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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g.6007 /2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6007 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, , nato a [...] il [...], cf. C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Pontedera Piazza Curtatone n.7presso C.F._2 lo studio dell'avv.to NAZZI GIORGIO dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. _1
, elettivamente domiciliata in VIA F. PUCCINOTTI 61 50129 C.F._3
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to ANDREA NOCCESI dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. BERNINI ANTONELLA;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e : “accertare e dichiarare la lesione Parte_1 Parte_2
della riserva di legittima del SI e del SI , avvenuta Parte_1 Parte_2
con la accettazione della disposizione testamentaria della NO da parte Controparte_2
del SI e, dunque, accertare e dichiarare in favore del SI Controparte_3 Pt_1
e del SI la riduzione della suddetta disposizione testamentaria
[...] Parte_2
e la reintegrazione per la quota di un ventiquattresimo di riserva legittima ciascuno sull'asse ereditario della NO , in spregio della NO sui Controparte_2 _1
seguenti cespiti: a.diritto di piena proprietà su appartamento per civile abitazione situato in
Firenze, Via Bocchi n.46, identificato al CF di quel Comune, foglio di mappa 126, particella
266 subalterno 3, z.c. 2, categoria A/3 classe 4°, vani 6, superficie catastale mq. 107 ed escluso aree scoperte mq.103, rendita €. 1.053,57b.diritto di piena proprietà su box-rimessa identificato al Catasto Fabbricati di Firenze nel foglio di mappa 126, particella 266 subalterno 36, z.c. 2, categoria C/6 classe 8°, mq. 10, rendita €. 82,63. c. Diritto sull'ammontare di Euro 7.049,00, sì dichiarato come liquidità esistenti. Condannare la
NO alla corresponsione in favore del SI , del _1 Parte_2
SI dell'importo di Euro 17.343,70 ciascuno, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dall'accettazione dell'eredità. In subordine disporre la divisione della comunione ereditaria venutasi a costituire fra i SIi , Parte_2 Pt_1
e in conseguenza della accertata riduzione delle disposizioni
[...] _1
testamentarie e della reintegrazione dei diritti ereditari riservati dalla Legge, secondo le quote di cui al punto che precede per ciascun bene immobile ivi elencato, nelle forme che saranno ritenute più opportune e dunque se del caso, ravvisata l'impossibilità della separazione in natura del bene, anche mediante vendita al pubblico incanto. Condannare la
NO alla corresponsione in favore del SI e del _1 Parte_2
SI della quota parte di un ventiquattresimo ciascuno dell'importo di Euro Parte_1
7.049,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'accettazione dell'eredità. In ogni caso con ordine di trascrizione della emananda sentenza ed esonero del competente
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“Con riferimento alla domanda formulata in via principale: _1
respingere e dichiarare inammissibile oltre che infondata la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la nullità del testamento, formulata genericamente e temerariamente senza il sostegno di un principio di prova. Con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, in via principale: accertato il valore dell'asse ereditario al netto delle spese funerarie, dichiarare che non vi è stata lesione di legittima, avendo CP_4
anticipatamente ricevuto dalla madre l'importo equivalente, oltre interessi da
[...]
