Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 236/2019
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 236/2019 r.g.
promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Mencattini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(P.I. ), in persona del direttore generale Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cassi CP_2
CONVENUTA
DOTT. (C.F. ) CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del direttore regionale pro tempore della rappresentata CP_4 P.IVA_2 CP_1
e difesa dall'avv. Angela Barsantini
TERZA CHIAMATA
OGGETTO
Responsabilità sanitaria, diritto di surroga da parte dell'assicuratore sociale
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019
Per parte ricorrente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso: accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente come articolato in atti è
riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. a IB (AR) il 06.05.1959e residente Persona_1
in 52100 Arezzo -Loc. , e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai Parte_2
convenuti e per l'effetto; condannare (Già P.I. e C.F. Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in via Curtatone 54, 52100 Arezzo P.IVA_1
( in solido con il Dott. )nato a [...]_3 C.F._2
IB (AR) il 06.05.1959e residente in 52100 Arezzo -Loc. Le Poggiola, 91, al risarcimento dei danni subiti
dalla signora e quantificati in € 65.566,00 titolo di danno biologico differenziale con Parte_1
personalizzazione (76.009,00 detratta la quantificazione di € 10.443,10) o nella maggiore o minore CP_4
somma che risulti dall'accertamento svolto;
condannare Già Controparte_1 Pt_3 Parte_4
P.I. e C.F. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in via Curtatone 54, 52100
[...] P.IVA_1
Arezzo ( in solido con il Dott. ( ) n Email_1 CP_3 C.F._2
nato a [...] il [...]e residente in 52100 Arezzo -Loc. Le Poggiola, 91;al risarcimento dei danni
causati a titolo di danno morale, per la perdita di capacità lavorativa generica e perdita di chance nella somma
dovuta di giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa;
condannare altresì per l'effetto i convenuti in
solido alla refusione delle spese anticipate per CTU, CTP e competenze legali, nonché spese mediche per la
somma complessiva di € 14.897,83 come dettagliata in atti, o nella minore o maggiore somma accertata;
condannare altresì per l'effetto i convenutiin solido alla somma equitativamente prevista a titolo di risarcimento
danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; oltre agli interessi legali dalla pronuncia e rivalutazione monetaria con
interessi compensativi dalla causazione del sinistro,ed alla rifusione per questo giudizio delle spese giudiziarie,
oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di
attribuzione al sottoscrivente procuratore antistatario»
Per « Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni diversa istanza reietta: IN TESI respingere la Pt_5
domanda attrice e quella della terza chiamata in quanto infondate e comunque non provate, vittoria di spese ed
onorari; IN IPOTESI accertare la somma dovuta alla Sig.ra in base alle risultanze Parte_1
dell'istruttoria espletata a titolo di danno differenziale e le somme dovute all' a titolo di surroga per le CP_4
prestazioni assistenziali erogate in favore di in conseguenza dell'intervento per cui è causa, Parte_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 3
secondo giustizia, sulla base dei principi che regolano la materia. Voglia inoltre disporre la compensazione delle
spese di lite ponendo quelle di CTU a carico di tutte le parti in ugual misura».
Per : «L'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, voglia: 1) dichiarato legittimo l'intervento dell'Ente CP_4
previdenziale; 2) dato atto ed accertato che eroga e sta erogando a per l'aggravamento delle CP_4 Parte_1
conseguenze della malattia professionale n. 508632465 del 30.10.08 (sindrome tunnel carpale sinistro) all'esito
dell'intervento chirurgico del 29.08.13, prestazioni per la sola componente biologica del valore capitale della
rendita, dei ratei pagati (art. 13 sesto comma lett. a) D.lgs. n. 38/2000), indennità temporanea e spese per €
29.325,95.; 3) dichiarata la responsabilità civile dell , in persona del Parte_3
rappresentante legale pro tempore, e del DOTT. nell'aggravamento dei postumi relativi alla CP_3
malattia professionale sindrome del tunnel carpale sinistra già riconosciuta ed indennizzata da;
4) CP_4
determinato in ogni sua componente il danno civilisticamente risarcibile in capo a quest'ultima, odierna attrice;
5) condannare, l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, ed Parte_3
il DOTT. , in solido al pagamento in favore dell istante della somma di € 29.325,95, CP_3 CP_4
per le causali di cui in narrativa o di quell'importo che sarà beneviso in relazione alle componenti del danno così
accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del
fatto illecito al saldo effettivo e con il limite delle prestazioni erogate;
vinte le spese, le competenze e gli onorari
del giudizio oltre oneri accessori e con sentenza esecutiva».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
(nel proseguo anche solo ed il dott. al fine di ottenere il Parte_3 Pt_5 CP_3
risarcimento dei danni subiti a causa di una dedotta non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di ricostruzione del nervo ulnare dell'arto superiore sinistro eseguito in regime di ricovero in day hospital dal dott. in data 29.8.13 presso l – Zona CP_3 Parte_3
distretto della Valtiberina.
Parte ricorrente esponeva di aver tentato con vari mezzi di trovare una soluzione transattiva con l tra cui l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo ex art. Parte_3
696-bis cpc, all'esito del quale era stata accertata la responsabilità del sanitario e della
[...]
erano state quantificate le lesioni permanenti incidenti sull'integrità psicofisica della Parte_3
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 4
danneggiata in percentuale del 15% ed era stato determinato il periodo di temporanea biologica pari a complessivi 240 giorni, di cui 90 gg. al 100%, 90 gg. al 50%, 60 gg. al 25%. La ricorrente rappresentava altresì di godere di prestazioni patrimoniali volte al ristoro di due infortuni per malattia professionale,
uno aperto nel 2005 ed uno aperto nel 2008, comportanti una rendita pari al punteggio del 22% CP_4
di invalidità.
Sulla scorta di tale esposizione dei fatti, domandava il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, chiedendo anche l'applicazione dell'aumento personalizzato della liquidazione
(cd. personalizzazione) così da tenere conto anche del danno alla c.d. “cenestesi lavorativa”, derivante dal maggior affaticamento della ricorrente nello svolgere le proprie mansioni lavorative di operaia e casalinghe e della perdita di chance.
Si costituiva in giudizio la rappresentando che la lesione per la quale Parte_3
parte ricorrente si era sottoposta all'intervento chirurgico era stata riconosciuta come malattia professionale da , il quale aveva già manifestato la volontà di agire in surroga nei confronti CP_4
dell Per tali motivi chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla Parte_3
chiamata in causa di . Sempre in via preliminare, inoltre, eccepiva la decadenza di agire da CP_4
parte della ricorrente secondo il rito di cui all'art. 702-bis cpc e chiedeva il mutamento di rito. Nel
merito contestava il quantum della responsabilità e l'utilizzabilità in giudizio della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico ex art. 696-bis cpc, affermandone l'erroneità e chiedendone il rinnovo.
Alla prima udienza del 21.11.2019 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione e veniva autorizzata la chiamata in causa di . CP_4
Si costituiva in giudizio per esercitare, in via riconvenzionale, azione di surroga ex artt. 10 e 11 CP_4
d.P.R. 1124/1965 e 1916 c.c. nei confronti dei responsabili civili. L'istituto precisava che Parte_1
era titolare di una rendita riconosciuta per una pluralità di malattie professionali denunciate nel corso degli anni con grado di inabilità complessiva prima in percentuale del 16% e successivamente, a seguito di revisione, del 22%, per aggravamento dei postumi relativi al polso sinistro peggiorati all'esito dell'intervento chirurgico effettuato in data 29.8.2013. L'Istituto deduceva che le prestazioni erogate in ragione dell'infortunio al polso ammontavano ad € 46.908,96, distinguendo: il valore della rendita calcolata ex art. 13, secondo comma, lett. a) pari ad € 11.120,68; il valore della rendita calcolata
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 5
ex art. 13, secondo comma, lett. b) pari ad € 29.064,30; l'integrazione della rendita pari ad € 6.482,19; le spese pari ad € 241,79.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante un supplemento di CTU, a firma della dott.ssa Per_2
quale medico legale, e della dott.ssa quale medico specialista in chirurgia
[...] Persona_3
della mano, affinché fosse chiarita l'eventuale incidenza di patologie preesistenti nella determinazione della percentuale dei postumi permanenti riscontrati nella paziente.
