Articolo 14 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 13
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11 giugno 1958
Art. 14.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sara' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

Entrata in vigore il 11 giugno 1958