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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 418/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 11.1.2021 da
e (P.I. ),Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, via CANOVA 41, presso l'Avv. GIOVANNI
BERALDO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ,Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MONTEBELLUNA, via BUZZATI 8/1, presso l'Avv.
MASSIMILIANO CHIAVENTONE, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito:
In principalità:
- Accertato il difetto / irregolarità della procura alle liti, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertato il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della convenuta opposta, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
1 - Accertata la violazione dell'art. 2358 c.c. per contrarietà a norme imperative ed iLIceità della causa, dichiarata la nuLItà del contratto di apertura di credito oggetto di causa, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata istruttoria:
A. Qualora il giudicante non ritenga sufficientemente assolto l'onere della prova ai fini dell'accertamento della violazione ex art. 2358 c.c., si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che con comunicazione 04.08.2010 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste) LA AS spa –
Gruppo NE AN - precisava a F.LI IN snc (già IN AS di ) le garanzie richieste Per_1
per il perfezionamento del contratto di leasing n. 12059 IMM, successivamente stipulato dalle parti il
28.10.2010 (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)”;
2. “Vero che nella comunicazione 04.08.2010 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste) tra le garanzie richieste per il contratto di leasing era prevista una fideiussione da parte dei soci e Parte_1 Pt_2
nonché una fideiussione bancaria a prima istanza di un istituto di credito gradito a LA AS
[...]
spa”;
3. “Vero che , nella persona del responsabile filiale con comunicazione Parte_3 Controparte_2
12.08.2010 (cfr. doc. 2 che si rammostra al teste) chiedeva espressamente al Dott. dello Persona_2
Studio Brunello, commercialista di F.LI IN NC, l'acquisto e costituzione di pegno di € 100.000,00 in azioni NE AN e di € 50.000,00 in obbligazioni NE AN con perfezionamento post erogazione leasing”;
4. “Vero che in data 02.12.2010 e 30.12.2010 F.LI IN snc, in ottemperanza agli accordi tra le parti, acquistava da i titoli di cui all'estratto conto che si esibisce al teste (doc. 4 attoreo), Parte_3
per l'importo complessivo di € 151.000,00”;
5. “Vero che, negli accordi tra le parti, l'apertura di credito (doc. 2 fasc. monitorio, che si rammostra), il leasing (doc. 5 che si rammostra), la fideiussione NE AN (doc. 5 fasc. monitorio che si rammostra)
e l'acquisto dei titoli NE AN (docc. 2 e 4 che si rammostrano) costituivano negozi tra di loro collegati
e facenti parte di un'unica operazione finanziaria”;
2 6. “Vero che, in particolare, negli accordi tra le parti, l'apertura di credito, il leasing e la fideiussione
NE AN, perfezionatisi il 26-28.10.2010, venivano sottoscritti dalle parti per consentire a F.LI
IN snc la successiva sottoscrizione dei titoli NE AN di cui ai docc. 2 e 4 che si rammostrano al teste”;
7. “Vero che l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni NE AN da parte di F.LI IN snc, nella misura indicata nella comunicazione 12.08.2010 (doc. 2 che si rammostra al teste), costituiva altresì condizione per il perfezionamento dell'operazione finanziaria concordata tra le parti”. Si indicano a testi
i Sigg.ri: ; ; ; ; Controparte_2 Persona_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
B. Ordinarsi ad l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa CP_1
all'acquisto di azioni ed 5 obbligazioni di da parte di F.LI IN NC nel dicembre Parte_3
2010.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
IN VIA PRELIMINARE
Accertato che non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
NEL MERITO
Rigettata ogni eccezione e/o domanda ex adverso svolta, confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3159/2020.
In ogni caso, condannare la DI , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ella somma CP_1
capitale complessiva di € 160.973,71, ovvero della minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi dalle scadenze dei pagamenti al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Spese e onorari di lite interamente rifusi, oltre a 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi l'istanza di ammissione dei capitoli di prova testimoniale richiesti da parte opponente, per le ragioni esposte nella Memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. del 05.09.2022, nonché di ammissione dell'ordine di esibizione in quanto genericamente formulato e comunque irrilevante.
3 Per mero scrupolo difensivo, ammettersi le prove testimoniali capitolate nella Memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. del 15.07.2022, con il teste ivi indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito, per brevità, AR Controparte_3
S.N.C.) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3159/2020 del 16/11/2020, con cui le è stato ingiunto l'immediato pagamento in favore di
[...]
