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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 11724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11724/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Lorenzoni Stefania Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Lorenzoni Stefania Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) l'attuale casa coniugale sita a Lonato del Garda (BS), via Luigi Einaudi n.28, di proprietà della sig.ra resta a lei assegnata, con tutti gli arredi in essa contenuti e la stessa vi vivrà con il figlio Parte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
c) l'immobile in cui risiede il sig. sita a Bedizzole (BS), via XX settembre n.72, individuato Parte_2
catastalmente alla sez. NCT,fol. 10, mapp. 189 sub 13, cat. A/2 e fol. 10 mapp. 189 sub. 9 cat. C/6; Utilità
Comune: mapp. 189/16, è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
d) la sig.ra intende cedere in donazione al sig. la propria quota, pari al 50%, di proprietà Pt_1 Pt_2
dell'immobile di cui al punto c) del presente ricorso;
1 e) l'atto notarile di donazione verrà stipulato presso il Notaio i LONATO DEL GARDA Per_2
entro il giorno 31/12/2024 salvo proroghe da concordarsi;
f) le spese dell'atto saranno a carico di Parte_2
g) i coniugi si concedono reciproco nullaosta in caso di espatrio o di rinnovo del passaporto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
(atto n. 121, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11724/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Lorenzoni Stefania Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Lorenzoni Stefania Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) l'attuale casa coniugale sita a Lonato del Garda (BS), via Luigi Einaudi n.28, di proprietà della sig.ra resta a lei assegnata, con tutti gli arredi in essa contenuti e la stessa vi vivrà con il figlio Parte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
c) l'immobile in cui risiede il sig. sita a Bedizzole (BS), via XX settembre n.72, individuato Parte_2
catastalmente alla sez. NCT,fol. 10, mapp. 189 sub 13, cat. A/2 e fol. 10 mapp. 189 sub. 9 cat. C/6; Utilità
Comune: mapp. 189/16, è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
d) la sig.ra intende cedere in donazione al sig. la propria quota, pari al 50%, di proprietà Pt_1 Pt_2
dell'immobile di cui al punto c) del presente ricorso;
1 e) l'atto notarile di donazione verrà stipulato presso il Notaio i LONATO DEL GARDA Per_2
entro il giorno 31/12/2024 salvo proroghe da concordarsi;
f) le spese dell'atto saranno a carico di Parte_2
g) i coniugi si concedono reciproco nullaosta in caso di espatrio o di rinnovo del passaporto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
(atto n. 121, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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