A seguito del deposito del supplemento di CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.10.2023. A quell'udienza, tuttavia, la causa veniva trattenuta in riserva per ulteriori valutazioni riguardanti il quantum debeatur e, rilevata la complessità dei calcoli da eseguire anche alla luce di prospetti dimessi in giudizio dall' sempre diversi, veniva disposto il compimento di una CP_4
CTU contabile avente ad oggetto il conteggio del danno iatrogeno differenziale.
Una volta acquisita la CTU contabile, veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-
bis c.p.c., con rinvio all'udienza dell'11.9.2024. Con note di trattazione scritta sia la ricorrente che la convenuta manifestavano la loro disponibilità ad aderire alla proposta avanzata dal giudice, mentre l' opponeva il suo rifiuto. CP_4
La causa a quel punto veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta. Con ordinanza del 10.1.2025, tuttavia, veniva rimessa sul ruolo istruttorio per verificare il perfezionamento della notifica nei confronti del dott. non costituitosi in giudizio. La CP_3
parte ricorrente depositava la cartolina verde attestante il perfezionamento della notifica e, con decreto del 8.2.2025, la causa veniva nuovamente posta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alla luce della rinuncia delle parti.
●●●●●●●
1. Preliminarmente deve osservarsi che il dott. malgrado la regolare instaurazione del CP_3
contraddittorio (cfr. cartolina depositata da parte ricorrente con memoria del 10.1.2025), non si è
costituito in giudizio. Ne deve dunque essere dichiarata la contumacia.
2. Parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che il danno subìto dalla stessa è
riconducibile ad un comportamento colposo del dott. dunque invocando la CP_3
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 6
responsabilità del medico per aver eseguito l'intervento chirurgico al polso del 29.8.2013 con imprudenza, negligenza e imperizia;
intervento dal quale sarebbero derivate alla paziente lesioni gravi. Quanto invece alla domanda nei confronti della la paziente ha fondato la propria pretesa Pt_5
risarcitoria deducendo la «violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti».
2.1. Giova premettere, quanto al tema del concorso tra la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario operante al suo interno, per danni cagionati ai pazienti a causa di prestazioni ivi erogate, che prima dell'intervento chiarificatore operato dalla legge n. 27/2017 c.d. “Gelli-Bianco”, a norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 158/2012, come convertito nella L. n. 189/2012, n. 189 (denominato
“Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie”), «l'esercente la professione sanitaria
che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo
2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo». Il richiamo alla clausola generale del neminem laedere va interpretato nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia con imputazione a carico della ricorrente dell'onere di provare tutti i presupposti di una responsabilità risarcitoria nei suoi confronti.
In merito, invece, alla responsabilità per danni da malpractice medica ascrivibile all'ente ospedaliero,
l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità era approdato al principio secondo cui fosse di tipo contrattuale, in quanto originata dal cd. contratto di spedalità in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria. In
virtù di detta qualificazione, quindi, si riteneva che la struttura potesse essere chiamata a rispondere:
a) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi o del personale o delle attrezzature); b) per fatto proprio del personale sanitario, così rispondendo direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione nella quale sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 7
Da quest'ultimo punto di vista, l'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), configurava una obbligazione di mezzi, anziché di risultato. La struttura o il professionista sanitario si consideravano tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, non essendo richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento, pertanto, doveva essere desunto non già
semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 2236 c.c., sicché qualora la prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non si riteneva responsabile dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
La legge n. 27/2017 c.d. “ ” ha confermato l'inquadramento della responsabilità della CP_5
struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss., qualificando quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss. In particolare, all'art. 7 dispone che:
- la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
- l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- a norma dell'art. 2236 c.c., nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il debitore risponde dei danni causati solo in caso di dolo o colpa grave.
2.2. L'applicazione al caso di specie della normativa e dei principi sopra premessi consente di pervenire a conclusione non dissimile rispetto all'approdo normativo sub art. 7 della legge 24/2017
(non applicabile alla specie in ragione dell'irretroattività ratione temporis, posto che l'evento lesivo fondante la domanda risale al 2013), sicché non vi è dubbio che la responsabilità dell'istituto ospedaliero convenuto vada ricondotta nei binari dell'art. 1218 c.c., con riferimento agli eventuali danni dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero nell'alveo della previsione dell'art. 1228 c.c. in relazione agli asseriti danni ascrivibili alla condotta del sanitario, quest'ultima fondata sull'assunzione
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 8
del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (essendo responsabile per le condotte dolose o colpose degli ausiliari anche se questi ultimi non siano dipendenti della struttura, ma scelti direttamente dal paziente, siano in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o telemedicina,
svolgano attività di sperimentazione e ricerca clinica).
Quanto invece al concorso di responsabilità, il sanitario e la struttura ospedaliera sono solidalmente obbligati verso il paziente e le due responsabilità concorrono ai sensi dell'art. 2055 c.c. a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti,
postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Ferma restando la solidarietà sul lato passivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo tribunale condivide, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298,
comma 2, e 2055, comma 3, c.c. Invero, «nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per
i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio
presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di
un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di
insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri,
oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la
derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano
dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze,
da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi
dei propri incaricati» (Cass. n. 29001/2021).
3. Posti i suddetti principi di diritto, nel caso di specie deve osservarsi che la responsabilità ascritta alle parti convenute appare adeguatamente dimostrata alla luce delle risultanze peritali esperite sia nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che all'esito del supplemento di CTU disposto nel giudizio di merito.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 9
In particolare, il dott. nell'elaborato disposto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha Persona_4
evidenziato che «in base alle risultanze dell'esame elettromiografico agli arti superiori del maggio 2013 la
signora veniva inviata all'attenzione dello specialista ortopedico Dott che in data 29 agosto 2013 Pt_1 CP_3
presso l'ospedale di San Sepolcro , sottoponeva in regime day surgery la ricorrente ad intervento di
decompressione del nervo mediano al carpo in anestesia locale (doc.1) La sig. riferisce che durante Pt_1
l'intervento faceva presente all'operatore di aver avvertito una intensa ed improvvisa sensazione dolorosa alla
mano sx con sensazione di formicolio alle prime tre dita dopo la risoluzione della anestesia..Persistendo la
sintomatologia in data 19/9/2013 si sottoponeva ad ulteriore esame EMG che documentava una sofferenza di
grado severo del n.Mediano al carpo sx ed anche una indagine ecografica era significativa per la presenza di
edema flogistico a carico del nervo stesso che risultava di maggior diametro per conseguenza dell'edema stesso.
Persistendo i disturbi alla mano sx la sig. si rivolgeva ad altro specialista ortopedico Dott. , il Pt_1 Per_5
quale presso altra struttura privata ( Centro Chirurgico Toscano) in data 13 novembre 2013 sottoponeva (doc.3)
la sottoponeva ad intervento di decompressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleoolecranica ?? ed a revisione
del canale carpale e del nervo mediano a sinistra ( la descrizione dell'intervento evidenzia la presenza di
abbondante tessuto cicatriziale che ingloba il nervo mediano ed i tendini flessori), Dimessa con 40 gg di riposo e
cure. Persistendo la sintomatologia veniva rivista dal dott che prescriveva trattamento fisoterapico, Per_5
laser terapia e massaggi.L'iter clinico non vedeva l'esaurirsi della sintomatologia e persistendo le parestesie alla
mano il 13/2/2014 su richiesta ( la ricorrente era riconosciuta affetta da malattia professionale dal 2006 CP_4
s.TC bilaterale) effettuava altro esame EMG che evidenziava reperti indicativi di sofferenza del n.Mediano al
carpo sinistro di grado severo(doc.6) , visitata da altro ortopedico presso l'ospedale di Arezzo (doc.7) veniva
consigliata a rivolgersi presso la Chirurgia della Mano di Firenze. In data 23 aprile 2014 si ricoverava presso
tale reparto al policlinico di e quindi sottoposta il 24 aprile ad intervento chirurgico di revisione ed CP_6
asportazione di n€ma del n:Mediano e ricostruzione con innesti nervosi con n.Surale dx. ( doc.8) Dimessa con
apparecchio gessato antibrachio metacarpale da rimuovere al controllo ambulatoriale del 12/5/2014.Controlli
successivi clinici e strumentali EMG del luglio 2015 che evidenziava un quadro di sofferenza mielino-
assonopatica-assonotmesica del n:Mediano a sx a livello distale del polso di marcata entità» (doc. 4 parte ricorrente).