calcolare dalla data del decesso, da imputare per effetto della collazione alla quota di legittima;
Con riferimento alla domanda subordinata, in via di stretto subordine: nella denegata ipotesi in cui sia dovuta agli attori una somma a titolo di legittima, compensarla con il debito da questi maturato, successivamente al decesso della , nei Controparte_2
confronti del suo erede universale AN , che ha versato a titolo di prestito a CP_3
in data 27.04.15 l'importo di €10.000,00 ed ha versato sempre a titolo di Parte_1
prestito in data 31.05.16 a favore di , e l'importo di Pt_1 Parte_2 CP_5 Parte_3
€179.710,93. In ogni caso: respingere la domanda di riduzione e di divisione ed ogni eccezione e domanda formulata dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertato che la convenuta quale erede universale di _1
, ha ereditato i crediti da questo maturati nei confronti di e Controparte_3 Pt_1
, condannarli solidalmente alla restituzione della complessiva somma di Parte_2
€189.710,93 ricevuta in data 27.04.15 e in data 31.05.16 di cui in narrativa, al netto di eventuali compensazioni che si rendessero necessarie sulla quota di legittima. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Ammettere prova sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la mail del 25.05.16 ore 19:47 avente ad oggetto “ZI con mittente Per_1
che viene rammostrata alla teste era indirizzata a e da Parte_1 Parte_4
questa è stata ricevuta;
2) Vero che il giorno dopo aver inviato la mail Parte_1
raggiunse telefonicamente 3) Vero che nel corso della telefonata Parte_4
le parlò del mutuo bancario contratto con i fratelli per il quale era stata accesa Parte_1
un'ipoteca su di un immobile ad uso commerciale, che da tempo cercavano di vendere, per
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
poter così estinguere il mutuo;
4) Vero che chiese se fosse possibile Parte_4
rinegoziare i tassi del mutuo bancario in modo da poter diminuire i ratei;
5) Vero che nel colloquio telefonico si rendeva disponibile a sottoscrivere una scrittura privata Parte_1
per dare conto del prestito che stava per ricevere insieme ai fratelli dallo ZI, finalizzato ad Co estinguere il mutuo bancario, al fine di scongiurare problemi nel caso GI fosse venuto
a mancare prima di ricevere la restituzione del denaro;
6) Vero che Parte_4
evitava ogni tipo di riflessione sull'ipotetica successione dello ZI , rispondeva che Per_1
questo poteva disporre dei suoi soldi come meglio riteneva e che il rapporto contrattuale di prestito insorto tra i cugini e lo ZI fin dall'anno precedente risultava documentato. ) Pt_1
Vero che disse di aver prestato i soldi ai nipoti per estinguere il mutuo Controparte_3
ipotecario; 8) Vero che in data 31.05.16 andò a Firenze a prendere lo ZI Parte_1 Per_1
e insieme si recarono nella filiale della banca Popolare di Lajatico dove Controparte_3
estinse il mutuo contratto dai nipoti. Si indica quale testimone Parte_4
residente a [...]. In merito all'espletata CTU: si insiste nelle osservazioni al compenso di CTU e ausiliario del 22.05.24 e nell'istanza di convocazione di
CTU e ausiliario a chiarimenti che non sono stati resi in merito alle osservazioni presentate dai propri consulenti di parte per quanto concerne la stima dell'immobile. In ogni caso: spese competenze ed onorari di causa e di mediazione interamente rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26/05/2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far accertare la nullità del
[...] _1
testamento redatto da pubblicato in Firenze il 31 maggio 2012; o in via Controparte_2
subordinata accertare la lesione della riserva di legittima degli attori avvenuta con la accettazione della disposizione testamentaria da parte del e Controparte_3
dunque disporre la riduzione della suddetta disposizione e la reintegrazione di un ventiquattresimo di riserva legittima per ciascuno degli attori.
In particolare gli attori hanno esposto:
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- di essere figli ed eredi di nata a [...] il [...] e CP_4
deceduta in data 8.7.1986 a Pontedera, unitamente alle sorelle e Persona_2
; Persona_3
- che in data 7.3.2012 decedeva in Firenze la , nata a [...] Controparte_2
il 6.7.1920, vedova di e madre di , Persona_4 Controparte_3 Per_5
e e quindi nonna degli odierni attori;
[...] CP_4 _1
- che il giorno 31.5.2012 era pubblicato il testamento olografo della , Controparte_2
con il quale era nominato suo unico erede universale il , il quale Controparte_3 contestualmente alla pubblicazione accettava l'eredità;
- che il lascito ereditario così compiuto ha leso la quota di riserva degli eredi per rappresentazione di pari ad un sesto dell'intero patrimonio di CP_4
caduto in successione;
Controparte_2
- Gli attori quindi, quali eredi pro quota di un quarto ciascuno di CP_4
hanno esposto di avere diritto alla quota di riserva dell'eredità della CP_2
per la quota di un ventiquattresimo ciascuno del totale.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale ha evidenziato preliminarmente _1
che non era stato esperito il procedimento di mediazione;