(di seguito, per brevità, ) della Controparte_1 CP_1
somma di euro 160.973,71, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Nel ricorso monitorio veniva rappresentato:
a) che con contratto sottoscritto in data 28.10.2010 (oggi in l.c.a.) Parte_3
aveva accordato alla società odierna opponente un'apertura di credito di euro
505.000,00 in conto corrente ipotecario n. 387870, utilizzabile sia mediante scoperto di conto corrente, sia mediante rilascio di fidejussione a favore di LA
AS S.p.a. che garantisse un importo massimo di euro 500.000,00.;
b) che a garanzia dell'apertura di credito era stata iscritta ipoteca per complessivi euro
909.000,00 su un bene immobile di soggetto terzo datore di ipoteca,
[...]
nei confronti della quale veniva dato atto essere già pendente, alla data CP_4
del deposito del ricorso monitorio, l'esecuzione immobiliare R.G.E. 158/2019 dinanzi al Tribunale di Udine, in cui dichiarava di essere intervenuta, CP_1
procedura in cui era già avvenuta (asta del 07.10.2020) l'aggiudicazione dell'immobile pignorato;
c) che con contratto sottoscritto in data 26.10.2010 si era Parte_3
costituita fideiussore solidale (per la somma massima di euro 500.000,00) di
AR S.N.C. in favore di LA AS S.p.a. per l'esatto e puntuale pagamento delle rate del leasing relative al contratto di locazione finanziaria n. 12059 IMM sottoscritto tra le parti (rectius, in corso di stipula, come si ricava dalla premessa del contratto);
d) che, essendo successivamente risultata AR S.N.C. morosa nel pagamento di alcune rate del leasing, LA AS S.p.a. aveva escusso la fideiussione da
[...]
[.. che aveva così versato in favore di tale società la somma di euro Parte_4
160.973,71;
e) che con raccomandata inviata alla debitrice in data 06.12.2016, Parte_3
aveva comunicato alla società odierna opponente la revoca dei fidi e della fideiussione concessi, diffidandola altresì al pagamento della predetta somma, a valere sulla fideiussione n. 24219;
f) che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 99/2017 (provvedimento con cui NE AN è stata posta in liquidazione coatta amministrativa) e del D.M.
22/02/2018, in data 11/04/2018 si era perfezionato il contratto di cessione di crediti (nei termini previsti dai predetti provvedimenti) tra i Commissari Liquidatori di e crediti tra cui era ricompreso anche quello Parte_3 CP_5
oggetto del presente giudizio;
g) che aveva poi modificato la propria denominazione sociale in CP_5 [...]
che in qualità di cessionaria aveva Controparte_6
dunque richiesto il provvedimento di ingiunzione.
***
Va premesso che, in corso di causa, è intervenuta in favore della convenuta opposta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019 R.G. pendente avanti il
Tribunale di Udine nei confronti della terza datrice di ipoteca Controparte_4
assegnazione della somma di euro 218.082,54, avvenuta in data 03/06/21 (doc. 6).
Dall'atto di intervento si ricava l'esatta corrispondenza tra il credito fatto valere in quella sede e quello azionato in via monitoria, come si ricava dalla totale sovrapponibilità della narrativa riportata nei due atti.
Nell'atto di intervento, aveva chiesto che, in fase distributiva, si procedesse CP_1
all'accantonamento delle somme spettantile, ai sensi degli art. 510, terzo comma, c.p.c. e
499, sesto comma, c.p.c., in forza del titolo che sarebbe andata a procurarsi nel termine di
30 giorni.
Il titolo esecutivo fatto valere in sede esecutiva, ai fini dell'assegnazione, è costituito appunto dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, come si ricava dalla
5 nota di precisazione del credito (doc. 6c attoreo), in cui ne viene riportato il numero (D.I.
n. 3159/20).
In sede esecutiva il credito dell'opponente è stato quindi integralmente soddisfatto, anche per le spese della fase monitoria, sul ricavato della vendita dell'immobile della terza datrice di ipoteca.
Secondo Cass. S.U. 7448/93, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (conformi le successive Cass. 15026/05, Cass. 4103/07, Cass. 6514/07, Cass.
21840/13).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, per effetto del fatto estintivo del credito intervenuto in pendenza del procedimento di opposizione, ma occorre ugualmente procedere alla valutazione delle ragioni di opposizione, ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio.
Infatti, “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Cass. 8428/14).
Esclusivamente a tal fine si procede dunque di seguito al relativo esame.
***
A fondamento dell'opposizione vengono proposti plurimi motivi, che si riportano di seguito seguendo l'ordine e la descrizione con cui sono stati esposti in atto di citazione, con esclusione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo
6 obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, questione processuale oramai superata
(il tentativo di mediazione non è obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ed è stato ritualmente promosso in corso di causa su impulso della convenuta opposta, dopo la pronuncia resa dal G.I. in data 02.10.21).
1. Difetto – irregolarità della procura ad litem
Sostiene l'opponente che la procura alle liti in favore dell'Avv. Massimiliano Chiaventone datata 21/09/2020, sottoscritta da , provenga da soggetto Persona_3
privo di necessari poteri di rappresentanza di diritto sostanziale di . CP_1
La procura alle liti richiama infatti una procura notarile del Dott. del CP_7
17/04/18, dalla quale però non si evincerebbe in alcun modo il conferimento del potere rappresentativo al predetto . Persona_3
Il rilievo è infondato.