Pertanto, il consulente ha concluso il proprio elaborato peritale riconoscendo il rapporto di causalità
tra l'intervento di decompressione realizzato con tecnica chirurgica corretta ma non ben eseguita in
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 10
quanto «nell'atto chirurgico offendeva la struttura nervosa da decomprimere» e le conseguenze dannose riscontrate nella paziente.
Relativamente a quest'ultime occorre però evidenziare, come già rilevato con ordinanza del 27.5.2022,
che qui si richiama, che con riferimento all'incidenza di patologie preesistenti nella determinazione della percentuale dei postumi permanenti riscontrati nella paziente, il CTU ha dapprima affermato che «5)la ricorrente presenta un peggioramento del quadro clinico e presenta postumi diversi da quelli
eventualmente riconducibili ad un trattamento correttamente praticato;
6)un trattamento adeguato avrebbe con
grande probabilità portato a condizioni patologiche meno gravi;
7) il trattamento praticato ha agito in concorso
con la patologia di cui era portatrice la ricorrente da molti anni anche se non è quantificabile in quale misura
possa aver concorso. Una attenta anamnesi da parte dell'operatore avrebbe portato ad informare meglio la
paziente» (doc. 4 parte ricorrente) per poi però omettere di quantificare il danno iatrogeno, valutando solamente il danno biologico permanente “nella globalità” in misura pari al 15% (cfr. pag. 12 della
CTU doc. 4 parte ricorrente).
Per tali ragioni nel presente giudizio di merito è stato disposto un supplemento di CTU. Ebbene,
quanto al nesso causale tra la condotta dei sanitari e le conseguenze dannose, le conclusioni medico legali rese dal consulente d'ufficio nel primo elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono state confermate e ulteriormente chiarite dal collegio peritale.
Il collegio peritale, in tale supplemento, ha infatti precisato che «la descrizione dell'intervento appare
molto scarna, ciò che comunque è possibile affermare è che durante lo stesso non è segnalata alcuna complicanza
intraoperatoria o difficoltà tecniche. A conferma di ciò, proprio la descrizione dell'intervento ed anche i tempi con
cui lo stesso è stato eseguito (11.19 inizio- 11.40 termine). Nel post -intervento la riferisce permanenza Pt_1
della sintomatologia, e dagli eseguiti emergeva una compressione del nervo e manifestazioni flogistiche di grado
elevato nel suo contesto;
confermava la sofferenza del nervo mediano sinistro al polso, una EMG del 19.09.2013.
La si sottopose dunque a nuovo intervento chirurgico di tenolisi dei flessori del polso sinistro ed anche a Pt_1
n€lisi del nervo ulnare al gomito omolaterale. Nonostante l'intervento, una EMG del 13.02.2014 mostrava la
permanenza della sofferenza di grado severo del nervo mediano al carpo sinistro, con necessità di ulteriore
intervento chirurgico in data 24.04.2014. Una EMG del 14.07.2015 confermava comunque una sofferenza di
grado severo del nervo mediano (fase severa del 3 dito e media del 2 dito)».
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 11
Il collegio peritale ha altresì specificato che « La lesione parziale del nervo mediano, come sembra essersi
verificato nel caso di specie durante l'intervento chirurgico del 29.08.2013, in assenza di difficoltà tecniche
ovvero complicanze intraoperatorie documentate, è da riferire ad una incongruità comportamentale
nell'esecuzione dell'atto chirurgico» concludendo che «tale criticità ha determinato un maggior danno che, alla
luce di quelli che sarebbero stati comunque gli esiti attendibili di un intervento correttamente eseguito (3%), è da
quantificarsi in misura pari al 13%, calcolato dal 4% (compreso) al 15% di danno biologico. La inabilità
temporanea, considerato che l'intervento era indicato, è da quantificarsi in ITA 10 gg, 30 gg al 75%, 30 al 50% e
ulteriori 80 al 25%» (cfr. pag. 21 del supplemento di CTU).
L'elaborato depositato dal collegio medico appare essere esente da vizi logici, risultando, altresì,
motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui al fine del decidere non si è reso necessario né il rinnovo della CTU, né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale;
pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale, che ben possono essere poste a base della decisione.
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale parte ricorrente ha fondato la propria domanda risarcitoria, dovendosi riconoscere in capo al dott. i CP_3
profili di colpa sopra delineati con riguardo alla causazione alla paziente del danno iatrogeno a causa della malpractice accertata nell'esecuzione dell'intervento, realizzato con tecnica chirurgica corretta ma non ben eseguita, in assenza di complicanze intraoperatoria o difficoltà tecniche.
La responsabilità del sanitario concorre con quella di natura contrattuale dell Parte_6
quale struttura ospedaliera all'interno della quale si verificava l'evento lesivo.
4. Accertata la responsabilità delle parti convenute, occorre procedere ora alla determinazione del
quantum risarcibile. Il collegio peritale nominato ha riscontrato nella ricorrente postumi medico-legali di natura sia temporanea, nella forma di inabilità temporanea sia totale che parziale, sia di carattere permanente, in forma di invalidità permanente iatrogeno.
4.1. Quanto all'invalidità permanente, il collegio peritale ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, di un danno permanente alla salute di carattere iatrogeno, quantificando nella misura del 3% i postumi permanenti che avrebbe subito il paziente anche a fronte di un intervento chirurgico eseguito a perfetta regola d'arte, e specificando che, nel caso di specie, l'errore tecnico compiuto dal medico
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 12
dell'Azienda convenuta ha comportato un incremento dei postumi invalidanti permanenti nella misura di 15%. A questo proposito la consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato come: «la lesione
parziale del nervo mediano, come sembra essersi verificato nel caso di specie durante l'intervento chirurgico del
29.08.2013, in assenza di difficoltà tecniche ovvero complicanze intraoperatorie documentate, è da riferire ad una
incongruità comportamentale nell'esecuzione dell'atto chirurgico. Tale criticità ha determinato un maggior
danno che, alla luce di quelli che sarebbero stati comunque gli esiti attendibili di un intervento correttamente
eseguito (3%), è da quantificarsi in misura pari al 13%, calcolato dal 4% (compreso) al 15% di danno biologico».
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno, giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui «(a) di eventuali preesistenze si deve tenere
conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità
permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata
in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai
compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della
liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo
l'una dall'altra entità». In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che
«una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il
sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il
secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il
risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri
introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più
che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più
che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da
persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità
permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le
conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura
convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al
crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima
del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.».
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 13
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre procedere alla quantificazione del danno permanente alla salute risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe alla ricorrente in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (15%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (3%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dell convenuta, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente Pt_3
anche qualora il trattamento praticato dai sanitari dell convenuta fosse stato Parte_3
correttamente eseguito. Pertanto, in applicazione delle c.d. tabelle milanesi relative all'anno 2024 (le quali costituiscono pacificamente lo standard risarcitorio equitativo al quale i giudici di merito devono attenersi: cfr. Cass. 12408/2011 ma oggetto di ripetute conferme, da ultimo si veda Cass. 8508/2020; si precisa che non possono trovare applicazione invece le tabelle allegate al recente d.P.R. 12/2015
giacché, ai sensi dell'art. 5 del medesimo, «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri
verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore»), occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nell'attore (€ 38.297,00 per un'invalidità permanente pari al 15%, in soggetto di anni 42,
alla data del 29.8.2013), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa della convenuta (€ 3.738,00 per un'invalidità permanente pari al
3%, in soggetto di anni 42, alla data del 29.8.2013), così ottenendo l'importo di € 34.559,00.
4.2. La ricorrente ha inoltre chiesto il ristoro del danno morale. Al riguardo la giurisprudenza più
recente è decisa nel ritenere che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, incombe sul danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio al fine di ottenere una ulteriore posta risarcitoria (Cass. n. 6443/2023). Difatti il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale,
sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. n. 9006/2022; Cass. n. 339/2016).
Nello specifico, occorre evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi
costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello
costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 14
danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o
danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte
costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle
assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua
realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e,
perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente
previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02); sul giudice del merito,
pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento
di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 -
01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la
necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al
contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a
tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal
giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul
piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio
equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare
l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del
danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e
correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a
fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 15
risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte» (Cass. n.
6444/2023).
In altri termini, il danno morale integra un quid pluris ed una posta di danno differenziata, in quanto attinente alla sofferenza interiore, rispetto al danno biologico, ed in quanto tale bisognosa di adeguati supporti probatori, e tanto in particolare quando i danni liquidati siano di lieve entità. La lesione dell'integrità psico-fisica può sì rilevare sul piano presuntivo ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale;
tuttavia, non può conseguire in via automatica, ed anzi «la possibilità di
invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua
di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale
riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini
quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di
fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione
della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un
danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un
danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova
contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del
c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio
secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo
ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova
contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale» (ancora Cass. n.
6444/2023).
Nel caso in esame, parte ricorrente da una parte fonda la propria domanda sulla sola circostanza data dalla percentuale del danno che avrebbe determinato una sofferenza interiore (cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo dove si legge che «è induttivo e logico pensare che ad una patologia per la quale viene
riconosciuto un 15% di danno permanente dovuto anche alla sindrome dolorosa, derivi necessariamente un
vissuto depressivo e delle problematiche relazionali»); dall'altra allega «la comparsa di intensi vissuti di tipo
depressivo, l'abbandono degli hobbies e delle passioni, importanti crisi e difficoltà sul piano lavorativo». Tali
circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio soprattutto a seguito della
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 16
rinuncia di parte ricorrente alla prova testimoniale con note scritte del 1.9.2024. Né emerge dalla CTU
espletata in giudizio alcuna conseguenza di tipo psichico-depressivo. Ne deriva che non risultando provato un danno ulteriore di natura morale, non può riconoscersi alcun risarcimento sul punto.
4.3. La ricorrente ha anche invocato la personalizzazione del pregiudizio biologico. Nel ricorso introduttivo tale richiesta veniva formulata in maniera piuttosto generica ( riferisce la Parte_1
comparsa di intensi vissuti di tipo depressivo, l'abbandono degli hobbies e delle passioni, importanti crisi e
difficoltà sul piano lavorativo. Circostanze queste che possono essere confermate anche in via testimoniale dalle
persone che vivono più vicine alla ricorrente. È induttivo e logico pensare che ad una patologia per la quale viene
riconosciuto un 15% di danno permanente dovuto anche alla sindrome dolorosa, derivi necessariamente un
vissuto depressivo e delle problematiche relazionali»). In buona sostanza, si faceva riferimento a hobbies e passioni non meglio specificate ed a difficoltà sul piano lavorativo, confidando in una sorta di automatismo tra l'ammontare del danno permanente (15%) e la comparsa di conseguenze giustificanti la personalizzazione. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. tali aspetti erano oggetto di capitoli di prova testimoniale i quali, come già visto, sono stati tuttavia rinunciati con le note scritte del 1.9.2024.
Nella comparsa conclusionale la richiesta di personalizzazione viene invece associata a: - la circostanza che la sig.ra abbia dovuto subire due interventi chirurgici successivamente a quello Pt_1
condotto dal dott. prima di ottenere una situazione di stabilità; - il fatto che il collegio peritale CP_3
nominato in corso di causa abbia concluso nei termini che seguono: «considerata l'attività lavorativa
svolta dalla donna (operaia in un calzaturificio), dichiara destrimane, si ritiene che la menomazione incida
negativamente sulla capacità lavorativa specifica in misura pari al 10%. La menomazione incide negativamente
anche su alcune attività bimanuali non lavorative come lamentate dalla donna (ricamo, faccende di casa)» (cfr.
pag. 21 CTU). Sulla perdita di capacità lavorativa, per il vero, la ricorrente si era soffermata anche nel ricorso introduttivo, non tanto per rafforzare la richiesta di personalizzazione (fatto salvo il fugace riferimento alle «difficoltà sul piano lavorativo», quanto per ottenere il risarcimento di una voce di danno ulteriore (denominato «DANNO DA PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA»: si veda pag. 5 del ricorso).
Orbene, va anzitutto rammentato che la c.d. personalizzazione può essere riconosciuta soltanto qualora sia dimostrato che le condotte ascrivibili alla parte resistente abbiano determinato
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 17
conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dalla ricorrente abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età della ricorrente. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente chiara e costante da anni (cfr. Cass. n.
5865/2021: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento
prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le
tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento», nonché Cass. n. 14746/2019: «In tema di danno
non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti
dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di
circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base
all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod
plerumque accidit”»).
Tenuto conto di tali principi di diritto, a parere di questo giudicante l'effettuazione di due ulteriori interventi chirurgici, funzionali a tentare di risolvere il problema causato dal dott. non CP_3
giustificano alcuna personalizzazione, non rientrando tra gli eventi estranei all'id quod plerumque
accidit.
Quanto alla riduzione della capacità lavorativa accertata dai CTU, giova rammentare quanto precisato dalla Suprema Corte, ovvero che «il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello
biologico» perché «non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del
soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica» (Cass. n. 1816/2014; considerazioni analoghe in
Cass. n. 28988/2019), dunque consiste non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività
lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica o più precoce usura. Difatti, deve essere tenuto distinto il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, dal danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 18
patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, ma risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo. Secondo la Suprema
Corte, tale ultima tipologia di danno «configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno
biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per
la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un
appesantimento del valore monetario di ciascun punto» (cfr. Cass. n. 16628/2023).
Posto che è pacifico che la sig.ra ha proseguito la sua attività lavorativa e dunque il pregiudizio Pt_1
alla salute non ha avuto implicazioni a livello patrimoniale, solo di riduzione della capacità lavorativa generica può discorrersi, per l'appunto in termini di maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa. Sennonché, come appena visto, essa risulta già inglobata nel c.d.
danno biologico, e non può giustificarsi che in un certo qual modo le maggiori difficoltà lavorative vengano “recuperate” in sede di personalizzazione del danno. Come già evidenziato, affinché possa giustificarsi la personalizzazione devono ricorrere circostanze specifiche ed eccezionali,
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella fattispecie, invece, la sig.ra lamenta un maggior grado di difficoltà o fatica Pt_1
nell'esecuzione dell'attività lavorativa e nel compimento di hobbies e faccende domestiche;
tutti riflessi che appartengono al campo dell'ordinario e che non tratteggiano l'eccezionalità o particolarità che invece sarebbe necessaria per addivenire a un appesantimento del punto.
Per i medesimi motivi non può nemmeno riconoscersi un aumento personalizzato per la dedotta perdita di chance. A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduce che «in risposta al sesto
quesito il CTU si pronuncia come segue: “un trattamento adeguato avrebbe con grande probabilità portato a
condizioni patologiche meno gravi.” con ciò evidenziando, la possibilità per la di guarire dalla malattia Pt_1
professionale sofferta. Tanto in effetti accadde anche con il polso della mano destra, che operato anni prima ha
recuperato la piena funzionalità» (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo). In realtà, appare evidente, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di merito, che tale affermazione del dott. Per_4
vada interpretata nel senso che nella paziente sarebbe comunque residuata una certa percentuale di
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 19
invalidità, sebbene meno grave, in ragione delle patologie preesistenti, anche qualora l'intervento fosse stato eseguito correttamente.
