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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 20/03/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1 C.F._1
TORE ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 11/03/2021 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (cat. IO n. 15202460 avente decorrenza 01.02.2003 ) avendo l' errato nel conteggio delle contribuzione utile alla determinazione della CP_1 quota B;
in particolare non accreditandogli nell'anno 1997 54 giornate (pari a 10 settimane) e nell'anno 2002 46 giornate (9 settimane); spettando per quanto sopra un maggior rateo pensionistico per la quota B pari ad € 204,18 sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva di 458 settimane e considerando la r.m.s. di € 289,78 - come da mod. TE08 allegato - e del coefficiente legale pari a 0,00153846, in luogo del minor importo riconosciuto e corrisposto per tale quota B dall' di € CP_1 195,71 (cfr. pag. 2 del mod. TE08 allegato); per una differenza mensile perequabile di € 8,47 a partire dall'01.02.2003.
Si costituiva l' resistente preliminarmente eccependo la decadenza e la prescrizione;
CP_1 nel merito chi il rigetto della domanda (Il periodo di calcolo preso in considerazione va dal 01/01/1993 a tutto il 31/12/2002, atteso che nel 2003 il ricorrente ha lavorato dall'1 luglio al 30 novembre per complessivi giorni 102 e quindi successivamente alla decorrenza originaria (01/02/2003) (cfr. mod. DMAG relativo all'anno 2003 all.). Nell' anno 2003 sono presenti n. 135 giorni di lavoro che sono la risultanza di 102 giorni lavorati fisicamente e 33 giorni per calamità, come meglio si evince dall'allegato ARLA. Per gli anni 1993 e 2000 le settimane da
1 agricolo sono state rideterminate in ragione di 52 settimane complessive nell'anno comprensive della contribuzione quale lavoro dipendente. In conclusione, quanto di spettanza è stato giustamente riconosciuto e tacitato con TE08 del 08/04/2020….)..
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Trattandosi di rideterminazione del quantum di pensione liquidata a decorrere dal 1°-2-2003, va considerata la decadenza triennale, calcolata a ritroso dalla domanda.
Le doglianze del ricorrente riguardano gli anni 1997 per 54 giornate – pari a 10 settimane - e l'anno 2002 per 46 giornate – pari a 9 settimane - in modo che la quota B è pari a 458 settimane contributive
Tanto premesso si osserva che il nucleo centrale della controversia ruota intorno all'esatta consistenza della contribuzione accreditata in quota B (art. 7 D.lgs. n. 503/1992).
La contestazione dell' invoca le giornate lavorate, laddove il ricorrente invoca l'omessa integrale CP_1 considerazione della contribuzione figurativa, per gli anni 1997 e 2002 (non pure il 2003 richiamato dall' ). CP_1
Nell'estratto contributivo per l'anno 1997 risultano 102 giornate lavorate, 24 DS e 90 Trattamento Speciale;
Per il 2002 risultano 135 giornate lavorate, 89 Trattamento Speciale.
Se a norma dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1049/70 la durata dell'indennità di disoccupazione agricola è pari alla differenza tra il tetto massimo di 270 giornate ed il numero delle giornate effettivamente lavorate nell'anno, purché non si superi il limite di 180 giornate, e se, quindi, nel caso di specie la differenza è pari a
- 270- (102+24+90)= 54 (10 settimane;
- 270 –(135+89) = 46 giornate (9 settimane)
non superiore a 180, il conteggio dell'Istituto ai fini dell'accredito dei contributi figurativi è errato, in quanto avrebbe dovuto accreditare al ricorrente proprio i contributi rivendicati dall'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in funzione delle annualità riconosciute nei limiti della decadenza triennale.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione indicata in motivazione con riconoscimento di un supplemento mensile perequabile di € 8,47 a partire dall'01.02.2003
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei arretrati dovuti CP_1 per il trien nteriore alla domanda proposta il 11/03/2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 251,00 CP_1 per onora e spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 20 marzo 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 20/03/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1 C.F._1
TORE ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 11/03/2021 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (cat. IO n. 15202460 avente decorrenza 01.02.2003 ) avendo l' errato nel conteggio delle contribuzione utile alla determinazione della CP_1 quota B;
in particolare non accreditandogli nell'anno 1997 54 giornate (pari a 10 settimane) e nell'anno 2002 46 giornate (9 settimane); spettando per quanto sopra un maggior rateo pensionistico per la quota B pari ad € 204,18 sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva di 458 settimane e considerando la r.m.s. di € 289,78 - come da mod. TE08 allegato - e del coefficiente legale pari a 0,00153846, in luogo del minor importo riconosciuto e corrisposto per tale quota B dall' di € CP_1 195,71 (cfr. pag. 2 del mod. TE08 allegato); per una differenza mensile perequabile di € 8,47 a partire dall'01.02.2003.