Alla pagina 7, punto C. della procura Notaio i legge che la facoltà di firma singola CP_7
è conferita, tra gli altri ai “Signori cui è attribuita la qualifica di Dirigente, Quadro Direttivo di IV,
III o II livello”, senza loro indicazione nominativa.
Come già rilevato con provvedimento 2/10/21, la comunicazione societaria del 22/5/18
(doc. 9 fascicolo opposizione), rivolta al con cui viene allo stesso confermato da Per_3
proprio in relazione “alle occorrenze operative che comportino facoltà di firma per gli CP_5
atti della società”, il suo inquadramento quale Quadro Direttivo di IV livello, prova che egli era legittimato a conferire la procura alle liti.
2. Difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto
Eccepisce l'opponente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allegata al ricorso monitorio non sia idonea a provare la titolarità del credito in capo ad . CP_1
Sul punto va innanzitutto premesso che non si tratta di questione di legittimazione attiva, ma di merito.
La domanda è stata infatti proposta da che si pone, rispetto all'opponente, CP_1
secondo quanto indicato nel ricorso monitorio, quale soggetto portatore di un credito.
“La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere
o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in
7 astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass.
14468/2008 e, in senso conforme, Cass. 24791/08, Cass. 11284/10).
Altra e distinta questione è invece quella posta nel presente procedimento, relativa alla effettiva titolarità della posizione soggettiva - in questo caso attiva - vantata in giudizio, che integra al contrario “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/16).
Ciò posto, risulta documentalmente che il rapporto contrattuale sia sorto con
[...]
Parte_3
L'esistenza del contratto di cessione a di crediti originariamente facenti capo CP_5
alla società posta in liquidazione coatta amministrativa si ricava dalla peculiarità della vicenda in esame.
Non vi è stata infatti una “ordinaria” cessione in blocco ex art. 58 TUB, ma, in forza della previsione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 99/2017, è stato disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, avrebbe previsto che i Commissari
Liquidatori procedessero “alla cessione alla Parte_5
(…) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla
”.
Con D.M. 22/02/18 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione a quanto previsto dal predetto art. 5, disponendo che - per quanto qui di rilievo - i
8 Commissari Liquidatori di procedessero, in una o più soluzioni, alla Parte_3
cessione dei crediti come sopra indicati.
La cessione è avvenuta in data 11/04/18 e di essa è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito della AN d'Italia.
Il rilievo dell'opponente, secondo cui non vi sarebbe prova che il credito in questione rientri tra queLI oggetto della predetta cessione, è superato dalla produzione (sub doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) di estratto notarile del 17/06/22, proveniente dal Notaio rogante l'atto di cessione, che attesta che nell'allegato A menzionato nel contratto stesso sono ricomprese anche posizioni relative alla società opponente analiticamente indicate.
Sostiene l'opponente che nell'elencazione delle posizioni indicate nel doc. 11 avv., distinte solo per Codice Cliente e ID Rapporto, non sia individuabile il credito oggetto della presente causa.
La prova della cessione può tuttavia essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (principio espressamente enunciato in motivazione da Cass. 5617/20).
Può pertanto essere valorizzato il comportamento concludente della società opponente, risultante dai docc. 12 e 13 (memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c di parte convenuta opposta) da cui risulta che IN S.n.c., nel predisporre un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti abbia, tra le posizioni debitorie, indicato come
“debiti per finanziamenti” solo tre posizioni, una verso LA AS, una verso Unicredit ed una verso , nella consapevolezza quindi che tale soggetto fosse subentrato nella CP_1
posizione creditoria - seppur contestata - originariamente esistente verso Parte_3
che altrimenti sarebbe comparsa come procedura concorsuale nell'elenco dei debiti
[...]
di questa natura.
3. Violazione dell'art. 2358 c.c.. NuLItà dei contratti di apertura di credito, fideiussione e leasing.
La società opponente eccepisce la violazione dell'art. 2358 c.c. (“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle
9 proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”), da cui fa discendere la nuLItà del titolo dedotto in giudizio.
La prospettazione fattuale contenuta in atto di citazione non è univoca: si legge alle pagg.
2-3 che “la AN – per il tramite dei propri dipendenti – avrebbe proposto/imposto (il condizionale è
d'obbligo) la seguente operazione: stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con LA
AS SP e, contestualmente, acquisto di ingente quantità di azioni ed obbligazioni NE AN (da costituire in pegno) oltre ad apertura di credito sempre da parte di NE AN in conto corrente ovvero sotto forma di rilascio di apposita fideiussione nei confronti di LA (si ripete, longa manus dell'istituto di credito)”; alle pagg. 6-7, invece, che “nell'operazione economica descritta in premessa, NE AN ha indotto F.LI IN NC a determinarsi all'acquisto di azioni e obbligazioni per € 150.000,00 nell'ambito del leasing finanziario con la società strumentale LA AS SP”.