In definitiva, l'importo complessivo risarcibile in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale correlato alla lesione permanente del bene salute risulta pari ad € 34.559,00.
4.4. A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale complessivo di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa delle parti convenute, va aggiunta la liquidazione della porzione di danno biologico temporaneo patito dalla ricorrente, quantificato dai consulenti d'ufficio in « ITA 10 gg, 30 gg al 75%, 30 al 50% e ulteriori 80 al 25%».
La ricorrente in comparsa conclusionale ha riproposto una serie di contestazioni, evidenziate già in sede di contestazioni alla bozza peritale dal suo consulente tecnico, a fronte delle quali il collegio peritale ha precisato che «in merito alla inabilità temporanea, si rappresenta come, giusta la ricostruzione del
lungo iter terapeutico della donna, la stessa si è sottoposta ad un intervento, nel novembre 2014 presso il Centro
Chirurgico Toscano, che ha interessato anche la doccia oleocranica, e che niente ha a che vedere con gli esiti
dell'intervento eseguito presso la Il periodo di inabilità temporanea relativo a tale intervento è stato CP_7
dunque scorporato dal computo totale del periodo di inabilità temporanea. Si rappresenta inoltre come per il
primo intervento dell'agosto 2014 fu eseguito in day-hospital». Ad avviso di questo giudicane, le conclusioni cui gli ausiliari sono pervenuti nella relazione definitiva appaiono convincenti e condivisibili.
Dunque, facendo applicazione dei medesimi parametri di cui alle c.d. tabelle milanesi relative all'anno
2024 per la liquidazione del pregiudizio temporaneo alla salute, tale voce di danno risulta quantificabile in € 7.762,50.
4.5. Infine, la ricorrente ha chiesto anche il rimborso di alcune spese sostenute a causa del giudizio.
Precisamente, in comparsa conclusionale sono state elencate le seguenti voci:
a) € 1.464,00 per esborsi relativi ai compensi CTU come liquidati con decreto del Giudice di cui Pt_7
al doc. 13 ricorso introduttivo;
b) € 1708,00 per esborsi relativi ai compensi del CTP Dott. nel coso del giudizio di Persona_6
ATP di cui alla allegata fattura doc. 14 ricorso introduttivo;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 20
c) € 9.870,75 per competenze legali relative all'assistenza in giudizio di ATP 696 bis nonché
nell'assistenza alla procedura di mediazione dello scrivente difensore di cui al calcolo tariffario (doc.
15 ricorso introduttivo);
d) € 1.629,00 per spese mediche sostenute a vario titolo e riconosciute mediante la relazione dei CTU
incaricati in questo giudizio;
e) € 1.220,00 quali spese tecniche di parte per il Dott. Parte_8
f) € 546,00 di contributo unificato per il giudizio di 702 bis, spese non imponibili di ATP 696 bis.
Orbene, nulla osta al riconoscimento della voce sub d), trattandosi di spese mediche documentate
(doc. 16 parte ricorrente) e ritenute congrue dal CTU.
In merito agli esborsi sostenuti in relazione a questo giudizio (voci e ed f), trattasi pacificamente di spese giudiziali, che saranno trattate dunque nell'apposito paragrafo di questa sentenza e riconosciuti secondo il principio della soccombenza e sempre se ritenute non eccessive o superflue (art. 92 c.p.c.; si veda anche Cass. n. 26729/2024). Quanto, invece, alle restanti voci, tutte riguardanti il giudizio di ATP,
giova osservare quanto segue.
Secondo un orientamento diffuso presso la Suprema Corte le spese che attengono all'ATP, ivi compresa quella per la CTU ivi svoltasi, sono spese stragiudiziali e come tali, nel successivo giudizio di merito devono essere oggetto di apposita domanda e concorrono alla determinazione del valore di causa ai fini del radicamento della competenza (tra le pronunce più recenti, si vedano Cass. n.
15640/2024 e Cass. n. 34540/2024). Logica conseguenza di questo approccio è che il giudice della cognizione non possa liquidare le spese legali della fase di ATP (che quindi non possono essere trattate alla stessa stregua delle spese legali della fase di cognizione) e che qualunque tipo di esborso debba essere documentato, nei termini preclusivi (si veda anche Cass., Sez. Un., n. 16990/2017).
Vi è tuttavia un diverso orientamento che, senza per il vero confrontarsi con l'altro indirizzo, qualifica le spese di ATP come «spese giudiziali», che vanno allocate «in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito» (in questo senso si vedano Cass.
n. 9735/2020, relativa al compenso del CTU, e Cass. n. 26478/2024 per le spese legali).
Questo giudicante ritiene maggiormente condivisibile quest'ultimo indirizzo. Invero, l'ATP costituisce una parentesi processuale che anticipa (nel caso della responsabilità medica, peraltro,
obbligatoriamente) la fase di cognizione, giungendo a un risultato istruttorio che, se di per sé solo non
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 21
sufficiente a comporre la lite in via conciliativa, è destinato a essere posto a fondamento del giudizio di merito. Il suo carattere strumentale rispetto al giudizio di cognizione lo rende non così dissimile da un giudizio cautelare (di cui, peraltro, condivide l'apparato processuale regolamentativo), le cui spese
(salvo che per l'ipotesi di cautelare c.d. anticipatorio) vengono regolate solo nel giudizio di cognizione, secondo il principio della soccombenza.
Stante l'adesione all'orientamento de quo, anche le spese in questione verranno trattate nel paragrafo finale della pronuncia, dedicata alla statuizione sulle spese di lite.
In definitiva, e salvo quanto si dirà nel proseguo per le spese di lite, il danno patrimoniale subito dalla ricorrente ammonta a complessivi € 1.629,00.
5. Occorre ora verificare in che misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti evocate in giudizio.
Nello specifico risulta provato in giudizio che è titolare di una rendita riconosciuta da Parte_1
per una pluralità di malattie professionali denunciate nel corso degli anni con grado di inabilità CP_4
complessiva del 22% (doc. 3, 4, 5 ). In particolare, l'ente assistenziale ha rappresentato che la CP_4
malattia professionale a cui si riferisce l'aggravamento all'esito del trattamento chirurgico mal praticato è quella denunciata in data 21.11.2005 (sindrome del tunnel carpale a sinistra), la cui origine professionale veniva riconosciuta con postumi quantificati al 7% e che, all'esito di opposizione dell'assicurata, erano quantificati in misura del 9%. Risulta poi pacifico che in data 29.5.2008 la Pt_1
denunciava un'altra malattia professionale (tendinite dei flessori della mano destra e sinistra), cui seguiva l'ammissione all'indennizzo da parte di con postumi in misura del 4% che, unificati al CP_4
grado di inabilità già riconosciuto, attribuivano un punteggio complessivo del 12% (doc. 3 ). CP_4
Successivamente in data 30.10.2008, parte ricorrente denunciava un nuovo evento (sofferenza degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla destra) i cui postumi, valutati complessivamente alle preesistenze del 2005 e del 2008, determinavano l'attribuzione del punteggio del 16% con diritto alla costituzione della rendita a favore dell'assicurata. Infine, in occasione della visita di revisione del
4.4.2016 (doc. 4 ), veniva accertato che, all'esito dell'intervento del 2013, i postumi della malattia CP_4
professionale del 2005 si erano aggravati in misura del 10% ed il grado di inabilità complessivo della rendita già in godimento con giudizio sintetico effettuato a norma dell'art. 80 d.P.R. n. 1124/1965
veniva valutato in misura del 22% con decorrenza dalla data della revisione (doc. 11 e 12 ). CP_4
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 22
5.1. Tanto premesso in fatto, la domanda di rivalsa svolta da è parzialmente fondata e va CP_4
accolta per quanto di ragione, dovendosi rilevare, nel caso di specie, la sussistenza del diritto del terzo chiamato, quale ente gestore dell'assicurazione sociale, alla surroga di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili, ossia il diritto di ottenere direttamente da questi il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste dalla disciplina vigente in materia ed effettivamente erogate alla danneggiata.