che con riferimento alla domanda di nullità del testamento non veniva avanzata nessuna prova in merito. Nel merito poi della domanda di riduzione evidenzia come all'interno dl testamento al de cuius aveva confessato di avere più volte provveduto con varie donazioni ai bisogni degli altri figli e per tale motivo aveva devoluto a tutto il proprio patrimonio. Più nello specifico la convenuta CP_3
individua nella sua comparsa di costituzione n. 3 donazioni che la madre avrebbe fatto alla figlia La convenuta ha inoltre contestato la quantificazione dell'asse ereditario e CP_4
infine ha eccepito in compensazione un credito che la stessa vanterebbe verso i fratelli Pt_1
pari ad €189.710,93. Il prestito sarebbe stato fatto per estinguere il mutuo fondiario concesso alla società (doc.13 parte convenuta) di cui i soci sono i quattro fratelli (25% CP_7 Pt_1
ciascuno), amministrata dal sig. Parte_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Rinunciata la domanda di nullità del testamento con la memoria 183 n.1 da parte degli attori la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica ed è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024 ove è stata trattenuta in decisione previa l'assegnazione di rituali termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'azione di riduzione esercitata da Pt_1
e nei confronti di per quel che attiene
[...] Parte_2 _1
all'eredità di . Controparte_2
Fatti non contestati della presente controversia sono tanto le qualifiche soggettive delle parti ( gli attori sono eredi per rappresentazione della sorella di , Controparte_3
premorta alla madre , mentre la convenuta è l'unica CP_8 Controparte_2 erede di ), e così anche la devoluzione testamentaria dell'eredità Controparte_3
di in favore di che ha poi devoluto Controparte_2 Controparte_3
l'intera sua eredità alla sorella odierna convenuta. _1
Ciò premesso occorre partire dal valore della quota di riserva che la legge attribuisce agli attori. Nel caso di specie è defunta lasciando più figli con Controparte_2
conseguenza che essendogli premorto il coniuge trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 537 c.c. ovvero sia ai figli sono riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali. Quindi nel caso di specie gli odierni attori sono succeduti per rappresentazione nella quota della madre che era per l'esattezza 1/6 dell'eredità . CP_2
Detta quota va poi a sua volta divisa per 4 essendo tanti i figli della CP_4
con la conseguenza che ognuno degli odierni attori vanta sul patrimonio della de cuius una quota di riserva di 1/24.
Tutto ciò premesso quindi occorre vedere se scomputate le donazioni ricevute in vita dagli attori (rectius dalla madre degli attori) vi sia stata o meno lesione della quota di legittima. Per far ciò occorre valutare i beni alla data dell'apertura della successione.
Le parti concordano che l'attivo dell' asse ereditario era composto dai seguenti beni :
- Piena ed esclusiva proprietà appartamento Via Bocchi 46, Firenze, fog.126, part.266, sub.3, cat. A/3, 107mq, rendita 1.053,57€;
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- Box rimessa annesso all'appartamento di cui sopra, fog.126, part.266, sub.36, cat.
C/6, 10mq, rendita 82,63€;
- - Conto corrente acceso presso MPS su cui era depositato alla data della morte un totale di 6.309,11 € come da dichiarazione dell'Istituto bancario alla data di apertura della successione;
Così come le parti concordano che il passivo dell'asse ereditario era composto unicamente dalle spese funebri pari ad € 3.475,00.
Partendo dalla valutazione dell'attivo immobiliare la consulenza tecnica ha stimato il compendio immobiliare in un valore pari ad € 317.000,00, con il metodo del market comparison approach (MCA).
Avverso tale valutazione sono state avanzate osservazioni da parte della convenuta la quale – nello specifico – non ha condiviso la valutazione del posto auto. La stima è – ad avviso di parte convenuta - risultata “più elevata perché è stato attribuito un valore ad un posto auto condominiale “a rotazione” che non ha una propria identificazione catastale ed urbanistica, il cui utilizzo non è neppure contrattualizzato nel titolo di provenienza”.
Al riguardo occorre evidenziare che il suddetto posto auto è privo di una consistenza catastale che lo individui come un bene autonomo. Anzi emerge che dai verbali delle operazioni peritali esso insista su un cortile condominiale e sia a disposizione dei condomini senza un uso esclusivo in favore di alcuno. Da ciò deriva che il suo valore vada conteggiato come parte comune dell'edificio (v. Arg. Da Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22339 del
06/09/2019) e non avente valore autonomo.
Ne consegue che considerata la non autonoma consistenza del posto auto condominiale al valore attribuito vada sottratto il valore che il ctu ha dato al posto auto pari ad € 3.188,00.
Ciò premesso quindi alla luce delle circostanze della ctu può dirsi che l'asse ereditario
(defalcato dai debiti e cioè dalle spese funebri) avesse – alla data dell'apertura della successione- un valore pari ad € 316.646,11.