Non si comprende dunque se il rapporto di strumentalità tra l'acquisto di azioni NE
AN sia prospettato con riferimento al contratto di leasing o a quello di apertura di credito (intervenuti, peraltro, con soggetti distinti).
In ogni caso, anche a voler considerare l'operazione finanziaria nella sua interezza, non si rinviene il dedotto rapporto teleologico rispetto ad un acquisto di azioni NE AN.
In primo luogo, va considerato che il doc. 4 attoreo, indicato come estratto di conto corrente della F.LI IN è, al contrario, un e/c di un conto corrente n. 2148, intestato ad un soggetto persona fisica, : l'acquisto di titoli NE AN non è pertanto Per_1
riferibile alla società opponente (che, come si ricava dal contratto di apertura di credito, era invece titolare del c/c n. 387870).
Va a questo proposito incidentalmente dato atto che solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c, parte opponente ha prodotto certificato di morte di . Per_1
Tuttavia tale documento e le considerazioni svolte dalla parte in merito sono da considerarsi tamquam non essent, trattandosi di produzione documentale e di deduzioni effettuate tardivamente ed al di fuori del contraddittorio, essendo avvenute con l'ultimo atto precedente il passaggio in decisione della causa.
Ciò posto e proseguendo nella valutazione degli elementi invece ritualmente e tempestivamente introdotti in giudizio, va detto, quanto al doc. 1 attoreo, che si tratta di missiva di LA AS S.p.a. del 04/08/10, indirizzata alla IN s.a.s. di Per_1
10 (precedente forma societaria e denominazione dell'odierna opponente, come si evince dalla visura storica CCIAA prodotta), con cui venivano elencati i presupposti tecnici e giuridici per la conclusione del contratto di leasing, comprendenti - tra gli altri - una
“fideiussione bancaria a prima istanza di istituto di credito a noi gradito pari ad euro 500.000,00 a scalare del 10% annuo per 10 anni” (doc. 1 attoreo).
Il documento di per sé è privo di rilievo, poiché è pacifica - in quanto emerge documentalmente - l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello di apertura di credito: quest'ultimo (doc. 2 parte convenuta opposta) prevedeva infatti espressamente che l'apertura di credito avrebbe potuto essere utilizzata “sia mediante scoperto di conto corrente n. 387870”, (…) “sia mediante rilascio di fidejussione a favore della Società
LA AS S.p.a., che garantisca un importo massimo di Euro 500.000,00”.
L'opponente valorizza poi il contenuto del proprio doc. 2, una mail del 12/08/10, riferita
- quanto a provenienza - ad un funzionario NE AN ed indirizzata al dott.
[...]
(che l'opponente indica come proprio commercialista), in cui venivano riportati Per_2
“i termini della delibera effettuata dal nostro istituto per la pratica relativa alla IN Sas”, che comprendevano - tra le altre - la costituzione “di pegno di “100.000,00 € in nostre azioni e €
50.000,00 in nostre obbligazioni con perfezionamento post erogazione leasing”.
Va tuttavia osservato che, quand'anche l'operazione fosse stata originariamente concepita nei termini riportati nella mail, non venne poi realizzata: né al contratto di leasing, né a quello di apertura di credito accede un pegno, né la loro efficacia è subordinata alla successiva concessione di una tale garanzia reale (a garanzia dell'apertura di credito venne invece prevista la dazione di ipoteca da parte di un soggetto terzo).
Né risulta che i titoli acquistati solo nel dicembre 2010 da , persona fisica Per_1
oramai estranea alla società, siano in alcun modo stati utilizzati a garanzia dell'operazione leasing/apertura di credito, né soprattutto - ed è questo il dato di decisivo rilievo rispetto al divieto di cui all'art. 2358 c.c. - risulta che l'acquisto delle azioni sia avvenuto da parte del predetto con denaro proveniente, anche solo indirettamente, da un Per_1
prestito accordatogli dalla banca (l'acquisto è infatti avvenuto con provvista esistente su conto personale e non mediante l'utilizzo dell'apertura di credito concessa su differente conto intestato alla società).
11 Anche il motivo di opposizione appena esaminato è pertanto infondato.
***
In conclusione, l'opposizione – ove non fosse intervenuto il pagamento integrale in corso di causa – sarebbe stata respinta.
Secondo il criterio della soccombenza virtuale, AR S.N.C. va condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260,000,00 euro, a valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, intermedi tra i minimi ed i massimi tariffari per le altre fasi processuali, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3159/2020 del 16/11/2020;
- condanna F.LLI alla rifusione Controparte_3
delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore di
[...]
che liquida in euro 9.160,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 30 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 418/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 11.1.2021 da
e (P.I. ),Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, via CANOVA 41, presso l'Avv. GIOVANNI
BERALDO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ,Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MONTEBELLUNA, via BUZZATI 8/1, presso l'Avv.