Basti rammentare che la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. configura una successione a titolo particolare del credito risarcitorio che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo. I presupposti della surrogazione sono tre: - che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
- che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
- che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi,
anche per la prima volta in sede giudiziale. Circostanze queste tutte pacificamente ricorrenti nel caso di specie.
In particolare nella liquidazione del risarcimento al danneggiato deve procedersi al calcolo del c.d.
danno differenziale, ovvero il risarcimento spettante a colui che, in conseguenza dell'illecito, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale contro gli infortuni sul lavoro, in adesione al principio secondo il quale il risarcimento del danno e le prestazioni erogate dall' CP_4
in conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito non sono cumulabili,
assolvendo queste ultime la medesima funzione di ristoro della perdita subita propria del risarcimento del danno, diversamente incorrendosi in una locupletazione del danneggiato, con l'effetto che dal primo vanno detratte le somme già percepite dal predetto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12566/2018).
Occorre richiamare, poi, al fine di individuare il criterio di calcolo, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno differenziale va determinato secondo un computo per poste omogenee;
sicché, dall'ammontare delle voci di danno liquidate va detratto non già il valore capitale dell'intera prestazione erogata dall' , ma solo il valore della quota di essa destinata a ristorare il danno CP_4
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 23
riconosciuto in giudizio, escludendo dalla sottrazione le voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato (cfr., ex multis, Cass. n. 9744/2019).
La Suprema Corte si è pronunciata in ordine alle concrete modalità di calcolo affermando che: «quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte
dell' , per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: (a) determinare il grado di CP_4
invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa
la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno
non patrimoniale;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita
dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (come già ritenuto da CP_4
questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015)»; ed ancora: «per quanto riguarda il risarcimento del
danno biologico temporaneo, esso in nessun caso potrà essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore
sociale, dal momento che l' non indennizza questo tipo di pregiudizio». Per quanto riguarda, poi, il CP_4
risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno, la stessa
Corte ha affermato che «l - per quanto detto - indennizza a prescindere da qualsiasi prova della sua CP_4
sussistenza, sol che l'invalidità causata dall'infortunio superi il 16%, il relativo indennizzo assicurativo potrà
essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo
tipo. Negli altri casi, l'indennizzo resta acquisito alla vittima» (Cass. n. 17407/2016).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'accoglimento della domanda di surrogazione avanzata dall' per gli importi erogati a titolo di incremento della rendita per riduzione della CP_4
capacità di guadagno ex art. 13, co. 2 lett b) del D.Lgs. n. 38/2000, è necessario il concreto accertamento del pregiudizio civilistico effettivamente patito dalla vittima, trattandosi di un pregiudizio che l indennizza anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di CP_4
avere patito - civilisticamente parlando – alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Tale incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' sulla scorta di una presunzione juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore CP_4
al 16%. Analoga considerazione non può essere fatta per le somme pagate dall' per indennità CP_4
giornaliera ex art. 68, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965 e per l'anticipazione di spese mediche, in quanto l'ente ha sempre diritto di surrogarsi per detti importi, senza alcun accertamento in concreto. In questi casi, infatti, sono indennizzati non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali, ovvero
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 24
rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi. Se, dunque, la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è
stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' , si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. n. 3296/2018; Cass. CP_4
n. 17407/2016).
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata in allegato alle note conclusive,
l' ha indennizzato a due tipi di danno: CP_4 Parte_1
1) il danno biologico sotto forma di rendita ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per un importo di € 22.109,47;
2) il danno patrimoniale, in termini di a) riduzione della capacità di guadagno ai sensi dell'art. 13,
comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. per un importo di € 59.604,27; b) perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia ai sensi dell'art. 66, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, pari ad €
6.482,81; c) spese sostenute pari ad € 241,79.
5.2. Applicando i principi sopra richiamati consegue che, quanto al danno patrimoniale, l' ha CP_4
diritto di surrogarsi limitatamente alla somma pagata a titolo di danno da inabilità temporanea al lavoro ex art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965 pari a € 6.482,81 e all'importo erogato per spese sostenute pari a € 241,79. Rimane, per converso, non surrogabile e, pertanto, a carico dell' il CP_4
risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno, che quest'ultimo indennizza in via presuntiva a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza.
Invero si tratta di voce di danno non ricompresa da nella propria domanda di surroga (cfr. CP_4
conclusioni in epigrafe) e per l'effetto, non accertata, né liquidata in questa sede, rimanendo l'indennizzo erogato a tale titolo acquisito alla paziente.
5.3. Quanto invece al danno biologico, occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la CTU
contabile espletata nel corso del giudizio. Le valutazioni del CTU appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, con due precisazioni: a) la stessa prende in considerazione quale termine finale dei calcoli febbraio 2024 (data ultima della redazione della
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 25
consulenza) pertanto i conteggi devono essere aggiornati a febbraio 2025 (mese appena conclusosi al momento del deposito della presente sentenza); 2) alla base del calcolo viene adottata la relazione esplicativa prodotta dalla dott.ssa , consulente tecnico di , del 20.12.2023, in quanto Per_7 CP_4
come precisato dal CTU contabile «i prospetti forniti precedentemente nel corso del giudizio da parte di
che risultano dal fascicolo telematico, prevedevano valori superiori, in quanto vi era riportata la CP_4
sommatoria dei valori “VALORE CAPITALE DELLA RENDITA E ACCONTI RATEI” delle componenti
relative al danno biologico ma anche al danno patrimoniale, così come disciplinate da D.lgs 38/2000: - art. 13
secondo comma lett a) riferita al danno biologico;
- art. 13 secondo comma lett b) riferita al danno patrimoniale».
Al contrario, dovendo calcolare la somma pagata a titolo di danno biologico «si è preso a riferimento,
così come prevede il quesito, il valore capitale della rendita ancora da erogare ed i ratei già erogati, al netto
dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale»; infatti «la rendita da prendere come CP_4
riferimento è quella relativa solo al danno biologico ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera a), D.Lgs. 38/2000. Ciò
è confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26117/2021 la quale afferma che “se l' ha CP_4
costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al
ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità
lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e
del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”. Si esclude
pertanto la quota di rendita relativa al danno patrimoniale, ex art. 13 comma 2 lettera b) D.Lgs. 38/2000, che
riguarda esclusivamente le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'affetto da malattia professionale di
produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita
dall'assicurato (importo più pesante rispetto a quello oggetto di causa). Tale scelta appare dunque corretta per
poter eseguire il calcolo sulla base di “poste” omogenee» (pag. 15 CTU).
Fatte tali precisazioni e passando dunque al conteggio, «come viene evidenziato dall'allegato 1 fornito dalla
Dott.ssa (che si riporta), la Sig.ra ha subito, a partire dal 2005, tre eventi rilevanti ai fini Per_7 Pt_1
(n. 505890252/507299851/508632465) ciascuno valutato dal medico con una percentuale di CP_4 CP_4
grado di menomazione. Solamente in seguito al terzo evento è stata riconosciuta dall' una rendita per CP_4
inabilità permanente con un grado complessivo relativo ai tre eventi pari al 16%. Il 4 aprile 2016, in seguito
all'intervento oggetto di causa e quindi a revisione, è stato riconosciuto un grado complessivo di inabilità
permanente aggravato pari al 22%, di cui il 10% per l'operazione male eseguita (tale dato non è stato oggetto di
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 26
valutazione da parte della C.T.U. medico-legale); la rendita erogata alla Sig.ra in seguito a tale data Pt_1
tuttavia è complessiva ossia riguarda i tre eventi di cui sopra e la revisione del 2016. La Dott.ssa ha Per_7
quindi provveduto a ricavare la quota di indennizzo correlato all'aggravamento della malattia generato dal fatto
illecito oggetto di causa in modo proporzionale nella misura dei 10/24 dove: 24= 17+2+5= somma matematica dei
gradi di inabilità dei tre eventi E in cui il 17 rappresenta la valutazione medica complessiva che comprende il 10
correlato all'aggravamento della malattia generato dal fatto illecito oggetto di causa.»
