CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente rel
2 Dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
13/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 608/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Audino;
-appellante-
E
(c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Gerasolo;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.04.2016 la signora adiva il Controparte_1 giudice del lavoro del Tribunale di Locri affinché volesse: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata alle dipendenze della in virtù di un CP_2 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, dal 01.05.2007 al 18.09.2015, con mansioni di commessa e con inquadramento al IV livello previsto dall'indeterminato, dal 1.5.2007 al 18.9.2015, con mansioni di commessa e con inquadramento al IV livello previsto dal CCNL del commercio e terziario, svolgendo 8 ore di lavoro per sei giorni alla settimana;
b) accertare dichiarare che alla ricorrente in forza ed a causa del rapporto lavorativo intercorso con la resistente deve essere corrisposta la CP_3 complessiva somma di euro 89.658,78, per le motivazioni sopra elencate;
c) condannare Co la in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 89.658,78, CP_2 ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo effettivo;
d) di condannare essa resistente in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed /VA come per legge ".
A sostegno della pretesa allegava: a) che era stata alle dipendenze della
[...]
dal 01.05.2007 al 18.09.2015, prestando la propria attività lavorativa Parte_2
a tempo pieno per otto ore al giorno nei locali commerciali della società, ovvero sul Corso Vittorio Emanuele di Locri;
b) che detto rapporto lavorativo aveva avuto alla base dapprima un contratto a tempo pieno ed indeterminato con data 01.05.2007, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale con contratto del 25.10.2017 e avente decorrenza 01.11.2007; c) che in realtà detta trasformazione contrattuale era stata solo formale;
d) che invero la stessa aveva sempre svolto l'orario lavorativo a tempo pieno;
e) che nella specie aveva svolto le mansioni di commessa, essendo inquadrata nel IV livello del
CCNL di appartenenza, ovvero quello del settore "Commercio e Terziario"; f) di aver rispettato sempre il seguente orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 nel periodo estivo;
mentre nel periodo invernale, restando invariato l'orario mattutino, al pomeriggio l'orario di inizio e fine era anticipato di mezz'ora; g) che le sue mansioni avevano ricompreso: l'assistenza ai clienti;
le procedure di pagamento, la ricezione dei corrieri, la sistemazione della merce, la sistemazione degli scaffali, l'adempimento di pratiche amministrative come il recarsi in banca;
h) che in data 18.9.2015 aveva comunicato al datore le sue dimissioni per giusta causa, non avendo ricevuto gli stipendi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e parte di settembre 2015, oltre gli accessori di legge, e di non aver ricevuto le differenze retributive mensili, oltre gli accessori di legge;
i) che il tentativo di conciliazione ex d.lgs.
124/2004 aveva avuto esito negativo.
non le aveva Pt_1
riconosciuto le differenze retributive, avendo sempre lavorato per otto ore al giorno e non come part time.
La costituitasi il 18.5.2017, riconosceva l'esistenza del CP_4 Pt_1
rapporto lavorativo, confermando la congruenza dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente rispetto ai contratti di lavoro stipulati, ovvero quello a tempo indeterminato del 1.5.2017 e quello a tempo determinato del 25.10.2010, con decorrenza 1.11.2007; in particolare, rispetto a quest'ultimo, specificava che la ricorrente svolgeva il proprio orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore
09:00 alle ore 13:00; che quando le esigenze organizzative lo richiedevano, la ricorrente svolgeva il turno lavorativo delle 4 ore giornaliere non alla mattina ma nel pomeriggio;
che la ricorrente aveva sempre accettato tali variazioni di orario, che il rapporto tra le parti si era sempre svolto con correttezza e disponibilità; che la modifica del contratto da tempo pieno a tempo parziale era avvenuto su richiesta della stessa ricorrente, a cui la società aveva acconsentito;
riconosceva che nel corso degli anni la ricorrente in rari casi si era trattenuta oltre l'orario di lavoro per agevolare le attività lavorative, posto che lavorava nei locali a tempo pieno, e che comunque tale Persona_1
prolungamento aveva durata non superiore al limite del 25% delle ore di lavoro settimanali e che era regolarmente retribuito.
La società convenuta contestava i conteggi prodotti, eccependo, altresì, la prescrizione delle poste retributive in oggetto ritenendo applicabile il termine di cinque anni decorrenti dal giorno di formazione del diritto.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e Persona_1
mediante l'assunzione testimoniale di , Testimone_1 Testimone_2
e . TE Testimone_4
All'esito, veniva disposta CTU contabile nominando la dott.ssa
[...]
