva il proprio diniego al rinnovo del titolo abilitativo rilasciato alla ricorrente, per l’attività espositiva pubblicitaria, per asserita decorrenza del termine massimo di presentazione della domanda di rinnovo.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione del Regolamento Comunale – Piano generale degli Impianti pubblicitari n.70/2004 – erronea presupposizione di fatto e di diritto – eccesso di potere per illogicità e sviamento.
Il 24.06.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 12.4.2017 il ricorso, su istanza della ricorrente, è stato cancellato dal ruolo delle cautelari.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sostiene la Società ricorrente che gli impianti oggetto dell’autorizzazione n. 5690 dell’11.12.2006 furono installati tra la fine di gennaio ed il mese di febbraio 2007 e, comunque, entro i 90 giorni prescritti dall’autorizzazione stessa, con la conseguenza che l’autorizzazione, ancorché formalmente datata 11.12.2006, spiegava i propri effetti solo a partire dall’anno 2007.
Dunque, i termini iniziali della durata dell’autorizzazione avrebbero dovuto calcolarsi dalla conclusione della fase di installazione, in virtù dell’art. 21, comma 7.
L’assunto non è fondato.
Come condivisibilmente eccepito dalla difesa civica, nella autorizzazione all’installazione degli impianti in questione, era inequivocabilmente stabilito che “la presente autorizzazione ha durata nove anni, oltre, per il primo anno la frazione dell’anno solare in corso”.
Ne consegue che, essendo stata la medesima autorizzazione rilasciata in data 11 dicembre 2006, in applicazione delle citate disposizioni regolamentari, la frazione dell’anno solare in corso doveva essere calcolata dall’ 11 dicembre sino al 31 dicembre 2006, con scadenza alla data del 31.12.2015.
Osserva, inoltre, il Tribunale che il Piano generale degli impianti ( non impugnato dalla società ricorrente) stabiliva che “Entro 90 gg. precedenti la scadenza dell' autorizzazione il soggetto titolare, ove intenda ottenere il rinnovo, è tenuto a presentare apposita istanza da indirizzarsi al Sindaco del Comune di Brindisi - Ufficio Traffico (art. 21.7 comma primo) e che “La mancata presentazione dell'istanza del rinnovo dell'autorizzazione entro il termine della scadenza di cui al successivo art. 21.7 produce l'effetto della rinuncia al rinnovo (art. 21.6 comma terzo)”.
L’obbligo di installare gli impianti entro 90 giorni successivi al rilascio del titolo costituisce invece una ipotesi di decadenza del titolo e non già di decorrenza dello stesso che, ove si accedesse alla tesi della ricorrente, sarebbe rimesso alla volontà unilaterale della parte.
Inoltre, la prefata autorizzazione fu rilasciata per il mantenimento di n. 27 impianti pubblicitari esistenti e non per l'installazione di nuovi impianti.
La circostanza dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente degli obblighi tributari non può incidere sulla efficacia dell’autorizzazione, la cui durata è predeterminata espressamente dal titolo e dal citato il Piano generale degli impianti.
Del pari mal calibrate sono le dedotte violazioni del principio di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che, al contrario, la certezza e la stabilità dei titoli autorizzatori esclude qualsivoglia indeterminatezza.
Non sussiste, infine, alcuna violazione delle norme regolamentari dato che, da un lato, il provvedimento impugnato è stato adottato in coerente e fedele applicazione del Piano generale degli impianti e, dall’altro, l’art. 21.11 delle N.T.A. del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione (P.G.I.P.A.) del Comune di Brindisi prevede, espressamente, la rimozione degli impianti pubblicitari installati dai privati alla scadenza dell’autorizzazione, senza contemplare (in alcuna forma) l’invocato diritto di “insistenza”.
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono nondimeno i presupposti (in considerazione della peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO