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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA Parte_1 C.F._1 MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPO Controparte_1 C.F._2 GIANNINO APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1322/23 emesso dal Tribunale di Rimini con il quale le si intimava il pagamento di euro 6.586,91, oltre interessi e spese, in favore di . Il credito Parte_1
nasceva dal contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo del
10.10.2002, dal quale la conduttrice era receduta a far data dal 10.7.2003, CP_1
e riguardava i canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2003, nonché imposte di pagina 1 di 5 registro e risarcimento del danno da mancato rispetto del termine semestrale di preavviso.
Costituitosi il il quale riduceva la propria pretesa ad euro 5.316,31 Parte_1
oltre interessi, con sentenza n. 692/24 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda del accogliendo l'eccezione di prescrizione Parte_1
sollevata dalla per non avere il locatore fornito la prova della ricezione CP_1
della lettera interruttiva della prescrizione datata 26.3.2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello il insistendo per Parte_1
l'accoglimento della sua domanda.
Costituitasi l'appellata per resistere all'impugnazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in esito all'udienza di discussione del 20.6.2025.
2)L'appello merita accoglimento.
L'esito del giudizio dipende unicamente dall'accertamento dell'avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo della raccomandata datata 26.3.2018, stante la pacifica e documentata interruzione della prescrizione per i periodi anteriori e successivi.
E' provato e incontestato che il spedì la lettera raccomandata semplice, Parte_1
senza avviso di ricevimento.
A fondamento dell'impugnazione il ha richiamato l'insegnamento Parte_1
della S.C. per il quale, in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. non è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento;
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice dell'esito della spedizione, sulla base delle pagina 2 di 5 risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. (Cass.
28580/24, 31845/22).
Invero, anche il Tribunale ha richiamato tale pacifico orientamento, tuttavia, ha ritenuto che l'onere della prova gravante del mittente, in mancanza dell'avviso di ricevimento (che, come si è detto, non è indispensabile), non potesse ritenersi assolto sulla base della attestazione tratta dal sito internet di Poste Italiane prodotta dal con la memoria di costituzione in giudizio (doc.14) perché Parte_1
priva di valore di certificazione e inidonea a sostituire l'avviso di ricevimento.
Ritiene invece la Corte che il doc. 14, dal quale risulta tutto l'iter della missiva seguito alla spedizione, e, in ultimo, la sua consegna da parte del portalettere del centro postale di Roma Ostiense il 28.3.2018, costituisca, in mancanza del non Cont indispensabile <prova utile>> del fatto la lettera è pervenuta all'indirizzo del destinatario, il che, ai sensi dell'art. 1335 cc, genera una presunzione di conoscenza dell'atto recettizio, quale è quello di messa in mora, che è poi onere del destinatario superare dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza.
La S.C. ha condivisibilmente affermato che la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet costituisce prova documentale, che come tale può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c., anche se al giudice è sempre consentito l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito (Cass. 17810/20).
Nel caso di specie, è mancato, il tempestivo disconoscimento da parte della
Telera della conformità della copia del doc. 14 alle effettive risultanze del sito internet, che avrebbe dovuto essere compiuto, come rilevato dall'appellante, entro la prima udienza successiva alla produzione del documento (Cass.
5755/23).
pagina 3 di 5 Il Tribunale, ove lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti, ma non ritenere a priori il documento privo di valore probatorio.
Ad avviso di questa Corte, non vi è invero alcun elemento per disattendere il valore probatorio del doc. 14, talché deve ritenersi dimostrato che la raccomandata in questione arrivò all'indirizzo della , e pacificamente in CP_1
tempo utile per interrompere la prescrizione.
L'appellata non ha peraltro mai dedotto e provato di essere stata incolpevolmente impossibilitata ad avere conoscenza dell'atto.
Incontestata la misura e la spettanza del credito di euro 5.316,31 domandato dal
(v. verbale dell'udienza del 17.1.2025), in riforma della decisione Parte_1
impugnata, la va quindi condannata al pagamento del predetto importo, CP_1
oltre interessi come correttamente domandati.
3)Le spese di entrambi i gradi, liquidati come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza, previa compensazione per un terzo atteso il ridimensionamento della pretesa creditoria, successivo all'opposizione ex art. 645 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Rimini n. 693/24, condanna la a pagare al euro CP_1 Parte_1
5.316,31 oltre, su tale importo, interessi ex art. 1284 c1 cc dal 24.9.2003 sino al
15.1.2024, ed interessi ex art. 1284 c4 cc dal 16.1.2024 al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già in CP_1 Parte_1
misura di due terzi, per il primo grado in euro 2.000,00 per compensi e per il secondo grado in euro 255,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi,
pagina 4 di 5 oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 20.6.2025 Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA Parte_1 C.F._1 MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPO Controparte_1 C.F._2 GIANNINO APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1322/23 emesso dal Tribunale di Rimini con il quale le si intimava il pagamento di euro 6.586,91, oltre interessi e spese, in favore di . Il credito Parte_1
nasceva dal contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo del
10.10.2002, dal quale la conduttrice era receduta a far data dal 10.7.2003, CP_1
e riguardava i canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2003, nonché imposte di pagina 1 di 5 registro e risarcimento del danno da mancato rispetto del termine semestrale di preavviso.