Per_2 Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo che solo formalmente tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro part-time e che le emergenze istruttorie consentissero il ragionevole accertamento che la ricorrente avesse svolto in favore della Società odierna appellante un orario di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente, ha disposto la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, quantificate in sede di
CTU contabile espletata dalla dott.ssa (valutata la Persona_2 correttezza dei criteri di calcolo applicati) in € 72.369,25, riconoscendo, altresì, in favore della ricorrente la somma di € 13.120,30 a titolo di TFR.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo Parte_2
l'erronea valutazione fornita dal Tribunale con riferimento alla prova testimoniale, nonché l'incompletezza e la contraddittorietà della CTU espletata in primo grado.
Si è costituita la per difendersi, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale atteso che, trattandosi di società in liquidazione, l'azione avrebbe dovuto essere promossa dal liquidatore;
nel merito l'infondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127-ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Solo parte appellata, non anche l'appellante, ha provveduto al depositato delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio del 13.03.2025.
Motivi della decisione
I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'erronea interpretazione fornita dal Giudice di prime cure in relazione alle risultanze delle prove testimoniali esperite, nonché l'incompletezza e la contraddittorietà della CTU espletata in primo grado.
Il primo motivo è infondato il secondo è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto a tempo parziale tra la e la , odierna appellante, in CP_1 Pt_2
tempo pieno e potesse essere ragionevolmente affermata in forza delle prove orali offerte dalla lavoratrice che hanno confermato tutte le allegazioni in fatto.
L'accertamento in fatto condotto dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
La teste , escussa all'udienza del 7 giugno 2019 ha dichiarato Testimone_1
che "A.D.R.: conosco la ricorrente perchè siamo state vicine di casa ad sino Pt_3
al 1993. A.D.R.: so che la ricorrente ha lavorato come commessa presso un negozio dal 2007 al 2015; mi capitava di passare qualche volta nel negozio per l'acquisto Per_1 di accessori o per prendere un caffè con la ricorrente se era libera. Talvolta glielo portavo io dal bar;
A.D.R.: il pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 nell'orario estivo,·lo so perchè mi capitava spesso di passare o di accompagnarla. Preciso che non andavo tutti
i giorni a Locri. La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato. So che aveva una mezza giornata libera, ma non ricordo quale. So che ha svolto questo orario di lavoro per tutti gli anni di impiego;
A.D.R.: so che serviva i clienti sino al pagamento della merce,·talvolta mi è capitato di accompagnarla in banca di mattina, banca che si trova di fronte al negozio, o anche in lavanderia per lasciare taluni capi. L'ho vista anche fare le pulizie in negozio, spolverare e passare lo straccio per terra;
questo quando era vuoto il negozio;
A.D.R.: preciso che sentivo la ricorrente anche telefonicamente quando sapevo di dover andare su Locri, in modo tale da organizzarci per il caffe,· la chiamavo sul telefono fisso del negozio;
"e, su domanda dell'avvocato di parte resistente "quante volte la teste si incontrava con la ricorrente?" ha dichiarato " le uscite con la ricorrente, durante l'orario di lavoro, ma nei momenti in cui il negozio era vuoto, avvenivano per svolgere incombenze di cui veniva incaricata dalla titolare;
io mi recavo su Locri sulle 3-4 volte al mese. Non la incontravo però tutte le volte;
"se la teste si coordinava telefonicamente per sapere quando incontrarsi con la ricorrente"
- io chiamavo la sig.ra solo per informarla che il giorno dopo mi sarei recata CP_1
a Locri ".
La predetta deposizione avvalora lo svolgimento, da parte della di CP_1
un rapporto di lavoro a tempo pieno, attesa la presenza della stessa nel negozio sia di mattina che di pomeriggio.
Dello stesso tenore sono risultate le dichiarazioni dei testi e TE
, fratello della ricorrente. Testimone_4
In merito, la prima ha dichiarato che "A.D.R.: ho conosciuto la ricorrente per amicizie in comune tra il 2012 e il 2013; A.D.R.: so che la ricorrente ha lavorato come commessa presso il negozio di Furci, S&G s.r.l posto su Corso Garibaldi a Locri;
A.D.R.: so che lavorava come commessa già quando ci siamo conosciute e ho saputo che vi lavorava già da cinque anni prima. So che ha finito di lavorare nel 2015 che vi lavorava già da cinque anni prima. So che ha finito di lavorare nel 2015, verso metà anno. Lo so perchè andavamo in palestra insieme dopo che terminava il turno al lavoro
(ore 21:00). A.D.R.: ho visto la ricorrente lavorarci sia perchè mi capitava di passare dal negozio e la vedevo di fuori sia perchè ho fatto talvolta acquisti e sono stata servita da lei. A.D.R: in merito all'orario di lavoro posso dire che la vedevo tanto di mattina quanto di pomeriggio se mi capitava di passare A.D.R.: in ordine alla frequenza in cui
l'ho vista lavorare in quegli anni preciso che da settembre 2010 a settembre 2011 io ho lavorato a Messina;
per tutto il 2012 non ho lavorato. Sona stata nuovamente fuori nel
2013 (da maggio a novembre 2013), per un altro anno sono rimasta senza lavorare per poi ricominciare a febbraio 2014 sino a dicembre 2014. La nostra frequentazione quotidiana è iniziata nel 2015, in quanta andavamo in palestra insieme tre volte a settimana. A.D.R.: per i periodi in cui stavo a Locri e la vedevo confermo
l'articolazione oraria di lavoro indicata nel capitolo sub. 2 A.D.R.: confermo che oltre
a servire i clienti l'ho vista anche pulire nel negozio e sistemare la merce negli scaffali;
nel negozio vedevo solo lei. Delle due volte in cui sono entrata per acquistare i capi ho visto anche un'altra persona che forse era la proprietaria del negozio. A.D.R.: in uno degli acquisiti che ho fatto in negozio ho pagato direttamente alla ricorrente;
A.D.R.: so, perchè me l'ha detto la ricorrente stessa, che andava anche in banca per svolgere commissioni per la società resistente".
Anche la predetta deposizione testimonia lo svolgimento di attività lavorativa, da parte della sia negli orari mattutini che pomeridiani;
testimonia CP_1 lo svolgimento di un'attività extralavorativa, per tre volte a settimana, per un dato periodo durante l'anno 2015, in un orario (21:00) perfettamente compatibile con la fine del turno di lavoro;
prende in considerazione, ad eccezione di brevi periodi in cui la teste era stata lontani da Locri per motivi di lavoro, l'intera durata del rapporto lavorativo.
Quanto alla deposizione testimoniale di , premesso Testimone_4 di essere fratello della ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato che " ha Pt_4 lavorato come commessa presso ii negozio Furci, S&G s.r.l. situato su Corso Garibaldi
a Locri;
ha lavorato da maggio 2007 sino a/la meta de! 2015,· A.D.R.: so che Pt_4 stava da sola in negozio,·io la accompagnavo e tornavo a prenderla data la distanza e la difficoltà del tragitto e data la sua inesperienza alla guida,· lavorava dalle Pt_4
09:00 alle 13:00 di mattina e dalle 16:00 alle 20:00 in inverno;
d 'estate invece lavorava dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 o anche oltre,· lavorava dal lunedì al sabato, ma il sabato aveva mezza giornata Libera;
so che serviva i clienti e si Pt_4 occupava anche dei pagamenti, puliva in negozio e sistemava la merce negli scaffali quando arrivavano i corrieri. So anche che controllava i pacchi e firmava le bolle di accompagnamento. So quali erano le sue mansioni sia perchè me lo diceva lei sia perchè la vedevo, specie quando tornavo a prenderla e dovevo aspettare che finisse. A.D.R.: mia sorella mi diceva a volte che era anche andata in banca a svolgere delle commissioni per il negozio. A.D.R.: io sono barman e lavoro dal 2007 a Siderno, iniziando dalle 6 di mattina fino alle 14 oppure con il turno pomeridiano dalle 14 sino al/a chiusura, senza avere un orario fisso. Facevo una settimana di turno di mattina e una di turno pomeridiano, in via alternata. A.D.R: quando non riuscivo ad accompagnare mia sorella la stessa veniva accompagnata da un'amica di famiglia . Testimone_1
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla stessa “mi Testimone_1
capitava spesso di passare o di accompagnarla”.
Dalle predette deposizioni, coerenti e concordanti tra loro, emerge chiaramente che l'orario di lavoro svolto dalla alle dipendenze della CP_1
Società sia sempre stato a tempo pieno, per tutta la durata del rapporto lavorativo.
D'altro canto, tale accertamento non è stato smentito, né dalle contestazioni della Società già formulate in primo grado e riproposte in appello, né tantomeno dalle dichiarazioni rese dal teste dalla stessa citato.
Parte appellante, invece di fornire elementi idonei a confutare l'articolazione oraria del lavoro svolto dalla dipendente, si è limitata a formulare contestazioni volte a screditare la credibilità dei testi citati dalla controparte.
Su punto, asserisce che il Giudice avrebbe errato nel non attribuire rilievo a due circostanze che avrebbero dovuto insinuargli un dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e ) i quali, pur CP_1 Tes_1 avendo dichiarato di aver accompagnato spesso la a lavoro, non CP_1
erano stati in grado di individuare correttamente la strada in cui era sita l'attività commerciale.
Sul punto, si evidenzia come tale circostanza non sia idonea a scalfire la puntualità, linearità e coerenza delle dichiarazioni, atteso che, è irrilevante l'indirizzo della sede di lavoro o il percorso seguito atteso che le deposizione sono tutte credibili e coerenti con quanto dichiarato dagli altri testimoni.