MASSIMILIANO CHIAVENTONE, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito:
In principalità:
- Accertato il difetto / irregolarità della procura alle liti, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertato il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della convenuta opposta, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
1 - Accertata la violazione dell'art. 2358 c.c. per contrarietà a norme imperative ed iLIceità della causa, dichiarata la nuLItà del contratto di apertura di credito oggetto di causa, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata istruttoria:
A. Qualora il giudicante non ritenga sufficientemente assolto l'onere della prova ai fini dell'accertamento della violazione ex art. 2358 c.c., si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che con comunicazione 04.08.2010 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste) LA AS spa –
Gruppo NE AN - precisava a F.LI IN snc (già IN AS di ) le garanzie richieste Per_1
per il perfezionamento del contratto di leasing n. 12059 IMM, successivamente stipulato dalle parti il
28.10.2010 (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)”;
2. “Vero che nella comunicazione 04.08.2010 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste) tra le garanzie richieste per il contratto di leasing era prevista una fideiussione da parte dei soci e Parte_1 Pt_2
nonché una fideiussione bancaria a prima istanza di un istituto di credito gradito a LA AS
[...]
spa”;
3. “Vero che , nella persona del responsabile filiale con comunicazione Parte_3 Controparte_2
12.08.2010 (cfr. doc. 2 che si rammostra al teste) chiedeva espressamente al Dott. dello Persona_2
Studio Brunello, commercialista di F.LI IN NC, l'acquisto e costituzione di pegno di € 100.000,00 in azioni NE AN e di € 50.000,00 in obbligazioni NE AN con perfezionamento post erogazione leasing”;
4. “Vero che in data 02.12.2010 e 30.12.2010 F.LI IN snc, in ottemperanza agli accordi tra le parti, acquistava da i titoli di cui all'estratto conto che si esibisce al teste (doc. 4 attoreo), Parte_3
per l'importo complessivo di € 151.000,00”;
5. “Vero che, negli accordi tra le parti, l'apertura di credito (doc. 2 fasc. monitorio, che si rammostra), il leasing (doc. 5 che si rammostra), la fideiussione NE AN (doc. 5 fasc. monitorio che si rammostra)
e l'acquisto dei titoli NE AN (docc. 2 e 4 che si rammostrano) costituivano negozi tra di loro collegati
e facenti parte di un'unica operazione finanziaria”;
2 6. “Vero che, in particolare, negli accordi tra le parti, l'apertura di credito, il leasing e la fideiussione
NE AN, perfezionatisi il 26-28.10.2010, venivano sottoscritti dalle parti per consentire a F.LI
IN snc la successiva sottoscrizione dei titoli NE AN di cui ai docc. 2 e 4 che si rammostrano al teste”;
7. “Vero che l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni NE AN da parte di F.LI IN snc, nella misura indicata nella comunicazione 12.08.2010 (doc. 2 che si rammostra al teste), costituiva altresì condizione per il perfezionamento dell'operazione finanziaria concordata tra le parti”. Si indicano a testi
i Sigg.ri: ; ; ; ; Controparte_2 Persona_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
B. Ordinarsi ad l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa CP_1
all'acquisto di azioni ed 5 obbligazioni di da parte di F.LI IN NC nel dicembre Parte_3
2010.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
IN VIA PRELIMINARE
Accertato che non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
NEL MERITO
Rigettata ogni eccezione e/o domanda ex adverso svolta, confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3159/2020.
In ogni caso, condannare la DI , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ella somma CP_1
capitale complessiva di € 160.973,71, ovvero della minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi dalle scadenze dei pagamenti al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Spese e onorari di lite interamente rifusi, oltre a 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi l'istanza di ammissione dei capitoli di prova testimoniale richiesti da parte opponente, per le ragioni esposte nella Memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. del 05.09.2022, nonché di ammissione dell'ordine di esibizione in quanto genericamente formulato e comunque irrilevante.
3 Per mero scrupolo difensivo, ammettersi le prove testimoniali capitolate nella Memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. del 15.07.2022, con il teste ivi indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito, per brevità, AR Controparte_3
S.N.C.) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3159/2020 del 16/11/2020, con cui le è stato ingiunto l'immediato pagamento in favore di
[...]