Rispetto a detto valore la quota di riserva della madre degli attori è pari – come detto – ad un 1/6 cioè ad € 52.774,35.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Rispetto a questo valore parte convenuta ha eccepito – come detto – la sussistenza di alcune donazioni ricevute da . A norma infatti dell'art. 564 c.c. il Parte_5
legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie come nel caso di specie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che non ne sia stato espressamente dispensato.
Considerato quindi che non era stata dispensata da ciò, occorre Parte_5
procedere all'imputazione di dette donazioni sulla quota di riserva.
Come infatti evidenziato dalla suprema corte “Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cfr. Cass. Civ. 11873/1993).
Le donazioni di denaro fatte al legittimario vanno quindi computate – secondo le indicazioni della corte di legittimità – in base al principio nominalistico infatti, “la collazione del denaro ricevuto in donazione dal “de cuius” soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere
d'acquisto della moneta”. (Cass. n. 26486/2019).
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ora nel caso di specie parte convenuta ha dato prova che ha Parte_5
ricevuto dalla madre le seguenti donazioni: 1) lire 590.000 (doc 6) 2) lire 19.635 3) lire 37.050
(doc 7) il tutto per un totale complessivo di lire 646.685 che convertite in euro secondo il loro valore nominale sono 333.98€.
Sicchè sottraendo tale somma che rappresenta il donatum alla quota di legittima emerge che la quota spettante a per la legittima era pari ad € 52. 440,37. Parte_5
Considerato poi che la stessa non ha ricevuto nulla per testamento dalla madre emerge quindi una lesione di tale valor che rapportata alla posizione dei figli – odierni attori – a lei succeduti per rappresentazione corrisponde ad un credito di € 13.110,09 ciascuno.
Ora secondo la ricostruzione di parte convenuta detto credito sarebbe da compensare con quanto ricevuto dagli attori per prestiti mai restituiti da . Controparte_3
Ora sul punto occorre osservare che parte convenuta asserisce l'esistenza prestito fatto in vita da agli attori, per un totale di € 189.710,93, di cui chiede Controparte_3
compensazione
Risulta provato dagli atti di causa che parte attrice, e più nello specifico , Parte_1 anche in qualità di amministratore unico dell' abbia ricevuto la suddetta somma da CP_7
parte dello zio , tramite due assegni versati da quest'ultimo il 27.04.2015 ed il CP_3
31.05.2016, per gli importi rispettivamente di € 10.000,00 ed € 179.710,93 (cfr. assegni depositati).
Tuttavia, lo stesso zio, nel proprio testamento pubblico del 13.01.2020, ha disposto quanto segue: “Preciso espressamente di escludere dall'asse ereditario e da ogni attribuzione
a titolo ereditario le seguenti persone: […] i nipoti , , Persona_2 Parte_2
e , figli di mia sorella (detta ). Gli stessi hanno Parte_1 Persona_3 CP_4 Pt_6
da me ricevuto in più riprese la somma complessiva di Euro 190.000,00 al fine di estinguerne
i rispettivi mutui”.
Orbene, è indubbio che, anche se le somme in questione fossero state corrisposte a parte attrice a titolo di prestito così come sostenuto dalla convenuta, la reale volontà del testatore
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con l'utilizzo di siffatta formulazione testamentaria fosse stata quella di esonerare gli attori dalla ripetizione della prestazione eventualmente dovuta, costituendo un legato di liberazione da debito: tale legato, previsto dall'art. 658 c.c., pur assimilabile alla fattispecie della remissione del debito ex art. 1236 c.c., si distingue da quest'ultima in quanto “è una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e si configura come negozio unilaterale non recettizio, sicché l'effetto della liberazione del legatario si produce immediatamente all'apertura della successione” (Cass. civ., sez. II, sent. 27 luglio 2022, n.
23404).
Devono, pertanto, essere rigettate sia la domanda riconvenzionale che l'eccezione di compensazione sollevate da . _1
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della soccombenza reciproca data la rinuncia di parte attrice all'azione di annullamento del testamento originariamente proposta, nonché i rapporti personali tra le parti e il lungo lasso di tempo trascorso ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di
C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 _1
1. Accoglie le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
_1
2. E per l'effetto condanna a corrispondere a _1 Pt_1
e la complessiva somma di € 13.110,09 ciascuno
[...] Parte_2
oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda giudiziale sino a soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei _1
confronti di e;
Parte_1 Parte_2
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4. Compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di ctu suddividendole al 50% tra le parti nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice estensore
(dott. Massimiliano Sturiale)
Il Presidente
(dott. Roberto Monteverde)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g.6007 /2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6007 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, , nato a [...] il [...], cf. C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Pontedera Piazza Curtatone n.7presso C.F._2 lo studio dell'avv.to NAZZI GIORGIO dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. _1
, elettivamente domiciliata in VIA F. PUCCINOTTI 61 50129 C.F._3
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to ANDREA NOCCESI dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. BERNINI ANTONELLA;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e : “accertare e dichiarare la lesione Parte_1 Parte_2
della riserva di legittima del SI e del SI , avvenuta Parte_1 Parte_2
con la accettazione della disposizione testamentaria della NO da parte Controparte_2
del SI e, dunque, accertare e dichiarare in favore del SI Controparte_3 Pt_1
e del SI la riduzione della suddetta disposizione testamentaria
[...] Parte_2
e la reintegrazione per la quota di un ventiquattresimo di riserva legittima ciascuno sull'asse ereditario della NO , in spregio della NO sui Controparte_2 _1
seguenti cespiti: a.diritto di piena proprietà su appartamento per civile abitazione situato in
Firenze, Via Bocchi n.46, identificato al CF di quel Comune, foglio di mappa 126, particella
266 subalterno 3, z.c. 2, categoria A/3 classe 4°, vani 6, superficie catastale mq. 107 ed escluso aree scoperte mq.103, rendita €. 1.053,57b.diritto di piena proprietà su box-rimessa identificato al Catasto Fabbricati di Firenze nel foglio di mappa 126, particella 266 subalterno 36, z.c. 2, categoria C/6 classe 8°, mq. 10, rendita €. 82,63. c. Diritto sull'ammontare di Euro 7.049,00, sì dichiarato come liquidità esistenti. Condannare la
NO alla corresponsione in favore del SI , del _1 Parte_2
SI dell'importo di Euro 17.343,70 ciascuno, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dall'accettazione dell'eredità. In subordine disporre la divisione della comunione ereditaria venutasi a costituire fra i SIi , Parte_2 Pt_1
e in conseguenza della accertata riduzione delle disposizioni
[...] _1
testamentarie e della reintegrazione dei diritti ereditari riservati dalla Legge, secondo le quote di cui al punto che precede per ciascun bene immobile ivi elencato, nelle forme che saranno ritenute più opportune e dunque se del caso, ravvisata l'impossibilità della separazione in natura del bene, anche mediante vendita al pubblico incanto. Condannare la
NO alla corresponsione in favore del SI e del _1 Parte_2
SI della quota parte di un ventiquattresimo ciascuno dell'importo di Euro Parte_1
7.049,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'accettazione dell'eredità. In ogni caso con ordine di trascrizione della emananda sentenza ed esonero del competente
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“Con riferimento alla domanda formulata in via principale: _1
respingere e dichiarare inammissibile oltre che infondata la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la nullità del testamento, formulata genericamente e temerariamente senza il sostegno di un principio di prova. Con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, in via principale: accertato il valore dell'asse ereditario al netto delle spese funerarie, dichiarare che non vi è stata lesione di legittima, avendo CP_4
anticipatamente ricevuto dalla madre l'importo equivalente, oltre interessi da
[...]