Ciò posto il calcolo è stato suddiviso in:
- ratei della rendita erogati dalla data di decorrenza del diritto alla rendita fino alla data di conteggio del valore capitale (ossia i costi già sostenuti dall' ogni mese); CP_4
- valore capitale ossia il valore attuale delle rate future della rendita a partire dalla data in cui vengono effettuati i conteggi.
Quanto ai ratei della rendita, come premesso dal CTU, la tabella a cui occorre fare riferimento «è il DM
12 luglio 2000 che prevedeva un importo di danno biologico in rendita per una inabilità permanente al 22% di
lire 3.200.000 ossia €1.652,66 rivalutato in €. Tale importo nel corso degli anni è stato oggetto di incremento
straordinario, rivalutazione monetaria FOI e variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai e impiegati secondo la tabella che è stata fornita dalla Dott.ssa nell'allegato 2 alla sua Per_7
relazione.»
I ratei della rendita presi in considerazione ai fini del calcolo dal CTU sono solo quelli a partire dall'aprile 2016, «in quanto i ratei precedenti erogati non consideravano l'aggravamento dovuto dall'intervento
e pertanto si ritengono irrilevanti ai nostri fini, fino al febbraio 2024, ultimo mese utile per la redazione della
relazione». Ciò premesso il consulente ha accertato che «il totale dei ratei già erogati dall (dal CP_4
16/4/2016 al 29/02/2024) per il grado complessivo di inabilità permanente della parte ricorrente (22%) è pari a
15.620,17€. I 10/24 di 15.620,17 equivalgono a 6.508,46€ ossia la quota di ratei erogati correlati
all'aggravamento della malattia generato dal fatto illecito. La cifra così ottenuta, come disposto dal quesito del
giudice, è stata rivalutata utilizzando l'Indice “FOI generale” e si è ottenuto la somma di €7.797,14»
Deve a questo punto osservarsi che con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
16 luglio 2024, n. 119, su proposta del Consiglio di amministrazione dell' , è stata disposta la CP_4
rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2024. Tale
rivalutazione, pari al 5,4%, si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 27
relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale,
tenuto conto della tabella in vigore alla data dell'evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all'indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale
12 luglio 2000. Pertanto, dal 1° luglio 2024 l'importo di danno biologico in rendita per una inabilità
permanente al 22% è pari a € 2.291,32 [vale a dire: 2.173,93 X (1+0.054)], a sua volta corrispondente a €
190,94 mensili.
Il totale dei ratei già erogati dall' dal 16.4.2016 al 28.2.2025 per il grado complessivo di inabilità CP_4
permanente della parte ricorrente (22%) è pari a € 17.872,33 {vale a dire: 15.620,17 (fino a febbraio
2024) + [181,16 (che a sua volta corrisponde a 2.173,93/12) X 4 (marzo-giugno 2024)] + [190,94 x 8
(luglio 2024-febbraio 25)]}. I 10/24 di 17.872,33 equivalgono a € 7.446,80 ossia la quota di ratei erogati correlati all'aggravamento della malattia generato dal fatto illecito. La cifra deve essere rivalutata secondo l'indice FOI generale, ottenendo così l'importo di € 9.040,42.
Passando al valore capitale, deve premettersi che il «calcolo deriva dal coefficiente di capitalizzazione:
l'utilizzo di tale coefficiente è disciplinato dalle “Istruzioni allegate alle Tabelle dei Coefficienti di
Capitalizzazione, approvati con D.M. 22 novembre 2016 pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Supplemento
ordinario) il 19/12/2016 n. 295, fornite anch'esse dalla Dott.ssa (Allegato 14). Per la scelta del Per_7
coefficiente si parte dall'età attuale della danneggiata, la quale essendo del 1971 è pari a 53 anni e dal grado di
inabilità permanente. Ai sensi della Tavola 5 “VALORI CAPITALI ATTUALI DI RENDITE ASSEGNATE A
TECNOPATICI CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE (Rendita unitaria annua anticipata con
frazionamento mensile) Regime indennitario "D.B.", gradi di inabilità dal 16% al 60%” il coefficiente da
applicare alla rendita annua è pari a 16,3444» (cfr. pag 14 CTU contabile).
Considerando che al momento del deposito della sentenza l'età attuale della danneggiata è di 54 anni
(essendo nata il [...]), il coefficiente da applicare alla rendita annua è pari a 15,8688 (cfr. pag. 23
dell'allegato 14 alla CTU contabile, Tavola 5 “VALORI CAPITALI ATTUALI DI RENDITE
ASSEGNATE A (Rendita unitaria annua Controparte_8
anticipata con frazionamento mensile) Regime indennitario "D.B.", gradi di inabilità dal 16% al 60%”).
Dunque, l'importo della rendita annua solo biologica (come rivalutato a partire dal 1° luglio 2024 con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 luglio 2024, n. 119), moltiplicato per il
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 28
coefficiente di capitalizzazione (ossia 2.291,32 X 15,8688) è pari a € 36.360,50. I 10/24 di 36.360,50
equivalgono a € 15.150,21, ossia la quota della rendita capitale correlata all'aggravamento della malattia generato dal fatto illecito.
In definitiva la quota di indennizzo correlato all'aggravamento della malattia generato dal fatto illecito oggetto di causa, comprensivo dei ratei già erogati alla data di deposito della presente sentenza e del valore capitale della rendita ancora da erogare, è pari a € 24.190,63 (9.040,42+15.150,21). Ne
consegue che l ha diritto di surrogarsi limitatamente a tale somma a titolo di danno biologico. CP_4
6. Va infine calcolato il danno iatrogeno differenziale tenendo conto che «il credito residuo della vittima
nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo
l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che CP_4
comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)».
A tal fine, giova anzitutto ripercorrere le coordinate da seguire ai fini del calcolo del c.d. danno iatrogeno differenziale, per come di recente segnate dalla Suprema Corte in un caso assolutamente simile a quello oggetto di causa (Cass. n. 26117/2021).
Anzitutto la Suprema Corte ha premesso che «in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il
danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei
postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale
"in itinere" non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto
aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio per cui
l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall' a causa dell'infortunio, va detratto dal credito CP_4
aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto
della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato
erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei
già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del
danno patrimoniale;
pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo
di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe
residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito
residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall' va determinato, CP_4
infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo CP_4
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 29
rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in
assenza dell'illecito»
La Corte ha poi precisato che per una corretta applicazione del principio della compensatio lucri cum
damno, è necessario «a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento; b) determinare il
complessivo indennizzo dovuto dall' , sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita CP_4
futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se l'indennizzo totale sub b) sia inferiore o
superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo
per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo
dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno-base». CP_4
Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte le tappe da seguire ai fini della determinazione del danno sono:
«a) l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall alla vittima di lesioni personali va detratto CP_4
dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile,
al netto della personalizzazione e del danno morale;
b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il
cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita
destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero
residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente
accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato
all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo;
d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall , il credito residuo CP_4
della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno
iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base CP_4
(cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)».
Ciò posto, nel caso in esame si osserva che:
a. l'indennizzo erogato ed erogando dall' ammonta ad € 24.190,63; CP_4
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 30
b. il danno-base (€ 3.738,00 per un'invalidità permanente pari al 3% in soggetto di anni 42 alla data del
29.8.2013) devalutato da febbraio 2025 ad agosto 2013 (€ 3.107,23) e rivalutato con interessi (così come da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995) fino a febbraio 2025 è pari ad € 4.186,05;
c. l'indennizzo è maggiore del danno base di € 20.004,58;
d. il danno iatrogeno (€ 34.559,00) devalutato da febbraio 2025 ad agosto 2013 (€ 28.727,35) e rivalutato con interessi (così come da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995) fino a febbraio 2025 è pari ad € 38.701,40.
Di conseguenza il danno cd. iatrogeno differenziale, ammonta ad € 18.696,82 (38.701,40-20.004,58).