(di seguito, per brevità, ) della Controparte_1 CP_1
somma di euro 160.973,71, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Nel ricorso monitorio veniva rappresentato:
a) che con contratto sottoscritto in data 28.10.2010 (oggi in l.c.a.) Parte_3
aveva accordato alla società odierna opponente un'apertura di credito di euro
505.000,00 in conto corrente ipotecario n. 387870, utilizzabile sia mediante scoperto di conto corrente, sia mediante rilascio di fidejussione a favore di LA
AS S.p.a. che garantisse un importo massimo di euro 500.000,00.;
b) che a garanzia dell'apertura di credito era stata iscritta ipoteca per complessivi euro
909.000,00 su un bene immobile di soggetto terzo datore di ipoteca,
[...]
nei confronti della quale veniva dato atto essere già pendente, alla data CP_4
del deposito del ricorso monitorio, l'esecuzione immobiliare R.G.E. 158/2019 dinanzi al Tribunale di Udine, in cui dichiarava di essere intervenuta, CP_1
procedura in cui era già avvenuta (asta del 07.10.2020) l'aggiudicazione dell'immobile pignorato;
c) che con contratto sottoscritto in data 26.10.2010 si era Parte_3
costituita fideiussore solidale (per la somma massima di euro 500.000,00) di
AR S.N.C. in favore di LA AS S.p.a. per l'esatto e puntuale pagamento delle rate del leasing relative al contratto di locazione finanziaria n. 12059 IMM sottoscritto tra le parti (rectius, in corso di stipula, come si ricava dalla premessa del contratto);
d) che, essendo successivamente risultata AR S.N.C. morosa nel pagamento di alcune rate del leasing, LA AS S.p.a. aveva escusso la fideiussione da
[...]
[.. che aveva così versato in favore di tale società la somma di euro Parte_4
160.973,71;
e) che con raccomandata inviata alla debitrice in data 06.12.2016, Parte_3
aveva comunicato alla società odierna opponente la revoca dei fidi e della fideiussione concessi, diffidandola altresì al pagamento della predetta somma, a valere sulla fideiussione n. 24219;
f) che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 99/2017 (provvedimento con cui NE AN è stata posta in liquidazione coatta amministrativa) e del D.M.
22/02/2018, in data 11/04/2018 si era perfezionato il contratto di cessione di crediti (nei termini previsti dai predetti provvedimenti) tra i Commissari Liquidatori di e crediti tra cui era ricompreso anche quello Parte_3 CP_5
oggetto del presente giudizio;
g) che aveva poi modificato la propria denominazione sociale in CP_5 [...]
che in qualità di cessionaria aveva Controparte_6
dunque richiesto il provvedimento di ingiunzione.
***
Va premesso che, in corso di causa, è intervenuta in favore della convenuta opposta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019 R.G. pendente avanti il
Tribunale di Udine nei confronti della terza datrice di ipoteca Controparte_4
assegnazione della somma di euro 218.082,54, avvenuta in data 03/06/21 (doc. 6).
Dall'atto di intervento si ricava l'esatta corrispondenza tra il credito fatto valere in quella sede e quello azionato in via monitoria, come si ricava dalla totale sovrapponibilità della narrativa riportata nei due atti.
Nell'atto di intervento, aveva chiesto che, in fase distributiva, si procedesse CP_1
all'accantonamento delle somme spettantile, ai sensi degli art. 510, terzo comma, c.p.c. e
499, sesto comma, c.p.c., in forza del titolo che sarebbe andata a procurarsi nel termine di
30 giorni.
Il titolo esecutivo fatto valere in sede esecutiva, ai fini dell'assegnazione, è costituito appunto dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, come si ricava dalla
5 nota di precisazione del credito (doc. 6c attoreo), in cui ne viene riportato il numero (D.I.
n. 3159/20).
In sede esecutiva il credito dell'opponente è stato quindi integralmente soddisfatto, anche per le spese della fase monitoria, sul ricavato della vendita dell'immobile della terza datrice di ipoteca.
Secondo Cass. S.U. 7448/93, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (conformi le successive Cass. 15026/05, Cass. 4103/07, Cass. 6514/07, Cass.
21840/13).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, per effetto del fatto estintivo del credito intervenuto in pendenza del procedimento di opposizione, ma occorre ugualmente procedere alla valutazione delle ragioni di opposizione, ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio.
Infatti, “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Cass. 8428/14).
Esclusivamente a tal fine si procede dunque di seguito al relativo esame.
***
A fondamento dell'opposizione vengono proposti plurimi motivi, che si riportano di seguito seguendo l'ordine e la descrizione con cui sono stati esposti in atto di citazione, con esclusione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo
6 obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, questione processuale oramai superata
(il tentativo di mediazione non è obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ed è stato ritualmente promosso in corso di causa su impulso della convenuta opposta, dopo la pronuncia resa dal G.I. in data 02.10.21).
1. Difetto – irregolarità della procura ad litem
Sostiene l'opponente che la procura alle liti in favore dell'Avv. Massimiliano Chiaventone datata 21/09/2020, sottoscritta da , provenga da soggetto Persona_3
privo di necessari poteri di rappresentanza di diritto sostanziale di . CP_1
La procura alle liti richiama infatti una procura notarile del Dott. del CP_7
17/04/18, dalla quale però non si evincerebbe in alcun modo il conferimento del potere rappresentativo al predetto . Persona_3
Il rilievo è infondato.