Costituitosi il il quale riduceva la propria pretesa ad euro 5.316,31 Parte_1
oltre interessi, con sentenza n. 692/24 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda del accogliendo l'eccezione di prescrizione Parte_1
sollevata dalla per non avere il locatore fornito la prova della ricezione CP_1
della lettera interruttiva della prescrizione datata 26.3.2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello il insistendo per Parte_1
l'accoglimento della sua domanda.
Costituitasi l'appellata per resistere all'impugnazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in esito all'udienza di discussione del 20.6.2025.
2)L'appello merita accoglimento.
L'esito del giudizio dipende unicamente dall'accertamento dell'avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo della raccomandata datata 26.3.2018, stante la pacifica e documentata interruzione della prescrizione per i periodi anteriori e successivi.
E' provato e incontestato che il spedì la lettera raccomandata semplice, Parte_1
senza avviso di ricevimento.
A fondamento dell'impugnazione il ha richiamato l'insegnamento Parte_1
della S.C. per il quale, in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. non è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento;
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice dell'esito della spedizione, sulla base delle pagina 2 di 5 risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. (Cass.
28580/24, 31845/22).
Invero, anche il Tribunale ha richiamato tale pacifico orientamento, tuttavia, ha ritenuto che l'onere della prova gravante del mittente, in mancanza dell'avviso di ricevimento (che, come si è detto, non è indispensabile), non potesse ritenersi assolto sulla base della attestazione tratta dal sito internet di Poste Italiane prodotta dal con la memoria di costituzione in giudizio (doc.14) perché Parte_1
priva di valore di certificazione e inidonea a sostituire l'avviso di ricevimento.
Ritiene invece la Corte che il doc. 14, dal quale risulta tutto l'iter della missiva seguito alla spedizione, e, in ultimo, la sua consegna da parte del portalettere del centro postale di Roma Ostiense il 28.3.2018, costituisca, in mancanza del non Cont indispensabile <prova utile>> del fatto la lettera è pervenuta all'indirizzo del destinatario, il che, ai sensi dell'art. 1335 cc, genera una presunzione di conoscenza dell'atto recettizio, quale è quello di messa in mora, che è poi onere del destinatario superare dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza.
La S.C. ha condivisibilmente affermato che la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet costituisce prova documentale, che come tale può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c., anche se al giudice è sempre consentito l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito (Cass. 17810/20).
Nel caso di specie, è mancato, il tempestivo disconoscimento da parte della
Telera della conformità della copia del doc. 14 alle effettive risultanze del sito internet, che avrebbe dovuto essere compiuto, come rilevato dall'appellante, entro la prima udienza successiva alla produzione del documento (Cass.
5755/23).
pagina 3 di 5 Il Tribunale, ove lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti, ma non ritenere a priori il documento privo di valore probatorio.
Ad avviso di questa Corte, non vi è invero alcun elemento per disattendere il valore probatorio del doc. 14, talché deve ritenersi dimostrato che la raccomandata in questione arrivò all'indirizzo della , e pacificamente in CP_1
tempo utile per interrompere la prescrizione.
L'appellata non ha peraltro mai dedotto e provato di essere stata incolpevolmente impossibilitata ad avere conoscenza dell'atto.
Incontestata la misura e la spettanza del credito di euro 5.316,31 domandato dal
(v. verbale dell'udienza del 17.1.2025), in riforma della decisione Parte_1
impugnata, la va quindi condannata al pagamento del predetto importo, CP_1
oltre interessi come correttamente domandati.
3)Le spese di entrambi i gradi, liquidati come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza, previa compensazione per un terzo atteso il ridimensionamento della pretesa creditoria, successivo all'opposizione ex art. 645 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Rimini n. 693/24, condanna la a pagare al euro CP_1 Parte_1
5.316,31 oltre, su tale importo, interessi ex art. 1284 c1 cc dal 24.9.2003 sino al
15.1.2024, ed interessi ex art. 1284 c4 cc dal 16.1.2024 al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già in CP_1 Parte_1
misura di due terzi, per il primo grado in euro 2.000,00 per compensi e per il secondo grado in euro 255,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi,
pagina 4 di 5 oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 20.6.2025 Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
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