calcolare dalla data del decesso, da imputare per effetto della collazione alla quota di legittima;
Con riferimento alla domanda subordinata, in via di stretto subordine: nella denegata ipotesi in cui sia dovuta agli attori una somma a titolo di legittima, compensarla con il debito da questi maturato, successivamente al decesso della , nei Controparte_2
confronti del suo erede universale AN , che ha versato a titolo di prestito a CP_3
in data 27.04.15 l'importo di €10.000,00 ed ha versato sempre a titolo di Parte_1
prestito in data 31.05.16 a favore di , e l'importo di Pt_1 Parte_2 CP_5 Parte_3
€179.710,93. In ogni caso: respingere la domanda di riduzione e di divisione ed ogni eccezione e domanda formulata dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertato che la convenuta quale erede universale di _1
, ha ereditato i crediti da questo maturati nei confronti di e Controparte_3 Pt_1
, condannarli solidalmente alla restituzione della complessiva somma di Parte_2
€189.710,93 ricevuta in data 27.04.15 e in data 31.05.16 di cui in narrativa, al netto di eventuali compensazioni che si rendessero necessarie sulla quota di legittima. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Ammettere prova sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la mail del 25.05.16 ore 19:47 avente ad oggetto “ZI con mittente Per_1
che viene rammostrata alla teste era indirizzata a e da Parte_1 Parte_4
questa è stata ricevuta;
2) Vero che il giorno dopo aver inviato la mail Parte_1
raggiunse telefonicamente 3) Vero che nel corso della telefonata Parte_4
le parlò del mutuo bancario contratto con i fratelli per il quale era stata accesa Parte_1
un'ipoteca su di un immobile ad uso commerciale, che da tempo cercavano di vendere, per
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
poter così estinguere il mutuo;
4) Vero che chiese se fosse possibile Parte_4
rinegoziare i tassi del mutuo bancario in modo da poter diminuire i ratei;
5) Vero che nel colloquio telefonico si rendeva disponibile a sottoscrivere una scrittura privata Parte_1
per dare conto del prestito che stava per ricevere insieme ai fratelli dallo ZI, finalizzato ad Co estinguere il mutuo bancario, al fine di scongiurare problemi nel caso GI fosse venuto
a mancare prima di ricevere la restituzione del denaro;
6) Vero che Parte_4
evitava ogni tipo di riflessione sull'ipotetica successione dello ZI , rispondeva che Per_1
questo poteva disporre dei suoi soldi come meglio riteneva e che il rapporto contrattuale di prestito insorto tra i cugini e lo ZI fin dall'anno precedente risultava documentato. ) Pt_1
Vero che disse di aver prestato i soldi ai nipoti per estinguere il mutuo Controparte_3
ipotecario; 8) Vero che in data 31.05.16 andò a Firenze a prendere lo ZI Parte_1 Per_1
e insieme si recarono nella filiale della banca Popolare di Lajatico dove Controparte_3
estinse il mutuo contratto dai nipoti. Si indica quale testimone Parte_4
residente a [...]. In merito all'espletata CTU: si insiste nelle osservazioni al compenso di CTU e ausiliario del 22.05.24 e nell'istanza di convocazione di
CTU e ausiliario a chiarimenti che non sono stati resi in merito alle osservazioni presentate dai propri consulenti di parte per quanto concerne la stima dell'immobile. In ogni caso: spese competenze ed onorari di causa e di mediazione interamente rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26/05/2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far accertare la nullità del
[...] _1
testamento redatto da pubblicato in Firenze il 31 maggio 2012; o in via Controparte_2
subordinata accertare la lesione della riserva di legittima degli attori avvenuta con la accettazione della disposizione testamentaria da parte del e Controparte_3
dunque disporre la riduzione della suddetta disposizione e la reintegrazione di un ventiquattresimo di riserva legittima per ciascuno degli attori.
In particolare gli attori hanno esposto:
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- di essere figli ed eredi di nata a [...] il [...] e CP_4
deceduta in data 8.7.1986 a Pontedera, unitamente alle sorelle e Persona_2
; Persona_3
- che in data 7.3.2012 decedeva in Firenze la , nata a [...] Controparte_2
il 6.7.1920, vedova di e madre di , Persona_4 Controparte_3 Per_5
e e quindi nonna degli odierni attori;
[...] CP_4 _1
- che il giorno 31.5.2012 era pubblicato il testamento olografo della , Controparte_2
con il quale era nominato suo unico erede universale il , il quale Controparte_3 contestualmente alla pubblicazione accettava l'eredità;
- che il lascito ereditario così compiuto ha leso la quota di riserva degli eredi per rappresentazione di pari ad un sesto dell'intero patrimonio di CP_4
caduto in successione;
Controparte_2
- Gli attori quindi, quali eredi pro quota di un quarto ciascuno di CP_4
hanno esposto di avere diritto alla quota di riserva dell'eredità della CP_2
per la quota di un ventiquattresimo ciascuno del totale.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale ha evidenziato preliminarmente _1
che non era stato esperito il procedimento di mediazione;