Alla pagina 7, punto C. della procura Notaio i legge che la facoltà di firma singola CP_7
è conferita, tra gli altri ai “Signori cui è attribuita la qualifica di Dirigente, Quadro Direttivo di IV,
III o II livello”, senza loro indicazione nominativa.
Come già rilevato con provvedimento 2/10/21, la comunicazione societaria del 22/5/18
(doc. 9 fascicolo opposizione), rivolta al con cui viene allo stesso confermato da Per_3
proprio in relazione “alle occorrenze operative che comportino facoltà di firma per gli CP_5
atti della società”, il suo inquadramento quale Quadro Direttivo di IV livello, prova che egli era legittimato a conferire la procura alle liti.
2. Difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto
Eccepisce l'opponente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allegata al ricorso monitorio non sia idonea a provare la titolarità del credito in capo ad . CP_1
Sul punto va innanzitutto premesso che non si tratta di questione di legittimazione attiva, ma di merito.
La domanda è stata infatti proposta da che si pone, rispetto all'opponente, CP_1
secondo quanto indicato nel ricorso monitorio, quale soggetto portatore di un credito.
“La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere
o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in
7 astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass.
14468/2008 e, in senso conforme, Cass. 24791/08, Cass. 11284/10).
Altra e distinta questione è invece quella posta nel presente procedimento, relativa alla effettiva titolarità della posizione soggettiva - in questo caso attiva - vantata in giudizio, che integra al contrario “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/16).
Ciò posto, risulta documentalmente che il rapporto contrattuale sia sorto con
[...]
Parte_3
L'esistenza del contratto di cessione a di crediti originariamente facenti capo CP_5
alla società posta in liquidazione coatta amministrativa si ricava dalla peculiarità della vicenda in esame.
Non vi è stata infatti una “ordinaria” cessione in blocco ex art. 58 TUB, ma, in forza della previsione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 99/2017, è stato disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, avrebbe previsto che i Commissari
Liquidatori procedessero “alla cessione alla Parte_5
(…) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla
”.
Con D.M. 22/02/18 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione a quanto previsto dal predetto art. 5, disponendo che - per quanto qui di rilievo - i
8 Commissari Liquidatori di procedessero, in una o più soluzioni, alla Parte_3
cessione dei crediti come sopra indicati.
La cessione è avvenuta in data 11/04/18 e di essa è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito della AN d'Italia.
Il rilievo dell'opponente, secondo cui non vi sarebbe prova che il credito in questione rientri tra queLI oggetto della predetta cessione, è superato dalla produzione (sub doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) di estratto notarile del 17/06/22, proveniente dal Notaio rogante l'atto di cessione, che attesta che nell'allegato A menzionato nel contratto stesso sono ricomprese anche posizioni relative alla società opponente analiticamente indicate.
Sostiene l'opponente che nell'elencazione delle posizioni indicate nel doc. 11 avv., distinte solo per Codice Cliente e ID Rapporto, non sia individuabile il credito oggetto della presente causa.
La prova della cessione può tuttavia essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (principio espressamente enunciato in motivazione da Cass. 5617/20).
Può pertanto essere valorizzato il comportamento concludente della società opponente, risultante dai docc. 12 e 13 (memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c di parte convenuta opposta) da cui risulta che IN S.n.c., nel predisporre un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti abbia, tra le posizioni debitorie, indicato come
“debiti per finanziamenti” solo tre posizioni, una verso LA AS, una verso Unicredit ed una verso , nella consapevolezza quindi che tale soggetto fosse subentrato nella CP_1
posizione creditoria - seppur contestata - originariamente esistente verso Parte_3
che altrimenti sarebbe comparsa come procedura concorsuale nell'elenco dei debiti
[...]
di questa natura.
3. Violazione dell'art. 2358 c.c.. NuLItà dei contratti di apertura di credito, fideiussione e leasing.
La società opponente eccepisce la violazione dell'art. 2358 c.c. (“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle
9 proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”), da cui fa discendere la nuLItà del titolo dedotto in giudizio.
La prospettazione fattuale contenuta in atto di citazione non è univoca: si legge alle pagg.
2-3 che “la AN – per il tramite dei propri dipendenti – avrebbe proposto/imposto (il condizionale è
d'obbligo) la seguente operazione: stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con LA
AS SP e, contestualmente, acquisto di ingente quantità di azioni ed obbligazioni NE AN (da costituire in pegno) oltre ad apertura di credito sempre da parte di NE AN in conto corrente ovvero sotto forma di rilascio di apposita fideiussione nei confronti di LA (si ripete, longa manus dell'istituto di credito)”; alle pagg. 6-7, invece, che “nell'operazione economica descritta in premessa, NE AN ha indotto F.LI IN NC a determinarsi all'acquisto di azioni e obbligazioni per € 150.000,00 nell'ambito del leasing finanziario con la società strumentale LA AS SP”.