Si costituiva l' resistente preliminarmente eccependo la decadenza e la prescrizione;
CP_1 nel merito chi il rigetto della domanda (Il periodo di calcolo preso in considerazione va dal 01/01/1993 a tutto il 31/12/2002, atteso che nel 2003 il ricorrente ha lavorato dall'1 luglio al 30 novembre per complessivi giorni 102 e quindi successivamente alla decorrenza originaria (01/02/2003) (cfr. mod. DMAG relativo all'anno 2003 all.). Nell' anno 2003 sono presenti n. 135 giorni di lavoro che sono la risultanza di 102 giorni lavorati fisicamente e 33 giorni per calamità, come meglio si evince dall'allegato ARLA. Per gli anni 1993 e 2000 le settimane da
1 agricolo sono state rideterminate in ragione di 52 settimane complessive nell'anno comprensive della contribuzione quale lavoro dipendente. In conclusione, quanto di spettanza è stato giustamente riconosciuto e tacitato con TE08 del 08/04/2020….)..
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Trattandosi di rideterminazione del quantum di pensione liquidata a decorrere dal 1°-2-2003, va considerata la decadenza triennale, calcolata a ritroso dalla domanda.
Le doglianze del ricorrente riguardano gli anni 1997 per 54 giornate – pari a 10 settimane - e l'anno 2002 per 46 giornate – pari a 9 settimane - in modo che la quota B è pari a 458 settimane contributive
Tanto premesso si osserva che il nucleo centrale della controversia ruota intorno all'esatta consistenza della contribuzione accreditata in quota B (art. 7 D.lgs. n. 503/1992).
La contestazione dell' invoca le giornate lavorate, laddove il ricorrente invoca l'omessa integrale CP_1 considerazione della contribuzione figurativa, per gli anni 1997 e 2002 (non pure il 2003 richiamato dall' ). CP_1
Nell'estratto contributivo per l'anno 1997 risultano 102 giornate lavorate, 24 DS e 90 Trattamento Speciale;
Per il 2002 risultano 135 giornate lavorate, 89 Trattamento Speciale.
Se a norma dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1049/70 la durata dell'indennità di disoccupazione agricola è pari alla differenza tra il tetto massimo di 270 giornate ed il numero delle giornate effettivamente lavorate nell'anno, purché non si superi il limite di 180 giornate, e se, quindi, nel caso di specie la differenza è pari a
- 270- (102+24+90)= 54 (10 settimane;
- 270 –(135+89) = 46 giornate (9 settimane)
non superiore a 180, il conteggio dell'Istituto ai fini dell'accredito dei contributi figurativi è errato, in quanto avrebbe dovuto accreditare al ricorrente proprio i contributi rivendicati dall'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in funzione delle annualità riconosciute nei limiti della decadenza triennale.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione indicata in motivazione con riconoscimento di un supplemento mensile perequabile di € 8,47 a partire dall'01.02.2003
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei arretrati dovuti CP_1 per il trien nteriore alla domanda proposta il 11/03/2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 251,00 CP_1 per onora e spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 20 marzo 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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