che con riferimento alla domanda di nullità del testamento non veniva avanzata nessuna prova in merito. Nel merito poi della domanda di riduzione evidenzia come all'interno dl testamento al de cuius aveva confessato di avere più volte provveduto con varie donazioni ai bisogni degli altri figli e per tale motivo aveva devoluto a tutto il proprio patrimonio. Più nello specifico la convenuta CP_3
individua nella sua comparsa di costituzione n. 3 donazioni che la madre avrebbe fatto alla figlia La convenuta ha inoltre contestato la quantificazione dell'asse ereditario e CP_4
infine ha eccepito in compensazione un credito che la stessa vanterebbe verso i fratelli Pt_1
pari ad €189.710,93. Il prestito sarebbe stato fatto per estinguere il mutuo fondiario concesso alla società (doc.13 parte convenuta) di cui i soci sono i quattro fratelli (25% CP_7 Pt_1
ciascuno), amministrata dal sig. Parte_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Rinunciata la domanda di nullità del testamento con la memoria 183 n.1 da parte degli attori la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica ed è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024 ove è stata trattenuta in decisione previa l'assegnazione di rituali termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'azione di riduzione esercitata da Pt_1
e nei confronti di per quel che attiene
[...] Parte_2 _1
all'eredità di . Controparte_2
Fatti non contestati della presente controversia sono tanto le qualifiche soggettive delle parti ( gli attori sono eredi per rappresentazione della sorella di , Controparte_3
premorta alla madre , mentre la convenuta è l'unica CP_8 Controparte_2 erede di ), e così anche la devoluzione testamentaria dell'eredità Controparte_3
di in favore di che ha poi devoluto Controparte_2 Controparte_3
l'intera sua eredità alla sorella odierna convenuta. _1
Ciò premesso occorre partire dal valore della quota di riserva che la legge attribuisce agli attori. Nel caso di specie è defunta lasciando più figli con Controparte_2
conseguenza che essendogli premorto il coniuge trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 537 c.c. ovvero sia ai figli sono riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali. Quindi nel caso di specie gli odierni attori sono succeduti per rappresentazione nella quota della madre che era per l'esattezza 1/6 dell'eredità . CP_2
Detta quota va poi a sua volta divisa per 4 essendo tanti i figli della CP_4
con la conseguenza che ognuno degli odierni attori vanta sul patrimonio della de cuius una quota di riserva di 1/24.
Tutto ciò premesso quindi occorre vedere se scomputate le donazioni ricevute in vita dagli attori (rectius dalla madre degli attori) vi sia stata o meno lesione della quota di legittima. Per far ciò occorre valutare i beni alla data dell'apertura della successione.
Le parti concordano che l'attivo dell' asse ereditario era composto dai seguenti beni :
- Piena ed esclusiva proprietà appartamento Via Bocchi 46, Firenze, fog.126, part.266, sub.3, cat. A/3, 107mq, rendita 1.053,57€;
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- Box rimessa annesso all'appartamento di cui sopra, fog.126, part.266, sub.36, cat.
C/6, 10mq, rendita 82,63€;
- - Conto corrente acceso presso MPS su cui era depositato alla data della morte un totale di 6.309,11 € come da dichiarazione dell'Istituto bancario alla data di apertura della successione;
Così come le parti concordano che il passivo dell'asse ereditario era composto unicamente dalle spese funebri pari ad € 3.475,00.
Partendo dalla valutazione dell'attivo immobiliare la consulenza tecnica ha stimato il compendio immobiliare in un valore pari ad € 317.000,00, con il metodo del market comparison approach (MCA).
Avverso tale valutazione sono state avanzate osservazioni da parte della convenuta la quale – nello specifico – non ha condiviso la valutazione del posto auto. La stima è – ad avviso di parte convenuta - risultata “più elevata perché è stato attribuito un valore ad un posto auto condominiale “a rotazione” che non ha una propria identificazione catastale ed urbanistica, il cui utilizzo non è neppure contrattualizzato nel titolo di provenienza”.
Al riguardo occorre evidenziare che il suddetto posto auto è privo di una consistenza catastale che lo individui come un bene autonomo. Anzi emerge che dai verbali delle operazioni peritali esso insista su un cortile condominiale e sia a disposizione dei condomini senza un uso esclusivo in favore di alcuno. Da ciò deriva che il suo valore vada conteggiato come parte comune dell'edificio (v. Arg. Da Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22339 del
06/09/2019) e non avente valore autonomo.
Ne consegue che considerata la non autonoma consistenza del posto auto condominiale al valore attribuito vada sottratto il valore che il ctu ha dato al posto auto pari ad € 3.188,00.
Ciò premesso quindi alla luce delle circostanze della ctu può dirsi che l'asse ereditario
(defalcato dai debiti e cioè dalle spese funebri) avesse – alla data dell'apertura della successione- un valore pari ad € 316.646,11.