Non si comprende dunque se il rapporto di strumentalità tra l'acquisto di azioni NE
AN sia prospettato con riferimento al contratto di leasing o a quello di apertura di credito (intervenuti, peraltro, con soggetti distinti).
In ogni caso, anche a voler considerare l'operazione finanziaria nella sua interezza, non si rinviene il dedotto rapporto teleologico rispetto ad un acquisto di azioni NE AN.
In primo luogo, va considerato che il doc. 4 attoreo, indicato come estratto di conto corrente della F.LI IN è, al contrario, un e/c di un conto corrente n. 2148, intestato ad un soggetto persona fisica, : l'acquisto di titoli NE AN non è pertanto Per_1
riferibile alla società opponente (che, come si ricava dal contratto di apertura di credito, era invece titolare del c/c n. 387870).
Va a questo proposito incidentalmente dato atto che solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c, parte opponente ha prodotto certificato di morte di . Per_1
Tuttavia tale documento e le considerazioni svolte dalla parte in merito sono da considerarsi tamquam non essent, trattandosi di produzione documentale e di deduzioni effettuate tardivamente ed al di fuori del contraddittorio, essendo avvenute con l'ultimo atto precedente il passaggio in decisione della causa.
Ciò posto e proseguendo nella valutazione degli elementi invece ritualmente e tempestivamente introdotti in giudizio, va detto, quanto al doc. 1 attoreo, che si tratta di missiva di LA AS S.p.a. del 04/08/10, indirizzata alla IN s.a.s. di Per_1
10 (precedente forma societaria e denominazione dell'odierna opponente, come si evince dalla visura storica CCIAA prodotta), con cui venivano elencati i presupposti tecnici e giuridici per la conclusione del contratto di leasing, comprendenti - tra gli altri - una
“fideiussione bancaria a prima istanza di istituto di credito a noi gradito pari ad euro 500.000,00 a scalare del 10% annuo per 10 anni” (doc. 1 attoreo).
Il documento di per sé è privo di rilievo, poiché è pacifica - in quanto emerge documentalmente - l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello di apertura di credito: quest'ultimo (doc. 2 parte convenuta opposta) prevedeva infatti espressamente che l'apertura di credito avrebbe potuto essere utilizzata “sia mediante scoperto di conto corrente n. 387870”, (…) “sia mediante rilascio di fidejussione a favore della Società
LA AS S.p.a., che garantisca un importo massimo di Euro 500.000,00”.
L'opponente valorizza poi il contenuto del proprio doc. 2, una mail del 12/08/10, riferita
- quanto a provenienza - ad un funzionario NE AN ed indirizzata al dott.
[...]
(che l'opponente indica come proprio commercialista), in cui venivano riportati Per_2
“i termini della delibera effettuata dal nostro istituto per la pratica relativa alla IN Sas”, che comprendevano - tra le altre - la costituzione “di pegno di “100.000,00 € in nostre azioni e €
50.000,00 in nostre obbligazioni con perfezionamento post erogazione leasing”.
Va tuttavia osservato che, quand'anche l'operazione fosse stata originariamente concepita nei termini riportati nella mail, non venne poi realizzata: né al contratto di leasing, né a quello di apertura di credito accede un pegno, né la loro efficacia è subordinata alla successiva concessione di una tale garanzia reale (a garanzia dell'apertura di credito venne invece prevista la dazione di ipoteca da parte di un soggetto terzo).
Né risulta che i titoli acquistati solo nel dicembre 2010 da , persona fisica Per_1
oramai estranea alla società, siano in alcun modo stati utilizzati a garanzia dell'operazione leasing/apertura di credito, né soprattutto - ed è questo il dato di decisivo rilievo rispetto al divieto di cui all'art. 2358 c.c. - risulta che l'acquisto delle azioni sia avvenuto da parte del predetto con denaro proveniente, anche solo indirettamente, da un Per_1
prestito accordatogli dalla banca (l'acquisto è infatti avvenuto con provvista esistente su conto personale e non mediante l'utilizzo dell'apertura di credito concessa su differente conto intestato alla società).
11 Anche il motivo di opposizione appena esaminato è pertanto infondato.
***
In conclusione, l'opposizione – ove non fosse intervenuto il pagamento integrale in corso di causa – sarebbe stata respinta.
Secondo il criterio della soccombenza virtuale, AR S.N.C. va condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260,000,00 euro, a valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, intermedi tra i minimi ed i massimi tariffari per le altre fasi processuali, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3159/2020 del 16/11/2020;
- condanna F.LLI alla rifusione Controparte_3
delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore di
[...]
che liquida in euro 9.160,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 30 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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