Parimenti irrilevante la circostanza che alla sarebbe stata elevata CP_1 una sanzione amministrativa (documento tra l'alto mai prodotto ma solo annunciato) per violazione del codice della strada mentre era alla guida di una autovettura, atteso che nessuno dei due testimoni ha mai dichiarato che la non guidasse, ma solo che fosse inesperta. CP_1
In ordine poi alla testimonianza del Sig. lo stesso ha Testimone_2
dichiarato: “conosco la ricorrente perché per un periodo dal 17.05.2010 al 14.08.2010 ho lavorato come impiegato nel negozio;
mi occupavo di aprire i pacchi e smistare la merce, sistemando anche i capi negli scaffali e sugli stands. Lavoravo a tempo pieno di mattina e pomeriggio. Sono stato assunto nel periodo estivo perché c'era maggiore affluenza nel negozio;
in quel periodo la ricorrente faceva un part time e lavorava solo di mattina;
A.D.R.: ancora prima di lavorare frequentavo il negozio, recandomi non solo per acquisti ma anche per salutare la titolare;
non so di preciso l'orario svolto dalla ricorrente, nel periodo antecedente alla mia assunzione e in quello successivo, ma capitava che talvolta non ci fosse quando mi recavo nel negozio;
in genere la vedevo solo di mattina. Qualche volta l'ho vista di pomeriggio nel periodo in cui ho lavorato io, ma in quelle occasioni non veniva la mattina;
non posso rispondere sul Pt_4 terzo capitolo di prova in quanto non conosco le condizioni contrattuali della ricorrente”.
La predetta deposizione non è idonea a smentire la circostanza che la lavorasse a tempo pieno, atteso che la stessa afferisce ad un arco CP_1
temporale estremamente ridotto, di soli tre mesi e in ordine agli orari di lavoro, il teste ha dichiarato “non so di preciso l'orario svolto dalla ricorrente, nel periodo antecedente alla mia assunzione e in quello successivo”. Anche nell'affermare
“capitava che talvolta non ci fosse quando mi recavo nel negozio”, tale affermazione non risulta esaustiva ai fini della prova dell'orario part time della dipendente, atteso che lo stesso non ha precisato con quale cadenza si recasse nel negozio e il fatto di non aver visto la è perfettamente compatibile con le CP_1 incombenze che la stessa svolgeva al di fuori del negozio per conto della
Società.
Per tali ragioni deve ritenersi provato che la odierna appellata ha svolto in favore della società appallante un orario di lavoro a tempo pieno.
Quanto al secondo motivo di appello, ovvero la contraddittorietà ed incompletezza della CTU posta a fondamento della sentenza impugnata, lo stesso è da ritenere inammissibile atteso che non si traduce in una contestazione dei conteggi effettuati, bensì in una mera valutazione delle risultanze processuali e, pertanto, esaurendosi in una contestazione dell'accertamento in fatto, resta assorbito nel primo motivo.
Con lo stesso si eccepisce, infatti, non l'errore di calcolo della c.t.u. ma solo l'errore nella valutazione delle prove che ha condotto all'accertamento dell'orario di lavoro a tempo pieno e dei pagamenti effettuati. Vizi, questi ultimi, che sono estranei ai calcoli ed ai criteri utilizzati dal c.t.u. per i conteggi, ma che si risolvono in un vizio di valutazione dell'esame testimoniale e, pertanto, di merito, del tutto estranei al ragionamento eseguito dal c.t.u che ha tenuto conto del quesito allo stesso affidato.
La c.t.u. ha accertato, sulla base del quesito posto giudice, le seguenti differenze retributive: in €1.076,54 per l'anno 2007, in €7.326,61 per l'anno
2008, in €7.768,76 per l'anno 2009, in €8.122,51 per l'anno 2010, in € 8383,00 per l'anno 2011, in €8.552,44 per l'anno 2012, in € 8.813,64 per l'anno 2013, in
€8.930,18 per l'anno 2014; per l'anno 2015 (il cui calcolo è formulato ricomprendendo le mensilità integralmente non versate da aprile a settembre) la somma spettante è di €14.295,17, alla quale è stato detratto l'acconto versato dalla società convenuta, di €900,00 (e non computata dalla CTU) per una differenza retributiva per l'anno 2015 pari ad €13.395,67, le differenze retributive a titolo di differenze stipendiali sono state accertate in €72.369,35.
E' stata anche accertato l'importo di €13.120,30 maturata a titolo di TFR. I calcolo eseguiti dal c.t.u. non sono stati oggetto, come detto, di censura né il relativo capo della sentenza è stato oggetto di critica.
La sentenza va pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla contro avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 593/2022, pubblicata in data 06.07.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
2)Condanna la alla refusione in favore di delle Pt_2 CP_2 Controparte_1
spese di lite che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre spese gen. 15, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'udienza cartolare del
13.03.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Ginevra Chinè