Rispetto a detto valore la quota di riserva della madre degli attori è pari – come detto – ad un 1/6 cioè ad € 52.774,35.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Rispetto a questo valore parte convenuta ha eccepito – come detto – la sussistenza di alcune donazioni ricevute da . A norma infatti dell'art. 564 c.c. il Parte_5
legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie come nel caso di specie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che non ne sia stato espressamente dispensato.
Considerato quindi che non era stata dispensata da ciò, occorre Parte_5
procedere all'imputazione di dette donazioni sulla quota di riserva.
Come infatti evidenziato dalla suprema corte “Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cfr. Cass. Civ. 11873/1993).
Le donazioni di denaro fatte al legittimario vanno quindi computate – secondo le indicazioni della corte di legittimità – in base al principio nominalistico infatti, “la collazione del denaro ricevuto in donazione dal “de cuius” soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere
d'acquisto della moneta”. (Cass. n. 26486/2019).
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Ora nel caso di specie parte convenuta ha dato prova che ha Parte_5
ricevuto dalla madre le seguenti donazioni: 1) lire 590.000 (doc 6) 2) lire 19.635 3) lire 37.050
(doc 7) il tutto per un totale complessivo di lire 646.685 che convertite in euro secondo il loro valore nominale sono 333.98€.
Sicchè sottraendo tale somma che rappresenta il donatum alla quota di legittima emerge che la quota spettante a per la legittima era pari ad € 52. 440,37. Parte_5
Considerato poi che la stessa non ha ricevuto nulla per testamento dalla madre emerge quindi una lesione di tale valor che rapportata alla posizione dei figli – odierni attori – a lei succeduti per rappresentazione corrisponde ad un credito di € 13.110,09 ciascuno.
Ora secondo la ricostruzione di parte convenuta detto credito sarebbe da compensare con quanto ricevuto dagli attori per prestiti mai restituiti da . Controparte_3
Ora sul punto occorre osservare che parte convenuta asserisce l'esistenza prestito fatto in vita da agli attori, per un totale di € 189.710,93, di cui chiede Controparte_3
compensazione
Risulta provato dagli atti di causa che parte attrice, e più nello specifico , Parte_1 anche in qualità di amministratore unico dell' abbia ricevuto la suddetta somma da CP_7
parte dello zio , tramite due assegni versati da quest'ultimo il 27.04.2015 ed il CP_3
31.05.2016, per gli importi rispettivamente di € 10.000,00 ed € 179.710,93 (cfr. assegni depositati).
Tuttavia, lo stesso zio, nel proprio testamento pubblico del 13.01.2020, ha disposto quanto segue: “Preciso espressamente di escludere dall'asse ereditario e da ogni attribuzione
a titolo ereditario le seguenti persone: […] i nipoti , , Persona_2 Parte_2
e , figli di mia sorella (detta ). Gli stessi hanno Parte_1 Persona_3 CP_4 Pt_6
da me ricevuto in più riprese la somma complessiva di Euro 190.000,00 al fine di estinguerne
i rispettivi mutui”.
Orbene, è indubbio che, anche se le somme in questione fossero state corrisposte a parte attrice a titolo di prestito così come sostenuto dalla convenuta, la reale volontà del testatore
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con l'utilizzo di siffatta formulazione testamentaria fosse stata quella di esonerare gli attori dalla ripetizione della prestazione eventualmente dovuta, costituendo un legato di liberazione da debito: tale legato, previsto dall'art. 658 c.c., pur assimilabile alla fattispecie della remissione del debito ex art. 1236 c.c., si distingue da quest'ultima in quanto “è una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e si configura come negozio unilaterale non recettizio, sicché l'effetto della liberazione del legatario si produce immediatamente all'apertura della successione” (Cass. civ., sez. II, sent. 27 luglio 2022, n.
23404).
Devono, pertanto, essere rigettate sia la domanda riconvenzionale che l'eccezione di compensazione sollevate da . _1
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della soccombenza reciproca data la rinuncia di parte attrice all'azione di annullamento del testamento originariamente proposta, nonché i rapporti personali tra le parti e il lungo lasso di tempo trascorso ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di
C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 _1
1. Accoglie le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
_1
2. E per l'effetto condanna a corrispondere a _1 Pt_1
e la complessiva somma di € 13.110,09 ciascuno
[...] Parte_2
oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda giudiziale sino a soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei _1
confronti di e;
Parte_1 Parte_2
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4. Compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di ctu suddividendole al 50% tra le parti nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice estensore
(dott. Massimiliano Sturiale)
Il Presidente
(dott. Roberto Monteverde)
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