Rimangono invariati gli importi sopra liquidati alla per il periodo di invalidità temporanea Pt_1
parziale pari a € 7.762,50.
Sul punto, occorre rammentare che l'importo di € 6.482,81 è stato erogato dall' ai sensi dell'art. CP_4
66 del d.P.R. 30/06/1965 n. 1124, quale voce del danno patrimoniale per la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia, e non per invalidità temporanea assoluta (I.T.A.),
costituente – come sopra già osservato - voce di danno non indennizzabile.
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (29.8.2013) e sull'importo che ne deriva (€ 6.495,82) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza,
secondo i noti principi espressi da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 8.669,00.
Nessuna decurtazione va operata rispetto a quanto erogato dall' a titolo di danno patrimoniale CP_4
da riduzione della capacità di guadagno ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 38/2000,
trattandosi di voce di danno non accertata, né liquidata in questa sede. Tale voce di indennizzo versato dall' , infatti, rimane acquisito dalla CP_4 Pt_1
In definitiva, il danno risarcibile a titolo di danno non patrimoniale differenziale in favore della ricorrente è pari ad € 27.365,82 (€ 18.696,82 + € 8.669,00). Su tale ultima somma, inoltre,
decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
7. Pertanto, in via riassuntiva, il dott. e l devono essere condannati in via CP_3 Parte_6
solidale a risarcire a la somma di € 27.365,82 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
differenziale, oltre accessori, nonché la somma di € 1.629,00 a titolo di rimborso per il pregiudizio patrimoniale sofferto oltre accessori.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 31
Il dott. e l' inoltre, vanno condannati a pagare in favore dell' la CP_3 Parte_6 CP_4
somma di € 24.190,63 per indennizzo del danno biologico e quella di € 6.724,60 (pari a € 6.482,81+ €
241,79) per rimborso danno patrimoniale, per un totale di € 30.915,23.
8. Non resta che passare alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dei diversi rapporti processuali instauratisi nel presente giudizio.
Nel rapporto tra e i convenuti dott. e va affermata senza Parte_1 CP_3 Parte_6
ombra di dubbio la soccombenza dei secondi. La condanna delle parti convenute, in via solidale, sarà
in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratisi antistatario.
Per le ragioni già esposte, in questa sede devono trovare liquidazione tanto le spese legali della fase di
ATP quanto quelle concernenti questo giudizio di cognizione. In entrambi i casi deve aversi riguardo al danno concretamente riconosciuto (come previsto dall'art. 5 del D.M. 55/2014). Per la fase di ATP,
pare congruo attestarsi sui medi tabellari (€ 2.337,00), mentre per questa fase si farà applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale, mentre invece pare congruo riconoscere i massimi tabellari per la fase istruttoria;
invero, la doppia CTU ha sicuramente richiesto una difesa superiore all'ordinario (€ 8.519,00). Spettano alla parte ricorrente anche le spese vive di introduzione delle cause per contributo unificato e diritti di segreteria (€ 350,00 per la fase di ATP,
come da nota spese, e € 286,00 per questo giudizio), nonché il compenso riconosciuto al CTU della fase di ATP (€ 1.464,00) e quanto speso per la difesa tecnica nel corso delle consulenze, e dunque complessivi € 2.928,00: le spese esenti complessivamente ammontano, dunque, a € 5.028,00.
Nel rapporto tra i convenuti e la terza chiamata , deve tenersi conto del fatto che l'omesso CP_4
pagamento da parte dei primi è sostanzialmente collegato a difficoltà di calcolo a loro volta legate all'applicazione di principi giurisprudenziali tutt'altro che pacifici e alla circostanza che solo in sede di
CTU contabile l' , per il tramite del proprio consulente tecnico dott.ssa , ha prodotto CP_4 Per_7
una relazione esplicativa dei conteggi e degli allegati presi in riferimento. Non pare inopportuno qui rimarcare, come già fatto altrove in sentenza, che i (numerosi) prospetti di conteggio depositati dall' in corso di causa si sono rivelati imprecisi, e probabilmente proprio a cagione di tale CP_4
fattore non è stato possibile chiudere la controversia in via bonaria molto tempo fa, oltretutto senza l'inevitabile aggravamento di spese processuali per tutti. Ciò giustifica la parziale
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 32
compensazione delle spese, nella misura di 1/2, ferma restando per la restante frazione la soccombenza degli odierni convenuti stante l'accoglimento della domanda formulata da . CP_4
Quanto alle spese di CTU svoltesi in questo giudizio (e rispetto alle quali non vi è prova documentale di cui abbia provveduto all'esborso dei compensi), quella medico-legale va posta in via definitiva a carico solidale delle parti convenute. Sul punto preme evidenziare che, se è vero che il suo espletamento si è reso necessario a causa delle obiettive mancanze della perizia svoltasi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (con particolare riferimento alla quantificazione del danno che sarebbe comunque residuato in capo alla in caso di corretta esecuzione della Pt_1
prestazione medica), da un lato, la CTU eseguita in questo giudizio ha confermato comunque la quantificazione percentuale dell'invalidità permanente (invece contestata fin dall'atto introduttivo dall e, dall'altro lato, che tale mancanza non può certo essere imputata alla ricorrente. Pt_5
Per quanto concerne, invece, la CTU contabile va posta a carico solidale delle parti convenute e della terza chiamata. Invero, per quanto sicuramente sulla bontà dei conteggi abbiano inciso principi giurisprudenziali tutt'altro che semplici e in parte di recente formulazione, risulta un dato incontrovertibile che, in corso di causa, l'ente non è stato in grado di esplicitare la metodologia alla base dei propri conteggi, ripetutamente mutati in maniera anche considerevole sul piano contenutistico, ed è certo che, sulla scorta di quei prospetti, non sarebbe stato possibile compiere i conteggi contenuti in questa sentenza al fine di determinare precisamente quanto dovuto dai convenuti alla ricorrente e quanto invece dovuto all'ente a titolo di regresso.
Da ultimo, si fa presente che il rifiuto opposto da alla proposta conciliativa non è stato tenuto CP_4
in considerazione nella relazione delle spese di lite atteso che la somma dovuta a titolo di regresso come quantificata in sentenza è maggiore rispetto a quella proposta ex art. 185-bis c.p.c., di talché il rifiuto può ritenersi giustificato.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla ricorrente, non emergendo elementi da cui potersi desumere la malafede o la colpa grave dei primi.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 33
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ dichiara la contumacia di CP_3
▪ accerta la corresponsabilità solidale del dott. e di CP_3 Parte_3
nella causazione del danno in capo alla ricorrente;
[...]
▪ condanna il dott. e l , in solido fra di loro, a CP_3 Controparte_9
corrispondere in favore di € 27.365,82 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
differenziale, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo, nonché € 1.629,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
▪ accoglie la domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. di e, per l'effetto, condanna il dott. CP_4
e l' , in solido fra di loro, al pagamento in CP_3 Controparte_9
favore di della somma di € 30.915,23, oltre rivalutazione dalla data di corresponsione ed CP_4
interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
▪ rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
▪ condanna e , in solido tra loro, a rifondere CP_3 Controparte_9
direttamente in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite dalla stessa sostenute, così liquidate: € 2.337,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA,
CAP per compensi della fase di ATP;
€ 8.519,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA, CAP
per compensi della presente fase di merito;
€ 5.028,00 quale rimborso spese esenti;
▪ compensa in misura pari a ½ le spese di lite nel rapporto processuale tra le parti convenute e la terza chiamata, condannando in solido tra CP_3 Controparte_9
loro, a rifondere la parte restante in favore di liquidata in misura pari a € 4.260,00 oltre CP_4
IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
▪ pone definitivamente a carico dei convenuti, in via solidale, le spese della CTU medico-legale;
▪ pone definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata, in via solidale, le spese della CTU contabile.
Così deciso in Arezzo, 10 marzo 2025
Il giudice
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 236/2019 TRIBUNALE DI AREZZO
34
Dott. Federico Pani
R.G. 236/2019